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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 765 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Chiefari, con il quale è elettivamente domiciliato in Roccella
Jonica (RC), Via XXV Aprile n. 13
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: 2
- che, in data 17/05/2023, ha presentato domanda all' finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 12, Legge n.
118/71;
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto l'ha riconosciuto:
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
85% ai sensi degli artt. 2 e 13 Legge 118/1971 e art. 9 DL 509/88”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuto meritevole del beneficio richiesto;
- che le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate;
- che è affetto da: “importanti problemi di carattere sanitario a carico della tiroide (Numerose Formazioni Nodulari)”, come si evince dal referto del
26/09/2024 e da: “Scompenso Cardiaco in paziente affetto da Cardiopatia
Ischemica Cronica con ridotti indici di funzione sistolica del ventricolo sinistro;
aterosclero polidistrettuale con stenosi carotidea bilaterale”, come si evince dal referto del 13/11/2024;
- che è in possesso del requisito sanitario legittimante il conseguimento della prestazione richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 414
e seguenti c.p.c., così provvedere: 1) disporre il rinnovo oppure un supplemento della CTU Medico – Legale per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dall'istante, ed in particolare, l'accertamento, previa consulenza medica d'Ufficio del diritto alla Pensione di Inabilità Civile di cui all'art. 12 della Legge 118/1971, nonché per determinare il momento di insorgenza e la durata dello stato patologico che necessita per il riconoscimento del diritto invocato, con riserva di indicare il proprio C.T.P. nel termine assegnando;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido civile nella misura del 100% ed ha diritto al beneficio di cui all'art. 12 Legge 118/1971 3
nella misura e con decorrenza dalla domanda amministrativa (17.05.2023), in subordine da quella del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
3) con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 11/06/2025, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
L'articolo 12 della legge n. 118/71, nel disciplinare l'istituto della pensione di inabilità, dispone che il requisito sanitario necessario, ai fini della concessione del beneficio in questione, corrisponde ad un'accertata e totale inabilità lavorativa. 4
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a lamentare il mancato riconoscimento del beneficio sanitario richiesto e a dedurre un aggravamento dello stato di salute del periziato.
Di contro, a fronte delle generiche censure mosse, la consulenza tecnica redatta nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo risulta esaustiva, coerente con la documentazione medica allegata e sorretta da un attento esame obiettivo e da adeguate valutazioni medico legali.
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio, è emerso un aggravamento del quadro patologico del ricorrente, per cui, con provvedimento del 11/06/2025, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate, al fine di verificare se si fosse verificato un aggravamento del quadro clinico del ricorrente.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria successiva
(referto ecografia collo del 26/09/2024; referto visita cardiologica del
13/11/2024), ha ravvisato un aggravamento del quadro clinico del ricorrente
(“alterazione della struttura tiroidea di possibile natura neoplastica…peggioramento dell'emodinamica rispetto a quanto obiettivato alla visita peritale, pertanto adesso classificabile NYHA III”), formulando la seguente diagnosi: “Cardiopatia ischemica ipertensiva con esiti di IMA rivascolarizzato;
obesità classe 3 (IMC 35,99) con complicanza artrosiche;
artrite psoriasica con deficit funzionali in paziente con spondiloartrosi diffusa e poliradicolopatie con lombosciatalgia cronica;
BPCO di grado grave;
gozzo tiroideo multinodulare in corso di follow up”.
In particolare, preso atto dell'aggravamento riscontrato, il consulente ha concluso che il ricorrente è invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100%, con decorrenza da novembre 2024. 5
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti, anche con riferimento alla decorrenza, ancorata a parametri specifici, alla luce della documentazione medica successiva allegata nel corso del presente giudizio.
Pertanto, il ricorso va accolto, con la decorrenza indicata dal C.T.U. nella relazione integrativa depositata nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerando che il riconoscimento del beneficio oggetto di domanda deriva da un aggravamento dello stato di salute del periziato, non imputabile all' . CP_1
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 765 / 2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig. è Parte_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
100%, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, con decorrenza dal mese di novembre 2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 16/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 765 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Chiefari, con il quale è elettivamente domiciliato in Roccella
Jonica (RC), Via XXV Aprile n. 13
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: 2
- che, in data 17/05/2023, ha presentato domanda all' finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 12, Legge n.
118/71;
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto l'ha riconosciuto:
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
85% ai sensi degli artt. 2 e 13 Legge 118/1971 e art. 9 DL 509/88”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuto meritevole del beneficio richiesto;
- che le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate;
- che è affetto da: “importanti problemi di carattere sanitario a carico della tiroide (Numerose Formazioni Nodulari)”, come si evince dal referto del
26/09/2024 e da: “Scompenso Cardiaco in paziente affetto da Cardiopatia
Ischemica Cronica con ridotti indici di funzione sistolica del ventricolo sinistro;
aterosclero polidistrettuale con stenosi carotidea bilaterale”, come si evince dal referto del 13/11/2024;
- che è in possesso del requisito sanitario legittimante il conseguimento della prestazione richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 414
e seguenti c.p.c., così provvedere: 1) disporre il rinnovo oppure un supplemento della CTU Medico – Legale per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dall'istante, ed in particolare, l'accertamento, previa consulenza medica d'Ufficio del diritto alla Pensione di Inabilità Civile di cui all'art. 12 della Legge 118/1971, nonché per determinare il momento di insorgenza e la durata dello stato patologico che necessita per il riconoscimento del diritto invocato, con riserva di indicare il proprio C.T.P. nel termine assegnando;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido civile nella misura del 100% ed ha diritto al beneficio di cui all'art. 12 Legge 118/1971 3
nella misura e con decorrenza dalla domanda amministrativa (17.05.2023), in subordine da quella del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
3) con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 11/06/2025, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
L'articolo 12 della legge n. 118/71, nel disciplinare l'istituto della pensione di inabilità, dispone che il requisito sanitario necessario, ai fini della concessione del beneficio in questione, corrisponde ad un'accertata e totale inabilità lavorativa. 4
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a lamentare il mancato riconoscimento del beneficio sanitario richiesto e a dedurre un aggravamento dello stato di salute del periziato.
Di contro, a fronte delle generiche censure mosse, la consulenza tecnica redatta nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo risulta esaustiva, coerente con la documentazione medica allegata e sorretta da un attento esame obiettivo e da adeguate valutazioni medico legali.
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio, è emerso un aggravamento del quadro patologico del ricorrente, per cui, con provvedimento del 11/06/2025, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate, al fine di verificare se si fosse verificato un aggravamento del quadro clinico del ricorrente.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria successiva
(referto ecografia collo del 26/09/2024; referto visita cardiologica del
13/11/2024), ha ravvisato un aggravamento del quadro clinico del ricorrente
(“alterazione della struttura tiroidea di possibile natura neoplastica…peggioramento dell'emodinamica rispetto a quanto obiettivato alla visita peritale, pertanto adesso classificabile NYHA III”), formulando la seguente diagnosi: “Cardiopatia ischemica ipertensiva con esiti di IMA rivascolarizzato;
obesità classe 3 (IMC 35,99) con complicanza artrosiche;
artrite psoriasica con deficit funzionali in paziente con spondiloartrosi diffusa e poliradicolopatie con lombosciatalgia cronica;
BPCO di grado grave;
gozzo tiroideo multinodulare in corso di follow up”.
In particolare, preso atto dell'aggravamento riscontrato, il consulente ha concluso che il ricorrente è invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100%, con decorrenza da novembre 2024. 5
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti, anche con riferimento alla decorrenza, ancorata a parametri specifici, alla luce della documentazione medica successiva allegata nel corso del presente giudizio.
Pertanto, il ricorso va accolto, con la decorrenza indicata dal C.T.U. nella relazione integrativa depositata nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerando che il riconoscimento del beneficio oggetto di domanda deriva da un aggravamento dello stato di salute del periziato, non imputabile all' . CP_1
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 765 / 2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig. è Parte_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
100%, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, con decorrenza dal mese di novembre 2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 16/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci