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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14203/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 22.5.25 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del TFR a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 sulla base del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di dal 19.12.2000 e sino al 30.04.2004 Parte_2
con mansioni di operaio falegname rientranti nel III° Liv. CCNL Legno-Arredamento e quantificato in euro € 3.306,33.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n.1246 del 03.05.2017 munita di formula esecutiva il 05.06.2017 notificata in copia munita di formula esecutiva il 19.09.2017, il Tribunale di S. Maria
C.V. -Sezione lavoro- condannava al pagamento in favore Parte_2
dell'istante della complessiva somma di € 3.306,33 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- che veniva notificato precetto di pagamento in data 26.01.2022, per la somma complessiva di €. 5.224,72;
- che in data 05.10.2021 e in data 07.04.2022 procedeva a mezzo dell'Ufficiale
Giudiziario addetto al Tribunale di S. Maria C.V. -Ufficio Esecuzioni Civili- a pignoramenti mobiliari, che risultavano totalmente negativi;
- che veniva cancellata dal registro delle società, con Parte_2
impossibilità di proporre ricorso di fallimento nei confronti della stessa e che non risulta intestataria di beni immobili;
- che presentava domanda per la corresponsione del T.F.R. alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio CP_1
1982 n. 297 in modalità del 19.09.2022 allegando la domanda, la sentenza, il precetto, i verbali di pignoramento negativi, la visura camerale, il modello SR 53 (v. allegato) ed in data 23.01.2023 l' comunicava il rigetto della domanda per CP_1
prescrizione del credito.
2 L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che, CP_1
trattandosi di rapporto di lavoro non regolarizzato il cui rapporto risulti accertato in sede giudiziaria senza che l' sia stato chiamato in causa, la domanda andava CP_1 respinte qualora il ricorso sia stato presentato decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro senza che il datore di lavoro abbia opposto la prescrizione del credito per il TFR oppure, nel periodo di lavoro accertato, il lavoratore abbia percepito prestazioni dall'Istituto fondate sullo stato di disoccupazione o sul CP_ reddito (“il diritto al TFR, sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti dell' deve essere certo liquido ed esigibile, ovvero non prescritto perché richiesto in ritardo dal lavoratore al proprio datore di lavoro, tardivamente rispetto ai 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. E nel caso di specie rispetto ad un rapporto di lavoro cessato nel 2004 il giudizio del lavoratore è iniziato solo nel 2010”). Inoltre, l' ha CP_1
dedotto che il dies a quo della prescrizione del diritto al TFR nei confronti dell'Inps
Fondo di garanzia, decorrenza dall'accertamento dello stato di insolvenza coincidente con la data di cancellazione del datore di lavoro del registro delle imprese.
Sulla base della documentazione depositata si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nella memoria di costituzione e nelle successive difese, il CP_1
rapporto di lavoro in questione era regolarizzato (cfr. documentazione depositata in data 11.9.24 e non contestata dall' ): Controparte_2
- il credito rivendicato a titolo di TFR stato accertato con sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1246 del 03.05.2017;
- la procedura esecutiva azionata successivamente al precetto ha dato esito negativo come risulta dai verbali di pignoramento mobiliare del 05.10.2021 e del
07.04.2022;
- la domanda amministrativa è stata presentata in data 19.9.2022.
Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione: l'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in relazione alla decorrenza del CP_ termine di prescrizione che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui 3 alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di CP_ pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Difatti, il diritto di credito azionato in questa sede, avendo natura previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva.
Nella fattispecie in esame, essendo intervenuto il provvedimento con cui è stato accertato il diritto al TFR con la relativa quantificazione in data 3.5.17 e l'esito della procedura esecutiva è in data 7.4.2022, non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione da computarsi da tale ultima data al momento della presentazione della domanda amministrativa in data 19.9.2022, tenuto conto anche della sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale.
Passando al merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n . 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del
R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del
1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato
a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere
4 oggettivo. Ove pertanto l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può CP_ conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 (Cass., 8529/2012, cit.).
4.3. Il comma 5 dell'art. 2 regola una fattispecie diversa, perchè si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e
l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia,
"semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, in luogo della prova dell'insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poichè il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (cfr. in tal senso, Cass. 27/10/2009, n. 22647; Cass. 16/6/1998, n. 6004;
Cass. 9/3/2001, n. 3511; Cass. 26/2/2004, n. 3939)” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/03/2017, n. 7924). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto - come nella specie - alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal
5 fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi
l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555
c.p.c. e ss. (cfr. Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003). Dovendo pertanto ritenersi che l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sè solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del
Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (cfr. Cass. nn.
4783 del 2003 e 12105 del 2008 entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri
(cfr. Cass. n. 14447 del 2004)” (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593): in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che l'infruttuosa esecuzione mobiliare esperita nei confronti del datore di lavoro non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'insolvenza dello stesso, se nulla sia stato documentato
(anche) in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del datore di lavoro debitore e in ordine all'inidoneità di tale patrimonio immobiliare ad operare come garanzia generica dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro nei confronti del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593). In altri termini, “Il lavoratore, creditore del t.f.r. nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a CP_
6 verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro con un serio tentativo di esecuzione. Qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione è tenuto a esperire quelle che appaiano fruttuose secondo il principio dell'ordinaria diligenza, ma non è tenuto a esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, quando, per queste ultime, i costi certi superino i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (Cassazione civile sez. lav. 29 luglio 2004 n.
14447).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei CP_1 confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass, n. 14020 del 07/07/2020).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, va evidenziato che risulta documentato da parte del ricorrente tentativo di intraprendere una procedura
7 esecutiva, tentativo che ha avuto esito negativo, unitamente alle ricerche infruttuose di beni immobili in capo al datore di lavoro.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti di legge per la tutela prevista dalla legge n.
297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, l' va condannato al pagamento del TFR in favore della CP_1
parte ricorrente quantificato in € 3.306,33 oltre accessori previsti per legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.,
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.306,33 per il CP_1
titolo indicato in parte motiva, oltre accessori previsti per legge;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 1310,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 23.5.25 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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