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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
OR CE, TO
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA - Via Verrastro Indirizzo_1 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO 2014
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in temini la società Società_1 e Ricorrente_1 S.p.A., con codice fiscale P.IVA_1 e sede legale in Parma, Indirizzo_2, rappresentata dal procuratore speciale dott. Rappresentante_1, nato a [...] il [...], propone ricorso avvero la Regione CA - Dipartimento Programmazione
e Finanze - Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale a seguito dell'istanza di rimborso presentata in data 21 ottobre 2024 per un importo di Euro 39.391,58, oltre interessi come per legge, a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, indebitamente corrisposta al fornitore Società_3 S.p.A., e da questi versata all'ente regionale in relazione ai consumi degli anni 2014, dal mese di agosto, e 2015. La società ricorrente, in regolare adempimento degli obblighi contrattuali gravanti nei rapporti con il fornitore Società_3 S.p.A., aveva corrisposto integralmente gli importi richiesti e addebitati in bolletta per la fornitura di gas naturale presso i siti produttivi di Melfi, Indirizzo_3, identificati dai codici REMI 34125001 e 32999701. Tra tali importi era stata ricompresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale prevista dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, indicata nelle fatture sotto la voce
"imposte" con la locuzione "addizionali enti locali". L'aliquota applicata dalla Regione CA per usi industriali con consumi oltre 1.200.000 standard metri cubi annui era quella di Euro 0,0051646 per standard metro cubo che, in ragione del volume di metri cubi di gas consumato da Società_1 negli anni 2014 e 2015 pari a 7.627.229 standard metri cubi, aveva dato luogo ad un'addizionale regionale di complessivi Euro
39.391,58. L'istanza di rimborso era motivata sulla base dell'incompatibilità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, a norma del quale ulteriori imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa possono considerarsi legittime solo purché aventi finalità specifiche. La società rappresentava l'assenza di finalità specifica in capo all'addizionale in parola, essendo stata istituita per una mera finalità di bilancio delle regioni a statuto ordinario, da ciò derivandone necessariamente la disapplicazione delle disposizioni nazionali regolanti il prelievo. A giustificazione della domanda rivolta direttamente all'ente impositore anziché al proprio fornitore, Società_1 richiamava la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024 nella causa C-316/22, che ha chiarito come il consumatore finale sia giuridicamente impossibilitato ad ottenere dal fornitore la restituzione della componente di prezzo relativa ad un'imposta che lo stesso fornitore ha indebitamente versato, ammettendo in via generale l'azione diretta di indebito oggettivo dell'utente nei confronti dello Stato quale ente impositore. In pari data 21 ottobre 2024, Società_1 comunicava la superiore istanza anche all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna - Ufficio Grandi Contribuenti al fine di evitare le decadenze di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. La
Regione CA, tuttavia, non riscontrava l'istanza di Società_1 e, decorsi novanta giorni dalla presentazione della stessa, maturava il silenzio rifiuto impugnabile tramite il quale l'ente regionale manifestava il proprio diniego a rimborsare l'imposta di cui è causa. Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_3, Società_1 impugnava il silenzio-rifiuto maturato a norma degli articoli 19, comma 1, lettera g) e 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il ricorso veniva depositato presso la segreteria di questa Corte in data 5 novembre 2025 tramite il Processo Tributario Telematico, unitamente alla procura alle liti e agli allegati richiamati. La Regione CA, con codice fiscale P.IVA_2, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta regionale, si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 15 gennaio 2026, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, con codice fiscale CF_1, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 775/2021, n. 506/2024 e n. 617/2024, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale in Potenza, Via V. Verrastro n. 4, con indirizzo PEC ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it. Nel ricorso introduttivo, Società_1 deduceva l'incompatibilità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale rispetto al diritto europeo, segnatamente rispetto all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in quanto trattasi di un'ulteriore imposta indiretta su prodotto già sottoposto ad accisa e priva di finalità specifica, poiché rispondente ad una mera finalità di bilancio delle regioni ordinarie. Conseguentemente, deduceva l'obbligo di disapplicazione delle disposizioni nazionali regolanti il prelievo e la propria legittimazione attiva ad agire direttamente nei confronti della Regione in qualità di ente impositore dell'addizionale regionale, stante l'impossibilità di recuperare l'indebito dal fornitore SO nell'ambito di un giudizio civilistico ex articolo 2033 del codice civile. La Regione
CA resisteva in giudizio formulando le seguenti eccezioni: difetto di legittimazione passiva ad causam rispetto all'azione di indebito oggettivo da esercitarsi nei confronti del fornitore;
compatibilità dell'addizionale regionale con il diritto europeo stante la sua natura accessoria e non autonoma rispetto all'accisa erariale.
Con memoria illustrativa depositata in data 28 gennaio 2026, Società_1 replicava alle controdeduzioni della Regione, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul tema e segnatamente le sentenze della
Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 27425 e n. 27428 del 14 ottobre 2025, che hanno dichiarato l'illegittimità dell'addizionale regionale rispetto al diritto europeo per mancanza del requisito della finalità specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, riunitasi in camera di consiglio in composizione collegiale, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. La controversia verte sulla legittimità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale prevista dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, con particolare riferimento alla sua compatibilità con il diritto dell'Unione Europea e alla legittimazione della società ricorrente ad agire direttamente nei confronti della Regione CA per ottenere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte. L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, comunemente denominata ARISGAN, è stata istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 398/1990 a favore delle regioni a statuto ordinario con la finalità dichiarata di attribuire alle medesime una più ampia autonomia impositiva. La disciplina del tributo prevede che la misura dell'addizionale sia determinata da ciascuna regione con propria legge entro una cornice compresa fra il limite minimo di lire 10 e massimo di lire 60 al metro cubo di gas erogato, con applicazione della misura minima fino a quando le regioni non stabiliscano diversamente. Il versamento dell'addizionale è dovuto in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ovvero dai fornitori di gas naturale, con possibilità di rivalsa sui consumatori finali. La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica della compatibilità di tale tributo con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva
2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, che ha posto il generale divieto di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa medesima, salvo che tali imposte aggiuntive presentino una finalità specifica. La norma europea stabilisce che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che per finalità specifica deve intendersi una finalità che non sia puramente di bilancio, richiedendo un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24 febbraio 2000, causa C-343/97, la disposizione mira a consentire agli Stati membri di stabilire, in aggiunta all'accisa minima fissata dalla direttiva sulle strutture, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica, cioè uno scopo che non sia di bilancio. Analogamente, nelle sentenze del
25 luglio 2018, causa C-103/17, La Messer, e del 5 marzo 2015, causa C-553/13, Società_4, la Corte ha ribadito che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica richiesta dalla normativa europea, occorre un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Nel caso dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, l'assenza di finalità specifica emerge chiaramente dalla delega legislativa contenuta nell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 30 aprile 1990, n. 158, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per l'istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile "al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva". I lavori preparatori al disegno di legge governativo confermano inequivocabilmente che l'addizionale è stata introdotta esclusivamente con lo scopo di accrescere l'autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario, permettendo, a fronte di una riduzione dei trasferimenti statali, di compensare le minori risorse loro attribuite. La relazione illustrativa al disegno di legge attuativo della delega evidenzia che il provvedimento introduce tre principi innovativi di rilevante portata, tra cui il riconoscimento graduale di autonomia impositiva sostanziale alle regioni con la stessa finalità di responsabilizzare maggiormente gli apparati di spesa delle Regioni e di ridurre i trasferimenti erariali. La Suprema Corte di Cassazione - Sezione
Tributaria ha recentemente affrontato la medesima questione con le sentenze n. 21154 del 29 luglio 2024,
n. 24208 del 9 settembre 2024 e n. 24373 del 11 settembre 2024, che hanno riconosciuto l'ammissibilità dell'azione diretta di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte dell'utente nei confronti dell'ente impositore proprio in virtù del principio di effettività della tutela e stante l'impossibilità del primo di chiedere la restituzione al fornitore a motivo dell'inefficacia orizzontale della Direttiva scorrettamente recepita e dell'impossibilità del giudice ordinario di disapplicare la norma interna contrastante. La giurisprudenza di merito si è uniformata a tali principi, come evidenziato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2310 del 12 agosto 2024
e dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 793 del 8 aprile 2024, che hanno riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale regionale con la normativa europea per difetto di finalità specifica. Analogamente, il Tribunale di Milano con sentenza n. 10328 del 28 novembre 2024 ha stabilito che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, istituita dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 398/1990, costituisce altra imposta indiretta autonoma rispetto all'accisa armonizzata e, in quanto priva di finalità specifica essendo destinata a mere esigenze di bilancio delle Regioni, deve essere disapplicata per contrasto con l'articolo 1, paragrafo
2, della Direttiva 2008/118/CE. Quanto alla legittimazione attiva di Società_1 ad agire direttamente nei confronti della Regione, la questione trova soluzione nei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C-316/22, che ha fornito la corretta interpretazione dell'articolo 288 TFUE e del principio di effettività della tutela. La Corte europea ha affermato che una direttiva non correttamente recepita non produce effetti diretti orizzontali, con conseguente impossibilità di un singolo di invocare la norma comunitaria contro un altro singolo, determinando l'impossibilità giuridica dell'utente di ottenere la ripetizione dell'indebito da parte del proprio venditore a causa dell'impossibilità del giudice nazionale di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. Conseguentemente, il principio di effettività della tutela osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato. La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria ha recepito le corrette interpretazioni del principio di effettività e dell'articolo 288 TFUE fornite dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, mutando il proprio precedente orientamento e ammettendo l'azione diretta di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte dell'utente nei confronti dell'ente impositore proprio in virtù del principio di effettività della tutela e stante l'impossibilità del primo di chiedere la restituzione al fornitore a motivo dell'inefficacia orizzontale della Direttiva scorrettamente recepita e dell'impossibilità del giudice ordinario di disapplicare la norma interna contrastante. La Suprema Corte ha chiarito che l'esperimento di questa azione, proposta nei confronti dell'ente regionale, non incide sulla giurisdizione del giudice tributario, ove il consumatore finale si limiti ad impugnare il diniego di rimborso, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del petitum sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto. Le eccezioni formulate dalla Regione CA risultano manifestamente infondate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva ad causam non può essere accolta, atteso che la Regione costituisce l'ente impositore dell'addizionale regionale cui la legge espressamente attribuisce la potestà impositiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle richiamate sentenze. L'eccezione di compatibilità dell'addizionale regionale con il diritto europeo stante la sua natura accessoria risulta parimenti infondata, poiché la natura autonoma dell'addizionale regionale quale altra imposta rispetto all'accisa ha già formato oggetto di accertamento da parte della Corte di Cassazione, trattandosi di un accertamento preliminare rispetto alla verifica della sussistenza di una finalità specifica e rispetto alla sua disapplicazione. Accertata l'incompatibilità del tributo con il diritto europeo e la conseguente disapplicazione della norma interna contrastante, sussiste il diritto di Società_1 al rimborso delle somme indebitamente corrisposte al fornitore Società_3 S.p.A. e da questi versate alla Regione CA a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale per i consumi degli anni 2014 e 2015. L'importo richiesto di Euro 39.391,58 risulta puntualmente documentato dal prospetto di dettaglio allegato al ricorso, che riporta analiticamente i consumi e le somme addebitate e corrisposte a tale indebito titolo, come comprovato dalle fatture e dalle distinte di pagamento prodotte in atti. La tempestività dell'azione diretta di rimborso rivolta da Società_1 nei confronti della Regione CA risulta accertata, essendo la stessa assoggettata al termine di prescrizione ordinaria decennale ex articolo 2946 del codice civile e non ad altro termine congegnato in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, come chiarito dalla Corte di Cassazione. L'istanza di rimborso presentata in data 21 ottobre 2024 e il successivo ricorso notificato in data 8 ottobre 2025 risultano pertanto tempestivi rispetto ai pagamenti effettuati negli anni 2014 e 2015. La decisione cui è chiamata questa Corte appare vincolata sotto ogni profilo dal diritto europeo e dalla sua corretta interpretazione resa dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in virtù dell'obbligo del giudice nazionale di applicare ex officio il diritto comunitario ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, norma da cui discende l'applicazione diretta nell'ordinamento giuridico interno del diritto dell'Unione Europea dotato di efficacia diretta e delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. L'unica prerogativa che rimane propria del giudice nazionale consiste nell'accertamento della sussistenza o meno in capo all'addizionale regionale del requisito della finalità specifica, accertamento che non può che concludersi negativamente, considerato che l'addizionale regionale
è stata istituita per una mera finalità di bilancio generale delle Regioni a statuto ordinario, da ciò derivandone l'illegittimità del tributo e la sua necessaria disapplicazione nell'ambito del presente rapporto verticale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla parte ricorrente;
b)condanna la Regione CA alla restituzione in favore della Società_1. e Ricorrente_1 S.p.A. della somma di € 39.391,58, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento al soddisfo;
c)compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche trattate.
Così deciso in Potenza. il 10 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.Vincenzo Teora) (dott. Giovanni Sabbato)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
OR CE, TO
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA - Via Verrastro Indirizzo_1 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO 2014
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in temini la società Società_1 e Ricorrente_1 S.p.A., con codice fiscale P.IVA_1 e sede legale in Parma, Indirizzo_2, rappresentata dal procuratore speciale dott. Rappresentante_1, nato a [...] il [...], propone ricorso avvero la Regione CA - Dipartimento Programmazione
e Finanze - Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale a seguito dell'istanza di rimborso presentata in data 21 ottobre 2024 per un importo di Euro 39.391,58, oltre interessi come per legge, a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, indebitamente corrisposta al fornitore Società_3 S.p.A., e da questi versata all'ente regionale in relazione ai consumi degli anni 2014, dal mese di agosto, e 2015. La società ricorrente, in regolare adempimento degli obblighi contrattuali gravanti nei rapporti con il fornitore Società_3 S.p.A., aveva corrisposto integralmente gli importi richiesti e addebitati in bolletta per la fornitura di gas naturale presso i siti produttivi di Melfi, Indirizzo_3, identificati dai codici REMI 34125001 e 32999701. Tra tali importi era stata ricompresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale prevista dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, indicata nelle fatture sotto la voce
"imposte" con la locuzione "addizionali enti locali". L'aliquota applicata dalla Regione CA per usi industriali con consumi oltre 1.200.000 standard metri cubi annui era quella di Euro 0,0051646 per standard metro cubo che, in ragione del volume di metri cubi di gas consumato da Società_1 negli anni 2014 e 2015 pari a 7.627.229 standard metri cubi, aveva dato luogo ad un'addizionale regionale di complessivi Euro
39.391,58. L'istanza di rimborso era motivata sulla base dell'incompatibilità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, a norma del quale ulteriori imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa possono considerarsi legittime solo purché aventi finalità specifiche. La società rappresentava l'assenza di finalità specifica in capo all'addizionale in parola, essendo stata istituita per una mera finalità di bilancio delle regioni a statuto ordinario, da ciò derivandone necessariamente la disapplicazione delle disposizioni nazionali regolanti il prelievo. A giustificazione della domanda rivolta direttamente all'ente impositore anziché al proprio fornitore, Società_1 richiamava la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024 nella causa C-316/22, che ha chiarito come il consumatore finale sia giuridicamente impossibilitato ad ottenere dal fornitore la restituzione della componente di prezzo relativa ad un'imposta che lo stesso fornitore ha indebitamente versato, ammettendo in via generale l'azione diretta di indebito oggettivo dell'utente nei confronti dello Stato quale ente impositore. In pari data 21 ottobre 2024, Società_1 comunicava la superiore istanza anche all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna - Ufficio Grandi Contribuenti al fine di evitare le decadenze di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. La
Regione CA, tuttavia, non riscontrava l'istanza di Società_1 e, decorsi novanta giorni dalla presentazione della stessa, maturava il silenzio rifiuto impugnabile tramite il quale l'ente regionale manifestava il proprio diniego a rimborsare l'imposta di cui è causa. Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_3, Società_1 impugnava il silenzio-rifiuto maturato a norma degli articoli 19, comma 1, lettera g) e 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il ricorso veniva depositato presso la segreteria di questa Corte in data 5 novembre 2025 tramite il Processo Tributario Telematico, unitamente alla procura alle liti e agli allegati richiamati. La Regione CA, con codice fiscale P.IVA_2, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta regionale, si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 15 gennaio 2026, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, con codice fiscale CF_1, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 775/2021, n. 506/2024 e n. 617/2024, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale in Potenza, Via V. Verrastro n. 4, con indirizzo PEC ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it. Nel ricorso introduttivo, Società_1 deduceva l'incompatibilità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale rispetto al diritto europeo, segnatamente rispetto all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in quanto trattasi di un'ulteriore imposta indiretta su prodotto già sottoposto ad accisa e priva di finalità specifica, poiché rispondente ad una mera finalità di bilancio delle regioni ordinarie. Conseguentemente, deduceva l'obbligo di disapplicazione delle disposizioni nazionali regolanti il prelievo e la propria legittimazione attiva ad agire direttamente nei confronti della Regione in qualità di ente impositore dell'addizionale regionale, stante l'impossibilità di recuperare l'indebito dal fornitore SO nell'ambito di un giudizio civilistico ex articolo 2033 del codice civile. La Regione
CA resisteva in giudizio formulando le seguenti eccezioni: difetto di legittimazione passiva ad causam rispetto all'azione di indebito oggettivo da esercitarsi nei confronti del fornitore;
compatibilità dell'addizionale regionale con il diritto europeo stante la sua natura accessoria e non autonoma rispetto all'accisa erariale.
Con memoria illustrativa depositata in data 28 gennaio 2026, Società_1 replicava alle controdeduzioni della Regione, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul tema e segnatamente le sentenze della
Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 27425 e n. 27428 del 14 ottobre 2025, che hanno dichiarato l'illegittimità dell'addizionale regionale rispetto al diritto europeo per mancanza del requisito della finalità specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, riunitasi in camera di consiglio in composizione collegiale, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. La controversia verte sulla legittimità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale prevista dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, con particolare riferimento alla sua compatibilità con il diritto dell'Unione Europea e alla legittimazione della società ricorrente ad agire direttamente nei confronti della Regione CA per ottenere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte. L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, comunemente denominata ARISGAN, è stata istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 398/1990 a favore delle regioni a statuto ordinario con la finalità dichiarata di attribuire alle medesime una più ampia autonomia impositiva. La disciplina del tributo prevede che la misura dell'addizionale sia determinata da ciascuna regione con propria legge entro una cornice compresa fra il limite minimo di lire 10 e massimo di lire 60 al metro cubo di gas erogato, con applicazione della misura minima fino a quando le regioni non stabiliscano diversamente. Il versamento dell'addizionale è dovuto in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ovvero dai fornitori di gas naturale, con possibilità di rivalsa sui consumatori finali. La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica della compatibilità di tale tributo con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva
2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, che ha posto il generale divieto di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa medesima, salvo che tali imposte aggiuntive presentino una finalità specifica. La norma europea stabilisce che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che per finalità specifica deve intendersi una finalità che non sia puramente di bilancio, richiedendo un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24 febbraio 2000, causa C-343/97, la disposizione mira a consentire agli Stati membri di stabilire, in aggiunta all'accisa minima fissata dalla direttiva sulle strutture, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica, cioè uno scopo che non sia di bilancio. Analogamente, nelle sentenze del
25 luglio 2018, causa C-103/17, La Messer, e del 5 marzo 2015, causa C-553/13, Società_4, la Corte ha ribadito che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica richiesta dalla normativa europea, occorre un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Nel caso dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, l'assenza di finalità specifica emerge chiaramente dalla delega legislativa contenuta nell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 30 aprile 1990, n. 158, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per l'istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile "al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva". I lavori preparatori al disegno di legge governativo confermano inequivocabilmente che l'addizionale è stata introdotta esclusivamente con lo scopo di accrescere l'autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario, permettendo, a fronte di una riduzione dei trasferimenti statali, di compensare le minori risorse loro attribuite. La relazione illustrativa al disegno di legge attuativo della delega evidenzia che il provvedimento introduce tre principi innovativi di rilevante portata, tra cui il riconoscimento graduale di autonomia impositiva sostanziale alle regioni con la stessa finalità di responsabilizzare maggiormente gli apparati di spesa delle Regioni e di ridurre i trasferimenti erariali. La Suprema Corte di Cassazione - Sezione
Tributaria ha recentemente affrontato la medesima questione con le sentenze n. 21154 del 29 luglio 2024,
n. 24208 del 9 settembre 2024 e n. 24373 del 11 settembre 2024, che hanno riconosciuto l'ammissibilità dell'azione diretta di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte dell'utente nei confronti dell'ente impositore proprio in virtù del principio di effettività della tutela e stante l'impossibilità del primo di chiedere la restituzione al fornitore a motivo dell'inefficacia orizzontale della Direttiva scorrettamente recepita e dell'impossibilità del giudice ordinario di disapplicare la norma interna contrastante. La giurisprudenza di merito si è uniformata a tali principi, come evidenziato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2310 del 12 agosto 2024
e dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 793 del 8 aprile 2024, che hanno riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale regionale con la normativa europea per difetto di finalità specifica. Analogamente, il Tribunale di Milano con sentenza n. 10328 del 28 novembre 2024 ha stabilito che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, istituita dagli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 398/1990, costituisce altra imposta indiretta autonoma rispetto all'accisa armonizzata e, in quanto priva di finalità specifica essendo destinata a mere esigenze di bilancio delle Regioni, deve essere disapplicata per contrasto con l'articolo 1, paragrafo
2, della Direttiva 2008/118/CE. Quanto alla legittimazione attiva di Società_1 ad agire direttamente nei confronti della Regione, la questione trova soluzione nei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C-316/22, che ha fornito la corretta interpretazione dell'articolo 288 TFUE e del principio di effettività della tutela. La Corte europea ha affermato che una direttiva non correttamente recepita non produce effetti diretti orizzontali, con conseguente impossibilità di un singolo di invocare la norma comunitaria contro un altro singolo, determinando l'impossibilità giuridica dell'utente di ottenere la ripetizione dell'indebito da parte del proprio venditore a causa dell'impossibilità del giudice nazionale di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. Conseguentemente, il principio di effettività della tutela osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato. La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria ha recepito le corrette interpretazioni del principio di effettività e dell'articolo 288 TFUE fornite dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, mutando il proprio precedente orientamento e ammettendo l'azione diretta di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte dell'utente nei confronti dell'ente impositore proprio in virtù del principio di effettività della tutela e stante l'impossibilità del primo di chiedere la restituzione al fornitore a motivo dell'inefficacia orizzontale della Direttiva scorrettamente recepita e dell'impossibilità del giudice ordinario di disapplicare la norma interna contrastante. La Suprema Corte ha chiarito che l'esperimento di questa azione, proposta nei confronti dell'ente regionale, non incide sulla giurisdizione del giudice tributario, ove il consumatore finale si limiti ad impugnare il diniego di rimborso, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del petitum sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto. Le eccezioni formulate dalla Regione CA risultano manifestamente infondate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva ad causam non può essere accolta, atteso che la Regione costituisce l'ente impositore dell'addizionale regionale cui la legge espressamente attribuisce la potestà impositiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle richiamate sentenze. L'eccezione di compatibilità dell'addizionale regionale con il diritto europeo stante la sua natura accessoria risulta parimenti infondata, poiché la natura autonoma dell'addizionale regionale quale altra imposta rispetto all'accisa ha già formato oggetto di accertamento da parte della Corte di Cassazione, trattandosi di un accertamento preliminare rispetto alla verifica della sussistenza di una finalità specifica e rispetto alla sua disapplicazione. Accertata l'incompatibilità del tributo con il diritto europeo e la conseguente disapplicazione della norma interna contrastante, sussiste il diritto di Società_1 al rimborso delle somme indebitamente corrisposte al fornitore Società_3 S.p.A. e da questi versate alla Regione CA a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale per i consumi degli anni 2014 e 2015. L'importo richiesto di Euro 39.391,58 risulta puntualmente documentato dal prospetto di dettaglio allegato al ricorso, che riporta analiticamente i consumi e le somme addebitate e corrisposte a tale indebito titolo, come comprovato dalle fatture e dalle distinte di pagamento prodotte in atti. La tempestività dell'azione diretta di rimborso rivolta da Società_1 nei confronti della Regione CA risulta accertata, essendo la stessa assoggettata al termine di prescrizione ordinaria decennale ex articolo 2946 del codice civile e non ad altro termine congegnato in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, come chiarito dalla Corte di Cassazione. L'istanza di rimborso presentata in data 21 ottobre 2024 e il successivo ricorso notificato in data 8 ottobre 2025 risultano pertanto tempestivi rispetto ai pagamenti effettuati negli anni 2014 e 2015. La decisione cui è chiamata questa Corte appare vincolata sotto ogni profilo dal diritto europeo e dalla sua corretta interpretazione resa dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in virtù dell'obbligo del giudice nazionale di applicare ex officio il diritto comunitario ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, norma da cui discende l'applicazione diretta nell'ordinamento giuridico interno del diritto dell'Unione Europea dotato di efficacia diretta e delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. L'unica prerogativa che rimane propria del giudice nazionale consiste nell'accertamento della sussistenza o meno in capo all'addizionale regionale del requisito della finalità specifica, accertamento che non può che concludersi negativamente, considerato che l'addizionale regionale
è stata istituita per una mera finalità di bilancio generale delle Regioni a statuto ordinario, da ciò derivandone l'illegittimità del tributo e la sua necessaria disapplicazione nell'ambito del presente rapporto verticale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, cosi decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla parte ricorrente;
b)condanna la Regione CA alla restituzione in favore della Società_1. e Ricorrente_1 S.p.A. della somma di € 39.391,58, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento al soddisfo;
c)compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche trattate.
Così deciso in Potenza. il 10 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.Vincenzo Teora) (dott. Giovanni Sabbato)