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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4923/2020
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
socio unico, corrente in Campomorone (GE), (P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv.to Massimo Giordano (C.F.: ) del foro di Novara, e C.F._1
Contro
, corrente in Seregno (MB), via Toscanini n. 46, (P.I.: Controparte_1
) P.IVA_2
Con l'avv Anna Maria Colzani
Avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni delle parti:
per l'attrice:
come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
Nel merito: respingere le eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione avanzate da controparte e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'inadempimento di nei Controparte_1 termini indicati in narrativa e accertare il minor prezzo dell'opera ai sensi dell'art. 1668 c.c. e, di conseguenza, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari a €89.504,32 (IVA inclusa) o a quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere accertata dal Tribunale.
Condannare altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore del risarcimento del danno in forma generica ai sensi degli artt. 1668 c.c. e 278 c.p.c. da quantificarsi in separato giudizio.
Respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Per la convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'attrice dal diritto alla garanzia annuale convenzionale e/o la prescrizione annuale dell'azione e/o la decadenza avversaria dalla garanzia legale e/o contrattuale.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti, previa ogni declaratoria del caso anche in ordine alla prescrizione del diritto alla garanzia, dell'azione ed alla decadenza avversaria dalla garanzia legale e/o contrattuale.
A
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese spese generali, IVA e CPA.
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare controparte al pagmento, in favore della convenuta concludente, dell'importo di Euro 8.752,28 di cui alla fattura n.11/20 o di qualsivoglia diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria processuale.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto la ditta educendo di essere impresa che opera nel settore Parte_1 CP_1 cosmetica e proprietaria di brand noti tra cui “I PROVENZALI”; che nel 2017 commissionava alla la progettazione e realizzazione di una “Linea di finitura sapone solido” Controparte_1 allo scopo di aumentare la propria capacità produttiva. In particolare iIn data 20.12.2017 la Con
inviava la propria offerta e layout per la realizzazione della “Linea finitura sapone solido”
Pag. 2 di 17 finalizzata alla finitura e confezionamento di saponi per la produzione della stessa e Pt_1 di clienti della medesima e accettava l'offerta e le modalità di pagamento ossia: 40% Pt_1 acconto all'ordine; 25% al collaudo in officina entro fine giugno 2018; 25% alla consegna, entro il 15 agosto 2018 e 10% saldo al collaudo positivo.
L'offerta aveva ad oggetto la costruzione di una linea di finitura e confezionamento saponi formata da “pezzi” in parte fornite dalla (v. dicitura “esistenti” e “fornitura locale”) e, Pt_1 Con per la maggior parte, da pezzi e macchinari forniti dalla oltre alla posa in opera e funzionamento della linea nel suo complesso” come da performance promesse” fornendo i seguenti macchinari: “unità di dosaggio liquido”, “bilancia”, “stampatrice”, numerosi nastri trasportatori (“nastro elevatore”, “nastro collegamento”, “nastro ad esse per by pass stampatrice”, “nastro pesatore”, “serie di nastri di riciclo scarti e bave sapone”, “nastro collegamento”, “nastro curvilineo tecnologic”) e un”Avvolgitrice 761/0N” che avrebbe garantito una produttività di 100 incarti al minuto di saponette (macchina per cui era stato pattuito il prezzo di €96.000,00 oltre ad accessori del prezzo di €6.500,00 (“Kit BOPP”), e due
“formato addizionali” di €9.500,00 cadauno (al lordo dello sconto sull'intera fornitura).
Con In corso di rapporto comunicava di aver trovato un'alternativa alla precedente soluzione offerta (“… siamo riusciti a trovare un'alternativa alla OL PS9 in modo da poter avvolgere anche con la plastica e da avere limitazioni di dimensioni molto meno critiche..In sostanza offriamo una completamente ricondizionata (nell'offerta non CP_2 menzioniamo al fatto che sia usata) che è adatta ad avvolgere sia saponette non proprio rettangolari del tipo AL/Breeze che rettangolari ma grosse tipo Provenzali La è CP_2 una macchina teoricamente data per circa 120 pezzi/min ma secondo la nostra esperienza (a quel tempo i costruttori erano un po' “ottimisti” a dare le prestazioni) non sarà facile superare i
100 wpm. Se interessa, anche se non messo nell'offerta, potremmo studiare un “Kit velocità”
(sostituzione del movimento avanzamento superiore con gruppo elettronico) che verrebbe a costare sui 20 mila Euro;
in tal caso si riuscirà a produrre i 120 wpm richiesti per le linee
Mirato”.
In sostanza le parti avevano concluso un contratto di appalto per la fornitura di una “Linea di Con finitura sapone solido”, progettata dalla e con l'installazione della linea/impianto.
Ma la linea/impianto, come sopra evidenziato, non era mai stata in grado di produrre un numero di pezzi come da previsione contrattuale (e come da necessità produttiva della committente).
Si legge in citazione “..con difficoltà è riuscita ad arrivare ad 1/5 (nella documentazione prodotta si parla di 20 pezzi al minuto – a fatica – rispetto ai 100 promessi) tant'è che l'impianto, nel suo complesso, non è mai stato collaudato. Si aggiunga che dei 20 pezzi circa che si riescono a produrre altrettanti (circa) devono essere scartati perché inidonei ad essere messi sul mercato. La causa è da rinvenirsi nei difetti di funzionamento di una delle macchine della linea, l'”Avvolgitrice ” come dichiarato nella relazione di parte della CP_2 Controparte_3
Pag. 3 di 17 Allegava infine l'attrice che oltre ai vizi dell'OL in corso di rapporto era stato più volte riscontrato e denunziato un altro vizio/difetto della linea avente ad oggetto il sistema di dosaggio che mai è stato funzionante in quanto mai terminato (seppur regolarmente pagato).
Alla luce dei vizi e difetti ex artt. 1667 e 1668 c.c. ed a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore chiedeva che “ il prezzo dell'opera sia diminuito nella misura che il Pt_1 giudice accerterà in corso di causa tenendo conto che, come accertato dalla società incaricata dall'attrice, il macchinario “ ” è inidoneo all'uso e a garantire le prestazioni CP_2 promesse, tenendo altresì conto del costo necessario per la sua sostituzione oltre ai costi necessari per il completamento del sistema di dosaggio.”
Si riservava in separato giudizio la richiesta dei danni quali il fermo macchina, il costo della manodopera impiegata per far funzionare una linea che avrebbe dovuto essere in grado di funzionare in modo automatico e l'impossibilità di evadere ordini in misura decisamente superiore a quanto accaduto, chiedendo sul punto l'accertamento generico ex art .278 cp.c.
Si è costituita contestando che le trattative tra le parti avevano avuto ad oggetto CP_1
l'aggiornamento della linea esistente in modo tale, in particolare, da poter produrre in quantità industriali saponette stampate e timbrate AL e , da avvolgere con carta termosaldata. CP_4
In sede di trattative, quindi, le parti avevano sempre esplicitato il progetto di aggiornare la linea” per permettere la produzione a livello industriale, nello stabilimento di Campomorone, dei formati e marchi della società Mirato S.p.A., tutti saponi avvolti con carta termosaldata, per i quali solamente era stato richiesto un aumento di quantità produttive, volendo e dovendo il marchio I Provenzali mantenere invece una produzione artigianale, in linea con la qualificazione “artigianale” del prodotto, come da sempre pubblicizzata e rivenduta al consumatore…”
Allegava inoltre che dopo tre mesi di trattative e la richiesta di utilizzo della macchina anche per i Provenzali ( mail del 18/12/17 che testualmente recita “Ho aggiunto una voce ma non Pt_3 l'ho quotata (Kit BOPP per Guerze PS9). Infatti oggi mi è stato detto dal Sig. che Tes_1 alcuni saponi della linea “I Provenzali” dovranno essere avvolti con film plastico trasparente” ) l'offerta veniva aggiornata con una diversa macchina OL, ovvero una completamente ricondizionata, che con il Kit BOPP avrebbe potuto avvolgere CP_2 anche con film plastico.
Ma in tal caso “ Il raggiungimento del livello di 100 incarti al minuto era indicato per le saponette per l'appunto da incartare, ma mai le parti hanno richiesto o garantito un tale risultato per l'avvolgimento dei saponi con film plastico della marca I Provenzali.”
Richiamava in proposito la mail inviata dal Dott. della in data Testimone_2 Controparte_1 19/12/17 alle ore 17,45, : “La è una macchina teoricamente data per circa 120 CP_2 pezzi/min. ma secondo la nostra esperienza (a quel tempo i costruttori erano un po' “ottimisti” a dare le prestazioni) non sarà facile superare i 100wpm. Se interessa, anche se non messo nell'offerta, potremmo studiare un “kit velocità” (sostituzione del movimento
avanzamento superiore con gruppo elettronico) che verrebbe a costare sul 20 mila euro;
in tal caso si riuscirà a produrre i 120 wpm richieste per le linee Mirato”
Pag. 4 di 17 tuttavia mai ordinato da Pt_1
Il 20/12/17 veniva, quindi, concluso il contratto, in data 28/7/18 e 1/8/18 la convenuta consegnava in loco i macchinari ed in data 14/8/18 controparte pagava l'ulteriore acconto del
25% di Euro 68.237,70.A settembre 2018, concluso il montaggio e a produzione iniziata appariva evidente, tuttavia, che talune scelte della committente si erano rivelate sbagliate, in primis quella di eliminare il cartoncino nell'avvolgere i saponi e di non installare il nastro ad e la convenuta sottolineava altre criticità connesse alla decisione avversaria di far passare CP_5 le saponette al taglio nella stampatrice allo scopo di raffreddarle e tornava a proporre di installare di una curva ad e delle pistole di raffreddamento. CP_5
La macchina, quindi, era perfettamente operativa e, come tale, veniva utilizzata da controparte, che sino a maggio del 2019 nulla aveva eccepito tanto che nel periodo successivo CP_1 forniva pezzi di ricambio.
Di qui l'eccezione di prescrizione e decadenza dal far valere i vizi ( anche in forza di una garanzia convenzionale della durata di un anno assunta dalle parti) e nel merito la richiesta di rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la richiesta di pagamento dell'ultima fattura impagata di Euro 8.752,28.
Nel corso del giudizio veniva svolta CTU in ordine ai lamentati difetti di funzionamento e quindi la causa era posta in decisione
2.Le norme ed i principi applicabili alla fattispecie
Si premette in diritto ed è principio consolidato in materia d'appalto quello per cui il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della presenza di vizi e difetti di gravità tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass.
16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi-
Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della
Pag. 5 di 17 distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004). Tuttavia il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” si atteggia in modo particolare in caso di appalto laddove in caso di consegna ed accettazione dell'opera tocca al committente di mostrare la sussistenza dei vizi trovandosi l'opera nella sua disponibilità- ( Cass. n. 98 del 2019, Cass.7267/2023) laddove poi in tal caso ove i vizi risultino provati si presume la colpa dell'appaltatore al quale spetta non solo di aver usato la diligenza e perizia tecnica dovute ma anche il fatto specifico a sé non imputabile che abbia causato il difetto.
Infine al fine di meglio precisare i limiti di operatività dei termini per la denuncia dei vizi deve osservarsi come la Corte di cassazione abbia affermato che nell'ipotesi in cui l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, «tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.» ( Cfr
Cass. 30786 del 6.11.2023) . Ciò in quanto il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto ad una forma determinata e «può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente» pur non essendo necessario che detto riconoscimento si accompagni alla confessione stragiudiziale della propria responsabilità
Pag. 6 di 17
3.La ricostruzione dei fatti
Ciò premesso ed al fine di fare corretta applicazione dei richiamati principi alla fattispecie in questione , appare utile in primo luogo ripercorrere l'iter di formazione del contratto , sulla base della documentazione in atti e secondo i punti salienti come ricostruiti anche dal CTU:
09 sett 2017
invia a la prima offerta CP_1 Pt_1
preliminare di “Macchine per Finitura-Imballaggio
Saponette” (offerta n. 5092);
19 dic 2017
A seguito di varie e-mail e telefonate intercorse tra e l‟offerta preliminare CP_1 Pt_1
viene aggiornata, in particolare viene proposta
- 8 -l‟OL 761/ON adatta ad avvolgere CP_2
modelli di saponette con dimensioni, forme e massa diverse (offerta n 5092/D/17);
20 dic 2017
sottoscrive l‟ultima offerta n. 5092/F/17 Pt_1
della ed emette l‟ordine n. 17015/17 CP_1
TE ;
28 luglio e 01 agosto 2018
esegue la consegna nella sede CP_1
, in particolare il sistema di dosaggio il Pt_1
28 luglio e l‟ACMA il giorno 01 agosto;
CP_2
31 ottobre 2018
autorizza alla emissione delle Pt_1 CP_1
fatture per il saldo dell‟intera fornitura
(installazione e messa a punto della linea
Pag. 7 di 17 ) con la richiesta di adeguata Controparte_6
e necessaria assistenza per portare a compimento il collaudo positivo della linea, anche eliminando i difetti e le criticità segnalate a suo tempo
(all. 8 Ist n. 2 del 13/07/2020 Avv. Giordano);
11 maggio 2019
comunica a la conclusione Pt_1 CP_1
delle prove di tutti i formati dei saponi, riscontrandone la conformità dimensionale. Chiede
supporto tecnico per il settaggio della linea , al
- 9 -fine di raggiungere i parametri di produttività definiti (all. 10 Ist n. 2 del 13/07/2020 Avv.
Giordano);
18 giugno 2019
comunica a che l‟ACMA Pt_1 CP_1 CP_2
ha una produttività max di 80 incarti al minuto, che raggiunge seppur per un tempo limitato, in quanto “reggeva a malapena” (all. 12 Ist n. 2 del
13/07/2020 Avv. Giordano);
03 dicembre 2019
comunica a che l‟ACMA Pt_1 CP_1 CP_2
ha una produttività max di 45 incarti al minuto ed
è necessario effettuare il caricamento manuale degli additivi sul sistema di dosaggio (all. 14 Ist
n. 2 del 13/07/2020 Avv. Giordano);
10 febbraio 2020
invia lettera di contestazione a Pt_1 [...]
; CP_1
Pag. 8 di 17 A tali dati debbono aggiungersi le varie comunicazioni intercorse tra le parti , e successive alla consegna, da cui si evincono i ripetuti interventi di con i propri tecnici, per portare a CP_1 compimento il collaudo ed ovviare ai problemi sin da subito lamentati quanto all'incapacità di raggiungere la prevista produttività di 100 saponette.
Si richiamano in proposito i doc.4,7 ,12,14 e 8 di parte attrice ( con l'autorizzazione alla fatturazione purchè “ portando a compimento il collaudo definitivo anche eliminando i difetti a suo tempo evidenziati” ).
Ed altresì si fa riferimento ai doc.12,13, 14 e 16 di parte convenuta laddove è chiaro il riconoscimento della problematica da parte dell'appaltatrice e la prospettazione delle possibili soluzioni ( cfr mail del 3.10. molto esplicita in proposito).
In sintesi dalla documentazione in questione è possibile configurare un riconoscimento implicito ed operoso- ma anche esplicito - di , peraltro in uno alla dimostrazione che il collaudo CP_1 non avveniva contestualmente alla consegna .
In altre parole è possibile da tutto ciò affermare che come nella fattispecie non venga in realtà in rilievo una problematica di rispetto dei termini di denuncia ( al fine dell'operatività della garanzia) giacchè ha comunque riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati. CP_1
Le eccezioni preliminari in proposito debbono pertanto essere rigettate.
Venendo ora alla verifica del principale vizio lamentato dall'attrice , e cioè l'incapacità della macchina di produrre i cento pezzi al minuto promessi, è fondamentale in primo luogo l'indagine sul contenuto contrattuale e la natura ed entità delle prestazioni promesse , avendo escluso la riferibilità dei 100 pezzi al minuto anche ai saponi cosiddetti “provenzali”. CP_1
Invero sempre dalla medesima documentazione inerente la fase precontrattuale e poi dal contratto non è consentito ricavare un tale limite.
Si richiamano ancora una volta i doc. 5 , 7, 9 e 18 di parte convenuta laddove il riferimento è anche alla produzione del cd “ provenzali”.
Ed in particolare si legge nella mail 19.12.2017 che la macchina 761 è indicata come CP_2 adatta sia a saponette tipo AL , sia Provenzali, e per la quale viene indicato il limite dei 100 pezzi superabile sino a 120 con un kit velocità ( ancora una volta non distinguendosi tra le tipologie di prodotti).
Del resto anche nelle comunicazioni riguardanti gli interventi di sulla linea ( ad es con CP_1 la proposta di installazione della linea S inizialmente eliminata dalla fornitura) , nessun riferimento è alla distinta tipologia di prodotti ( cfr mail 3.10.2018 da a e CP_1 Per_1
doc. 14 parte convenuta) ed anzi dalla medesima mail si ritrae ulteriore conferma della Tes_1 previsione contrattuale di operatività della macchina anche sui cd “Provenzali”.
Ciò premesso e venendo dunque alla sussistenza , nel perimetro contrattuale così definito, dei lamentati vizi, si riporta il contenuto dell'elaborato peritale in proposito
…..
E‟ una macchina che nella configurazione
Pag. 9 di 17 originale, riporta una gamma di confezionamento di saponette stampate di dimensioni max 110x70x40
(lunghezza x larghezza x spessore) di peso max
250g, provvista di alimentazione automatica a cassetti con alimentazione a torretta , velocità di produzione fino a 140 saponette al minuto con incarto termosaldabile;
nell‟offerta n. 5092/F/17 è incluso il KIT BOPP , il nastro ad “S”, per bypassare la stampatrice (non funzionale per saponi al taglio), e una velocità di produzione di 100 saponette incartate al minuto.
La verifica è stata effettuata, concordemente con i CC.TT.PP, con saponetta al taglio Marsiglia da 150g con 2 tipi d‟incarto , carta termosaldata e BOPP. Non si è proceduto alle verifiche di saponette con cartoncino, le cui motivazioni sono esplicitate nel verbale di sopralluogo, nonché di saponette stampate in quanto escluse dal punto 5 del quesito.
Con incarto BOPP la produttività riscontrata è stata di n.46 saponette al minuto, con carta termosaldata la produttività (dopo alcune operazioni di settaggio da parte del CTP Per_2
nella parte dei saldatori laterali) è stata di n.55 saponette al minuto.
Il massimo della produttività è stato di n.55 pezzi
Conclude il CTU che la macchina non funziona secondo le caratteristiche tecniche dell'offerta
Pag. 10 di 17 Con riferimento dunque ai vizi allegati dal tecnico di parte nella relazione allegata si legge in
CTU :…..
l‟alimentazione dell‟ACMA,
è stata riscontrata la regolazione manuale della trafila che non è sincronizzata con la velocità di incarto dell‟ ; CP_2
Il trasporto foglio è decisamente precario.
Durante il sopralluogo del 25 gennaio il CTP Per_2 ha evidenziato un notevole gioco dell‟elevatore sapone, un‟elevata usura della pinza di presa carta, usura del pettine sapone –foto n° 5 allegato
B-, evidenziando inoltre alcune modifiche sul nastro svolgimento carta –foto n° 6 allegato B-, e sui piegatori fissi
‟ condivisibile la trasmissione di calore, non è
dimostrabile l‟aumento d‟attrito con conseguente peggioramento della piegatura.
Si ritiene che il macchinario non potrà raggiungere tale target sia per la tipologia della saponetta “al taglio” che per l‟utilizzo del KIT
BOPP.
Le performance di velocità riportate nei
Pag. 11 di 17 depliant originali della casa costruttrice fanno riferimento a saponette stampate ed incartate con carta termosaldabile. Non si riscontra alcun riferimento a saponette al taglio o utilizzo di
. Le saponette al taglio hanno tolleranze Pt_4
dimensionali superiori alle saponette stampate;
inoltre, il continuo utilizzo delle lame determina usura con aumento delle variazioni dimensionali. La temperatura della saponetta al taglio , misurata durante le prove, all‟ingresso dell‟incartatrice è risultata pari a 35°; anche la scarsa compattezza del materiale (lo scrivente ha eseguito dei ricalchi esercitando poca pressione con le dita della mano –foto n° 9 allegato B-), non si concilia con una macchina progettata (in particolare i
- 19 -meccanismi di trasporto e movimentazione) per trattare prodotti con caratteristiche di elevata compattezza e ridotte tolleranze dimensionali
(saponette stampate).
Anche l‟aggiunta del kit BOPP , non previsto nel progetto originario , contribuisce al mancato raggiungimento del livello prestazionale di velocità indicato.
Il sistema di dosaggio –foto n° 11 allegato B-, risulta completo di tutti i componenti riportati nell‟offerta n. 5092/F/17. Attualmente non viene utilizzato in quanto, durante il funzionamento, le
Pag. 12 di 17 vibrazioni prodotte dal miscelatore inducono in errore il sistema di pesatura , che è ancorato alla
-struttura del miscelatore. Si riscontra la mancata coibentazione dei tubi, provvisti comunque di cavo riscaldante , che dai serbatoi invia gli additivi ai contenitori di dosaggio e pesatura –foto n° 10 allegato B-, .
Produzione di 80 saponette al minuto. Lo scrivente ritiene tale valore il massimo risultato possibile. L‟utilizzo di saponette al taglio con tolleranze dimensionali superiori a saponette stampate , la poca solidità delle saponette, l‟aggiunta del Kit BOPP, non consentono al macchinario di raggiungere le velocità indicate nelle caratteristiche prestazionali della stessa.
La sincronizzazione della trafila con l‟ACMA
760/ON se non regolata, induce ingolfi : lo scrivente ritiene necessario un intervento minimale, quale lo spostamento del variatore di velocità della trafila accanto al Touch Screen dell‟Acma , al fine di permettere allo stesso operatore d‟intervenire contemporaneamente sulle 2
Pag. 13 di 17 macchine per evitare gli ingolfi di saponette o incarti.
I costi per l‟eliminazione dei difetti:
Due addetti per 4 giornate lavorative, per complessive 2 x 32 ore x 40 €/h (tariffa oraria riportata nella tabella Doc. 16 Memoria difensiva
- 23 -Avv. Colzani) + spese 30% :
64 ore x 40 €/h x 1,30 = 3.328,00€
Spostamento variatore di velocità
A corpo
€ 300,00
TOTALE 3.628,00€
L‟incidenza dei difetti sulla linea di produzione :
La media della produttività dell‟Acma tra 55
(incarto termosaldato) e 46 (incarto BOPP) risulta pari a 50,5 , che rispetto al max di produttività
80 risulta:
50,5 / 80 = 0,63 da cui un'incidenza pari al 37%
4. La riduzione del prezzo
Ciò premesso in fatto in ordine allo svolgimento delle trattative , alla conclusione del contratto ed all'accertamento in fatto dei vizi lamentati è possibile trarne le conclusioni che seguono quanto all'azione intentata.
Documentata e non contestata è l'esistenza del rapporto contrattuale di appalto, per la fornitura di una “Linea di finitura sapone solido” consegnata a fine luglio 2018 e, secondo l'attrice, pagata per l'importo di euro 399.922,99 oltre ad euro 47.598,64 per interventi successivi residuando ancora a tale titolo euro 8,752,28.
Come già chiarito le parti hanno pattuito in capo a a progettazione e CP_1 costruzione/fornitura della linea sia per saponi tipo che tipo Provenzali e per la Pt_5 produzione in numero di 100 al minuto e ad un costo di 313,00 euro oltre IVA
Pag. 14 di 17 Il CTU oltre ad ulteriori vizi per euro 3,628,00 ha accertato che la macchina non potrà mai, anche perché nella sostanza non adatta al tipo Provenzali, raggiungere la produttività pattuita di 100 saponette al minuto ma al massimo 80 saponette al minuto.
Dunque risulta provata, siccome ne aveva l'onere, la sussistenza del vizio Pt_1 principalmente lamentato. Né a dimostrato il fatto non imputabile liberatorio. CP_1
Si osserva anzi , ad avviso di questo giudice, che all'impresa convenuta competeva per la sua particolare competenza tecnica anche un dovere di preventiva informazione circa la non idoneità della macchina alla produzione dei saponi tipo Provenzali che non risulta assolto.
Parte attrice ha dunque diritto alla riduzione del prezzo che la stessa ha quantificato in una somma complessiva pari al 20 % delle somme corrisposte
A fronte della difficoltà, sulla base di tutte le fatture prodotte da - di Pt_1 ricostruire l'esatto importo pagato e dunque avuto riguardo da un lato al prezzo pattuito per la prestazione ( che la convenuta non contesta di aver ricevuto se non per l'ultima fattura), dall'altro della percentuale di riduzione della prestazione complessiva cui il committente aveva interesse, può ritenersi condivisibile in via equitativa ( tenuto conto comunque dell'utilizzo nelle more) il criterio percentuale offerto dall'attrice a prescindere da una specifica determinazione in CTU come vorrebbe . CP_1
Si osserva anzi , sotto tale profilo, che in CTU l'incidenza dei difetti sulla linea di produzione (complessiva) è stata determinata , ed addirittura in misura superiore al 20% che però si ritiene di adottare per le ragioni sopra indicate ed in ossequio alla domanda .
Il prezzo pattuito può dunque essere ridotto nella misura indicata ma esclusi i costi per interventi e pezzi di ricambio , oltre alle ulteriori somme quantificate dal CTU per l'eliminazione dei vizi ( e così per euro 62600,00 + 3628,00).
5.La condanna generica e la riconvenzionale
ha anche chiesto il risarcimento del danno, da accertarsi in separato giudizio ma con Pt_1 la condanna generica da pronunciarsi in questa sede per danni quali il fermo macchina, il costo della manodopera impiegata per far funzionare una linea che avrebbe dovuto essere in grado di funzionare in modo automatico e l'impossibilità di evadere ordini in misura decisamente superiore a quanto accaduto,.
Sul punto parte convenuta ha replicato che : “L'esponente sottolinea come, per Giurisprudenza costante, “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 12/10/2007, n. 21428; conformi: 6257/02, 2724/02, 10384/01, 2986/99, 1298/98, 4511/97, 4514/96).E' evidente, pertanto, che non potrà trovare ingresso nel presente giudizio qualsivoglia indagine in merito alla misura del danno – e quindi della misura dei costi per porre rimedio a eventuali vizi – essendo indagine riservata al successivo giudizio di liquidazione….”
Pag. 15 di 17 Si premette che il danno qui lamentato dall'attrice ha riguardo ad elementi differenti dai costi per l'eliminazione dei vizi e la riduzione del prezzo riguardando appunto le perdite in termini di fermo macchine ed impossibilità di evadere ordini in misura superiore (e dunque lucro cessante): pertanto in merito non coglie sul punto CP_1
Si osserva peraltro che ai fini della condanna generica ex art 278 c.p.c non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta ma occorre anche accertarne, sia pure sommariamente, la portata dannosa senza la quale il diritto di cui si chiede anticipatamente la tutela non può essere configurato ( Cfr ex multis Cass 21326/2018).
Nella specie nulla è specificamente allegato ( né documentalmente provato) quanto l'asserito danno da fermo macchine od impossibilità di evadere ordini così che la domanda deve essere rigettata.
Vendendo alla domanda riconvenzionale ed in virtù dei principi più sopra richiamati circa il diritto dell'appaltatore al corrispettivo pur a fronte di vizi , ha allegato il mancato CP_1 pagamento dell'ultima fattura che non ha contestato dovendo dunque essere Pt_1 condannata al relativo pagamento
Venendo alla regolazione delle spese di lite attesa la parziale reciproca soccombenza quanto alla domanda di condanna generica ed alla riconvenzionale , le spese sono per un terzo compensate e per la restante parte poste a carico di si liquidano in dispositivo per CP_1 tre fasi e su valori medi sulla base del decisum oltre alle spese di CTU come già liquidate da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando
-ACCERTA la sussistenza dei vizi di cui in parte motiva e
-RIDUCE il prezzo dovuto da a per la quota di euro 66228,00 Parte_1 Controparte_1 condannando la seconda al pagamento in favore della prima la domanda riconvenzionale di e condanna al pagamento Parte_6 Controparte_1 Pt_1 in suo favore della somma di euro Euro 8.752,28 oltre accessori
-RIGETTA la domanda di condanna generica ex art 278 c.p.c. avanzata da ed ogni altra Pt_1 domanda od eccezione anche di prescrizione e decadenza
CONDANNA previa parziale compensazione , al pagamento delle spese di lite pari CP_1 ad euro 6000,00 per compensi oltre accessori per legge e spese di CTU come liquidate da separato decreto
Così deciso in Monza il 24.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4923/2020
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
socio unico, corrente in Campomorone (GE), (P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv.to Massimo Giordano (C.F.: ) del foro di Novara, e C.F._1
Contro
, corrente in Seregno (MB), via Toscanini n. 46, (P.I.: Controparte_1
) P.IVA_2
Con l'avv Anna Maria Colzani
Avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni delle parti:
per l'attrice:
come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
Nel merito: respingere le eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione avanzate da controparte e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'inadempimento di nei Controparte_1 termini indicati in narrativa e accertare il minor prezzo dell'opera ai sensi dell'art. 1668 c.c. e, di conseguenza, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari a €89.504,32 (IVA inclusa) o a quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere accertata dal Tribunale.
Condannare altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore del risarcimento del danno in forma generica ai sensi degli artt. 1668 c.c. e 278 c.p.c. da quantificarsi in separato giudizio.
Respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Per la convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'attrice dal diritto alla garanzia annuale convenzionale e/o la prescrizione annuale dell'azione e/o la decadenza avversaria dalla garanzia legale e/o contrattuale.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti, previa ogni declaratoria del caso anche in ordine alla prescrizione del diritto alla garanzia, dell'azione ed alla decadenza avversaria dalla garanzia legale e/o contrattuale.
A
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese spese generali, IVA e CPA.
IN VIA RICONVENZIONALE
Condannare controparte al pagmento, in favore della convenuta concludente, dell'importo di Euro 8.752,28 di cui alla fattura n.11/20 o di qualsivoglia diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria processuale.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto la ditta educendo di essere impresa che opera nel settore Parte_1 CP_1 cosmetica e proprietaria di brand noti tra cui “I PROVENZALI”; che nel 2017 commissionava alla la progettazione e realizzazione di una “Linea di finitura sapone solido” Controparte_1 allo scopo di aumentare la propria capacità produttiva. In particolare iIn data 20.12.2017 la Con
inviava la propria offerta e layout per la realizzazione della “Linea finitura sapone solido”
Pag. 2 di 17 finalizzata alla finitura e confezionamento di saponi per la produzione della stessa e Pt_1 di clienti della medesima e accettava l'offerta e le modalità di pagamento ossia: 40% Pt_1 acconto all'ordine; 25% al collaudo in officina entro fine giugno 2018; 25% alla consegna, entro il 15 agosto 2018 e 10% saldo al collaudo positivo.
L'offerta aveva ad oggetto la costruzione di una linea di finitura e confezionamento saponi formata da “pezzi” in parte fornite dalla (v. dicitura “esistenti” e “fornitura locale”) e, Pt_1 Con per la maggior parte, da pezzi e macchinari forniti dalla oltre alla posa in opera e funzionamento della linea nel suo complesso” come da performance promesse” fornendo i seguenti macchinari: “unità di dosaggio liquido”, “bilancia”, “stampatrice”, numerosi nastri trasportatori (“nastro elevatore”, “nastro collegamento”, “nastro ad esse per by pass stampatrice”, “nastro pesatore”, “serie di nastri di riciclo scarti e bave sapone”, “nastro collegamento”, “nastro curvilineo tecnologic”) e un”Avvolgitrice 761/0N” che avrebbe garantito una produttività di 100 incarti al minuto di saponette (macchina per cui era stato pattuito il prezzo di €96.000,00 oltre ad accessori del prezzo di €6.500,00 (“Kit BOPP”), e due
“formato addizionali” di €9.500,00 cadauno (al lordo dello sconto sull'intera fornitura).
Con In corso di rapporto comunicava di aver trovato un'alternativa alla precedente soluzione offerta (“… siamo riusciti a trovare un'alternativa alla OL PS9 in modo da poter avvolgere anche con la plastica e da avere limitazioni di dimensioni molto meno critiche..In sostanza offriamo una completamente ricondizionata (nell'offerta non CP_2 menzioniamo al fatto che sia usata) che è adatta ad avvolgere sia saponette non proprio rettangolari del tipo AL/Breeze che rettangolari ma grosse tipo Provenzali La è CP_2 una macchina teoricamente data per circa 120 pezzi/min ma secondo la nostra esperienza (a quel tempo i costruttori erano un po' “ottimisti” a dare le prestazioni) non sarà facile superare i
100 wpm. Se interessa, anche se non messo nell'offerta, potremmo studiare un “Kit velocità”
(sostituzione del movimento avanzamento superiore con gruppo elettronico) che verrebbe a costare sui 20 mila Euro;
in tal caso si riuscirà a produrre i 120 wpm richiesti per le linee
Mirato”.
In sostanza le parti avevano concluso un contratto di appalto per la fornitura di una “Linea di Con finitura sapone solido”, progettata dalla e con l'installazione della linea/impianto.
Ma la linea/impianto, come sopra evidenziato, non era mai stata in grado di produrre un numero di pezzi come da previsione contrattuale (e come da necessità produttiva della committente).
Si legge in citazione “..con difficoltà è riuscita ad arrivare ad 1/5 (nella documentazione prodotta si parla di 20 pezzi al minuto – a fatica – rispetto ai 100 promessi) tant'è che l'impianto, nel suo complesso, non è mai stato collaudato. Si aggiunga che dei 20 pezzi circa che si riescono a produrre altrettanti (circa) devono essere scartati perché inidonei ad essere messi sul mercato. La causa è da rinvenirsi nei difetti di funzionamento di una delle macchine della linea, l'”Avvolgitrice ” come dichiarato nella relazione di parte della CP_2 Controparte_3
Pag. 3 di 17 Allegava infine l'attrice che oltre ai vizi dell'OL in corso di rapporto era stato più volte riscontrato e denunziato un altro vizio/difetto della linea avente ad oggetto il sistema di dosaggio che mai è stato funzionante in quanto mai terminato (seppur regolarmente pagato).
Alla luce dei vizi e difetti ex artt. 1667 e 1668 c.c. ed a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore chiedeva che “ il prezzo dell'opera sia diminuito nella misura che il Pt_1 giudice accerterà in corso di causa tenendo conto che, come accertato dalla società incaricata dall'attrice, il macchinario “ ” è inidoneo all'uso e a garantire le prestazioni CP_2 promesse, tenendo altresì conto del costo necessario per la sua sostituzione oltre ai costi necessari per il completamento del sistema di dosaggio.”
Si riservava in separato giudizio la richiesta dei danni quali il fermo macchina, il costo della manodopera impiegata per far funzionare una linea che avrebbe dovuto essere in grado di funzionare in modo automatico e l'impossibilità di evadere ordini in misura decisamente superiore a quanto accaduto, chiedendo sul punto l'accertamento generico ex art .278 cp.c.
Si è costituita contestando che le trattative tra le parti avevano avuto ad oggetto CP_1
l'aggiornamento della linea esistente in modo tale, in particolare, da poter produrre in quantità industriali saponette stampate e timbrate AL e , da avvolgere con carta termosaldata. CP_4
In sede di trattative, quindi, le parti avevano sempre esplicitato il progetto di aggiornare la linea” per permettere la produzione a livello industriale, nello stabilimento di Campomorone, dei formati e marchi della società Mirato S.p.A., tutti saponi avvolti con carta termosaldata, per i quali solamente era stato richiesto un aumento di quantità produttive, volendo e dovendo il marchio I Provenzali mantenere invece una produzione artigianale, in linea con la qualificazione “artigianale” del prodotto, come da sempre pubblicizzata e rivenduta al consumatore…”
Allegava inoltre che dopo tre mesi di trattative e la richiesta di utilizzo della macchina anche per i Provenzali ( mail del 18/12/17 che testualmente recita “Ho aggiunto una voce ma non Pt_3 l'ho quotata (Kit BOPP per Guerze PS9). Infatti oggi mi è stato detto dal Sig. che Tes_1 alcuni saponi della linea “I Provenzali” dovranno essere avvolti con film plastico trasparente” ) l'offerta veniva aggiornata con una diversa macchina OL, ovvero una completamente ricondizionata, che con il Kit BOPP avrebbe potuto avvolgere CP_2 anche con film plastico.
Ma in tal caso “ Il raggiungimento del livello di 100 incarti al minuto era indicato per le saponette per l'appunto da incartare, ma mai le parti hanno richiesto o garantito un tale risultato per l'avvolgimento dei saponi con film plastico della marca I Provenzali.”
Richiamava in proposito la mail inviata dal Dott. della in data Testimone_2 Controparte_1 19/12/17 alle ore 17,45, : “La è una macchina teoricamente data per circa 120 CP_2 pezzi/min. ma secondo la nostra esperienza (a quel tempo i costruttori erano un po' “ottimisti” a dare le prestazioni) non sarà facile superare i 100wpm. Se interessa, anche se non messo nell'offerta, potremmo studiare un “kit velocità” (sostituzione del movimento
avanzamento superiore con gruppo elettronico) che verrebbe a costare sul 20 mila euro;
in tal caso si riuscirà a produrre i 120 wpm richieste per le linee Mirato”
Pag. 4 di 17 tuttavia mai ordinato da Pt_1
Il 20/12/17 veniva, quindi, concluso il contratto, in data 28/7/18 e 1/8/18 la convenuta consegnava in loco i macchinari ed in data 14/8/18 controparte pagava l'ulteriore acconto del
25% di Euro 68.237,70.A settembre 2018, concluso il montaggio e a produzione iniziata appariva evidente, tuttavia, che talune scelte della committente si erano rivelate sbagliate, in primis quella di eliminare il cartoncino nell'avvolgere i saponi e di non installare il nastro ad e la convenuta sottolineava altre criticità connesse alla decisione avversaria di far passare CP_5 le saponette al taglio nella stampatrice allo scopo di raffreddarle e tornava a proporre di installare di una curva ad e delle pistole di raffreddamento. CP_5
La macchina, quindi, era perfettamente operativa e, come tale, veniva utilizzata da controparte, che sino a maggio del 2019 nulla aveva eccepito tanto che nel periodo successivo CP_1 forniva pezzi di ricambio.
Di qui l'eccezione di prescrizione e decadenza dal far valere i vizi ( anche in forza di una garanzia convenzionale della durata di un anno assunta dalle parti) e nel merito la richiesta di rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la richiesta di pagamento dell'ultima fattura impagata di Euro 8.752,28.
Nel corso del giudizio veniva svolta CTU in ordine ai lamentati difetti di funzionamento e quindi la causa era posta in decisione
2.Le norme ed i principi applicabili alla fattispecie
Si premette in diritto ed è principio consolidato in materia d'appalto quello per cui il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della presenza di vizi e difetti di gravità tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass.
16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi-
Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della
Pag. 5 di 17 distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004). Tuttavia il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” si atteggia in modo particolare in caso di appalto laddove in caso di consegna ed accettazione dell'opera tocca al committente di mostrare la sussistenza dei vizi trovandosi l'opera nella sua disponibilità- ( Cass. n. 98 del 2019, Cass.7267/2023) laddove poi in tal caso ove i vizi risultino provati si presume la colpa dell'appaltatore al quale spetta non solo di aver usato la diligenza e perizia tecnica dovute ma anche il fatto specifico a sé non imputabile che abbia causato il difetto.
Infine al fine di meglio precisare i limiti di operatività dei termini per la denuncia dei vizi deve osservarsi come la Corte di cassazione abbia affermato che nell'ipotesi in cui l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, «tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.» ( Cfr
Cass. 30786 del 6.11.2023) . Ciò in quanto il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto ad una forma determinata e «può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente» pur non essendo necessario che detto riconoscimento si accompagni alla confessione stragiudiziale della propria responsabilità
Pag. 6 di 17
3.La ricostruzione dei fatti
Ciò premesso ed al fine di fare corretta applicazione dei richiamati principi alla fattispecie in questione , appare utile in primo luogo ripercorrere l'iter di formazione del contratto , sulla base della documentazione in atti e secondo i punti salienti come ricostruiti anche dal CTU:
09 sett 2017
invia a la prima offerta CP_1 Pt_1
preliminare di “Macchine per Finitura-Imballaggio
Saponette” (offerta n. 5092);
19 dic 2017
A seguito di varie e-mail e telefonate intercorse tra e l‟offerta preliminare CP_1 Pt_1
viene aggiornata, in particolare viene proposta
- 8 -l‟OL 761/ON adatta ad avvolgere CP_2
modelli di saponette con dimensioni, forme e massa diverse (offerta n 5092/D/17);
20 dic 2017
sottoscrive l‟ultima offerta n. 5092/F/17 Pt_1
della ed emette l‟ordine n. 17015/17 CP_1
TE ;
28 luglio e 01 agosto 2018
esegue la consegna nella sede CP_1
, in particolare il sistema di dosaggio il Pt_1
28 luglio e l‟ACMA il giorno 01 agosto;
CP_2
31 ottobre 2018
autorizza alla emissione delle Pt_1 CP_1
fatture per il saldo dell‟intera fornitura
(installazione e messa a punto della linea
Pag. 7 di 17 ) con la richiesta di adeguata Controparte_6
e necessaria assistenza per portare a compimento il collaudo positivo della linea, anche eliminando i difetti e le criticità segnalate a suo tempo
(all. 8 Ist n. 2 del 13/07/2020 Avv. Giordano);
11 maggio 2019
comunica a la conclusione Pt_1 CP_1
delle prove di tutti i formati dei saponi, riscontrandone la conformità dimensionale. Chiede
supporto tecnico per il settaggio della linea , al
- 9 -fine di raggiungere i parametri di produttività definiti (all. 10 Ist n. 2 del 13/07/2020 Avv.
Giordano);
18 giugno 2019
comunica a che l‟ACMA Pt_1 CP_1 CP_2
ha una produttività max di 80 incarti al minuto, che raggiunge seppur per un tempo limitato, in quanto “reggeva a malapena” (all. 12 Ist n. 2 del
13/07/2020 Avv. Giordano);
03 dicembre 2019
comunica a che l‟ACMA Pt_1 CP_1 CP_2
ha una produttività max di 45 incarti al minuto ed
è necessario effettuare il caricamento manuale degli additivi sul sistema di dosaggio (all. 14 Ist
n. 2 del 13/07/2020 Avv. Giordano);
10 febbraio 2020
invia lettera di contestazione a Pt_1 [...]
; CP_1
Pag. 8 di 17 A tali dati debbono aggiungersi le varie comunicazioni intercorse tra le parti , e successive alla consegna, da cui si evincono i ripetuti interventi di con i propri tecnici, per portare a CP_1 compimento il collaudo ed ovviare ai problemi sin da subito lamentati quanto all'incapacità di raggiungere la prevista produttività di 100 saponette.
Si richiamano in proposito i doc.4,7 ,12,14 e 8 di parte attrice ( con l'autorizzazione alla fatturazione purchè “ portando a compimento il collaudo definitivo anche eliminando i difetti a suo tempo evidenziati” ).
Ed altresì si fa riferimento ai doc.12,13, 14 e 16 di parte convenuta laddove è chiaro il riconoscimento della problematica da parte dell'appaltatrice e la prospettazione delle possibili soluzioni ( cfr mail del 3.10. molto esplicita in proposito).
In sintesi dalla documentazione in questione è possibile configurare un riconoscimento implicito ed operoso- ma anche esplicito - di , peraltro in uno alla dimostrazione che il collaudo CP_1 non avveniva contestualmente alla consegna .
In altre parole è possibile da tutto ciò affermare che come nella fattispecie non venga in realtà in rilievo una problematica di rispetto dei termini di denuncia ( al fine dell'operatività della garanzia) giacchè ha comunque riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati. CP_1
Le eccezioni preliminari in proposito debbono pertanto essere rigettate.
Venendo ora alla verifica del principale vizio lamentato dall'attrice , e cioè l'incapacità della macchina di produrre i cento pezzi al minuto promessi, è fondamentale in primo luogo l'indagine sul contenuto contrattuale e la natura ed entità delle prestazioni promesse , avendo escluso la riferibilità dei 100 pezzi al minuto anche ai saponi cosiddetti “provenzali”. CP_1
Invero sempre dalla medesima documentazione inerente la fase precontrattuale e poi dal contratto non è consentito ricavare un tale limite.
Si richiamano ancora una volta i doc. 5 , 7, 9 e 18 di parte convenuta laddove il riferimento è anche alla produzione del cd “ provenzali”.
Ed in particolare si legge nella mail 19.12.2017 che la macchina 761 è indicata come CP_2 adatta sia a saponette tipo AL , sia Provenzali, e per la quale viene indicato il limite dei 100 pezzi superabile sino a 120 con un kit velocità ( ancora una volta non distinguendosi tra le tipologie di prodotti).
Del resto anche nelle comunicazioni riguardanti gli interventi di sulla linea ( ad es con CP_1 la proposta di installazione della linea S inizialmente eliminata dalla fornitura) , nessun riferimento è alla distinta tipologia di prodotti ( cfr mail 3.10.2018 da a e CP_1 Per_1
doc. 14 parte convenuta) ed anzi dalla medesima mail si ritrae ulteriore conferma della Tes_1 previsione contrattuale di operatività della macchina anche sui cd “Provenzali”.
Ciò premesso e venendo dunque alla sussistenza , nel perimetro contrattuale così definito, dei lamentati vizi, si riporta il contenuto dell'elaborato peritale in proposito
…..
E‟ una macchina che nella configurazione
Pag. 9 di 17 originale, riporta una gamma di confezionamento di saponette stampate di dimensioni max 110x70x40
(lunghezza x larghezza x spessore) di peso max
250g, provvista di alimentazione automatica a cassetti con alimentazione a torretta , velocità di produzione fino a 140 saponette al minuto con incarto termosaldabile;
nell‟offerta n. 5092/F/17 è incluso il KIT BOPP , il nastro ad “S”, per bypassare la stampatrice (non funzionale per saponi al taglio), e una velocità di produzione di 100 saponette incartate al minuto.
La verifica è stata effettuata, concordemente con i CC.TT.PP, con saponetta al taglio Marsiglia da 150g con 2 tipi d‟incarto , carta termosaldata e BOPP. Non si è proceduto alle verifiche di saponette con cartoncino, le cui motivazioni sono esplicitate nel verbale di sopralluogo, nonché di saponette stampate in quanto escluse dal punto 5 del quesito.
Con incarto BOPP la produttività riscontrata è stata di n.46 saponette al minuto, con carta termosaldata la produttività (dopo alcune operazioni di settaggio da parte del CTP Per_2
nella parte dei saldatori laterali) è stata di n.55 saponette al minuto.
Il massimo della produttività è stato di n.55 pezzi
Conclude il CTU che la macchina non funziona secondo le caratteristiche tecniche dell'offerta
Pag. 10 di 17 Con riferimento dunque ai vizi allegati dal tecnico di parte nella relazione allegata si legge in
CTU :…..
l‟alimentazione dell‟ACMA,
è stata riscontrata la regolazione manuale della trafila che non è sincronizzata con la velocità di incarto dell‟ ; CP_2
Il trasporto foglio è decisamente precario.
Durante il sopralluogo del 25 gennaio il CTP Per_2 ha evidenziato un notevole gioco dell‟elevatore sapone, un‟elevata usura della pinza di presa carta, usura del pettine sapone –foto n° 5 allegato
B-, evidenziando inoltre alcune modifiche sul nastro svolgimento carta –foto n° 6 allegato B-, e sui piegatori fissi
‟ condivisibile la trasmissione di calore, non è
dimostrabile l‟aumento d‟attrito con conseguente peggioramento della piegatura.
Si ritiene che il macchinario non potrà raggiungere tale target sia per la tipologia della saponetta “al taglio” che per l‟utilizzo del KIT
BOPP.
Le performance di velocità riportate nei
Pag. 11 di 17 depliant originali della casa costruttrice fanno riferimento a saponette stampate ed incartate con carta termosaldabile. Non si riscontra alcun riferimento a saponette al taglio o utilizzo di
. Le saponette al taglio hanno tolleranze Pt_4
dimensionali superiori alle saponette stampate;
inoltre, il continuo utilizzo delle lame determina usura con aumento delle variazioni dimensionali. La temperatura della saponetta al taglio , misurata durante le prove, all‟ingresso dell‟incartatrice è risultata pari a 35°; anche la scarsa compattezza del materiale (lo scrivente ha eseguito dei ricalchi esercitando poca pressione con le dita della mano –foto n° 9 allegato B-), non si concilia con una macchina progettata (in particolare i
- 19 -meccanismi di trasporto e movimentazione) per trattare prodotti con caratteristiche di elevata compattezza e ridotte tolleranze dimensionali
(saponette stampate).
Anche l‟aggiunta del kit BOPP , non previsto nel progetto originario , contribuisce al mancato raggiungimento del livello prestazionale di velocità indicato.
Il sistema di dosaggio –foto n° 11 allegato B-, risulta completo di tutti i componenti riportati nell‟offerta n. 5092/F/17. Attualmente non viene utilizzato in quanto, durante il funzionamento, le
Pag. 12 di 17 vibrazioni prodotte dal miscelatore inducono in errore il sistema di pesatura , che è ancorato alla
-struttura del miscelatore. Si riscontra la mancata coibentazione dei tubi, provvisti comunque di cavo riscaldante , che dai serbatoi invia gli additivi ai contenitori di dosaggio e pesatura –foto n° 10 allegato B-, .
Produzione di 80 saponette al minuto. Lo scrivente ritiene tale valore il massimo risultato possibile. L‟utilizzo di saponette al taglio con tolleranze dimensionali superiori a saponette stampate , la poca solidità delle saponette, l‟aggiunta del Kit BOPP, non consentono al macchinario di raggiungere le velocità indicate nelle caratteristiche prestazionali della stessa.
La sincronizzazione della trafila con l‟ACMA
760/ON se non regolata, induce ingolfi : lo scrivente ritiene necessario un intervento minimale, quale lo spostamento del variatore di velocità della trafila accanto al Touch Screen dell‟Acma , al fine di permettere allo stesso operatore d‟intervenire contemporaneamente sulle 2
Pag. 13 di 17 macchine per evitare gli ingolfi di saponette o incarti.
I costi per l‟eliminazione dei difetti:
Due addetti per 4 giornate lavorative, per complessive 2 x 32 ore x 40 €/h (tariffa oraria riportata nella tabella Doc. 16 Memoria difensiva
- 23 -Avv. Colzani) + spese 30% :
64 ore x 40 €/h x 1,30 = 3.328,00€
Spostamento variatore di velocità
A corpo
€ 300,00
TOTALE 3.628,00€
L‟incidenza dei difetti sulla linea di produzione :
La media della produttività dell‟Acma tra 55
(incarto termosaldato) e 46 (incarto BOPP) risulta pari a 50,5 , che rispetto al max di produttività
80 risulta:
50,5 / 80 = 0,63 da cui un'incidenza pari al 37%
4. La riduzione del prezzo
Ciò premesso in fatto in ordine allo svolgimento delle trattative , alla conclusione del contratto ed all'accertamento in fatto dei vizi lamentati è possibile trarne le conclusioni che seguono quanto all'azione intentata.
Documentata e non contestata è l'esistenza del rapporto contrattuale di appalto, per la fornitura di una “Linea di finitura sapone solido” consegnata a fine luglio 2018 e, secondo l'attrice, pagata per l'importo di euro 399.922,99 oltre ad euro 47.598,64 per interventi successivi residuando ancora a tale titolo euro 8,752,28.
Come già chiarito le parti hanno pattuito in capo a a progettazione e CP_1 costruzione/fornitura della linea sia per saponi tipo che tipo Provenzali e per la Pt_5 produzione in numero di 100 al minuto e ad un costo di 313,00 euro oltre IVA
Pag. 14 di 17 Il CTU oltre ad ulteriori vizi per euro 3,628,00 ha accertato che la macchina non potrà mai, anche perché nella sostanza non adatta al tipo Provenzali, raggiungere la produttività pattuita di 100 saponette al minuto ma al massimo 80 saponette al minuto.
Dunque risulta provata, siccome ne aveva l'onere, la sussistenza del vizio Pt_1 principalmente lamentato. Né a dimostrato il fatto non imputabile liberatorio. CP_1
Si osserva anzi , ad avviso di questo giudice, che all'impresa convenuta competeva per la sua particolare competenza tecnica anche un dovere di preventiva informazione circa la non idoneità della macchina alla produzione dei saponi tipo Provenzali che non risulta assolto.
Parte attrice ha dunque diritto alla riduzione del prezzo che la stessa ha quantificato in una somma complessiva pari al 20 % delle somme corrisposte
A fronte della difficoltà, sulla base di tutte le fatture prodotte da - di Pt_1 ricostruire l'esatto importo pagato e dunque avuto riguardo da un lato al prezzo pattuito per la prestazione ( che la convenuta non contesta di aver ricevuto se non per l'ultima fattura), dall'altro della percentuale di riduzione della prestazione complessiva cui il committente aveva interesse, può ritenersi condivisibile in via equitativa ( tenuto conto comunque dell'utilizzo nelle more) il criterio percentuale offerto dall'attrice a prescindere da una specifica determinazione in CTU come vorrebbe . CP_1
Si osserva anzi , sotto tale profilo, che in CTU l'incidenza dei difetti sulla linea di produzione (complessiva) è stata determinata , ed addirittura in misura superiore al 20% che però si ritiene di adottare per le ragioni sopra indicate ed in ossequio alla domanda .
Il prezzo pattuito può dunque essere ridotto nella misura indicata ma esclusi i costi per interventi e pezzi di ricambio , oltre alle ulteriori somme quantificate dal CTU per l'eliminazione dei vizi ( e così per euro 62600,00 + 3628,00).
5.La condanna generica e la riconvenzionale
ha anche chiesto il risarcimento del danno, da accertarsi in separato giudizio ma con Pt_1 la condanna generica da pronunciarsi in questa sede per danni quali il fermo macchina, il costo della manodopera impiegata per far funzionare una linea che avrebbe dovuto essere in grado di funzionare in modo automatico e l'impossibilità di evadere ordini in misura decisamente superiore a quanto accaduto,.
Sul punto parte convenuta ha replicato che : “L'esponente sottolinea come, per Giurisprudenza costante, “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 12/10/2007, n. 21428; conformi: 6257/02, 2724/02, 10384/01, 2986/99, 1298/98, 4511/97, 4514/96).E' evidente, pertanto, che non potrà trovare ingresso nel presente giudizio qualsivoglia indagine in merito alla misura del danno – e quindi della misura dei costi per porre rimedio a eventuali vizi – essendo indagine riservata al successivo giudizio di liquidazione….”
Pag. 15 di 17 Si premette che il danno qui lamentato dall'attrice ha riguardo ad elementi differenti dai costi per l'eliminazione dei vizi e la riduzione del prezzo riguardando appunto le perdite in termini di fermo macchine ed impossibilità di evadere ordini in misura superiore (e dunque lucro cessante): pertanto in merito non coglie sul punto CP_1
Si osserva peraltro che ai fini della condanna generica ex art 278 c.p.c non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta ma occorre anche accertarne, sia pure sommariamente, la portata dannosa senza la quale il diritto di cui si chiede anticipatamente la tutela non può essere configurato ( Cfr ex multis Cass 21326/2018).
Nella specie nulla è specificamente allegato ( né documentalmente provato) quanto l'asserito danno da fermo macchine od impossibilità di evadere ordini così che la domanda deve essere rigettata.
Vendendo alla domanda riconvenzionale ed in virtù dei principi più sopra richiamati circa il diritto dell'appaltatore al corrispettivo pur a fronte di vizi , ha allegato il mancato CP_1 pagamento dell'ultima fattura che non ha contestato dovendo dunque essere Pt_1 condannata al relativo pagamento
Venendo alla regolazione delle spese di lite attesa la parziale reciproca soccombenza quanto alla domanda di condanna generica ed alla riconvenzionale , le spese sono per un terzo compensate e per la restante parte poste a carico di si liquidano in dispositivo per CP_1 tre fasi e su valori medi sulla base del decisum oltre alle spese di CTU come già liquidate da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando
-ACCERTA la sussistenza dei vizi di cui in parte motiva e
-RIDUCE il prezzo dovuto da a per la quota di euro 66228,00 Parte_1 Controparte_1 condannando la seconda al pagamento in favore della prima la domanda riconvenzionale di e condanna al pagamento Parte_6 Controparte_1 Pt_1 in suo favore della somma di euro Euro 8.752,28 oltre accessori
-RIGETTA la domanda di condanna generica ex art 278 c.p.c. avanzata da ed ogni altra Pt_1 domanda od eccezione anche di prescrizione e decadenza
CONDANNA previa parziale compensazione , al pagamento delle spese di lite pari CP_1 ad euro 6000,00 per compensi oltre accessori per legge e spese di CTU come liquidate da separato decreto
Così deciso in Monza il 24.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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