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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1142/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
BEDIN ELENA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SCHIRATTI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venezia (VE) il
15/06/2017, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...], riconosciuti Persona_2
da entrambi i genitori;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “a) Si autorizzino i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
Sull'affidamento dei figli b) e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa famigliare sita in Portogruaro, via Piero della Francesca n. 10, oggi di proprietà esclusiva di . Parte_1
c) Il padre potrà tenere con sé e dal martedì mattina fino Per_1 Per_2
alla sera del mercoledì quando li riaccompagnerà a casa della mamma dopo cena, con impegno a verificare l'esatto e completo adempimento da parte dei ragazzi dei compiti previsti per le giornate di competenza, garantendo loro la propria presenza anche nell'elaborazione degli stessi o preoccupandosi, in caso di impegni lavorativi, che abbiano il supporto della sig.ra Parte_2
, persona di fiducia, nota alla famiglia, o di altra persona di fiducia
[...]
concordemente individuata dai genitori, che possa sostituirsi a Lui
nell'assistenza ai ragazzi.
d) I week-end saranno alternati tra i genitori, e nei week end di propria competenza il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla mamma dopo cena con i compiti assegnati completamente svolti.
e) I genitori si impegnano a suddividere le vacanze natalizie in due periodi, il primo dal 24.12. al 30.12 e il secondo dal 31.12. al 6.01, alternandosi di anno in anno;
nelle vacanze pasquali si alterneranno altresì il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo; saranno alternate tra i genitori di anno in anno tutte le altre festività/ponti previste dal calendario scolastico.
2 Tali previsioni potranno essere disattese ogni volta intervenga diverso accordo tra i genitori nell'interesse dei figli, anche considerando che i nonni materni vivono a Roma e che è interesse per i bambini, nonché previsione fondamentale, coltivare anche il rapporto con loro.
f) Per quanto riguarda il periodo estivo, e potranno Per_1 Per_2
trascorrere con ciascun genitore fino a tre settimane anche non continuative. I
genitori si impegneranno a comunicarsi l'un l'altro, entro il 30.04 di ogni anno,
il periodo di preferenza.
Resta inteso che il genitore che per primo formulerà la propria scelta, salvo diverso accordo tra le parti, prevarrà sul secondo.
g) I genitori concordano in questa sede che tutte le previsioni di cui sopra possono essere disattese per intervenuto e diverso accordo tra gli stessi.
h) Tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi depositate in questa sede e allegate, il padre verserà a favore dei figli, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 425,00 per ciascun figlio a titolo di contributo ordinario da versarsi entro il 1 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale.
Tale importo verrà versato su conto corrente intestato a identificato Per_1
con iban [...] e a su conto corrente Per_2
identificato iban [...]. Il sig. Parte_1
autorizza sin d'ora la sig.ra a gestire autonomamente tali Controparte_1
conti correnti, già informato del fatto che sugli stessi, vengono versati mensilmente gli emolumenti che derivano dalla locazione dell'immobile sito in Roma, Via Bice Valori n. 10 intestato ai minori.
i) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i due genitori tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo D'intesa su spese straordinarie per figli in materia di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Pordenone, di cui è già stata consegnata copia alle parti, con la specifica che i genitori, al fine di garantire ai figli quanto fin ora è sempre stato concesso, in
3 questa sede prestano consenso in via preventiva e in deroga al Protocollo
succitato alla suddivisione al 50% per quanto riguarda:
- Spese Tata per le reperibilità notturne quando l'altro Parte_2
genitore non sia disponibile (peraltro come già previsto dal Protocollo);
- Ripetizioni private per le materie in cui fin'ora sono sempre stati seguiti, con pari possibilità rispetto a , anche per se e quando ne avrà Per_1 Per_2
bisogno.
- Corso di Inglese presso scuola privata qualora i bambini confermino la loro volontà a frequentarlo, come ad oggi Per_2
- Uscite giornaliere sportive o ludico/ricreative, compreso abbigliamento tecnico base non collegato allo sport prevalente (ad oggi judo e basket);
- Centri estivi e invernali che entrambi i bambini hanno sempre frequentato;
- Regali di compleanno per gli amici dei bambini;
- Eventuali dispositivi elettronici ed accessori ad uso dei bambini e loro manutenzione.
I genitori ritengono di considerare spesa straordinaria da dividersi nella misura del 50% la spesa relativa alla mensa scolastica dei ragazzi, che ad oggi
è prevista per il solo Per_2
Le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate dall'altro genitore, mediante bonifico bancario alle credenziali Iban già note, previa esibizione della pezza giustificativa entro giorni 5 dalla comunicazione.
j) Nell'esercizio della comune responsabilità genitoriale, il genitore non coabitante avrà la facoltà di partecipare, previo preavviso, agli incontri con gli insegnanti ed alle visite mediche rilevanti;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi, e comunque sempre assecondando la loro volontà accompagnandoli nel percorso da loro scelto.
4 k) ll signor acconsente a che l'assegno unico o altre forme di Pt_1
contributo assistenziale previste per i figli, qualora erogabili, vengano percepite dalla signora al 100%, quale genitore collocatario, con la CP_1
conseguenza che il medesimo si impegna, sin da ora, a sottoscrivere ogni eventuale documentazione che dovesse rendersi necessaria a tale fine.
Sulle questioni patrimoniali l) Con riferimento alle questioni patrimoniali tra i coniugi, alla luce dell'avvenuta riconciliazione dopo la separazione di data 28.05.19, la sig.ra ritiene di mantenere in capo a e l'intestazione CP_1 Per_1 Per_2
dell'immobile sito in Roma, e ciò
al fine di garantire loro un reddito utilizzabile in maggiore età e in vista del loro percorso di studi. Poichè tale immobile era bene personale ed esclusivo della sig.ra il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa o CP_1 Parte_1
verifica sulla gestione dello stesso, di contro essendo sollevato da qualsiasi onere, anche economico, relativo alla gestione dello stesso.
m) Con riferimento altresì alla casa famigliare, oggi di proprietà esclusiva del
Sig. , a seguito della cessione di quota prevista in sede di separazione Pt_1
consensuale della negoziazione dd. 28.05.19, la sig.ra propone e il CP_1
sig. acconsente a che l'immobile sito in Portogruaro, via Piero della Pt_1
Francesca, 10, rimanga nella proprietà esclusiva del sig. il quale, Pt_1
riconosce dovuto alla sig.ra e alla di Lei madre, Controparte_1 [...]
, l'importo totale di € 92.185,00 a titolo di contributo nel Persona_3
pagamento del mutuo ipotecario che gravava sull'immobile, ad oggi estinto. Il
sig. si impegna quindi a restituire tale somma alle seguenti Pt_1
condizioni, che la sig.ra accetta: un primo versamento in Controparte_1
acconto per importo pari ad € 70.000,00 entro il 18.04.2025 da versarsi su conto corrente Banca Intesa San Paolo, intestato a e Controparte_2 Persona_3
identificato con Iban [...] ( di cui ad
[...]
5 oggi la sig.ra conferma l'avvenuto incasso nel termine concordato) e CP_1
un secondo versamento a saldo entro il 31.12.2025 sul medesimo conto, e ciò a fronte degli aiuti economici prestati da e da Persona_3
alla figlia negli ultimi anni e in particolare far tempo dalla Controparte_2
separazione.
n) Ad adempimento dell'impegno di cui al punto precedente con versamento dell'intera somma dovuta, il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra in merito alle questioni patrimoniali riferite alla casa sita in Portogruaro.
o) Le parti si danno atto inoltre che è stata definita la questione relativa all'acquisto dell'autovettura BMW X3 targata GT259J di proprietà del Sig.
[...]
il quale ha provveduto in data 27.12.2024 alla restituzione alla sig.ra Pt_1
che conferma, la somma di € 7.000,00 quale contributo dalla CP_1
medesima versato per l'acquisto del mezzo.
p) Nulla è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
q) I coniugi si autorizzano sin d'ora al cambio di residenza per ragioni lavorative e si obbligano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio nonché il recapito telefonico, anche dei luoghi di villeggiatura,
laddove si rechino con i figli.
r) I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio e al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, e prestano altresì
l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio per i figli e Per_1 Per_2
s) I coniugi chiedono l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui sopra”.
Motivi della decisione
FATTO
6 Premesso che, le parti sopra indicate si separavano consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data 28/05/2019 e trasmesso alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in data 29/05/2019
(protocollato il 25/05/2023) – a cui veniva stato apposto il nulla osta in data
03/06/2019 - Prot. n. 159/19 di reg. e, successivamente, riprendevano una quotidiana coabitazione di fatto addivenendo ad una riconciliazione con comunione di spirito e intenti, nell'ultimo anno è venuto meno l'affetto coniugale che precedentemente aveva portato alla riconciliazione e, pertanto,
le stesse, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 13/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle
7 concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Venezia (VE), in data
[...]
15/06/2017;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di VENEZIA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017,
atto n. 183, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1142/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
BEDIN ELENA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SCHIRATTI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venezia (VE) il
15/06/2017, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...], riconosciuti Persona_2
da entrambi i genitori;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “a) Si autorizzino i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
Sull'affidamento dei figli b) e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa famigliare sita in Portogruaro, via Piero della Francesca n. 10, oggi di proprietà esclusiva di . Parte_1
c) Il padre potrà tenere con sé e dal martedì mattina fino Per_1 Per_2
alla sera del mercoledì quando li riaccompagnerà a casa della mamma dopo cena, con impegno a verificare l'esatto e completo adempimento da parte dei ragazzi dei compiti previsti per le giornate di competenza, garantendo loro la propria presenza anche nell'elaborazione degli stessi o preoccupandosi, in caso di impegni lavorativi, che abbiano il supporto della sig.ra Parte_2
, persona di fiducia, nota alla famiglia, o di altra persona di fiducia
[...]
concordemente individuata dai genitori, che possa sostituirsi a Lui
nell'assistenza ai ragazzi.
d) I week-end saranno alternati tra i genitori, e nei week end di propria competenza il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla mamma dopo cena con i compiti assegnati completamente svolti.
e) I genitori si impegnano a suddividere le vacanze natalizie in due periodi, il primo dal 24.12. al 30.12 e il secondo dal 31.12. al 6.01, alternandosi di anno in anno;
nelle vacanze pasquali si alterneranno altresì il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo; saranno alternate tra i genitori di anno in anno tutte le altre festività/ponti previste dal calendario scolastico.
2 Tali previsioni potranno essere disattese ogni volta intervenga diverso accordo tra i genitori nell'interesse dei figli, anche considerando che i nonni materni vivono a Roma e che è interesse per i bambini, nonché previsione fondamentale, coltivare anche il rapporto con loro.
f) Per quanto riguarda il periodo estivo, e potranno Per_1 Per_2
trascorrere con ciascun genitore fino a tre settimane anche non continuative. I
genitori si impegneranno a comunicarsi l'un l'altro, entro il 30.04 di ogni anno,
il periodo di preferenza.
Resta inteso che il genitore che per primo formulerà la propria scelta, salvo diverso accordo tra le parti, prevarrà sul secondo.
g) I genitori concordano in questa sede che tutte le previsioni di cui sopra possono essere disattese per intervenuto e diverso accordo tra gli stessi.
h) Tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi depositate in questa sede e allegate, il padre verserà a favore dei figli, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 425,00 per ciascun figlio a titolo di contributo ordinario da versarsi entro il 1 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale.
Tale importo verrà versato su conto corrente intestato a identificato Per_1
con iban [...] e a su conto corrente Per_2
identificato iban [...]. Il sig. Parte_1
autorizza sin d'ora la sig.ra a gestire autonomamente tali Controparte_1
conti correnti, già informato del fatto che sugli stessi, vengono versati mensilmente gli emolumenti che derivano dalla locazione dell'immobile sito in Roma, Via Bice Valori n. 10 intestato ai minori.
i) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i due genitori tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo D'intesa su spese straordinarie per figli in materia di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Pordenone, di cui è già stata consegnata copia alle parti, con la specifica che i genitori, al fine di garantire ai figli quanto fin ora è sempre stato concesso, in
3 questa sede prestano consenso in via preventiva e in deroga al Protocollo
succitato alla suddivisione al 50% per quanto riguarda:
- Spese Tata per le reperibilità notturne quando l'altro Parte_2
genitore non sia disponibile (peraltro come già previsto dal Protocollo);
- Ripetizioni private per le materie in cui fin'ora sono sempre stati seguiti, con pari possibilità rispetto a , anche per se e quando ne avrà Per_1 Per_2
bisogno.
- Corso di Inglese presso scuola privata qualora i bambini confermino la loro volontà a frequentarlo, come ad oggi Per_2
- Uscite giornaliere sportive o ludico/ricreative, compreso abbigliamento tecnico base non collegato allo sport prevalente (ad oggi judo e basket);
- Centri estivi e invernali che entrambi i bambini hanno sempre frequentato;
- Regali di compleanno per gli amici dei bambini;
- Eventuali dispositivi elettronici ed accessori ad uso dei bambini e loro manutenzione.
I genitori ritengono di considerare spesa straordinaria da dividersi nella misura del 50% la spesa relativa alla mensa scolastica dei ragazzi, che ad oggi
è prevista per il solo Per_2
Le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate dall'altro genitore, mediante bonifico bancario alle credenziali Iban già note, previa esibizione della pezza giustificativa entro giorni 5 dalla comunicazione.
j) Nell'esercizio della comune responsabilità genitoriale, il genitore non coabitante avrà la facoltà di partecipare, previo preavviso, agli incontri con gli insegnanti ed alle visite mediche rilevanti;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi, e comunque sempre assecondando la loro volontà accompagnandoli nel percorso da loro scelto.
4 k) ll signor acconsente a che l'assegno unico o altre forme di Pt_1
contributo assistenziale previste per i figli, qualora erogabili, vengano percepite dalla signora al 100%, quale genitore collocatario, con la CP_1
conseguenza che il medesimo si impegna, sin da ora, a sottoscrivere ogni eventuale documentazione che dovesse rendersi necessaria a tale fine.
Sulle questioni patrimoniali l) Con riferimento alle questioni patrimoniali tra i coniugi, alla luce dell'avvenuta riconciliazione dopo la separazione di data 28.05.19, la sig.ra ritiene di mantenere in capo a e l'intestazione CP_1 Per_1 Per_2
dell'immobile sito in Roma, e ciò
al fine di garantire loro un reddito utilizzabile in maggiore età e in vista del loro percorso di studi. Poichè tale immobile era bene personale ed esclusivo della sig.ra il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa o CP_1 Parte_1
verifica sulla gestione dello stesso, di contro essendo sollevato da qualsiasi onere, anche economico, relativo alla gestione dello stesso.
m) Con riferimento altresì alla casa famigliare, oggi di proprietà esclusiva del
Sig. , a seguito della cessione di quota prevista in sede di separazione Pt_1
consensuale della negoziazione dd. 28.05.19, la sig.ra propone e il CP_1
sig. acconsente a che l'immobile sito in Portogruaro, via Piero della Pt_1
Francesca, 10, rimanga nella proprietà esclusiva del sig. il quale, Pt_1
riconosce dovuto alla sig.ra e alla di Lei madre, Controparte_1 [...]
, l'importo totale di € 92.185,00 a titolo di contributo nel Persona_3
pagamento del mutuo ipotecario che gravava sull'immobile, ad oggi estinto. Il
sig. si impegna quindi a restituire tale somma alle seguenti Pt_1
condizioni, che la sig.ra accetta: un primo versamento in Controparte_1
acconto per importo pari ad € 70.000,00 entro il 18.04.2025 da versarsi su conto corrente Banca Intesa San Paolo, intestato a e Controparte_2 Persona_3
identificato con Iban [...] ( di cui ad
[...]
5 oggi la sig.ra conferma l'avvenuto incasso nel termine concordato) e CP_1
un secondo versamento a saldo entro il 31.12.2025 sul medesimo conto, e ciò a fronte degli aiuti economici prestati da e da Persona_3
alla figlia negli ultimi anni e in particolare far tempo dalla Controparte_2
separazione.
n) Ad adempimento dell'impegno di cui al punto precedente con versamento dell'intera somma dovuta, il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra in merito alle questioni patrimoniali riferite alla casa sita in Portogruaro.
o) Le parti si danno atto inoltre che è stata definita la questione relativa all'acquisto dell'autovettura BMW X3 targata GT259J di proprietà del Sig.
[...]
il quale ha provveduto in data 27.12.2024 alla restituzione alla sig.ra Pt_1
che conferma, la somma di € 7.000,00 quale contributo dalla CP_1
medesima versato per l'acquisto del mezzo.
p) Nulla è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
q) I coniugi si autorizzano sin d'ora al cambio di residenza per ragioni lavorative e si obbligano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio nonché il recapito telefonico, anche dei luoghi di villeggiatura,
laddove si rechino con i figli.
r) I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio e al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, e prestano altresì
l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio per i figli e Per_1 Per_2
s) I coniugi chiedono l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui sopra”.
Motivi della decisione
FATTO
6 Premesso che, le parti sopra indicate si separavano consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data 28/05/2019 e trasmesso alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in data 29/05/2019
(protocollato il 25/05/2023) – a cui veniva stato apposto il nulla osta in data
03/06/2019 - Prot. n. 159/19 di reg. e, successivamente, riprendevano una quotidiana coabitazione di fatto addivenendo ad una riconciliazione con comunione di spirito e intenti, nell'ultimo anno è venuto meno l'affetto coniugale che precedentemente aveva portato alla riconciliazione e, pertanto,
le stesse, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 13/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle
7 concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Venezia (VE), in data
[...]
15/06/2017;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di VENEZIA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017,
atto n. 183, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8