TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 590
TAR
Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
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TAR
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione ed elusione del giudicato

    La sentenza precedente imponeva l'obbligo di provvedere, ma non un obbligo così puntuale da escludere margini di discrezionalità. Pertanto, l'emanazione di un nuovo parere negativo non costituisce violazione o elusione del giudicato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta

    La sentenza precedente imponeva l'obbligo di provvedere, ma non un obbligo così puntuale da escludere margini di discrezionalità. Pertanto, l'emanazione di un nuovo parere negativo non costituisce violazione o elusione del giudicato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di leale collaborazione, buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa

    La sentenza precedente imponeva l'obbligo di provvedere, ma non un obbligo così puntuale da escludere margini di discrezionalità. Pertanto, l'emanazione di un nuovo parere negativo non costituisce violazione o elusione del giudicato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990

    La normativa regionale attribuisce alla Commissione Regionale un autonomo potere di valutazione sul parere aziendale, potendo discostarsi da esso purché ciò confluisca in un parere definitivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e del giusto procedimento

    La normativa regionale attribuisce alla Commissione Regionale un autonomo potere di valutazione sul parere aziendale, potendo discostarsi da esso purché ciò confluisca in un parere definitivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sulle modalità di calcolo del fabbisogno

    La Commissione Regionale avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata per discostarsi dal parere favorevole dell'ASL. Non ha indicato le strutture ostative e ha erroneamente computato la struttura di Via Calenda, non autorizzata per il setting demenze.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990

    La Commissione Regionale ha erroneamente computato la struttura di Via Calenda, non autorizzata per il setting demenze.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria

    La Commissione Regionale ha erroneamente computato la struttura di Via Calenda, non autorizzata per il setting demenze.

  • Accolto
    Violazione di legge (art. 8-ter D.Lgs. 502/1992; artt. 3 e 41 Cost.)

    Il parere è censurabile per l'indebita sovrapposizione tra valutazione del fabbisogno per autorizzazione e accreditamento. L'autorizzazione deve basarsi su criteri oggettivi e non può costituire una restrizione sproporzionata dell'iniziativa economica.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il parere è censurabile per l'indebita sovrapposizione tra valutazione del fabbisogno per autorizzazione e accreditamento. L'autorizzazione deve basarsi su criteri oggettivi e non può costituire una restrizione sproporzionata dell'iniziativa economica.

  • Accolto
    Violazione di legge (art. 8-ter D.Lgs. 502/1992; artt. 3 e 41 Cost.)

    L'amministrazione deve effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno territoriale, tenendo conto della branca di riferimento, del comparto territoriale e del bacino d'utenza.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    L'amministrazione deve effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno territoriale, tenendo conto della branca di riferimento, del comparto territoriale e del bacino d'utenza.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria

    La Commissione Regionale non ha spiegato in che modo la localizzazione della struttura della ricorrente pregiudichi l'equa distribuzione delle strutture.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata

    Le censure relative all'incompetenza della commissione regionale sono state respinte. Le censure relative ai pareri in favore delle controinteressate sono state ritenute prive di interesse in seguito all'accoglimento di altri motivi di ricorso.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei pareri regionali rilasciati in favore della Società Cooperativa Villa del Sele e della Società RMED

    Le censure relative all'incompetenza della commissione regionale sono state respinte. Le censure relative ai pareri in favore delle controinteressate sono state ritenute prive di interesse in seguito all'accoglimento di altri motivi di ricorso.

  • Rigettato
    Incompetenza relativa

    Il DPGR n. 155 del 9.12.2022 ha aggiornato la composizione della commissione regionale, nominando un presidente con la necessaria qualifica funzionale. La ricorrente non ha contestato tale circostanza.

  • Rigettato
    Violazione della D.G.R.C. n. 7301/2001

    Il DPGR n. 155 del 9.12.2022 ha aggiornato la composizione della commissione regionale, nominando un presidente con la necessaria qualifica funzionale. La ricorrente non ha contestato tale circostanza.

  • Altro
    Mancato riscontro all'istanza di accesso documentale

    La materia del contendere è cessata a seguito del deposito da parte della ricorrente degli atti richiesti.

  • Altro
    Istanza di accesso documentale

    La materia del contendere è cessata a seguito del deposito da parte della ricorrente degli atti richiesti.

  • Rigettato
    Parere ASL lesivo

    Il ricorso è stato rigettato in parte e accolto per la restante parte. Le censure relative a questo specifico parere non sono state accolte nel dispositivo finale.

  • Inammissibile
    Illegittimità del parere regionale rilasciato in favore della società RMED

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse proposta dalla RMED è stata accolta in relazione all'ottavo motivo di ricorso, rendendo prive di interesse le censure relative ai pareri in favore delle controinteressate.

  • Inammissibile
    Illegittimità del parere regionale rilasciato in favore della Società Cooperativa Villa del Sele

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse proposta dalla RMED è stata accolta in relazione all'ottavo motivo di ricorso, rendendo prive di interesse le censure relative ai pareri in favore delle controinteressate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 590
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 590
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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