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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7647/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 27983 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 20 marzo 2025 al Comune di Torre Annunziata ed alla società OG S.p.A., il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.27983 asseritamente notificata il 21 gennaio 2025 avente per oggetto l'IMU per gli anni d'imposta 2011, 2013 e 2015 per complessivi
€.1.277,51.
Eccepisce il ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto ed inesistenza di validi titoli esecutivi;
2)nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza ed intervenuta prescrizione.
3) nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 22 aprile 2025.
In data 29 dicembre 2025 si costituisce in giudizio la società OG S.p.A. eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso attesa l'iscrizione a ruolo oltre il termine di giorni 30 dalla notifica alle Parti convenute.
Nel merito sostiene l'infondatezza del ricorso.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Comune di Torre Annunziata non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente OG inerente la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Si evidenzia che il ricorso è stato notificato alle convenute in data 20 marzo 2025 mentre il ricorrente si è costituito in giudizio solo il 22 aprile 2024 (martedì) ovvero oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art.22, comma 1, D.Lgs. n.546/92. La citata disposizione sanziona espressamente con l'inammissibilità la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.
A tal riguardo non vi è dubbio che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art.22 l'inammissibilità sia rilevabile d'Ufficio anche in assenza di specifica eccezione della controparte.
La lettura esegetica delle norme indicate non lascia spazio a diverse interpretazioni.
L'inammissibilità del ricorso impedisce lo scrutinio delle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Le spese nei confronti della OG S.p.A. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della OG S.p.A. che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Torre Annunziata.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7647/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 27983 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 20 marzo 2025 al Comune di Torre Annunziata ed alla società OG S.p.A., il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.27983 asseritamente notificata il 21 gennaio 2025 avente per oggetto l'IMU per gli anni d'imposta 2011, 2013 e 2015 per complessivi
€.1.277,51.
Eccepisce il ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto ed inesistenza di validi titoli esecutivi;
2)nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza ed intervenuta prescrizione.
3) nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 22 aprile 2025.
In data 29 dicembre 2025 si costituisce in giudizio la società OG S.p.A. eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso attesa l'iscrizione a ruolo oltre il termine di giorni 30 dalla notifica alle Parti convenute.
Nel merito sostiene l'infondatezza del ricorso.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Comune di Torre Annunziata non risulta costituito in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente OG inerente la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Si evidenzia che il ricorso è stato notificato alle convenute in data 20 marzo 2025 mentre il ricorrente si è costituito in giudizio solo il 22 aprile 2024 (martedì) ovvero oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art.22, comma 1, D.Lgs. n.546/92. La citata disposizione sanziona espressamente con l'inammissibilità la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.
A tal riguardo non vi è dubbio che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art.22 l'inammissibilità sia rilevabile d'Ufficio anche in assenza di specifica eccezione della controparte.
La lettura esegetica delle norme indicate non lascia spazio a diverse interpretazioni.
L'inammissibilità del ricorso impedisce lo scrutinio delle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Le spese nei confronti della OG S.p.A. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della OG S.p.A. che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Torre Annunziata.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice