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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 684/2025;
considerato che in data 31.01.2025 il ricorrente presentava domanda presso l' sede CP_1 di Salerno per vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza;
considerato che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14629 del 26/05/2021: nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità);rilevato che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021);
che, nel caso che ci occupa, con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' istante relativa al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
considerato che l'assegno mensile di assistenza è condizionato anche al mancato superamento di un limite di reddito in relazione all'anno di presentazione della domanda;
rilevato che l' ha documentato l'assenza del requisito reddituale ex art 12 legge CP_1
412/1991 con riferimento all'anno di presentazione della domanda;
posto che il richiamato requisito manca;
considerato che è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo inammissibile l'azione di mero accertamento del grado di invalidità, il cui interesse ad agire era stato specificato solo nel corso del giudizio di primo grado come volto a fruire del beneficio di cui all'art. 80 della l.
n. 288 del 2000 o dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario: Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016; Sez. L - , Ordinanza n. 22 del 03/01/2019);
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c
In Salerno lì 15.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 684/2025;
considerato che in data 31.01.2025 il ricorrente presentava domanda presso l' sede CP_1 di Salerno per vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza;
considerato che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14629 del 26/05/2021: nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità);rilevato che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021);
che, nel caso che ci occupa, con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' istante relativa al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
considerato che l'assegno mensile di assistenza è condizionato anche al mancato superamento di un limite di reddito in relazione all'anno di presentazione della domanda;
rilevato che l' ha documentato l'assenza del requisito reddituale ex art 12 legge CP_1
412/1991 con riferimento all'anno di presentazione della domanda;
posto che il richiamato requisito manca;
considerato che è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo inammissibile l'azione di mero accertamento del grado di invalidità, il cui interesse ad agire era stato specificato solo nel corso del giudizio di primo grado come volto a fruire del beneficio di cui all'art. 80 della l.
n. 288 del 2000 o dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario: Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016; Sez. L - , Ordinanza n. 22 del 03/01/2019);
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c
In Salerno lì 15.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino