Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 11969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11969 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04922/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4922 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto direttoriale 449 del 9 aprile 2021della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione, relativo alla domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in paese membro UE (Regno Unito, ante 2021);
- degli atti pregressi, ivi compreso il parere tecnico acquisito dall'ufficio procedente, citato nel provvedimento avversato, di data e contenuto allo stato non noti, nonché degli atti consequenziali.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2022 :
della nota prot. M_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE. U. 0000727.13 gennaio 2022, non notificata alla ricorrente e del precedente decreto direttoriale prot. n. 83 dell'11 gennaio 2022, non notificato alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza trasmessa in data 22 aprile 2020, la dott.ssa AR NI ha chiesto al Ministero dell’Istruzione di riconoscerle titoli conseguiti nel Regno Unito al fine dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi: A-28 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado; A-31 – Scienze degli alimenti; A-34 – Scienze e tecnologie chimiche; A-50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; A-51 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie; A-52 – Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali; A-60 – Tecnologia, nella scuola secondaria di I grado.
2. Con provvedimento del 9 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha riconosciuto alla dott.ssa AR NI il titolo di abilitazione conseguito all’estero – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 – come titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A034 – Sciente e tecnologie chimiche, subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite – ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 – da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento a scelta della stessa.
3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la dott.ssa NI ha impugnato tale decisione della p.a. e ne ha chiesto l’annullamento, articolando avverso la stessa tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata analisi delle risultanze documentali eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione del canone di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione », evidenziando:
- che l’amministrazione aveva errato a valutare il suo percorso formativo all’estero e aveva errato in particolare a ritenere che « la formazione di specializzazione all’insegnamento verte [va] in particolare sulla Chimica per alunni di fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni » e che « la formazione professionale attestata verte [va] su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta »;
- che « in casi analoghi il MIUR si [era] comportato in modo radicalmente diverso ».
3.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto impugnato per « difetto di istruttoria in contrasto con i principi legali stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 », notando che il Ministero aveva « omesso del tutto qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto a non valutare affatto le diverse classi di insegnamento oggetto di domanda, limitando l’analisi alla sola classe di insegnamento A-34 ».
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità della decisione adottata dalla p.a. per « violazione e falsa applicazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE ; violazione e falsa applicazione del d.lgs. del 9 novembre 2007, n. 206 : artt 3, commi 1 e 2, 19, 16 comma 3, 22 commi 1 e 5, articolo 22 comma 1, 5 e 6, e del d.lgs. del 28gennaio 2016, n. 15, attuativi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE ; violazione e falsa applicazione degli artt. 45 (ex art. 39 TCE) e 49 (ex. 43 del TCE) TFUE [e] violazione della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli », evidenziando che il provvedimento gravato era errato anche nella parte in cui aveva ritenuto di imporle misure compensative.
4. Con memoria del 4 giugno 2021, l’amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata.
5. Con ordinanza Tar Lazio, III- bis , 9 giugno 2021, n. 3272 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente, notando che « con il provvedimento impugnato il Ministero resistente si [era] limitato a riconoscere la qualifica professionale conseguita dalla ricorrente nel Regno Unito limitatamente alla classe di concorso A-34 “Scienze e Tecnologie Chimiche”, condizionandola al superamento di misure compensative disposte ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 »; sottolineando che « nessun provvedimento espresso di diniego [era] stato adottato per le rimanenti classi di concorso per cui parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento »; e concludendo che pertanto non sussisteva il periculum paventato con il gravame « atteso che la posizione di vantaggio ottenuta dall’iscrizione nelle GPS con riserva, da cui è scaturita la stipula di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supplenza nella classe di concorso A-28 “Matematica e Scienze” nella scuola secondaria di primo grado, non è in grado di essere scalfita dal provvedimento impugnato ma solo da una espressa determinazione di segno negativo dell’amministrazione che, al momento, non risulta essere stata ancora adottata e che, comunque, non è stata gravata con l’atto introduttivo del giudizio ».
6. Nelle more della definizione del merito del giudizio, la p.a. ha adottato in relazione alla posizione della ricorrente:
- il provvedimento 11 gennaio 2022, n. 83, con cui ha ribadito il riconoscimento del titolo della dott.ssa NI come titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A034 – Sciente e tecnologie chimiche previo misure compensative;
- la nota 13 gennaio 2022, n. 727, con cui ha ritenuto che l’istanza della ricorrente non poteva essere accolta in relazione alle classi di concorso: A028, A060, A031, A034, A051 e A052, osservando che era « possibile riconoscere solo la classe di concorso più affine al percorso formativo svolto nel Paese in cui è stato conseguito il titolo abilitante, a tutela del principio di parità di trattamento con gli stessi cittadini italiani i quali, a fronte di un unico percorso abilitante, non possono ottenere l’abilitazione all’insegnamento in più classi di concorso » e informandola che era « stato predisposto il decreto di riconoscimento, previe misure compensative, per le seguenti classi di concorso per le quali consta abilitazione nel Regno Unito: secondaria II grado – A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche ».
7. Con motivi aggiunti depositati in data 29 marzo 2022, la dott.ssa NI ha esteso l’impugnazione a tale ultima nota del 13 gennaio 2022 (e al decreto dell’11 gennaio 2022) evidenziando la contraddittorietà dell’agire dell’amministrazione.
8. Con memoria del 19 gennaio 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle domande spiegate nel ricorso e nei motivi aggiunti , sottolineando che « a seguito [del] ricorso per motivi aggiunti [era] stata convocata per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato per il superamento del concorso STEM …, tuttavia, ovviamente, nella formula della subordinazione dell’efficacia dello stesso al riconoscimento del titolo abilitativo conseguito» e notando che quindi permaneva il suo « interesse alla definizione del presente giudizio, atteso che - in carenza dell’intervento della p.a. – soltanto il riconoscimento giudiziale della titolarità dell’abilitazione de qua, nell’esatta entità oggetto del presente giudizio, consentirà di rimuovere l’aleatorietà dell’assunzione in servizio della docente nonostante la stessa abbia, sin qui, insegnato sulle classi di concorso richieste nell’ambito disciplinare di formazione (in Italia e nel Regno Unito), ininterrottamente per nove anni » .
9. All’udienza straordinaria del 21 marzo 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
10. Il ricorso – così come integrato da motivi aggiunti – è fondato nella parte in cui contesta i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione nei confronti della dott.ssa NI per difetto di istruttoria e di motivazione, e lamenta l’illegittimità degli stessi per eccesso di potere anche sotto il profilo della loro evidente contraddittorietà.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la superficialità dell’istruttoria svolta dall’amministrazione al fine dell’adozione degli atti gravati sia evidente se sol si considera che la medesima p.a. nel valutare la stessa istanza della ricorrente ha in un primo momento ritenuto che i titoli acquisiti dalla stessa all’estero le potessero essere riconosciuti come « abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la seguente classe di concorso: A-34 – Scienze e tecnologie chimiche subordinatamente al superamento di misure compensative » (cfr. decisioni del 9 aprile 2021 e dell’11 gennaio 2022), per poi affermare in un secondo momento (segnatamente due giorni dopo l’adozione della decisione dell’11 gennaio 2022) che l’istanza di riconoscimento non potesse essere accolta nelle classi A028, A031, A034, A051, A052 (contraddicendo quanto affermato nei suoi precedenti atti in relazione alla classe A034), sostenendo che invece sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell’abilitazione, sempre previe misure compensative, per la classe di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (cfr. nota del 13 gennaio 2022).
Tale susseguirsi di decisioni di tenore diverso (tutte adottate dal medesimo Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione) sulla medesima sull’istanza della dott.ssa NI – non giustificato dal Ministero né in sede amministrativa, né in sede processuale – non solo appare idoneo a realizzare quel « contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione » in presenza del quale può ritenersi integrata la contraddittorietà quale figura sintomatica dell’eccesso di potere (v. Consiglio di Stato, IV, 6 luglio 2004, n. 5013) ma disvela anche l’insufficiente attenzione mostrata dalla p.a. nel valutare la posizione della dott.ssa NI (che da ultimo con la nota del 13 gennaio 2022 si è vista negare – senza adeguata e specifica motivazione – il riconoscimento dell’abilitazione per quasi tutte le classi di concorso, ivi compresa la A034 per cui in un primo momento gli era stata riconosciuta) e appare sufficiente al Collegio a giustificare l’annullamento di tutti gli atti gravati.
11. Per quanto sopra, tutti gli atti gravati devono essere annullati, con conseguente obbligo per la p.a. di riesercitare il suo potere in sede amministrativa e di rivalutare l’istanza avanzata dalla dott.ssa NI in coerenza con i principi di cui alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18 e 19 del 2022 (cfr. Tar Lazio, III- bis , 13 gennaio 2023, n. 615)
12. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda oggetto del giudizio – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO