Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/08/2025, n. 7048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7048 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07048/2025REG.PROV.COLL.
N. 04545/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4545 del 2023, proposto da Intesa San Paolo s.p.a., quale società incorporante Ubi Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 4404 del 13 marzo 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici;
vista la dichiarazione resa all’udienza del 22 luglio 2025, con cui le parti hanno dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
visti gli articoli 34, comma 5, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Vitale e Fabio Garella;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso n. 120 del 2016 proposto dalla Intesa San Paolo s.p.a., in qualità di incorporante la Ubi Leasing s.p.a., per l’annullamento del provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. GSE/p20150083071 del 28 ottobre 2015, recante la decadenza dagli incentivi dell’impianto fotovoltaico denominato “Lomurno”, sito nel Comune di Altamura (BA) e identificato con il n. 244438 (con soggetto responsabile Energetic Source Green Power s.r.l.), nella parte in cui è stata chiesta alla Ubi Leasing s.p.a. la restituzione degli incentivi percepiti a titolo di cessionaria del credito.
1.1. Il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, rilevando, in sintesi, che, a seguito della disposta decadenza, il recupero degli incentivi versati al cessionario costituisse un atto dovuto per il Gestore.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data in data 12 maggio 2023 e in data 26 maggio 2023 – la Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi compendiati in «Error in iudicando . Motivazione erronea e perplessa. Contraddittorietà. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1 e 21 octies comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Sviamento » e in «Error in iudicando . Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 42 D.lgs. 28/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità. Sviamento ».
3. La società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.
4. All’udienza del 25 marzo 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa su istanza congiunta delle parti al fine di agevolare una bonaria composizione della controversia.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 luglio 2025.
6. Il collegio non può che dare atto che ambedue le parti costituite, tramite i loro difensori, hanno manifestato a verbale la richiesta che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
In particolare, tale cessazione è stata rappresentata a verbale dal difensore dell’appellante, a fronte della comunicazione, parimenti resa a verbale dal difensore della parte appellata, che, a seguito dell’ammissione dell’impianto alla tariffa decurtata, nessun recupero verrà posto in essere nei confronti dell’istituto bancario, ma si procederà ad una mera compensazione nei confronti del titolare dell’impianto.
7. Per tali ragioni, il collegio dichiara cessata la materia del contendere ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 38 del codice del processo amministrativo.
8. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio devono essere compensate, stante l’espresso accordo in tal senso delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4535 del 2023, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO