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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 3 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4707/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Dini;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni;
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 22.07.2021 aveva presentato domanda presso la sede provinciale dell' territorialmente competente per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della
Legge n. 104/92;
- che in data 12.08.2021 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione Medica territorialmente competente per gli accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile di cui in domanda;
- che con provvedimento del 12.08.2021 la competente Commissione Medica dell' aveva CP_1 riconosciuto la ricorrente “ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Pt_2 compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100%”, in tal modo rigettando l'istanza della ricorrente volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che con ulteriore provvedimento del 12.08.2021, la competente Commissione Medica dell CP_1 aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n.
104/92;
1 - che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 772/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100% ma che il riscontrato stato invalidante non fosse utile al conseguimento della indennità di accompagnamento. Inoltre, aveva dichiarato che la ricorrente potesse usufruire dei benefici previsti dall'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/92, a decorrere dal 22 luglio 2021;
- che il CTU aveva inviato a mezzo pec, in data 5.07.2023, la redatta consulenza medico legale al difensore della ricorrente;
- che la ricorrente, in data 04.08.2023, aveva trasmesso a mezzo pec rilievi all'elaborato peritale formulati dal CTP;
- che il nominato CTU, in data 7.08.2023, aveva provveduto al deposito dell'elaborato peritale definitivo;
- che, in data 28.08.2023, la ricorrente aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali a cui era pervenuta la CTU.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della ctu medico-legale, di ritenere e dichiarare che la ricorrente
è affetta da un complesso quadro patologico tale da conferire persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, nonché persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del conseguimento della indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al conseguimento della indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della Pt_1 domanda amministrativa (22.07.2021) o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate o accertate, la ricorrente è, ai sensi dei commi 1 e 3 legge 104/92, persona disabile con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. Riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra e/o ai familiari, ad accedere ai benefici previsti dall'art. 33 comma 5 e 6 L. n. 104/92, in Pt_1 particolare di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del
19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia. Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari
2 del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.03.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato che notifica all' non risulta regolare Controparte_2 in quanto non effettuata all'indirizzo risultante dal registro IPA. Email_1
Tuttavia parte ricorrente all'odierna udienza ha rinunciato alla chiamata in causa dell' che risulta CP_2 comunque carente di legittimazione passiva.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 772/2022 riunito ed acquisto alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “ESITI DI RECENTI CIFOPLASTICHE PER DIFFUSA OSTEOPOROSI
CON CROLLI VERTEBRALI DO LO , DIABETE MELLITO II, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA II CLASSE NYHA, BPCO IN FUMATRICE 76NNE TIROIDECTOMIZZATA
CON DIFFICOLTA' ALLA DEAMBULAZIONE”, precisando che tali infermità determinavano in capo alla ricorrente un'invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, ma le si potevano riconoscere i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che
3 una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che disposta la rinnovazione della ctu, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il ctu ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Spondiloartrosi CDLS con discopatia degenerativa
C5/C6/C7, deviazione scoliotica del rachide ad S italica, esiti cifoplastica per frattura somatica di D11 ed L1 con cedimento della limitante superiore ed inferiore, anterolistesi di L4, gonartrosi, osteoporosi con marcato deficit statico- deambulatorio ad elevata incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva. BPCO in soggetto con sindrome delle apnee notturne. Esiti tiroidectomia per gozzo multinodulare. Marcata aterosclerosi pluridistrettuale. Sindrome ansioso-depressiva”, affermando che: “Poiché il deficit delle funzioni è in uno stato particolarmente avanzato si ritiene persona non autosufficiente che necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di terzi. Pertanto alla periziata spetta anche il diritto a percepire il beneficio economico della Indennità di Accompagnamento”.
In particolare, il consulente ha precisato: “A sostegno di tale tesi, dalla documentazione in possesso, dalla visita medica effettuata in corso di C.T.U., si evidenzia infatti la ridotta autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. In particolare, l'attuale quadro clinico-funzionale evidenzia un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico-deambulatoria. Appare in un grave stato di impedimento motoriofunzionale condizionandone negativamente ed impedendo qualsivoglia attività della vita di relazione.
L'elevata incidenza funzionale del quadro clinico su descritto determina una grave limitazione nel compimento delle ADL con compromissione delle funzioni ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane. Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale presentava già una situazione di gravità e le patologie riscontrate e valutate CP_1 nella loro complessità si sono ulteriormente aggravate”
Il ctu ha quindi riconosciuto sussistente le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dal settembre 2023 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa..
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato dalle parti- che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1
presenta i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con
[...] decorrenza dal mese di settembre 2023 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa.
Non si procede alla condanna dei ratei attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio.
4 Atteso l'esito della lite vanno compensate per metà le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per un terzo le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell CP_1 unico legittimato passivo e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2023 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa;
- compensa le spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante quota che si liquida in euro 584,25 oltre spese generali iva CP_1
e cpa di cui euro 319,00 vanno distratte in favore dell'avv. Gessica Passalacqua;
- compensa le spese di tale giudizio in ragione di un terzo e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1797,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- pone a carico dell' le spese delle ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 3.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 3 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4707/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Dini;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni;
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 22.07.2021 aveva presentato domanda presso la sede provinciale dell' territorialmente competente per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della
Legge n. 104/92;
- che in data 12.08.2021 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione Medica territorialmente competente per gli accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile di cui in domanda;
- che con provvedimento del 12.08.2021 la competente Commissione Medica dell' aveva CP_1 riconosciuto la ricorrente “ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Pt_2 compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100%”, in tal modo rigettando l'istanza della ricorrente volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che con ulteriore provvedimento del 12.08.2021, la competente Commissione Medica dell CP_1 aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n.
104/92;
1 - che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 772/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100% ma che il riscontrato stato invalidante non fosse utile al conseguimento della indennità di accompagnamento. Inoltre, aveva dichiarato che la ricorrente potesse usufruire dei benefici previsti dall'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/92, a decorrere dal 22 luglio 2021;
- che il CTU aveva inviato a mezzo pec, in data 5.07.2023, la redatta consulenza medico legale al difensore della ricorrente;
- che la ricorrente, in data 04.08.2023, aveva trasmesso a mezzo pec rilievi all'elaborato peritale formulati dal CTP;
- che il nominato CTU, in data 7.08.2023, aveva provveduto al deposito dell'elaborato peritale definitivo;
- che, in data 28.08.2023, la ricorrente aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali a cui era pervenuta la CTU.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della ctu medico-legale, di ritenere e dichiarare che la ricorrente
è affetta da un complesso quadro patologico tale da conferire persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, nonché persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del conseguimento della indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al conseguimento della indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della Pt_1 domanda amministrativa (22.07.2021) o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate o accertate, la ricorrente è, ai sensi dei commi 1 e 3 legge 104/92, persona disabile con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. Riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra e/o ai familiari, ad accedere ai benefici previsti dall'art. 33 comma 5 e 6 L. n. 104/92, in Pt_1 particolare di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del
19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia. Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari
2 del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.03.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato che notifica all' non risulta regolare Controparte_2 in quanto non effettuata all'indirizzo risultante dal registro IPA. Email_1
Tuttavia parte ricorrente all'odierna udienza ha rinunciato alla chiamata in causa dell' che risulta CP_2 comunque carente di legittimazione passiva.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 772/2022 riunito ed acquisto alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “ESITI DI RECENTI CIFOPLASTICHE PER DIFFUSA OSTEOPOROSI
CON CROLLI VERTEBRALI DO LO , DIABETE MELLITO II, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA II CLASSE NYHA, BPCO IN FUMATRICE 76NNE TIROIDECTOMIZZATA
CON DIFFICOLTA' ALLA DEAMBULAZIONE”, precisando che tali infermità determinavano in capo alla ricorrente un'invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, ma le si potevano riconoscere i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che
3 una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che disposta la rinnovazione della ctu, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il ctu ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Spondiloartrosi CDLS con discopatia degenerativa
C5/C6/C7, deviazione scoliotica del rachide ad S italica, esiti cifoplastica per frattura somatica di D11 ed L1 con cedimento della limitante superiore ed inferiore, anterolistesi di L4, gonartrosi, osteoporosi con marcato deficit statico- deambulatorio ad elevata incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva. BPCO in soggetto con sindrome delle apnee notturne. Esiti tiroidectomia per gozzo multinodulare. Marcata aterosclerosi pluridistrettuale. Sindrome ansioso-depressiva”, affermando che: “Poiché il deficit delle funzioni è in uno stato particolarmente avanzato si ritiene persona non autosufficiente che necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di terzi. Pertanto alla periziata spetta anche il diritto a percepire il beneficio economico della Indennità di Accompagnamento”.
In particolare, il consulente ha precisato: “A sostegno di tale tesi, dalla documentazione in possesso, dalla visita medica effettuata in corso di C.T.U., si evidenzia infatti la ridotta autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. In particolare, l'attuale quadro clinico-funzionale evidenzia un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico-deambulatoria. Appare in un grave stato di impedimento motoriofunzionale condizionandone negativamente ed impedendo qualsivoglia attività della vita di relazione.
L'elevata incidenza funzionale del quadro clinico su descritto determina una grave limitazione nel compimento delle ADL con compromissione delle funzioni ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane. Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale presentava già una situazione di gravità e le patologie riscontrate e valutate CP_1 nella loro complessità si sono ulteriormente aggravate”
Il ctu ha quindi riconosciuto sussistente le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dal settembre 2023 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa..
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato dalle parti- che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1
presenta i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con
[...] decorrenza dal mese di settembre 2023 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa.
Non si procede alla condanna dei ratei attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio.
4 Atteso l'esito della lite vanno compensate per metà le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per un terzo le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell CP_1 unico legittimato passivo e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2023 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa;
- compensa le spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante quota che si liquida in euro 584,25 oltre spese generali iva CP_1
e cpa di cui euro 319,00 vanno distratte in favore dell'avv. Gessica Passalacqua;
- compensa le spese di tale giudizio in ragione di un terzo e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1797,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- pone a carico dell' le spese delle ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 3.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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