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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 19/10/2016, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2016
N. 12487/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12487 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Face To Face Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Crapolicchio C.F. [...], Alessandro Pace C.F. [...], con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli, 44;
contro
Ministero dei Beni, delle Attivita' Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti di
FA OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De Angelis C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi N.72;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del 30.06.2015 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo, con cui è stato annullato in autotutela il parere di compatibilità paesaggistica espresso il 30-1-2015;
della nota del 4-12-2015, impugnata con i motivi aggiunti, con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo ha confermato l’annullamento in autotutela del parere reso il 30-1-2015;
nonché del provvedimento della Regione Lazio dell’8-2-2016 di diniego dell’autorizzazione paesaggistica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, di FA OZ e della Regione Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, pur al sommario esame proprio della fase cautelare, le censure proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti non appaiono assistite da sufficienti profili di fumus boni iuris, non sussistendo i pareri relativi al progetto presentato, e non potendosi configurare un autonomo procedimento relativo allo scavo, comunque eseguito al fine della realizzazione dell’immobile con ampliamento ai sensi della legge regionale n. 21 del 2009;
Considerato che, comunque, non sussistono allo stato profili di danno grave ed irreparabile, trattandosi del diniego di autorizzazione paesaggistica;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
Respinge la domanda cautelare;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO