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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1398/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Moggi Presidente dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi, promossa da:
nata a [...]ù), il 21.7.1973 (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Chianciano Terme (SI), via Sabatini n. 59, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesca Massi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...] (C.F.: ); CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena.
Conclusioni: all'udienza del 30.4.2025, parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni diversa conclusione e richiesta disattesa 1. Dichiarare la separazione
Pagina 1 di 10 personale dei coniugi e in relazione al matrimonio celebrato in Parte_1 CP_1 data 16.02.2019, in Chiusi (SI), e registrato agli atti di detto Comune all'Atto n. 2, Parte 1, dell'anno 2019, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e Per_1 inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4. Assegnare alla ricorrente Parte_1
la casa familiare posta in Chiusi, Piazzale Ruggiero Grieco n. 8, autorizzando la stessa a volturare a
[...] proprio nome il relativo contratto di locazione;
5. Disporre che il figlio sia collocato prevalentemente presso Per_1 la madre, stabilendo che ai fini anagrafici il minore sarà iscritto presso il di lei domicilio;
6. Stabilire che il padre, non appena avrà reperito adeguata abitazione, potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana Per_1 alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle 10,00 del sabato mattina) e sino alle 21,00 della domenica alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre;
potrà altresì tenere il figlio con sé 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, e tre giorni durante le vacanze pasquali;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie come meglio specificate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena;
9. Stabilire che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre al 100%
10. Autorizzare la signora a recarsi con cadenza biennale nel proprio Paese di origine (Perù) Parte_1 unitamente al figlio minore per un periodo di 30/45 giorni consecutivi durante le vacanze. Voglia altresì Per_1 autorizzare la stessa al rinnovo del passaporto del minore a condizione che l'espatrio abbia carattere provvisorio ed esclusivamente turistico.
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale con il coniuge esponendo di aver contratto matrimonio CP_1 con quest'ultimo in Chiusi (SI), in data 16.2.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi al n. 2, parte 1, anno 2019, con il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione è nato il figlio (Montepulciano, 13.2.2015), riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori al momento della nascita;
che i coniugi hanno stabilito la propria casa familiare
Pagina 2 di 10 in Chiusi, Piazzale Ruggero Greco n. 8, condotto in locazione con contratto intestato a CP_1 che nessuno dei due coniugi possiede beni immobili, il percepisce un
[...] CP_1 trattamento pensionistico pari a circa € 1.000,00 mensili, mentre la ricorrente ha di recente intrapreso attività lavorativa come collaboratrice domestica, percependo una retribuzione pari ad
€ 750,00 mensili, ed è titolare di un conto corrente Banco Posta, con saldo pari ad € 751,52 al
30.3.2024; che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato, sia per sopravvenuta incompatibilità caratteriale sia in ragione della totale impossibilità di addivenire ad una gestione economica consapevole e concordata, che ha irrimediabilmente pregiudicato la serenità familiare, tanto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce di tali premesse, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento congiunto del figlio minore, collocamento presso la madre e diritto di visita disciplinato come indicato in ricorso, nonché con contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena. La ricorrente ha altresì chiesto di essere autorizzata a recarsi con cadenza biennale nel proprio paese di origine unitamente al figlio minore e di essere autorizzata al rinnovo del passaporto del minore, a condizione che l'espatrio abbia carattere provvisorio ed esclusivamente turistico.
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza di comparizione delle parti e con ordinanza del 20.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., svoltasi dinanzi alla giudice delegata, espletati gli incombenti preliminari e sentita liberamente la sola ricorrente, quest'ultima ha chiesto in via provvisoria e urgente l'autorizzazione a vivere separati, l'assegnazione della casa familiare alla madre e l'attribuzione in suo favore dell'assegno unico, nonché la corresponsione di un contributo per il mantenimento a carico del padre nella misura ritenuta congrua dal tribunale e con ordinanza del 20.12.2024 la giudice delegata ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati;
il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa familiare sita in Chiusi, Piazzale
Ruggero Grieco n. 8 e con autorizzazione ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; assegna la casa familiare sita in Chiusi,
Piazzale Ruggero Grieco n. 8 alla ricorrente il padre potrà vedere il figlio, allo Parte_1
Pagina 3 di 10 stato e fatto salvo diverso accordo tra le parti, nelle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle 10:00 del sabato Per_1 mattina) e sino alle 21:00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00) nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre;
il padre potrà altresì tenere il figlio con sé per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio (in mancanza di accordo, a partire dalla madre per il corrente anno), nonché per quanto riguarda le vacanze pasquali, alternativamente per tre giorni, inclusa la Pasqua, con un genitore e per tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore (in mancanza di accordo, a partire dalla madre per l'anno 2025); il padre verserà alla madre CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore un assegno mensile Parte_1 Per_1 pari a € 275,00, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa l'udienza del 27.2.2025, poi differita all'udienza del 30.4.2025, disponendo il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio, nonché dell'estratto di nascita del minore Persona_2
All'udienza del 30.4.2025, acquisita la documentazione richiesta dalla giudice delegata, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, atteso che la frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco anche di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, quali la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, in tal caso dovendosi ritenere venuto meno quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre Cass., sez. 1, ord. n. 16698 del
5.8.2020; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 8713 del 29.4.2015).
Pagina 4 di 10 Nel caso di specie, le risultanze processuali hanno comprovato il venire meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Depongono in tale senso la prospettazione contenuta negli scritti difensivi della ricorrente, confermata e ribadita all'udienza dinanzi alla giudice delegata, nonché il contegno processuale del resistente, che non si è costituito nel presente giudizio, elementi che indicano in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
3. In merito alle domande accessorie articolate dalla ricorrente deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto, la ricorrente non ha articolato alcuna domanda di contributo al mantenimento in suo favore, sicché in merito non dovrà essere assunta alcuna statuizione.
In merito invece all'affidamento del figlio minore la ricorrente ha chiesto disporsi Per_1
l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
Al riguardo, deve premettersi che non si è proceduto all'audizione del figlio minore in Per_1 quanto infradodicenne e comunque ritenuta l'audizione superflua alla luce delle richieste e delle deduzioni di parte ricorrente.
Ciò posto, la domanda articolata da parte ricorrente deve essere accolta, come già stabilito dalla giudice delegata in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, cui può derogarsi ai sensi dell'art. 337 quater c.c. soltanto ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo, con riferimento all'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla riscontrata inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. in merito, tra le molte, Cass., sez. 1, sent. n. 26587 del 17.12.2009 e Cass., sez. 1, sent. n. 977 del 17.1.2017).
Alla luce di tali principi, deve essere dunque disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse condizioni di manifesta carenza o inidoneità educativa dei genitori stessi o, comunque, una situazione tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per il
Pagina 5 di 10 minore stesso (v. altresì quanto dichiarato dalla stessa ricorrente dinanzi alla giudice delegata, verbale di udienza del 20.11.2024). Con l'affidamento condiviso la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., è esercitata da entrambi i genitori, i quali tuttavia potranno esercitare la stessa disgiuntamente in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con i figli.
Tuttavia, anche alla luce del contegno processuale tenuto dal resistente, deve ritenersi maggiormente rispondente agli interessi del minore mantenere il collocamento in misura prevalente presso la madre, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
In merito, invece, al regime di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, deve essere confermato il regime di frequentazione richiesto dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni, come di seguito integrato e in parte già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti dalla giudice delegata, in merito al quale non sono state sollevate criticità. Di conseguenza, allo stato e fatto salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio non appena avrà trovato una idonea soluzione Per_1 abitativa, a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle
10:00 del sabato mattina) e sino alle 21:00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00) nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre. Inoltre, il padre potrà tenere il figlio con sé per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio, nonché per quanto riguarda le vacanze pasquali, alternativamente per tre giorni, inclusa la Pasqua, con un genitore e per tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere il figlio con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il regime così individuato potrà essere derogato dalla concorde volontà delle parti, avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Infine, deve essere accolta la richiesta di parte ricorrente di assegnazione della casa familiare, da ritenersi ammissibile trattandosi di statuizione nell'interesse del minore. Invero, deve osservarsi che l'art. 337-sexies c.c. ai fini dell'attribuzione del godimento della casa familiare impone che sia tenuto prioritariamente conto dell'interesse dei figli, secondo una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, nel senso di tutelarne l'interesse di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (v. tra le molte, Cass., sez. 1, sent. n. 21334 del 18.9.2013). Infatti, le vicende separative dei genitori devono incidere quanto meno possibile sulla vita dei figli, sicché, salvo
Pagina 6 di 10 vengano in rilievo esigenze di tutela dell'interesse dei minori che impongano un loro trasferimento o non vi siano diversi accordi tra i genitori, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa familiare, in cui il minore ha iniziato a vivere e a relazionarsi come persona (v. da ultimo Cass., sez. 1, ord. n. 23501 del 2.8.2023: “In altre parole, quando non siano ipotizzabili le eccezioni appena menzionate, la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessario quanto più i minori cominciano a crescere, intessendo relazioni con le persone e l'ambiente che li circonda dentro e fuori casa.”).
In merito alla richiesta della ricorrente di essere autorizzata a volturare il contratto a proprio nome, deve osservarsi che, in materia di separazione dei coniugi, “il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore” (v. in termini
Cass., sez. 3, sent. n. 28615 del 7.11.2019; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 10104 del 30.4.2009).
In definitiva, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, la casa familiare deve essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, salvo emerga una diversa soluzione più confacente al suo preminente interesse, e nel caso di specie, dunque, deve essere assegnata alla ricorrente presso la quale il figlio è collocato in modo prevalente.
Infine, nulla deve essere disposto in merito alla generica richiesta di autorizzazione al rinnovo del passaporto del minore, così come in merito alla richiesta della ricorrente di recarsi con cadenza biennale in Perù unitamente al figlio minore per un periodo di 30/45 giorni consecutivi Per_1 durante le vacanze, non avendo parte ricorrente prospettato né il mancato assenso dell'altro genitore al rinnovo del passaporto né la sussistenza di alcun contrasto tra le parti in merito, tenuto conto del regime di affidamento condiviso già vigente in virtù dei provvedimenti provvisori.
Con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio minore, anzitutto occorre richiamare l'art. 316 bis c.c., in ragione del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Occorre parimenti considerare, ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4 c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di
Pagina 7 di 10 vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella fattispecie, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di Parte_1 non essere in possesso di beni immobili e di percepire uno stipendio pari a circa € 750,00/800,00 mensili quale collaboratrice domestica, risultando assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (v. doc. 4 fasc. ricorrente). La ricorrente risulta, inoltre, titolare di un conto
Banco Posta con un saldo pari a € 751,52 al marzo 2024 (v. doc. 5 fasc. ricorrente) e ha dichiarato di non aver svolto attività lavorativa negli anni 2021 e 2022 (v. autocertificazione di cui al doc. 6 fasc. ricorrente), mentre nell'anno di imposta 2023 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati per € 7.248,73 lordi (v. CU 2024 di cui al doc. 7, fasc. ricorrente).
Quanto a parte resistente, essendo rimasto contumace, sono rimasti ignoti i CP_1 redditi da questi percepiti. In merito, la ricorrente ha dedotto che il resistente è pensionato, che non possiede beni immobili e che percepisce un trattamento pensionistico pari a circa € 1.000,00 mensili.
A fronte di ciò, non avendo il resistente, rimasto contumace, fornito elementi diversi da quelli introdotti in giudizio dalla ricorrente, tenuto conto delle esigenze del figlio parametrate all'età, deve essere confermata la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio, già disposta in sede di provvedimenti temporanei e urgenti a carico del nella misura di € 275,00 CP_1 mensili, soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dalla Parte_1 data della domanda (luglio 2024). Inoltre, il padre dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come indicate nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Siena, cui si rimanda integralmente.
In merito all'assegno unico e universale, il collegio ritiene che, in considerazione del prevalente collocamento del minore presso la madre, possa essere accolta la richiesta della ricorrente di beneficiarne in via integrale, atteso che, pur a fronte del regime di affidamento condiviso, il minore è stato collocato presso di lei, tenuto conto che, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il genitore collocatario è il genitore che convive con il figlio e che, conseguentemente, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, tale da legittimare l'attribuzione integrale di detto assegno (v. in termini Cass., sez. 1, sent. n. 4672 del
22.2.2025, Rv. 673862-01: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
Pagina 8 di 10 3. In considerazione della natura necessitata della pronuncia sullo status, delle ragioni poste alla base della decisione e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, visti gli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c., così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...]ù) il 21.7.1973 e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali si sono
[...] C.F._2 uniti in matrimonio in Chiusi (SI) in data 16.2.2019;
− dispone che il competente Ufficiale dello Stato Civile annoti la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi,
n. 2, p. I, anno 2019);
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e, per l'effetto, con l'affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali tuttavia potranno esercitare la stessa disgiuntamente in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con il figlio;
− assegna la casa familiare sita in Chiusi (SI), Piazzale Ruggero Grieco n. 8 alla ricorrente
Parte_1
− dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato, salvo diverso accordo tra le parti, nelle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio non appena Per_1 avrà trovato una idonea soluzione abitativa, a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle 10:00 del sabato mattina) e sino alle 21:00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00) nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre;
inoltre, il padre potrà tenere il figlio con sé per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio, nonché per quanto riguarda le vacanze pasquali, alternativamente
Pagina 9 di 10 per tre giorni, inclusa la Pasqua, con un genitore e per tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere il figlio con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
− dispone che corrisponda a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la Per_1 somma mensile di € 275,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (luglio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, da intendersi qui richiamato;
− dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da
[...]
; Parte_1
− dichiara il non luogo a provvedere sulle altre richieste;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Michele Moggi)
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Moggi Presidente dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi, promossa da:
nata a [...]ù), il 21.7.1973 (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Chianciano Terme (SI), via Sabatini n. 59, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesca Massi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...] (C.F.: ); CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena.
Conclusioni: all'udienza del 30.4.2025, parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni diversa conclusione e richiesta disattesa 1. Dichiarare la separazione
Pagina 1 di 10 personale dei coniugi e in relazione al matrimonio celebrato in Parte_1 CP_1 data 16.02.2019, in Chiusi (SI), e registrato agli atti di detto Comune all'Atto n. 2, Parte 1, dell'anno 2019, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e Per_1 inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4. Assegnare alla ricorrente Parte_1
la casa familiare posta in Chiusi, Piazzale Ruggiero Grieco n. 8, autorizzando la stessa a volturare a
[...] proprio nome il relativo contratto di locazione;
5. Disporre che il figlio sia collocato prevalentemente presso Per_1 la madre, stabilendo che ai fini anagrafici il minore sarà iscritto presso il di lei domicilio;
6. Stabilire che il padre, non appena avrà reperito adeguata abitazione, potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana Per_1 alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle 10,00 del sabato mattina) e sino alle 21,00 della domenica alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre;
potrà altresì tenere il figlio con sé 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, e tre giorni durante le vacanze pasquali;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie come meglio specificate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena;
9. Stabilire che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre al 100%
10. Autorizzare la signora a recarsi con cadenza biennale nel proprio Paese di origine (Perù) Parte_1 unitamente al figlio minore per un periodo di 30/45 giorni consecutivi durante le vacanze. Voglia altresì Per_1 autorizzare la stessa al rinnovo del passaporto del minore a condizione che l'espatrio abbia carattere provvisorio ed esclusivamente turistico.
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale con il coniuge esponendo di aver contratto matrimonio CP_1 con quest'ultimo in Chiusi (SI), in data 16.2.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi al n. 2, parte 1, anno 2019, con il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione è nato il figlio (Montepulciano, 13.2.2015), riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori al momento della nascita;
che i coniugi hanno stabilito la propria casa familiare
Pagina 2 di 10 in Chiusi, Piazzale Ruggero Greco n. 8, condotto in locazione con contratto intestato a CP_1 che nessuno dei due coniugi possiede beni immobili, il percepisce un
[...] CP_1 trattamento pensionistico pari a circa € 1.000,00 mensili, mentre la ricorrente ha di recente intrapreso attività lavorativa come collaboratrice domestica, percependo una retribuzione pari ad
€ 750,00 mensili, ed è titolare di un conto corrente Banco Posta, con saldo pari ad € 751,52 al
30.3.2024; che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato, sia per sopravvenuta incompatibilità caratteriale sia in ragione della totale impossibilità di addivenire ad una gestione economica consapevole e concordata, che ha irrimediabilmente pregiudicato la serenità familiare, tanto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce di tali premesse, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento congiunto del figlio minore, collocamento presso la madre e diritto di visita disciplinato come indicato in ricorso, nonché con contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena. La ricorrente ha altresì chiesto di essere autorizzata a recarsi con cadenza biennale nel proprio paese di origine unitamente al figlio minore e di essere autorizzata al rinnovo del passaporto del minore, a condizione che l'espatrio abbia carattere provvisorio ed esclusivamente turistico.
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza di comparizione delle parti e con ordinanza del 20.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., svoltasi dinanzi alla giudice delegata, espletati gli incombenti preliminari e sentita liberamente la sola ricorrente, quest'ultima ha chiesto in via provvisoria e urgente l'autorizzazione a vivere separati, l'assegnazione della casa familiare alla madre e l'attribuzione in suo favore dell'assegno unico, nonché la corresponsione di un contributo per il mantenimento a carico del padre nella misura ritenuta congrua dal tribunale e con ordinanza del 20.12.2024 la giudice delegata ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati;
il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa familiare sita in Chiusi, Piazzale
Ruggero Grieco n. 8 e con autorizzazione ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; assegna la casa familiare sita in Chiusi,
Piazzale Ruggero Grieco n. 8 alla ricorrente il padre potrà vedere il figlio, allo Parte_1
Pagina 3 di 10 stato e fatto salvo diverso accordo tra le parti, nelle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle 10:00 del sabato Per_1 mattina) e sino alle 21:00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00) nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre;
il padre potrà altresì tenere il figlio con sé per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio (in mancanza di accordo, a partire dalla madre per il corrente anno), nonché per quanto riguarda le vacanze pasquali, alternativamente per tre giorni, inclusa la Pasqua, con un genitore e per tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore (in mancanza di accordo, a partire dalla madre per l'anno 2025); il padre verserà alla madre CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore un assegno mensile Parte_1 Per_1 pari a € 275,00, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa l'udienza del 27.2.2025, poi differita all'udienza del 30.4.2025, disponendo il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio, nonché dell'estratto di nascita del minore Persona_2
All'udienza del 30.4.2025, acquisita la documentazione richiesta dalla giudice delegata, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, atteso che la frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco anche di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, quali la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, in tal caso dovendosi ritenere venuto meno quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre Cass., sez. 1, ord. n. 16698 del
5.8.2020; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 8713 del 29.4.2015).
Pagina 4 di 10 Nel caso di specie, le risultanze processuali hanno comprovato il venire meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Depongono in tale senso la prospettazione contenuta negli scritti difensivi della ricorrente, confermata e ribadita all'udienza dinanzi alla giudice delegata, nonché il contegno processuale del resistente, che non si è costituito nel presente giudizio, elementi che indicano in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
3. In merito alle domande accessorie articolate dalla ricorrente deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto, la ricorrente non ha articolato alcuna domanda di contributo al mantenimento in suo favore, sicché in merito non dovrà essere assunta alcuna statuizione.
In merito invece all'affidamento del figlio minore la ricorrente ha chiesto disporsi Per_1
l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
Al riguardo, deve premettersi che non si è proceduto all'audizione del figlio minore in Per_1 quanto infradodicenne e comunque ritenuta l'audizione superflua alla luce delle richieste e delle deduzioni di parte ricorrente.
Ciò posto, la domanda articolata da parte ricorrente deve essere accolta, come già stabilito dalla giudice delegata in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, cui può derogarsi ai sensi dell'art. 337 quater c.c. soltanto ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo, con riferimento all'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla riscontrata inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. in merito, tra le molte, Cass., sez. 1, sent. n. 26587 del 17.12.2009 e Cass., sez. 1, sent. n. 977 del 17.1.2017).
Alla luce di tali principi, deve essere dunque disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse condizioni di manifesta carenza o inidoneità educativa dei genitori stessi o, comunque, una situazione tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per il
Pagina 5 di 10 minore stesso (v. altresì quanto dichiarato dalla stessa ricorrente dinanzi alla giudice delegata, verbale di udienza del 20.11.2024). Con l'affidamento condiviso la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., è esercitata da entrambi i genitori, i quali tuttavia potranno esercitare la stessa disgiuntamente in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con i figli.
Tuttavia, anche alla luce del contegno processuale tenuto dal resistente, deve ritenersi maggiormente rispondente agli interessi del minore mantenere il collocamento in misura prevalente presso la madre, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
In merito, invece, al regime di visita e di frequentazione del minore da parte del padre, deve essere confermato il regime di frequentazione richiesto dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni, come di seguito integrato e in parte già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti dalla giudice delegata, in merito al quale non sono state sollevate criticità. Di conseguenza, allo stato e fatto salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio non appena avrà trovato una idonea soluzione Per_1 abitativa, a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle
10:00 del sabato mattina) e sino alle 21:00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00) nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre. Inoltre, il padre potrà tenere il figlio con sé per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio, nonché per quanto riguarda le vacanze pasquali, alternativamente per tre giorni, inclusa la Pasqua, con un genitore e per tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere il figlio con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il regime così individuato potrà essere derogato dalla concorde volontà delle parti, avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Infine, deve essere accolta la richiesta di parte ricorrente di assegnazione della casa familiare, da ritenersi ammissibile trattandosi di statuizione nell'interesse del minore. Invero, deve osservarsi che l'art. 337-sexies c.c. ai fini dell'attribuzione del godimento della casa familiare impone che sia tenuto prioritariamente conto dell'interesse dei figli, secondo una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, nel senso di tutelarne l'interesse di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (v. tra le molte, Cass., sez. 1, sent. n. 21334 del 18.9.2013). Infatti, le vicende separative dei genitori devono incidere quanto meno possibile sulla vita dei figli, sicché, salvo
Pagina 6 di 10 vengano in rilievo esigenze di tutela dell'interesse dei minori che impongano un loro trasferimento o non vi siano diversi accordi tra i genitori, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa familiare, in cui il minore ha iniziato a vivere e a relazionarsi come persona (v. da ultimo Cass., sez. 1, ord. n. 23501 del 2.8.2023: “In altre parole, quando non siano ipotizzabili le eccezioni appena menzionate, la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessario quanto più i minori cominciano a crescere, intessendo relazioni con le persone e l'ambiente che li circonda dentro e fuori casa.”).
In merito alla richiesta della ricorrente di essere autorizzata a volturare il contratto a proprio nome, deve osservarsi che, in materia di separazione dei coniugi, “il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore” (v. in termini
Cass., sez. 3, sent. n. 28615 del 7.11.2019; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 10104 del 30.4.2009).
In definitiva, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, la casa familiare deve essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, salvo emerga una diversa soluzione più confacente al suo preminente interesse, e nel caso di specie, dunque, deve essere assegnata alla ricorrente presso la quale il figlio è collocato in modo prevalente.
Infine, nulla deve essere disposto in merito alla generica richiesta di autorizzazione al rinnovo del passaporto del minore, così come in merito alla richiesta della ricorrente di recarsi con cadenza biennale in Perù unitamente al figlio minore per un periodo di 30/45 giorni consecutivi Per_1 durante le vacanze, non avendo parte ricorrente prospettato né il mancato assenso dell'altro genitore al rinnovo del passaporto né la sussistenza di alcun contrasto tra le parti in merito, tenuto conto del regime di affidamento condiviso già vigente in virtù dei provvedimenti provvisori.
Con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio minore, anzitutto occorre richiamare l'art. 316 bis c.c., in ragione del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Occorre parimenti considerare, ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4 c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di
Pagina 7 di 10 vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella fattispecie, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di Parte_1 non essere in possesso di beni immobili e di percepire uno stipendio pari a circa € 750,00/800,00 mensili quale collaboratrice domestica, risultando assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (v. doc. 4 fasc. ricorrente). La ricorrente risulta, inoltre, titolare di un conto
Banco Posta con un saldo pari a € 751,52 al marzo 2024 (v. doc. 5 fasc. ricorrente) e ha dichiarato di non aver svolto attività lavorativa negli anni 2021 e 2022 (v. autocertificazione di cui al doc. 6 fasc. ricorrente), mentre nell'anno di imposta 2023 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati per € 7.248,73 lordi (v. CU 2024 di cui al doc. 7, fasc. ricorrente).
Quanto a parte resistente, essendo rimasto contumace, sono rimasti ignoti i CP_1 redditi da questi percepiti. In merito, la ricorrente ha dedotto che il resistente è pensionato, che non possiede beni immobili e che percepisce un trattamento pensionistico pari a circa € 1.000,00 mensili.
A fronte di ciò, non avendo il resistente, rimasto contumace, fornito elementi diversi da quelli introdotti in giudizio dalla ricorrente, tenuto conto delle esigenze del figlio parametrate all'età, deve essere confermata la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio, già disposta in sede di provvedimenti temporanei e urgenti a carico del nella misura di € 275,00 CP_1 mensili, soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dalla Parte_1 data della domanda (luglio 2024). Inoltre, il padre dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come indicate nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Siena, cui si rimanda integralmente.
In merito all'assegno unico e universale, il collegio ritiene che, in considerazione del prevalente collocamento del minore presso la madre, possa essere accolta la richiesta della ricorrente di beneficiarne in via integrale, atteso che, pur a fronte del regime di affidamento condiviso, il minore è stato collocato presso di lei, tenuto conto che, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il genitore collocatario è il genitore che convive con il figlio e che, conseguentemente, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, tale da legittimare l'attribuzione integrale di detto assegno (v. in termini Cass., sez. 1, sent. n. 4672 del
22.2.2025, Rv. 673862-01: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
Pagina 8 di 10 3. In considerazione della natura necessitata della pronuncia sullo status, delle ragioni poste alla base della decisione e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, visti gli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c., così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...]ù) il 21.7.1973 e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali si sono
[...] C.F._2 uniti in matrimonio in Chiusi (SI) in data 16.2.2019;
− dispone che il competente Ufficiale dello Stato Civile annoti la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi,
n. 2, p. I, anno 2019);
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e, per l'effetto, con l'affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali tuttavia potranno esercitare la stessa disgiuntamente in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con il figlio;
− assegna la casa familiare sita in Chiusi (SI), Piazzale Ruggero Grieco n. 8 alla ricorrente
Parte_1
− dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato, salvo diverso accordo tra le parti, nelle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio non appena Per_1 avrà trovato una idonea soluzione abitativa, a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita di scuola (o in mancanza dalle 10:00 del sabato mattina) e sino alle 21:00 della domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00) nelle settimane in cui lo stesso trascorrerà il sabato e la domenica con la madre;
inoltre, il padre potrà tenere il figlio con sé per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio, nonché per quanto riguarda le vacanze pasquali, alternativamente
Pagina 9 di 10 per tre giorni, inclusa la Pasqua, con un genitore e per tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere il figlio con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
− dispone che corrisponda a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la Per_1 somma mensile di € 275,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (luglio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, da intendersi qui richiamato;
− dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da
[...]
; Parte_1
− dichiara il non luogo a provvedere sulle altre richieste;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Michele Moggi)
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