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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Comiso in via delle Agavi n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Amato, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Comiso in via delle Agavi n. 12, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
Granatino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
13.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Comiso l'11.09.2020, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, dell'anno 2020, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio Persona_1
( , 18.11.2021); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco.
3. Il figlio minore , pur affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, avrà Persona_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa sita in Comiso (RG) Via Delle Agavi n. 12, già di proprietà del nonno materno del piccolo e che alla madre rimarrà assegnata. Persona_1
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ovvero verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto non solo delle disponibilità finanziarie dei genitori ma anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, fermo restando l'obbligo del genitore di informare immediatamente l'altro.
4) Secondo l'intesa raggiunta tra i genitori, il padre, per il periodo da settembre a giugno, avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio ogni giorno almeno per un'ora dalle 18.30 alle 19.30 da lunedì al sabato, la domenica a settimane alternate dalle 11:00 alle 14:30, fermo restando che i coniugi potranno concordare di trascorrere insieme al loro figlio ulteriore tempo, comunque compatibilmente con le esigenze di vita del minore e con i loro rispettivi impegni lavorativi.
In caso di malattia del figlio, il padre potrà fargli visita presso la casa materna, previo avviso telefonico alla madre.
Il padre o la madre potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori provincia quando hanno con sé il figlio, in modo tale che l'altro coniuge sia informato e possa autorizzare la trasferta.
Per quanto riguarda le festività, il minore li trascorrerà, il 24 Dicembre, Vigilia di Natale, con il padre ed il 25 Dicembre, giorno di Natale, con la madre, e l'anno successivo al contrario, senza pernottamento e ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, un giorno per ciascuno, e l'anno successivo in maniera inversa. Le stesse regole varranno per tutti i giorni festivi sempre in modo alternato.
Per il periodo estivo-feriale, e segnatamente per il mese di luglio e agosto che il minore, unitamente alla madre, trascorrerà al mare, il padre potrà vederlo tutti i giorni dalle 19:00 alle 20:00, e nei quindici giorni di ferie tra il 10 agosto ed il 25 agosto, anche di mattina dalle 09:00 alle 10:30 per portarlo anche a mare;
la domenica, a settimane alterne, dalle 11:00 alle 14:30 per il pranzo.
In ogni caso, i genitori potranno apportare delle variazioni al suddetto diritto di visita, previo accordo tra loro, e compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, senza pernottamento.
È facoltà dei genitori portare con sè il figlio anche per più giorni consecutivi in caso di spostamenti fuori provincia o eventuali viaggi, anche nei giorni coincidenti con le festività, previo accordo con l'altro genitore da raggiungere di volta in volta tramite email e/o whatApp.
In ogni caso, per i viaggi o gli spostamenti in Italia e all'estero del minore sarà sempre necessario il previo accordo dei genitori.
A partire dal compimento del sesto anno del figlio, il padre nei fine settimana potrà, a settimane alterne, far pernottare presso la di lui abitazione il figlio.
Entrambi i genitori riconoscono e si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a fare in modo che possa frequentare i parenti materni e paterni, mantenendo con i cugini, in nonni Persona_1
e gli zii rapporti e frequentazioni quanto più vicine possibili a quelle praticate dalla coppia prima della separazione, e ciò anche in linea con le ricorrenze e festività personali dei familiari di entrambi i genitori (ad ese. Compleanni, anniversari, etc. etc.).
5) Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) e da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese all'iban seguente:
[...]CC0141130920.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio (a Persona_1
titolo esemplificativo per spese scolastiche, mediche anche non coperte dal SNN, sportive, ricreative) sono a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi e dovranno essere documentate e risultare non manifestamente esorbitanti ed in linea con le distinte condizioni patrimoniali dei coniugi, con diritto al rimborso per la parte che le ha anticipate. A tal Contr fine si allegano le linee guida elaborate dal relative all'indicazione delle spese straordinarie ed alla loro qualificazione.
7) Oltre all'assegno di mantenimento di cui al punto 5 precedente, i coniugi concordano e stabiliscono che l'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS per il figlio a carico rimarrà ad esclusivo beneficio della madre, come fatto sino ad oggi dalla nascita di . In tal senso il Per_1
sig. si impegna a manifestare la relativa autorizzazione, ove necessario, tramite Parte_1
apposita dichiarazione scritta, ovvero tramite il portale Inps, per consentire alla moglie di continuare a percepire il 100% del contributo.
8) Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero unitamente al figlio minorenne.
9) I coniugi dichiarano di avere già diviso i beni mobili in comune e di non avere beni immobili in comune. 10) Le parti inoltre convengono espressamente che la validità di ciascuno dei superiori termini e condizioni decorre dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 13.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale d ei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Comiso in data 11.09.2020, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso, al n. 23, parte II, serie A, dell'anno 2020;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Comiso in via delle Agavi n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Amato, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Comiso in via delle Agavi n. 12, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
Granatino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
13.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a Comiso l'11.09.2020, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, dell'anno 2020, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio Persona_1
( , 18.11.2021); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco.
3. Il figlio minore , pur affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, avrà Persona_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa sita in Comiso (RG) Via Delle Agavi n. 12, già di proprietà del nonno materno del piccolo e che alla madre rimarrà assegnata. Persona_1
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ovvero verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto non solo delle disponibilità finanziarie dei genitori ma anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, fermo restando l'obbligo del genitore di informare immediatamente l'altro.
4) Secondo l'intesa raggiunta tra i genitori, il padre, per il periodo da settembre a giugno, avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio ogni giorno almeno per un'ora dalle 18.30 alle 19.30 da lunedì al sabato, la domenica a settimane alternate dalle 11:00 alle 14:30, fermo restando che i coniugi potranno concordare di trascorrere insieme al loro figlio ulteriore tempo, comunque compatibilmente con le esigenze di vita del minore e con i loro rispettivi impegni lavorativi.
In caso di malattia del figlio, il padre potrà fargli visita presso la casa materna, previo avviso telefonico alla madre.
Il padre o la madre potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori provincia quando hanno con sé il figlio, in modo tale che l'altro coniuge sia informato e possa autorizzare la trasferta.
Per quanto riguarda le festività, il minore li trascorrerà, il 24 Dicembre, Vigilia di Natale, con il padre ed il 25 Dicembre, giorno di Natale, con la madre, e l'anno successivo al contrario, senza pernottamento e ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, un giorno per ciascuno, e l'anno successivo in maniera inversa. Le stesse regole varranno per tutti i giorni festivi sempre in modo alternato.
Per il periodo estivo-feriale, e segnatamente per il mese di luglio e agosto che il minore, unitamente alla madre, trascorrerà al mare, il padre potrà vederlo tutti i giorni dalle 19:00 alle 20:00, e nei quindici giorni di ferie tra il 10 agosto ed il 25 agosto, anche di mattina dalle 09:00 alle 10:30 per portarlo anche a mare;
la domenica, a settimane alterne, dalle 11:00 alle 14:30 per il pranzo.
In ogni caso, i genitori potranno apportare delle variazioni al suddetto diritto di visita, previo accordo tra loro, e compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, senza pernottamento.
È facoltà dei genitori portare con sè il figlio anche per più giorni consecutivi in caso di spostamenti fuori provincia o eventuali viaggi, anche nei giorni coincidenti con le festività, previo accordo con l'altro genitore da raggiungere di volta in volta tramite email e/o whatApp.
In ogni caso, per i viaggi o gli spostamenti in Italia e all'estero del minore sarà sempre necessario il previo accordo dei genitori.
A partire dal compimento del sesto anno del figlio, il padre nei fine settimana potrà, a settimane alterne, far pernottare presso la di lui abitazione il figlio.
Entrambi i genitori riconoscono e si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a fare in modo che possa frequentare i parenti materni e paterni, mantenendo con i cugini, in nonni Persona_1
e gli zii rapporti e frequentazioni quanto più vicine possibili a quelle praticate dalla coppia prima della separazione, e ciò anche in linea con le ricorrenze e festività personali dei familiari di entrambi i genitori (ad ese. Compleanni, anniversari, etc. etc.).
5) Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) e da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese all'iban seguente:
[...]CC0141130920.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio (a Persona_1
titolo esemplificativo per spese scolastiche, mediche anche non coperte dal SNN, sportive, ricreative) sono a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi e dovranno essere documentate e risultare non manifestamente esorbitanti ed in linea con le distinte condizioni patrimoniali dei coniugi, con diritto al rimborso per la parte che le ha anticipate. A tal Contr fine si allegano le linee guida elaborate dal relative all'indicazione delle spese straordinarie ed alla loro qualificazione.
7) Oltre all'assegno di mantenimento di cui al punto 5 precedente, i coniugi concordano e stabiliscono che l'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS per il figlio a carico rimarrà ad esclusivo beneficio della madre, come fatto sino ad oggi dalla nascita di . In tal senso il Per_1
sig. si impegna a manifestare la relativa autorizzazione, ove necessario, tramite Parte_1
apposita dichiarazione scritta, ovvero tramite il portale Inps, per consentire alla moglie di continuare a percepire il 100% del contributo.
8) Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero unitamente al figlio minorenne.
9) I coniugi dichiarano di avere già diviso i beni mobili in comune e di non avere beni immobili in comune. 10) Le parti inoltre convengono espressamente che la validità di ciascuno dei superiori termini e condizioni decorre dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 13.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale d ei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Comiso in data 11.09.2020, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso, al n. 23, parte II, serie A, dell'anno 2020;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti