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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 69368 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 6.12.2024, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Camerino n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Vicinanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso n. 63 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria
Fargione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
OGGETTO: domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la chiedendone la Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 45.026,35, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza n. 210057758 denominata “Protezione Casa”, stipulata dal coniuge nonché Persona_1 al risarcimento dei danni subiti. In via subordinata, in ipotesi di inoperatività della polizza, l'attrice ha chiesto la restituzione del premio versato all'assicurazione.
A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha dedotto di essere stata vittima, in data 25.02.2015, di un sinistro all'interno della sua abitazione, all'esito del quale riportava la frattura del femore destro.
L'assicurazione, tuttavia, ometteva di corrisponderle l'indennizzo dovuto in forza della polizza n.
210057758, quale componente del nucleo famigliare del contraente, alla luce della disposizione della polizza in base alla quale non sono assicurabili le persone affette da gravi stati di invalidità, superiori al 30%.
L'attrice ha tuttavia evidenziato che l'invalidità della quale risulta allo stato affetta sarebbe riconducibile proprio al sinistro del 25.02.2015.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte in quanto infondate. La convenuta ha evidenziato che, all'esito dell'istruttoria volta al fine di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo, sarebbe emerso che l'attrice era già affetta, prima della stipulazione della polizza, da una invalidità superiore al 30%, con conseguente non indennizzabilità del sinistro.
La convenuta ha altresì contestato la quantificazione dell'indennizzo dovuto prospettata dalla controparte.
2. Le domande proposte dall'attrice non possono trovare accoglimento.
L'art.
6.2.3. della polizza “Protezione Casa”, sottoscritta il 12.6.2014, da prevede Persona_1
che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici, gravi invalidità (superiori al 30 %). Il contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli assicurati, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza. Premesso, pertanto, che non Controparte_2 avrebbe acconsentito a stipulare l'assicurazione laddove avesse saputo al momento della stipulazione pagina 2 di 5 dell'assicurazione che l'assicurato fosse stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il contratto deve considerarsi in tal caso annullabile ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per Controparte_2 aggravamento di rischio per il quale la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;
di conseguenza, potrà, limitatamente Controparte_2 all'assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
Nella specie dal verbale di accertamento dell'invalidità civile dell' del 31.07.2015 emerge, con CP_3 riferimento allo stato di salute dell'attrice, una pregressa diagnosi di sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo di grado severo (oggetto di un certificato medico dell'ospedale Umberto I del 4/2014, indicato dalla commissione medica nel verbale) e una pregressa diagnosi di insufficienza respiratoria in BOOP, con conseguente ossigenoterapia a lungo termine domiciliare (oggetto del certificato del
Campus Biomedico del gennaio 2015).
Alla luce di tali diagnosi il CTU nominato in corso di causa ha ritenuto che l'attrice alla data della stipulazione del contratto di assicurazione, il 12.06.2014, fosse affetta da patologie che comportavano una invalidità superiore al 30%.
Al riguardo si osserva che la circostanza che l'invalidità permanente dell'attrice sia stata riconosciuta dall' solo nel luglio 2015, con decorrenza dal mese di aprile 2015, non incide sulle conclusioni CP_3 del CTU, essendo rilevante a termini di polizza la sola sussistenza di fatto dell'invalidità alla data della stipulazione del contratto ed essendo invece condizionata la decorrenza dell'accertamento dell' dalla data di presentazione della domanda. CP_3
L'attrice ha contestato le conclusioni del CTU, evidenziando che l'ausiliare non ha potuto visionare il certificato dell'ospedale Umberto I, che non è stato acquisito agli atti nonostante l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Premesso che l'annotazione, nel verbale della commissione medica dell' , del contenuto CP_3 dell'oggetto dei documenti esibiti, costituisce elemento istruttorio sufficiente al fine di ritenere accertata la sussistenza delle contestate patologie, va osservato che il CTU ha concluso che:
“sappiamo dalla documentazione agli atti (e segnatamente da certificazione del Campus Bio-Medico del gennaio 2015) che già all'epoca la era affetta da: “…INSUFFICIENZA RESPIRATORIA Pt_1
IN BOOP…OSSIGENOTERAPIA A LUNGO TERMINE DOCIMILIARE FLUSSO 2L MIN
pagina 3 di 5 DURANTE LO SFORZO (6 ORE DIE) E 1L MIN DURANTE LA NOTTE (12 ORE DIE). Non v'è chi non veda come tale patologia da un lato corrisponda ampiamente ad una percentuale di invalidità in misura superiore al 30%”.
Deve quindi ritenersi, in ogni caso, operante l'art.
6.2.3 della polizia nella parte in cui prescrive che laddove nel corso del contratto si manifestino nell'assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per aggravamento di rischio per il quale la stessa non avrebbe Controparte_2 consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;
di conseguenza,
[...] potrà, limitatamente all'assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, Controparte_2 recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
Nella specie non risulta documentato che il contraente, abbia comunicato Persona_1 all'assicurazione la diagnosi risalente al mese di gennaio del 2015, con la conseguenza che il sinistro successivamente verificatosi, in data 25.02.20215, non può ritenersi indennizzabile.
E' appena il caso di osservare che non può condividersi la tesi dell'attrice per la quale la disposizione richiamata si riferirebbe esclusivamente contraente/assicurato.
Dal tenore letterale della disposizione emerge che l'obbligo informativo grava sul contraente, il quale
è tenuto a riferire all'assicurazione eventuali malattie insorte dopo la stipulazione del contratto.
Qualora tale obbligo informativo non sia stato assolto, l'assicurato perde il diritto all'indennizzo, sia se si tratti dello stesso contraente sia se si tratti di un terzo.
Non può da ultimo trovare accoglimento la domanda proposta da , di restituzione dei Parte_1
premi versati. A prescindere dal merito della pretesa, la polizza risulta infatti stipulata da Per_1
e non v'è prova che i premi siano stati versati personalmente dall'attrice che ne ha domandato
[...]
la restituzione.
In conclusione, le domande proposte devono essere rigettate.
3. L'oggettiva complessità dell'accertamento in fatto sotteso alla decisione impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle domande pagina 4 di 5 proposte da nei confronti della ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte all'attrice, compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Roma, 22.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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