Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4794 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castaldo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito (NA) al
Corso Cesare Battisti n. 145, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Gaetano Vigliotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA) alla via D'Ambrosio n.27, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 24.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 09.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in Afragola (NA)
l'11.10.1999 e che dalla loro unione erano nate due figlie, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 24.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
2 3 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle figlie, possono essere recepiti nella presente pronuncia, salvo per quanto concerne l'affido delle figlie, in relazione alle quali nulla va disposto essendo le stesse ormai divenute maggiorenni.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in
4 ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) ai C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) (atto n.336,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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