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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7556/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7556/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 25/10/1956 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. SAVOIA ANTONIETTA e RACHELE
NI RT come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentati e difesi dagli avv. AN VI, IDA VERRENGIA,
IT DE IS e VI AN
RESISTENTE
E
Controparte_2
(C.U.B.), in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. VERONICA PERRONE, GALASSI PASQUALE
e CO GL
RESISTENTE
1 OGGETTO: T.F.S.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per il Consorzio Unico di Bacino (CUB) con le mansioni di operatore ecologico dal 27.3.2000 al 19.5.2013; di aver conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo, non opposto e reso esecutivo, per €
22.998,61 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del
C.U.B.; che l'importo dovuto a titolo di T.F.S. spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi in base all'art. 2116 c.c.; di aver diritto all'importo di € 9.799,95.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste a titolo di , oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del CP_1 contendere.
Il C.U.B. si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto al
T.F.S. Nel caso in esame, l' ha proceduto al pagamento del relativo CP_1 importo dopo l'instaurazione del giudizio.
RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'indennità di buonuscita (IBU) è disciplinata dal D.P.R. 1032/1973 e viene erogata al dipendente pubblico al momento della cessazione del rapporto,
2 al pari del T.F.R., dell'indennità di anzianità e dell'IPS, ma ha un sistema di calcolo ed un ambito applicativo distinto in quanto riguarda tutti i dipendenti di P.A. statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, tutti i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001, riconducibili all'ex gestione . CP_3
Si tratta di un'indennità una tantum spettante ai pubblici dipendenti di altre
P.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari sia dell'indennità di anzianità, prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cd. Parastato) ex art. 13 l. 70/1975 sia dell'indennità premio di servizio. L'indennità premio di servizio, infatti, è erogata a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla gestione INADEL, assunti, da enti locali o dalle Pt_3 con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto in base a quanto previsto dalla l. 152/1968. Sulla base di tali considerazioni è possibile evidenziare come le tre indennità summenzionate presentano ambiti di applicazione soggettivi diversi in quanto la tipologia di indennità spettante ad un determinato dipendente pubblico è determinata dalla tipologia di ente pubblico della P.A. datrice di lavoro in quanto:
- per i dipendenti di P.A. statali (gestione ) è prevista l'indennità CP_3 di buonuscita;
- per i dipendenti del cd. Parastato è prevista l'indennità di anzianità;
- per i dipendenti degli enti locali e delle è prevista l'indennità Pt_3 premio di servizio.
GIURISDIZIONE
L'indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione ordinaria in base all'art. 63 d.lgs. 165/200 in quanto, si tratta di indennità di fine rapporto. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS UU 24028/2022) secondo cui “La controversia sul diritto dell' a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di indennità CP_1
3 di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro”.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal C.U.B. presuppone la risoluzione della questione relativa alla sua natura pubblicistica o privatistica perché solo nel primo caso, infatti, unico soggetto tenuto al versamento del T.F.S. sarebbe l'ente previdenziale. Sul punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di merito (Trib. Napoli sent. 5535/2023) secondo cui “In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del
[...]
. La circostanza, oltre a non essere, nella Controparte_2 sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L.
123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle
Province di e , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. CP_2 CP_2
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato Controparte_2 di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed
è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio
Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-
2008)”. Per tali ragioni, il ricorso è inammissibile nei confronti del C.U.B.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per quanto riguarda i rapporti tra le parti ricorrenti e l' va CP_1 pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del
4 ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999,
n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende
5 sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861;
28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si liquidano in dispositivo nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' e seguono la soccombenza. CP_1
Le spese di lite nei rapporti tra le parti ricorrenti ed il C.U.B. sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del C.U.B.;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' CP_1
3. compensa le spese tra le parti ricorrenti ed il C.U.B.;
4. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 03/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7556/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 25/10/1956 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. SAVOIA ANTONIETTA e RACHELE
NI RT come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentati e difesi dagli avv. AN VI, IDA VERRENGIA,
IT DE IS e VI AN
RESISTENTE
E
Controparte_2
(C.U.B.), in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. VERONICA PERRONE, GALASSI PASQUALE
e CO GL
RESISTENTE
1 OGGETTO: T.F.S.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per il Consorzio Unico di Bacino (CUB) con le mansioni di operatore ecologico dal 27.3.2000 al 19.5.2013; di aver conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo, non opposto e reso esecutivo, per €
22.998,61 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del
C.U.B.; che l'importo dovuto a titolo di T.F.S. spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi in base all'art. 2116 c.c.; di aver diritto all'importo di € 9.799,95.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste a titolo di , oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del CP_1 contendere.
Il C.U.B. si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto al
T.F.S. Nel caso in esame, l' ha proceduto al pagamento del relativo CP_1 importo dopo l'instaurazione del giudizio.
RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'indennità di buonuscita (IBU) è disciplinata dal D.P.R. 1032/1973 e viene erogata al dipendente pubblico al momento della cessazione del rapporto,
2 al pari del T.F.R., dell'indennità di anzianità e dell'IPS, ma ha un sistema di calcolo ed un ambito applicativo distinto in quanto riguarda tutti i dipendenti di P.A. statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, tutti i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001, riconducibili all'ex gestione . CP_3
Si tratta di un'indennità una tantum spettante ai pubblici dipendenti di altre
P.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari sia dell'indennità di anzianità, prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cd. Parastato) ex art. 13 l. 70/1975 sia dell'indennità premio di servizio. L'indennità premio di servizio, infatti, è erogata a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla gestione INADEL, assunti, da enti locali o dalle Pt_3 con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto in base a quanto previsto dalla l. 152/1968. Sulla base di tali considerazioni è possibile evidenziare come le tre indennità summenzionate presentano ambiti di applicazione soggettivi diversi in quanto la tipologia di indennità spettante ad un determinato dipendente pubblico è determinata dalla tipologia di ente pubblico della P.A. datrice di lavoro in quanto:
- per i dipendenti di P.A. statali (gestione ) è prevista l'indennità CP_3 di buonuscita;
- per i dipendenti del cd. Parastato è prevista l'indennità di anzianità;
- per i dipendenti degli enti locali e delle è prevista l'indennità Pt_3 premio di servizio.
GIURISDIZIONE
L'indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione ordinaria in base all'art. 63 d.lgs. 165/200 in quanto, si tratta di indennità di fine rapporto. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS UU 24028/2022) secondo cui “La controversia sul diritto dell' a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di indennità CP_1
3 di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro”.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal C.U.B. presuppone la risoluzione della questione relativa alla sua natura pubblicistica o privatistica perché solo nel primo caso, infatti, unico soggetto tenuto al versamento del T.F.S. sarebbe l'ente previdenziale. Sul punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di merito (Trib. Napoli sent. 5535/2023) secondo cui “In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del
[...]
. La circostanza, oltre a non essere, nella Controparte_2 sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L.
123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle
Province di e , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. CP_2 CP_2
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato Controparte_2 di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed
è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio
Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-
2008)”. Per tali ragioni, il ricorso è inammissibile nei confronti del C.U.B.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per quanto riguarda i rapporti tra le parti ricorrenti e l' va CP_1 pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del
4 ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999,
n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende
5 sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861;
28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si liquidano in dispositivo nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' e seguono la soccombenza. CP_1
Le spese di lite nei rapporti tra le parti ricorrenti ed il C.U.B. sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del C.U.B.;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra le parti ricorrenti e l' CP_1
3. compensa le spese tra le parti ricorrenti ed il C.U.B.;
4. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 03/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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