TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 2265/2021 promossa con ricorso depositato in data 30.12.2021 da
, C.F.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1953 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
18.8.1953 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianpietro Casagrande DEL Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.05.2022 ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis, pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con compensazione delle spese di lite”
PER IL RESISTENTE, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis: 1) emettere sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra CP_1
e;
2) revocare il provvedimento con il quale è stato disposto
[...] Parte_1
a carico di il versamento del contributo economico mensile in Controparte_1 favore della figlia;
3) con compensazione delle spese del giudizio”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 19.07.1980 aveva contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno con il sig. , nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...], con C.F._2
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune - Atto n.174 – 2-A anno 1980;
- dalla loro unione erano nate le figlie a Camerino il 21.03.1982, e Per_2 Per_1
a San Benedetto del Tronto il 12.02.1991;
- a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita in comune, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.10.2019;
- essendo decorsi oltre due anni dall'omologa della separazione, senza che vi fosse mai stata riconciliazione ed essendo anzi venuta meno la comunione materiale e morale tra i coniugi, vi erano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- con riferimento alle condizioni di divorzio, la ricorrente rappresentava che entrambe le parti erano pensionate e, in particolare, la signora percepiva al mese circa € Pt_1
1500,00 mentre il sig. circa € 1400,00 mensili;
CP_1
- la figlia era economicamente autosufficiente mentre la figlia Per_2 Per_1
viveva con la madre e non era ancora indipendente;
- per il mantenimento di il padre contribuiva unicamente con la somma di 150 Per_1
euro mensili, che risultavano insufficienti per soddisfare tutte le necessità della figlia, la quale, non essendo in possesso di un diploma di scuola superiore, aveva grandi difficoltà nel trovare una occupazione stabile nonostante avesse tentato in vari modi e avesse svolto lavoretti saltuari;
- inoltre, la sig.ra versava in gravi condizioni di salute, essendo malata Pt_1
oncologica e dovendosi perciò sottoporre costantemente a controlli e terapie.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio nella fase presidenziale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
All'udienza dinanzi al Giudice delegato dal Presidente, le parti comparivano personalmente;
fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e la causa veniva rinviata all'udienza del 15.09.2022 dinanzi al Giudice Istruttore.
In quella sede, su richiesta dei coniugi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva sullo status, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti avevano espressamente rinunciato.
Con sentenza del 28.09.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, il Collegio concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 11.05.2023 dinanzi al G.I. dott.ssa Rita De Angelis, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I. rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali proposta dal resistente e, successivamente, venivano ammesse ed assunte talune delle prove proposte dalle parti. Veniva quindi fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12.09.2024, con trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede, letto il contenuto delle note scritte autorizzate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
Osserva il Collegio che, a seguito dell'accordo raggiunto tra i coniugi nel corso del giudizio – avente ad oggetto la cessione da parte del del 50% di sua proprietà CP_1
della casa coniugale in favore della – la ricorrente, in sede di precisazione Pt_1
delle conclusioni, ha reiterato la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro già pronunciata da questo Tribunale con sentenza non definitiva del 28.09.2022, cui il resistente ha aderito.
Di talché, la richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne avanzata nel ricorso introduttivo deve intendersi rinunciata.
In ogni caso, non vi sono i presupposti per la conferma della statuizione adottata sul punto con ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti temporanei e urgenti, emessa in data 13.05.2022, con la conseguenza che la stessa deve essere revocata.
La stessa escussa all'udienza del 12.04.2024, del resto, ha Persona_3
ammesso di non convivere più con la madre dal mese di ottobre 2021, da quando, cioè, vive stabilmente con il suo ragazzo, in un immobile di proprietà Controparte_2
di quest'ultimo, sito nel Comune di Folignano in via Cosenza 25; la ragazza ha dichiarato altresì che è il fidanzato a farsi carico di tutte le spese necessarie per lei, eventualmente integrando quanto dalla medesima percepito con il proprio lavoro. Circostanze confermate anche da sentito come testimone Controparte_2
sempre all'udienza del 12.04.2024.
Va aggiunto che la figlia ha più di trent'anni, ha completato un corso da visagista, non sta frequentando altri corsi di studi e si è già inserita nel mondo del lavoro, come dimostra il contratto allegato dal resistente alla comparsa di risposta.
Di conseguenza, anche sulla base di tali ultime circostanze, per giurisprudenza oramai costante la figlia non avrebbe più avuto diritto a ricevere l'assegno di mantenimento dal padre.
Nulla deve invece essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti conviventi con uno dei genitori e in quanto, nelle more del presente giudizio, detto immobile è divenuto di proprietà esclusiva della Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi e della loro espressa richiesta avanzata, sul punto, nelle rispettive note per la trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) revoca i provvedimenti temporanei e urgenti adottati di cui all'ordinanza presidenziale del 13.05.2022 nella parte in cui è stato disposto a carico di CP_1
il versamento del contributo economico mensile in favore della figlia
[...]
nonché del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa;
Per_1
2) nulla sull'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con uno dei genitori e in quanto detto immobile è divenuto, nelle more del presente giudizio, di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 2265/2021 promossa con ricorso depositato in data 30.12.2021 da
, C.F.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1953 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
18.8.1953 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianpietro Casagrande DEL Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.05.2022 ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis, pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con compensazione delle spese di lite”
PER IL RESISTENTE, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis: 1) emettere sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra CP_1
e;
2) revocare il provvedimento con il quale è stato disposto
[...] Parte_1
a carico di il versamento del contributo economico mensile in Controparte_1 favore della figlia;
3) con compensazione delle spese del giudizio”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 19.07.1980 aveva contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno con il sig. , nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...], con C.F._2
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune - Atto n.174 – 2-A anno 1980;
- dalla loro unione erano nate le figlie a Camerino il 21.03.1982, e Per_2 Per_1
a San Benedetto del Tronto il 12.02.1991;
- a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita in comune, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.10.2019;
- essendo decorsi oltre due anni dall'omologa della separazione, senza che vi fosse mai stata riconciliazione ed essendo anzi venuta meno la comunione materiale e morale tra i coniugi, vi erano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- con riferimento alle condizioni di divorzio, la ricorrente rappresentava che entrambe le parti erano pensionate e, in particolare, la signora percepiva al mese circa € Pt_1
1500,00 mentre il sig. circa € 1400,00 mensili;
CP_1
- la figlia era economicamente autosufficiente mentre la figlia Per_2 Per_1
viveva con la madre e non era ancora indipendente;
- per il mantenimento di il padre contribuiva unicamente con la somma di 150 Per_1
euro mensili, che risultavano insufficienti per soddisfare tutte le necessità della figlia, la quale, non essendo in possesso di un diploma di scuola superiore, aveva grandi difficoltà nel trovare una occupazione stabile nonostante avesse tentato in vari modi e avesse svolto lavoretti saltuari;
- inoltre, la sig.ra versava in gravi condizioni di salute, essendo malata Pt_1
oncologica e dovendosi perciò sottoporre costantemente a controlli e terapie.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio nella fase presidenziale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
All'udienza dinanzi al Giudice delegato dal Presidente, le parti comparivano personalmente;
fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e la causa veniva rinviata all'udienza del 15.09.2022 dinanzi al Giudice Istruttore.
In quella sede, su richiesta dei coniugi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva sullo status, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti avevano espressamente rinunciato.
Con sentenza del 28.09.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, il Collegio concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 11.05.2023 dinanzi al G.I. dott.ssa Rita De Angelis, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I. rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali proposta dal resistente e, successivamente, venivano ammesse ed assunte talune delle prove proposte dalle parti. Veniva quindi fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12.09.2024, con trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede, letto il contenuto delle note scritte autorizzate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato.
Osserva il Collegio che, a seguito dell'accordo raggiunto tra i coniugi nel corso del giudizio – avente ad oggetto la cessione da parte del del 50% di sua proprietà CP_1
della casa coniugale in favore della – la ricorrente, in sede di precisazione Pt_1
delle conclusioni, ha reiterato la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro già pronunciata da questo Tribunale con sentenza non definitiva del 28.09.2022, cui il resistente ha aderito.
Di talché, la richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne avanzata nel ricorso introduttivo deve intendersi rinunciata.
In ogni caso, non vi sono i presupposti per la conferma della statuizione adottata sul punto con ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti temporanei e urgenti, emessa in data 13.05.2022, con la conseguenza che la stessa deve essere revocata.
La stessa escussa all'udienza del 12.04.2024, del resto, ha Persona_3
ammesso di non convivere più con la madre dal mese di ottobre 2021, da quando, cioè, vive stabilmente con il suo ragazzo, in un immobile di proprietà Controparte_2
di quest'ultimo, sito nel Comune di Folignano in via Cosenza 25; la ragazza ha dichiarato altresì che è il fidanzato a farsi carico di tutte le spese necessarie per lei, eventualmente integrando quanto dalla medesima percepito con il proprio lavoro. Circostanze confermate anche da sentito come testimone Controparte_2
sempre all'udienza del 12.04.2024.
Va aggiunto che la figlia ha più di trent'anni, ha completato un corso da visagista, non sta frequentando altri corsi di studi e si è già inserita nel mondo del lavoro, come dimostra il contratto allegato dal resistente alla comparsa di risposta.
Di conseguenza, anche sulla base di tali ultime circostanze, per giurisprudenza oramai costante la figlia non avrebbe più avuto diritto a ricevere l'assegno di mantenimento dal padre.
Nulla deve invece essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti conviventi con uno dei genitori e in quanto, nelle more del presente giudizio, detto immobile è divenuto di proprietà esclusiva della Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi e della loro espressa richiesta avanzata, sul punto, nelle rispettive note per la trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) revoca i provvedimenti temporanei e urgenti adottati di cui all'ordinanza presidenziale del 13.05.2022 nella parte in cui è stato disposto a carico di CP_1
il versamento del contributo economico mensile in favore della figlia
[...]
nonché del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa;
Per_1
2) nulla sull'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con uno dei genitori e in quanto detto immobile è divenuto, nelle more del presente giudizio, di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo