Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 992/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/01/2025, alle ore 9:38 nella SEZIONE civile del Tribunale di Lago- negro all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, sono presenti:
l'Avv. FEOLA per , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] unitamente all'avv. Carella per e CP_4 Controparte_5 Controparte_2
nel giudizio riunito n. 1473/2021 r.g.. Controparte_3
Nessuno compare per la . Controparte_6
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Gli avv.ti presenti si riportano alla comparsa conclusionale e chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito in assenza dei difensori non più presenti fuori l'aula di udienza, il Giudice de- cide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 992/2017 – 1468/2018 – 250/2020 – 1473/2021 del Ruo- lo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Domenico Feola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via San Tommaso D'Aquino 36 opponente nel giudizio n. r.g. 992/2017, attore nel giudizio n. r.g. 1468/2018
E
(C.F. ); Controparte_5 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ); (C.F. C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli avv. Dome- C.F._4
nico Feola e Alessandro Carella elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Isola E/4, piano 4, interno 413 attori nel giudizio n. r.g. 250/2020 e n. r.g. 1473/2021
CONTRO
(C.F. : ), in Controparte_6 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Credentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Afragola (NA), alla Via Sardegna n. 2 convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (n. r.g. 992/2017); impugnative delibere as- sembleari
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.06.2017 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.05.2017 e notificato il 5.06.2017, con il quale gli era stato in- giunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_6
12.404,86 a titolo di oneri consortili non pagati oltre interessi, nonché la somma di €
500,00 per compensi professionali e di € 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA come per legge.
La ricorrente nel ricorso monitorio esponeva che:
-il sig. era proprietario, insieme alla moglie dal Controparte_1 Controparte_2
1985, di un immobile uso residenziale facente parte della Comunione Controparte_6
, sito a Viale Ruggiero il Normanno, n. 2 interno 207 ed avente caratura e/o
[...]
millesimi 8,00 della tabella generale;
-che pur essendo stato invitato all'assemblea del 12.08.2016 per l'approvazione del ren- diconto consuntivo gestione 2015/2016, nonché per l'approvazione del bilancio preven- tivo 2016/2017 e dei relativi piani di riparto, il sig. non partecipava;
CP_1
-che dal bilancio consuntivo approvato il sig. risultava debitore nei confronti CP_1 del della somma di € 10.807, 86 a titolo di quote consortili non pagate e rela- CP_6
tive alle gestioni 1° luglio 2013-30 giugno 2014, 1° luglio 2014- 30 giugno 2015 e
2015-2016, nonché la somma di euro 1.597,00 relativa alla gestione 1° luglio 2016- 30 giugno 2017.
Il sig. tempestivamente si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, nel giudizio CP_1
iscritto al n. r.g. 992/2017, eccependo:
1) la non appartenenza al Consorzio opposto per non aver mai espressamente aderito al- lo stesso, così come previsto dall'art. 3 dell'atto costitutivo;
2) l'illegittimità delle spese consortili dedotte in mancanza di carature o millesimi legit- timamente determinati e depositate nelle forme di legge che potessero giustificare le somme richieste. Sulla base di tali premesse, chiedeva di:”1) Revo- Controparte_1 carsi e annullarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. 2)Revocarsi in ogni caso l'opposto decreto per l'assoluta genericità del ricorso monitorio, anche ai sensi dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. e comunque per carenza di legittimazione attiva e passiva e poiché contraria al giudicato formatosi tra le parti. 3)Condannare l'opposta al pa- Controparte_6 gamento delle spese e competenze di causa”.
3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2017, si costituiva la
[...]
, la quale respingeva tutte le eccezioni ex adverso Controparte_7
formulate e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, nel merito di riget- tare la avversa opposizione, in quanto palesemente infondata.
Alla prima udienza tenutasi il 22.11.2017 le parti comparivano regolarmente e si ripor- tavano ai propri atti introduttivi, chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, com- ma 6 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiunti- vo opposto.
L'opponente con memoria di primo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c. precisava la propria domanda. In particolare, deduceva che il non ha mai deliberato, ap- CP_6
provato e depositato tabelle millesimali delle proprietà consortili;
che egli ha sempre contestato l'incongruità/inesistenza di dette tabelle;
che non ha mai pagato spese con- sortili, ma ha operato versamenti a titolo di “contributi volontari”; che il
[...]
avrebbe dovuto dimostrare la legittimità della determinazione delle quo- Parte_1
te, dimostrando la conformità delle ripartizioni alle carature millesimali.
In replica alle nuove eccezioni il opposto nella memoria di secondo termine CP_6
ex art. 183, comma 6 c.p.c. insisteva sull'appartenenza dell'opponente al Consorzio, af- fermando in primis che il sig. , avendo acquistato l'immobile ricadente nel CP_1
comprensorio nel 1985, era diventato ipso iure consorziato. Di seguito, contestava la raccomandata del 16.10.2000, depositata agli atti, con la quale l'opponente manifestava la volontà di voler recedere dal , in quanto non previsto dalla disciplina con- CP_6
venzionale.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
2. Nelle more del procedimento, venivano ad instaurarsi tra le stesse parti nuovi giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa delle delibere assembleari, con le quali si imponeva il pagamento di quote consortili iscritti ai nn. r.g. 1468/2018, 250/2020 e 1473/2021.
Il Giudice, valutati i profili di connessione parziale oggettiva e soggettiva, con ordinan- za dell'8.11.2022 disponeva la riunione dei suddetti procedimenti ex art. 274 c.p.c. al procedimento più risalente con n. r.g. 992/2017.
3. In particolare, nel procedimento iscritto al n. r.g. 1468/2018, ci- Controparte_1
tava in giudizio la avverso e per ottenere Controparte_6
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l'annullamento della delibera assembleare dell'11.08.2018 deducendo: 1) l'omessa tem- pestiva convocazione degli aventi diritto alla riunione consortile dell'11.08.2018, in vio- lazione degli artt. 1136 e 1137 c.c.; 2) la violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo, in quanto l'assemblea aveva approvato preventivi e consuntivi di gestione senza che vi fosse l'approvazione dei 6/10 di 754.496 carature dichiarate;
3) l'illegittimità delle im- posizioni contributive sulla scorta di tabelle millesimali inesistenti.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente sospendere l'efficacia della delibera assem- bleare resa dal nell'assemblea dell'11 agosto 2018 relati- Controparte_6 vamente ai primi sette punti dell'ordine del giorno. Nel merito per i motivi espressi in narrativa, annullare la delibera assembleare resa dal Controparte_6 nell'assemblea dell'11 agosto 2018, relativamente ai primi sette punti dell'ordine del giorno. Con il favore delle spese e delle competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, impugnando le avverse difese, CP_6
chiedeva: in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver previamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio in materia condominiale, o meglio per aver introdotto contemporaneamente la domanda di mediazione e la citazio- ne giudiziale, in subordine la sospensione del presente giudizio in attesa della prossima assemblea consortile;
nel merito di rigettare l'opposizione alla delibera, in quanto pale- semente infondata. Alla prima udienza del 4.11.2019 chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., i quali venivano concessi.
4. Nel giudizio iscritto al n. r.g. 250/2020, e Controparte_2 Controparte_5 [...]
, quali eredi di , deceduto il 9.1.2019, evocavano in Parte_2 Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro il per Controparte_6
l'annullamento della delibera assembleare del 12.08.2019
In particolare, gli attori esponevano che in seguito al decesso del sig. Parte_3
[...
, avvenuto in Ercolano il 9.01.2019, subentravano nella proprietà dell'immobile la sig. quale coniuge del de cuius, nonché i figli e Controparte_2 Controparte_3
mentre rinunciava espressamente all'eredità pater- Controparte_5 Controparte_8
na.
Gli attori rappresentavano che in data 26.09.2019 veniva inviato ai sigg. Controparte_8
e il verbale dell'assemblea consortile del 12.08.2019 dal quale risul- Controparte_5
tavano approvati: i conti consuntivi degli anni: 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; e
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2019/2020 con relativi piani di riparto per una debitoria complessiva pari ad €
15.782,85.
Su tali premesse, gli attori invocavano l'annullabilità/nullità della delibera consortile per: 1) la mancata convocazione di tutti i comproprietari all'assemblea consortile, ovve- ro i sigg. e;
2) mancata indicazione dei partecipanti Controparte_2 Controparte_3 all'assemblea, dei nominativi dei deleganti e il numero di deleghe per ciascuno;
3)
l'illegittimità delle deliberazioni di spese consortili in mancanza di carature legittima- mente determinate;
4) la violazione dell'art. 4 dello statuto consortile e quindi l'illegittima imposizione di 8,00 millesimi all'immobile di loro proprietà. Di seguito rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente sospendere l'efficacia della delibera assembleare resa dal nell'assemblea dell'12 agosto 2019, relativamen- Controparte_6 te ai punti 2), 3), 4) e 7) dell'ordine del giorno. Nel merito, per i motivi espressi in nar- rativa, annullare la delibera assembleare resa dal Controparte_6 nell'assemblea dell'12 agosto 2019 relativamente ai punti 2), 3), 4) e 7) dell'ordine del giorno. Con il favore delle spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Il con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, eccependo CP_6
in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori per la mancanza di prova relativa all'accettazione dell'eredità del padre defunto e quindi per la carenza di titolari- tà del diritto di impugnare la delibera assembleare. Nel merito chiedeva di rigettare la richiesta di annullamento del verbale impugnato in quanto infondata.
5. Nel giudizio n.r.g. 1473/2021, e Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
convenivano nuovamente dinanzi al Tribunale di Lagonegro la
[...] [...]
, impugnando la delibera assembleare del 12 agosto 2021 con Controparte_9 la quale veniva richiesto il pagamento di una somma pari a € 18.212,54.
In particolare, gli attori a sostegno della loro impugnazione contestavano: 1)
l'illegittimità dell'imposizione contributiva in assenza di valide tabelle regolarmente approvate;
2) la violazione dell'art. 8 dello statuto, in quanto dal verbale non risultavano i consorziati deleganti, i consorziati delegati e il limite delle dieci deleghe previste dal regolamento consortile;
3) la difformità del verbale ai principi di chiarezza richiesti.
Tanto premesso, gli attori concludevano “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni con- traria istanza, preliminarmente sospendere l'efficacia della delibera assembleare resa dal nell'assemblea del 12 agosto 2021, relativamente ai Controparte_6
6
punti n. 3,4,5,6,7 e 8 dell'ordine del giorno. Nel merito, per i motivi espressi in narrati- va, dichiarare nulla e comunque annullare la delibera assembleare resa dal
[...]
nell'assemblea del 12 agosto 2021, relativamente ai punti n. 3,4,5,6, Controparte_6
7 e 8 dell'ordine del giorno. Con il favore delle spese e delle competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
Si costituiva regolarmente parte convenuta, la quale eccepiva in via preliminare il difet- to di legittimazione attiva degli attori per non aver fornito alcuna prova relativa all'avvenuta accettazione dell'eredità paterna e la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto i numerosi giudizi intrapresi avrebbero ad oggetto il medesimo argo- mento tecnico-giuridico, ovvero la questione delle carature. Nel merito chiedeva il riget- to della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
6. La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale e dopo una serie di rinvii a causa del carico del ruolo veniva fissata l'udienza al 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
A questo punto occorre passare all'analisi delle domande.
7. Partendo dall'esame del procedimento iscritto al n. 992/2017 r.g., l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/2017 è infondata e va rigettata.
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto a titolo di quote consortili non pagate al Consorzio Torre di Capitel- lo non avendo, a suo dire, mai aderito espressamente al suddetto né potendosi CP_6
considerare aderente ex lege e, infine, non assumendo il carattere obbligato- CP_6
rio.
Il motivo è infondato.
Il è stato costituito per atto pubblico il 10.06.1971 per la Controparte_6
manutenzione e gestione degli impianti esistenti nel detto comprensorio per lo smalti- mento delle acque bianche e nere e per l'approvvigionamento idrico del comprensorio e per la pubblica illuminazione
L'art. 3 dello statuto stabilisce che “si diviene consorzista con la stipulazione dell'atto di acquisto di terreni siti nel comprensorio ovvero per coloro che sono già proprietari alla data odierna con scrittura di adesione al Consorzio regolarmente autenticata”.
All'art. 2 dello statuto è previsto poi che costituiscono il tutti i proprietari dei CP_6
terreni siti nel Comune di Ispani (Frazione di Capitello) costituenti il complesso deno- minato ”. Si diviene socio del automaticamente con la sti- Controparte_6 CP_6
7
pulazione dell'atto di acquisto e per coloro già proprietari con atto di adesione autenti- cato”.
Nel caso di specie non è contestato e risulta provato per tabulas che Controparte_1
ha acquistato per atto pubblico del 05.12.1985 per Notar dott. la Corte Persona_1
l'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Ispani (SA) al viale del Norman- ni fl. 11 p.lla 607 cat. A/2 classe 2 e vani 13 (all. n. 12 prod, conv.) rientrante nel com- prensorio del consorzio. L'adesione dell'opponente al è inoltre sufficiente- CP_6 mente provata in forza dell'utilizzazione, invero giammai contestata, dei servizi messi a disposizione dal , della partecipazione alle assemblee e del pagamento delle CP_6
quote consortili. In forza di tali atti si desume la volontà tacita di di Controparte_1
adesione al convenuto. CP_6
Ed invero secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legitti- mità salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del o di aderire al CP_6 CP_6
già costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da pre- sunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compre- so in un consorzio oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati. Solo la partecipazione al può determinare l'obbligazione di versa- CP_6
re la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento (Cass. n. 13537/2003; cfr. conf. Cass. n. 22641/2013; Cass. n. 11035/2015;
Cass. n. 5888/2010).
Nel caso di specie non prevedendo lo statuto la forma scritta o una forma speciale per l'adesione al , l'adesione dell' al suddetto consor- Controparte_6 CP_1
zio ben può dirsi provata in forza della partecipazione personale o previo conferimento di apposita delega all'assemblea ordinaria del Consorzio (all.ti nn. 13, 15, 16 prod. op- posta) nonché del pagamento delle quote consortili (all.ti nn. 15, 17, 18 prod. opposta).
Inoltre, è infondata la contestazione in relazione all'inesistenza delle tabelle millesimali o di carature validamente adottate. Come documentato da parte convenuta (all.ti nn. 6, 7 prod. mon.) il debito maturato da a titolo di quote consortile non Controparte_1 pagate risulta dal bilancio consuntivo approvato nel corso dell'assemblea del
12.08.2016 e la delibera di approvazione giammai impugnata dall'opponente nei termini di legge.
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L'opposizione per i motivi espositi va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo n.
231/2017 già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22-23.11.2017 va confermato.
8. Con riguardo al procedimento contraddistinto dal n. 1468/2018 r.g. avente ad oggetto la domanda di di annullamento della delibera assembleare Controparte_1 dell'11.8.2018 si osserva quanto segue.
La domanda è procedibile essendo stato prodotto il verbale di mancato accordo del
16.11.2018.
Nel merito la domanda è fondata.
ha chiesto l'annullamento della delibera assembleare sopra indicata Controparte_1
per l'omessa tempestiva convocazione alla riunione consortile dell'11 agosto 2018 in violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c.. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, l'art. 1136 co. 6 c.c. prevede che “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”. Ne consegue, per- tanto, che il vizio di mancata convocazione anche di un solo condomino rende la delibe- ra annullabile
Si osserva che ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., come riformato nel 2012, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere co- municato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convo- cazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite con- segna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assem- bleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Sul punto, la Giurisprudenza di merito, cui questo
Giudice ritiene di condividere, chiarisce che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della relativa delibera condominiale, con la conseguenza che legittimato a domandare il relativo annullamento, ai sensi degli artt.
1441 e 1324 c.c., è unicamente del singolo pretermesso (cfr. in tal senso, Corte di Ap- pello di Bari, 24 giugno 2021 n. 1217 e Corte di Appello di Palermo, 6 maggio 2021 n.
730). Ed ancora, in tema di la mancata conoscenza dell'avviso di convoca- Parte_5 zione dell'assemblea integra un vizio di costituzione dell'assemblea stessa che è idoneo a portare all'annullamento delle delibere approvate in quella sede. Infatti, tale omissione lede il diritto del di partecipare all'assemblea e di essere avvertito in un Parte_5
9
tempo congruo per poter prendere cognizione del contenuto dell'ordine del giorno, ac- quisendo la documentazione ritenuta necessaria, così contribuendo alla formazione della volontà collettiva. Di conseguenza, tutte le delibere che soffrono di vizi formali attinenti alla procedura di formazione della volontà del – ed in particolare quelle che Parte_5
violano le prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. – sono viziate e pertanto invalide (cfr. in tal senso, Tribunale di Roma, 1 marzo 2021 n. 3573).
Nel caso di specie il non ha provato la convocazione di CP_6 Controparte_1 all'assemblea consortile dell'11.08.2018 e pertanto la delibera assembleare adottata in tale sede va annullata.
Parimenti meritevole di accoglimento è la seconda contestazione relativa alla violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo, in quanto l'assemblea avrebbe deliberato in assenza della maggioranza pari a 6/10 di 754.496 carature dichiarate.
Osserva a tal proposito il Tribunale che l'art. 1136 c.c. impone, ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, che le deliberazioni delle assemblee dei condomini devono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condo- minio intervenuti nella riunione e del valore dell'edificio e che delle deliberazioni deve redigersi il relativo verbale. La norma indicata non prevede espressamente che, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, debbono individuarsi, riproducendoli nel ver- bale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenti e dissenzienti, ed i valori del- le rispettive quote millesimali, ma, comunque, l'individuazione dei partecipanti assen- zienti e dissenzienti è certamente essenziale, in quanto, nelle maggioranze richieste per la validità delle approvazioni delle deliberazioni – come per la validità della costituzio- ne stessa dell'assemblea, convergono, oltre all'elemento personale (i partecipanti al condominio), quello reale (la quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi che può variare in relazione al valore delle singole unità immobiliari) ed il potere di impu- gnazione è riservato ai condomini dissenzienti o assenti. È pertanto indispensabile indi- viduare normativamente i condomini assenzienti e dissenzienti al fine della verifica dell'esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all'elemento reale. La verifi- ca dell'esistenza o non del quorum prescritto con riferimento al valore dell'edificio po- stula, infatti, l'indicazione nominativa dei condomini che hanno approvato la delibera
(cfr., in tal senso, Cass. n. 18192/2009). Per altro verso, oltre alla deliberazione, il voto produce effetti rilevanti, essendo consentita ai condomini dissenzienti (ed agli assenti, individuati all'esito delle operazioni preliminari dirette alla verifica della regolare costi- tuzione dell'assemblea) l'impugnazione. Nella fattispecie, deve osservarsi che il verbale
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assembleare non contiene indicazioni sufficienti né ad identificare i condomini votanti a favore delle singole deliberazioni, né ad individuare la quota millesimale di ciascuno, onde consentire ai singoli condomini dissenzienti il controllo delle maggioranze previ- ste dall'art. 1136 c.c..
Nel verbale si da atto della valida presenza di consorziati per un numero di carature pari a 287,09 su 754,496, pertanto è facilmente comprensibile come alcuna maggioranza di
6/10 sia stata raggiunta.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda, va dichiarata la nullità della delibera as- sembleare impugnata con assorbimento di ogni altra questione e domanda.
9. Va accolta l'impugnativa della delibera assembleare del 12.08.2019 promossa da e (procedimento iscritto al n. r.g. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
250/2020).
Innanzitutto va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal con- sorzio convenuto in quanto gli attori hanno prodotto in giudizio l'atto di accettazione di eredità del 13/07/2020 per Notar dott. di Napoli, registrato il Persona_2
15/07/2020 al numero 23119/T. Inoltre costituisce principio consolidato in giurispru- denza che “il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma es- sere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il
"de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulterior- mente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile atte- stante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (Cass. n. 6745/2018).
Tanto premesso il primo motivo di impugnativa relativo all'omessa convocazione all'assemblea consortile di tutti gli eredi di va rigettato. Controparte_1
Ed invero l'art. 1136 co 1 n. 6) c.c. prevede un dovere di collaborazione per i condomini alla tenuta del registro anagrafico condominiale e segnatamente l'obbligo per gli “eredi”
(dunque per coloro che abbiano accettato l'eredità e siano, pertanto, diventati condòmi- ni) di comunicare all'amministratore il passaggio di proprietà. In mancanza,
l'amministratore deve acquisire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe condominiale, addebitandone il costo ai responsabili.
La più recente giurisprudenza di merito, tuttavia, ha precisato che non può essere posto a carico dell'amministratore, pur a conoscenza del decesso di un condomino, l'onere di effettuare ricerche per accertare se la successione apertasi a seguito del decesso sia le-
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gittima o testamentaria, chi siano i chiamati e se questi abbiano accettato o meno l'eredità e ciò a maggior ragione nel caso in cui la qualifica di erede non risulti da atti pubblici idonei (cfr. Tribunale La Spezia n. 175/2021; Tribunale di Cassino n.
717/2021)
In tal senso, anche Tribunale di Salerno, sentenza n. 199 del 2019, secondo cui “è onere dell'erede comunicare all'amministratore del Condominio il decesso del condomino e
l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi con- dominiali, atteso che, in assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione all'assemblea condominiale, per come effettuata dall'amministratore sulla base dei dati in suo possesso, né il provvedimento monitorio richiesto per mancato pagamento di oneri condominiali”.
In sostanza, se l'amministratore non conosce l'identità degli eredi, può limitarsi a invia- re l'avviso di convocazione dell'assemblea all'ultimo domicilio del condomino defunto,
o all'ultimo domicilio eletto per le comunicazioni condominiali.
Risulta invece fondato il motivo di impugnativa relativo alla mancata indicazione dei partecipanti all'assemblea anche ai fini del calcolo delle deleghe.
Nel verbale assembleare impugnato, si dà atto che della partecipazione personale di n.
93.73 carature e con deleghe per 205.04 per carature per un totale di 298,77 carature.
Non sono tuttavia indicati i nominativi dei partecipanti all'assemblea né i nominativi dei deleganti e il numero di deleghe per ciascuno e tanto anche ai fini della verifica del ri- spetto all'art 8 dello statuto secondo cui non sono ammesse più di dieci deleghe per lo stesso rappresentante.
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità sia che non è confor- me alla disciplina indicata omettere di riprodurre il verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al , Parte_5
limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la lo- cuzione “l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (cfr. in tal senso, Cass. n.
10329/1998; Cass. n. 810/1999); sia che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., non potendo essere at- tribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesi- stenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è sta- bilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (cfr., in tal senso Cass. n. 697/2000);
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sia che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla indivi- duazione dei singoli condomini assenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. n. 4806/2005). Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesima- li, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica dell'esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c. e dallo statuto consortile. Per quanto riguarda la validità del- le deliberazioni e quindi l'illegittima applicazione di carature e/o millesimi inesistenti ai sensi dell'art. 4 dell'atto costitutivo, si rinvia a quanto già esposto in precedenza.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Per tutto quanto esposto la delibera consortile del 12.08.2019 deve essere annullata.
10. Infine va accolta la domanda di annullamento della delibera assembleare del
12.08.2021 promossa dagli attori contro il nel giudizio iscritto al n. r.g. CP_6
1473/2021.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal relativa al CP_6
difetto di legittimazione attiva degli attori per le ragioni già rappresentate. Destituita di ogni fondamento risulta essere anche l'eccepita violazione del principio del ne bis in idem avendo gli attori impugnato una distinta delibera assembleare.
Tanto premesso il Tribunale osserva che gli attori hanno assunto l'invalidità della deli- bera in quanto approvata in base a millesimi o carature giammai validamente approvati dall'assemblea.
Il consorzio ha replicato che né né i suoi eredi avrebbero mai prov- Controparte_1
veduto ad impugnare con autonomi giudizi le tabelle relative alle carature richiamate nei bilanci approvati nel tempo con le varie delibere all'uopo prodotte in giudizio.
Ebbene il Tribunale osserva che, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione,
“si suole distinguere tre tipologie di tabelle millesimali: 1) le tabelle convenzionali c.d.
"pure", caratterizzate dall'accordo con il quale "i condomini, nell'esercizio della loro autonomia", dichiarano espressamente "di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 1118 c.c. e art. 68 disp. att. c.c., dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123 c.c., comma 1,
u.p.": in questo caso, "la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolven- dosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c."; 2) le tabelle convenzionali c.d.
"dichiarative", che si differenziano dalle prime perchè, "tramite l'approvazione della
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tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'uni- co originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stes- si intendono... non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di par- tecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta por- tata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dal- la tabella medesima)": in detta ipotesi, "la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore, il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 c.c. e segg., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito"; 3) le tabelle c.d. "assembleari", cioè adottate dall'or- gano collegiale del condominio con la maggioranza qualificata all'uopo richiesta, le quali risultano "pacificamente soggette al procedimento di revisione di cui al più volte menzionato art. 69"” (Cass. n. 29074/2023).
Nel caso di specie il Tribunale osserva che il non ha depositato in giudizio CP_6
alcuna delibera di approvazione delle carature. Non risulta pertanto provata né la loro approvazione in seno alla maggioranza assembleare né la loro formazione contrattuale, non risultando peraltro allegate allo statuto o all'atto costitutivo del . Il mero CP_6
richiamo in tutti i verbali di approvazione dei bilanci depositati dal alle cara- CP_6
ture dei singoli consorziati non è di per sé sufficiente per far ritenere provata la loro va- lida approvazione.
Per tutto quanto esposto anche la delibera del 12.08.2021 deve essere annullata.
Restano assorbite le ulteriori questioni
12. In considerazione dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle domande il Tribunale ritiene sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i giudizi riuniti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle controversie civili promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) nel giudizio n. r.g. 992/2017, rigetta l'opposizione e conferma decreto ingiuntivo n.
231/2017;
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2) nel giudizio n. r.g. 1468/2018, accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera assembleare dell'11.08.2018;
3) nel giudizio iscritto al n. r.g. 250/2020, accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera assembleare del 12.08.2019;
4) nel giudizio iscritto al n. r.g. 1473/2021, accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera assembleare del 12.08.2021;
5) compensa tra le parti le spese di lite di tutti giudizi.
Così deciso in Lagonegro in data 14.01.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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