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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Galetti n. 7;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARMINATI JEAN BATTISTA e dall'avv. SCALISI
FLORIANA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Sant'Omobono Terme
(BG), alla via Kennedy n. 15;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 03/01/2025, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data
24/05/2014 nel Comune di TREVIOLO (BG) (dati trascrizione: anno 2014; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte II, Serie A) e che dalla loro unione nascevano i figli (n. il Persona_1
09/05/2015), (n. il 22/02/2017) e (n. il10/08/2021), tutti Persona_2 Persona_3 minorenni.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_2
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Treviolo (BG) (dati trascrizione anno 2014; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte II, Serie
A).
Così deciso in camera di consiglio il 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Galetti n. 7;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARMINATI JEAN BATTISTA e dall'avv. SCALISI
FLORIANA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Sant'Omobono Terme
(BG), alla via Kennedy n. 15;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 03/01/2025, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data
24/05/2014 nel Comune di TREVIOLO (BG) (dati trascrizione: anno 2014; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte II, Serie A) e che dalla loro unione nascevano i figli (n. il Persona_1
09/05/2015), (n. il 22/02/2017) e (n. il10/08/2021), tutti Persona_2 Persona_3 minorenni.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_2
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Treviolo (BG) (dati trascrizione anno 2014; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte II, Serie
A).
Così deciso in camera di consiglio il 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia