Decreto cautelare 25 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 16/06/2025, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05779/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5779 del 2024, proposto da
EL RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfredo Piazza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del ricorso avverso e per l''''annullamento, in parte qua, con istanza sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare anche monocratico: dell''''avviso dell''''esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, per essergli stato attribuito un punteggio di 58 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale. Nonché, in particolare, e in parte qua, dell''''atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all''''articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell''''art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell''''8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 72 bis e 74 del cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale indetto con DM 107/2023, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone l’annullamento;
Rilevato che le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 6 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’amministrazione resistente non si è opposta;
All’udienza camerale del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalle parti ricorrenti, non opposta dalla parte resistente;
TANTO PREMESSO
Il Collegio, alla luce di quanto rappresentato in giudizio dalla parte ricorrente, rileva che il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione; in tal senso la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Tar Lazio, Sez. III Ter, 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando ai sensi degli art. 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO