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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2873 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Andrea Natale, Presidente rel. est.
Francesca Firrao, Giudice
Fabrizio Alessandria, Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 8/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2873 / 2024 promossa da:
(C.U.I. ) Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. PROFESSIONE ANDREA
Parte attrice
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Parte convenuta Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale, in riforma provvedimento emesso dalla Questura di Torino, previa sospensione del provvedimento impugnato e previa audizione del ricorrente
Pt_2
In via preliminare
Disporre la sospensione del provvedimento impugnato, stante il periculum in mora e rilevato il fumus boni iuris
Disporre che la Questura rilasci al ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio fino alla pronuncia definitiva da parte di Codesto Ill.mo Tribunale ovvero, in subordine, ordini alla Questura di restituire al ricorrente la ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e gli altri documenti allo stesso ritirati in occasione della notifica del provvedimento di rigetto, qui opposto.
In via istruttoria
Disporre l'audizione del ricorrente, al fine di integrare eventuali lacune nel racconto dello stesso ed acquisire ulteriori e fondamentali elementi di valutazione. nel merito, in via principale
Dichiarare che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno a come in Parte_1
epigrafe generalizzato, è illegittimo e pertanto va annullato, riconoscendosi a
[...]
il diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale o Parte_1
quella diversa forma di protezione che sarà ritenuta concedibile.”
Conclusioni di parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 16/2/2024, ritualmente notificato, il sig. cittadino senegalese, Parte_1
ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 2/11/2023 che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Contestualmente alla notifica del provvedimento al ricorrente venivano ritirati tutti i documenti in suo possesso, nonché la ricevuta rilasciata al momento di presentazione della domanda.
Il Collegio in data 27/2/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 24/1/2025, poi anticipata all'11/10/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Su istanza del ricorrente, il Collegio con decreto del 4/9/2024 ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere, da parte della Questura competente, la restituzione della ricevuta rilasciata e ritirata al momento della notifica del diniego.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, mediante la Controparte_1 CP_2
difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con provvedimento collegiale reso in data 8/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto vincolante il parere della
Commissione, senza effettuare autonoma valutazione della complessiva situazione del Ricorrente, del suo percorso di integrazione, del lungo periodo trascorso in Italia e della situazione nel suo Paese
d'origine.
3. L' impugnazione è fondata.
Preliminarmente, va svolta una premessa, utile a chiarire quale sia la normativa applicabile ratione temporis (in considerazione del fatto che la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. protezione speciale è stata interessata, negli anni, da diverse riforme).
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3.1. In data 6.4.2023 il richiedente (previa richiesta di appuntamento formulata in precedenza) formalizzava in Questura istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 286/98, in vigenza della normativa transitoria e data l'applicazione dell'iter amministrativo previsto dal d.l. 130/2020 – ora abrogato – è desumibile che la P.A. abbia applicato la normativa previgente e che, dunque, nell'odierno giudizio si debba applicare la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Alla luce di ciò deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173. Si tratta di approdo che – del resto – nemmeno è contestato dall'amministrazione resistente (e che è coerente con il fatto che la formalizzazione delle istanze in Questura è di prassi preceduta da una richiesta di appuntamento che precede la formalizzazione dell'istanza di alcuni mesi).
Detto intervento normativo, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il comma 1.2. prevede [va]: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge
n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n.
3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.4. Nella specie, la domanda è fondata.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano. Il Ricorrente ha raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Infatti, si è attivamente impegnato per ottenere autonomia alloggiativa ed economica. Egli ha infatti ha prodotto:
- copia diploma licenza media;
- contratto di locazione, dall'1.1.2020 al 31.1.2020 prorogato fino al 31.12.2024;
- buste paga giugno-dicembre 2023, ; Parte_3
- lettera di proroga del contratto di lavoro intermittente stipulato in data 1.1.2024, fino al
30.6.2024, per Worldneteam srls;
- buste paga giugno-agosto 2024, Worldneteam Srls;
- CU 2024.
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa dal 2023 e si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento, lavorando con continuità crescente. A ciò si aggiunga che il ricorrente si trova in Italia dal 2016 avendo progressivamente intrapreso un significativo percorso di integrazione.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Alla luce delle circostanze appena analizzate, e procedendo alla valutazione comparativa del contesto di provenienza con l'attuale situazione, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il Sig. ha Parte_1
realizzato un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei motivi considerati dagli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del DL
n. 20/2023), e dichiara che (C.U.I. ) ha diritto alla Parte_1 C.F._1
protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008.
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 8/11/2024 Il Presidente est.
Andrea Natale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Andrea Natale, Presidente rel. est.
Francesca Firrao, Giudice
Fabrizio Alessandria, Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 8/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2873 / 2024 promossa da:
(C.U.I. ) Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. PROFESSIONE ANDREA
Parte attrice
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Parte convenuta Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale, in riforma provvedimento emesso dalla Questura di Torino, previa sospensione del provvedimento impugnato e previa audizione del ricorrente
Pt_2
In via preliminare
Disporre la sospensione del provvedimento impugnato, stante il periculum in mora e rilevato il fumus boni iuris
Disporre che la Questura rilasci al ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio fino alla pronuncia definitiva da parte di Codesto Ill.mo Tribunale ovvero, in subordine, ordini alla Questura di restituire al ricorrente la ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e gli altri documenti allo stesso ritirati in occasione della notifica del provvedimento di rigetto, qui opposto.
In via istruttoria
Disporre l'audizione del ricorrente, al fine di integrare eventuali lacune nel racconto dello stesso ed acquisire ulteriori e fondamentali elementi di valutazione. nel merito, in via principale
Dichiarare che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno a come in Parte_1
epigrafe generalizzato, è illegittimo e pertanto va annullato, riconoscendosi a
[...]
il diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale o Parte_1
quella diversa forma di protezione che sarà ritenuta concedibile.”
Conclusioni di parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 16/2/2024, ritualmente notificato, il sig. cittadino senegalese, Parte_1
ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 2/11/2023 che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Contestualmente alla notifica del provvedimento al ricorrente venivano ritirati tutti i documenti in suo possesso, nonché la ricevuta rilasciata al momento di presentazione della domanda.
Il Collegio in data 27/2/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 24/1/2025, poi anticipata all'11/10/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Su istanza del ricorrente, il Collegio con decreto del 4/9/2024 ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere, da parte della Questura competente, la restituzione della ricevuta rilasciata e ritirata al momento della notifica del diniego.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, mediante la Controparte_1 CP_2
difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con provvedimento collegiale reso in data 8/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto vincolante il parere della
Commissione, senza effettuare autonoma valutazione della complessiva situazione del Ricorrente, del suo percorso di integrazione, del lungo periodo trascorso in Italia e della situazione nel suo Paese
d'origine.
3. L' impugnazione è fondata.
Preliminarmente, va svolta una premessa, utile a chiarire quale sia la normativa applicabile ratione temporis (in considerazione del fatto che la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. protezione speciale è stata interessata, negli anni, da diverse riforme).
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3.1. In data 6.4.2023 il richiedente (previa richiesta di appuntamento formulata in precedenza) formalizzava in Questura istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 286/98, in vigenza della normativa transitoria e data l'applicazione dell'iter amministrativo previsto dal d.l. 130/2020 – ora abrogato – è desumibile che la P.A. abbia applicato la normativa previgente e che, dunque, nell'odierno giudizio si debba applicare la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Alla luce di ciò deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173. Si tratta di approdo che – del resto – nemmeno è contestato dall'amministrazione resistente (e che è coerente con il fatto che la formalizzazione delle istanze in Questura è di prassi preceduta da una richiesta di appuntamento che precede la formalizzazione dell'istanza di alcuni mesi).
Detto intervento normativo, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il comma 1.2. prevede [va]: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge
n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n.
3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.4. Nella specie, la domanda è fondata.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano. Il Ricorrente ha raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Infatti, si è attivamente impegnato per ottenere autonomia alloggiativa ed economica. Egli ha infatti ha prodotto:
- copia diploma licenza media;
- contratto di locazione, dall'1.1.2020 al 31.1.2020 prorogato fino al 31.12.2024;
- buste paga giugno-dicembre 2023, ; Parte_3
- lettera di proroga del contratto di lavoro intermittente stipulato in data 1.1.2024, fino al
30.6.2024, per Worldneteam srls;
- buste paga giugno-agosto 2024, Worldneteam Srls;
- CU 2024.
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa dal 2023 e si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento, lavorando con continuità crescente. A ciò si aggiunga che il ricorrente si trova in Italia dal 2016 avendo progressivamente intrapreso un significativo percorso di integrazione.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Alla luce delle circostanze appena analizzate, e procedendo alla valutazione comparativa del contesto di provenienza con l'attuale situazione, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il Sig. ha Parte_1
realizzato un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei motivi considerati dagli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del DL
n. 20/2023), e dichiara che (C.U.I. ) ha diritto alla Parte_1 C.F._1
protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008.
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 8/11/2024 Il Presidente est.
Andrea Natale