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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1404/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con gli avv.ti CASAGRANDE DORIANA e SPINATO VALENTINA
e
EL IA, con l'avv. MAGARACI DANIELA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 03/04/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 28/02/1971 e EL IA nato a [...] il
11/05/1975, matrimonio contratto il 11/05/2013 e trascritto al n. 8, Parte I, Anno 2013,
del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Affida i minori e in via condivisa ai genitori, con residenza Persona_1 Per_2
presso il padre e collocamento come meglio di seguito descritto, precisando che la presa in consegna dei minori da parte dei genitori avviene sempre al termine dell'orario scolastico e che i pernotti presso il padre avvengono nei fine settimana di sua competenza:
2 I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento,
custodia e deroghe al calendario.
Vacanze/festività
Il periodo di vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori come segue: dal 25 dicembre fino al 30 dicembre con l'un genitore e dalla mattina del 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Alternati di anno in anno tra i genitori i relativi periodi.
La Pasqua successiva al Natale sarà trascorsa con il genitore che non ha avuto con sè i figli il giorno di Natale. Il periodo delle relative vacanze sarà suddiviso tra i genitori dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua compreso con l'un genitore e da
Pasquetta sino al rientro a scuola con l'altro.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno ciascun genitore un periodo di due settimane, anche consecutive, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di sovrapposizione di periodi, ad anni dispari prevarrà la scelta della madre, ad anni pari quella del padre.
Ponti e festività nazionali e/o locali come da calendario ordinario.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
3) I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il IG. Ottaviani, a decorrere dal mese di aprile 2025, concorrerà al mantenimento dei minori e corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 25 di ciascun Per_1 Per_2 Pt_1
mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di € 400,00 (in ragione di € 200,00 a figlio). Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di
Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori nella misura del
50%, con la precisazione e deroga che il costo dei buoni pasto dei figli sarà ad integrale
3 carico del padre.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese,
fornendo il relativo documento giustificativo, gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie ed, eseguita la relativa compensazione, a provvedere al rimborso del dovuto entro il 25 del mese successivo.
5) Assegno unico per l'intero al IG. Ottaviani.
6) Ciascun genitore porterà in deduzione, in sede di dichiarazione fiscale, il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
7) I ricorrenti prestano sin da ora il proprio assenso al rinnovo e/o al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i minori.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
9) I ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
10) Spese di procedura compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 03/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1404/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con gli avv.ti CASAGRANDE DORIANA e SPINATO VALENTINA
e
EL IA, con l'avv. MAGARACI DANIELA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 03/04/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 28/02/1971 e EL IA nato a [...] il
11/05/1975, matrimonio contratto il 11/05/2013 e trascritto al n. 8, Parte I, Anno 2013,
del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Affida i minori e in via condivisa ai genitori, con residenza Persona_1 Per_2
presso il padre e collocamento come meglio di seguito descritto, precisando che la presa in consegna dei minori da parte dei genitori avviene sempre al termine dell'orario scolastico e che i pernotti presso il padre avvengono nei fine settimana di sua competenza:
2 I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento,
custodia e deroghe al calendario.
Vacanze/festività
Il periodo di vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori come segue: dal 25 dicembre fino al 30 dicembre con l'un genitore e dalla mattina del 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Alternati di anno in anno tra i genitori i relativi periodi.
La Pasqua successiva al Natale sarà trascorsa con il genitore che non ha avuto con sè i figli il giorno di Natale. Il periodo delle relative vacanze sarà suddiviso tra i genitori dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua compreso con l'un genitore e da
Pasquetta sino al rientro a scuola con l'altro.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno ciascun genitore un periodo di due settimane, anche consecutive, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di sovrapposizione di periodi, ad anni dispari prevarrà la scelta della madre, ad anni pari quella del padre.
Ponti e festività nazionali e/o locali come da calendario ordinario.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
3) I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il IG. Ottaviani, a decorrere dal mese di aprile 2025, concorrerà al mantenimento dei minori e corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 25 di ciascun Per_1 Per_2 Pt_1
mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di € 400,00 (in ragione di € 200,00 a figlio). Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di
Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori nella misura del
50%, con la precisazione e deroga che il costo dei buoni pasto dei figli sarà ad integrale
3 carico del padre.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese,
fornendo il relativo documento giustificativo, gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie ed, eseguita la relativa compensazione, a provvedere al rimborso del dovuto entro il 25 del mese successivo.
5) Assegno unico per l'intero al IG. Ottaviani.
6) Ciascun genitore porterà in deduzione, in sede di dichiarazione fiscale, il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
7) I ricorrenti prestano sin da ora il proprio assenso al rinnovo e/o al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i minori.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
9) I ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
10) Spese di procedura compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 03/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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