Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 89/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter cpc con note da depositare entro il 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.03.1987, residente a [...] Quartiere G. Di Vittorio, n. 1, Parte_2
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a
[...] C.F._2
RA (EN) c.so V. Emanuele, n. 67, Parte_3
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._3 residente in [...], (C.F. Parte_4
), nata a [...] in data [...] ed ivi residente in C.F._4
Via Cilona, n. 13, (C.F. ), Controparte_1 C.F._5 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
(C.F. nata ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._6 ed ivi residente a [...], P.zza Stadio, n. 12, Parte_5
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._7
25.06.1971 ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_6
), nato a [...] il [...] ed ivi C.F._8 residente in [...], (C.F. Parte_7
), nata a [...] l'[...] e residente a [...]
Ugo Foscolo, n. 5 e (C.F. ) nata Parte_8 C.F._10
a Caltanissetta il 05.10.1991 e residente a [...], tutti rappresentati e difesi – in forza di procura speciale depositata in formato analogico posta in calce al ricorso – dagli avv.ti Massimo Barrile (c.f. , C.F._11
Daniela Carmela Nicastro (c.f. ), Salvatore Marco Spataro (c.f. C.F._12
) e Valentina Cappello (c.f.: ), con C.F._13 C.F._14 domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi PEC
Email_1 Email_2
e Email_3 Email_4
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_3 CP_4 tempore (C.F. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale P.IVA_2 eletto presso l'indirizzo PEC Email_5
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
1
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 25/01/2023, i soggetti in epigrafe indicati hanno esposto:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_3 Cont
(di seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di supplenti, in forza di
[...] plurimi contratti a tempo determinato, relativi ai seguenti anni scolastici: 1. : aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Parte_1
2019/2020 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
2. : aa.ss. 2020/2021 (contratto annuale), Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche); 3. : aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_3
(contratti fino al termine delle attività didattiche), 2022/2023 (supplenze brevi e saltuarie dal 03/10/2022 al 27/06/2023);
4. : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_6
2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
5. : aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (contratti Controparte_1 fino al termine delle attività didattiche), 2022/2023 (supplenze brevi e saltuarie dal 19/09/2022 al 07/10/2022, dal 07/11/2022 al 15/01/2023 e dal 26/01/2023 al 30/06/2023)
6. NU : aa.ss. 2019/2020 (supplenze brevi e saltuarie dal CP_2
27/11/2019 al 24/12/2019, dal 25/12/2019 al 24/05/2020, dal 25/05/2020 al 08/06/2020), 2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche); 7. : aa.ss. 2016/2017, Parte_5
2017/2018, 2018/2019 (contratti fino al termine delle attività didattiche), 2019/2020 e 2020/2021 (contratti annuali); Ema_ 8. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2019/2020, 2020/2021 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
9. RA OR: aa.ss. 2020/2021 (contratto fino al termine delle attività didattiche) e 2021/2022 (contratto annuale);
10. : aa.ss. 2018/2019 (supplenze brevi e saltuarie dal Parte_8
23/11/2018 al 20/12/2018, dal 21/12/2018 al 21/01/2019, dal 22/01/2019 al 25/02/2019, dal 26/02/2019 al 25/03/2019, dal 26/03/2019 al
25/04/2019, dal 26/04/2019 al 25/05/2019, dal 26/05/2019 al
12/06/2019), 2019/2020, 2020/2021/2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
- di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
Cont che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di € 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta della c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015; Cont
- che l'inadempimento del si è protratto nonostante numerose diffide [doc. 5];
2 Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del Cont
alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato. Cont Il si è costituito in giudizio in data 26/01/2024, chiedendo la reiezione del ricorso e in particolare ha articolato le seguenti difese:
- ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2948 c. 1 n. 4 cc;
- ha escluso che il servizio svolto dalle docenti mediante supplenze brevi o saltuarie possa legittimare l'ottenimento del beneficio;
- ha rilevato l'inammissibilità della domanda tesa ad onere il pagamento di
<somme di denaro a titolo di bonus docente, atteso che la normativa in questione non prevede il riconoscimento del diritto a una somma di denaro, ma il riconoscimento del diritto a essere tenuto indenne, con modalità predeterminate ed entro certi limiti temporali, da spese sostenute per la propria formazione professionale.
In ragione del quadro normativo sopra richiamato e delle specifiche esigenze ad esso sottese, non è ammissibile la domanda diretta ad ottenere la mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario, rispetto ai docenti di ruolo>>;
- ha dedotto altresì l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla carta docente con le modalità previste per gli insegnanti di ruolo, poiché parte ricorrente non documenta né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
- ha infine messo in evidenza l'infondatezza di una eventuale domanda risarcitoria laddove non vengano comprovate e documentate le spese di formazione ovvero l'impossibilità di erogare l'importo di € 500 annui qualora gli esborsi si collochino sotto tale soglia. In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro. La causa è risulta matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali in atti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 16/01/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
È documentalmente provato (v. contratti di lavoro prodotti in atti) che i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docenti, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso: 1. : aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Parte_1
2019/2020 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
3 2. : aa.ss. 2020/2021 (contratto annuale), Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
3. : aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_3
(contratti fino al termine delle attività didattiche), 2022/2023 (supplenze brevi e saltuarie dal 03/10/2022 al 27/06/2023); 4. : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_6
2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
5. : aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (contratti Controparte_1 fino al termine delle attività didattiche), 2022/2023 (supplenze brevi e saltuarie dal 19/09/2022 al 07/10/2022, dal 07/11/2022 al 15/01/2023 e dal 26/01/2023 al 30/06/2023)
6. NU : aa.ss. 2019/2020 (supplenze brevi e saltuarie dal CP_2
27/11/2019 al 24/12/2019, dal 25/12/2019 al 24/05/2020, dal 25/05/2020 al 08/06/2020), 2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche); 7. : aa.ss. 2016/2017, Parte_5
2017/2018, 2018/2019 (contratti fino al termine delle attività didattiche),
2019/2020 e 2020/2021 (contratti annuali); Ema_ 8. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2019/2020, 2020/2021 (contratti fino al termine delle attività didattiche);
9. RA OR: aa.ss. 2020/2021 (contratto fino al termine delle attività didattiche) e 2021/2022 (contratto annuale);
10. : aa.ss. 2018/2019 (supplenze brevi e saltuarie dal Parte_8
23/11/2018 al 20/12/2018, dal 21/12/2018 al 21/01/2019, dal 22/01/2019 al 25/02/2019, dal 26/02/2019 al 25/03/2019, dal 26/03/2019 al 25/04/2019, dal 26/04/2019 al 25/05/2019, dal 26/05/2019 al
12/06/2019), 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (contratti fino al termine delle attività didattiche).
È altresì pacifico che i lavoratori non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione Cont delle ricorrenti, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c.
Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato nei periodi oggetto di causa. È inoltre documentalmente provato che nessuno dei ricorrenti è “uscito dal sistema scolastico”, atteso che: i) è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2021/2022; Parte_1
ii) è titolare di supplenza per il presente a.s. fino al Parte_2
30/06/2025, termine delle attività didattiche [cfr. doc. allegati alle note scritte del 10/01/2025];
iii) è titolare di supplenza per il Parte_3 presente a.s. fino al 30/06/2025 [cfr. doc. allegati alle note scritte del 10/01/2025] iv) è titolare di supplenza per il presente a.s. fino Controparte_6 al 30/06/2025 [cfr. doc. allegati alle note scritte del 10/01/2025] v) è titolare di supplenza per il presente a.s. fino Controparte_1 al 30/06/2025 [cfr. doc. allegati alle note scritte del 10/01/2025]
4 vi) è titolare di supplenza per il presente a.s. fino al Controparte_2
30/06/2025 [cfr. doc. allegati alle note scritte del 10/01/2025]; vii) è stato immesso in ruolo Parte_5 nell'a.s. 2021/2022; viii) è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2021/2022; Parte_6 ix) è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2022/2023; Parte_7
x) è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2023/2024. Parte_8
2.1. Occorre poi prendere atto delle rinunce manifestate dai seguenti ricorrenti e per le annualità sotto indicate:
- ha rinunciato all'a.s. 2016/2017; Parte_1
- ha rinunciato all'a.s. 2016/2017; Parte_6
- ha rinunciato agli aa.ss. 2016/2017 Parte_5
e 2017/2018
La rinuncia risulta formulata in modo rituale.
La Suprema Corte ha chiarito che <la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose>> (Cass.
21848/2013; nello stesso senso, Cass. 4837/2019 secondo cui < La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra
i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate>>). L'avvenuta rinuncia inibisce ogni valutazione in merito.
3. La carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l. 3.7.2015
n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
<121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_7
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile>>. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
5 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico
2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018. A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
<122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia Controparte_8
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima>>.
Si afferma, poi, nel co. 124, che <Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale>>.
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre
2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la carta docenti spetta ai <docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova>>; <Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_7
Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico>>;
<La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio>>;
-(art. 3) <Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione>>;
-(art. 5) <La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica>>;
-(art. 8): <Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero>>.
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12). In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
6 -(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei <docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale>>; con la specificazione che tra essi rientrano anche <i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari>>; <La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio>>;
-(art. 6) <Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. E' infine intervenuto il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), il cui art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) prevede quanto segue:
<
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile>>.
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v., amplius, infra), quanto meno:
- l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-il successivo art. 64 del medesimo CCNL, per cui “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
4. Con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. CP_9 15219 del 15.10.2015, emanata in applicazione dello stesso), “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
7 Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente può orientare l'applicazione della disciplina relativa alla carta docente, anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre 2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta ha (inammissibilmente) configurato un <sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>.
5. Il Giudice amministrativo è giunto a tali conclusioni, alla luce del (solo) diritto interno, senza necessità di valutare la compatibilità degli atti amministrativi (generali) gravati, con la normativa unionale. Tale ultimo aspetto e, più in generale, quello della compatibilità della disciplina della carta docente con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stato più di recente affrontato dalla Corte di Giustizia UE (“CGUE”). La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_7
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, CP_7 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
8 -“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
-“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 Persona_1 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_7 professionali…;
-“… il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C- 574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [della ricorrente, lavoratrice a termine] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_7 indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_7 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
-“44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale. 45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di
9 impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro... 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
5.1. I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Cont
con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_2
SAtana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono Per_3 essere svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere
10 dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art.
4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato. Infatti, l'eventuale mancata partecipazione dei “supplenti” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una
11 prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque
“tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
-“… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
-“in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
-“semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
-potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze,
“… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se “… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
7. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti
12 dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
-anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
-a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti “precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei
“supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Cont 8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine. Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
13 -il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno Cont al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”.
Cont 9. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (cioè dal primo giorno della supplenza). Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Nel caso di specie, le ricorrenti risultano titolari di un chiaro interesse all'adempimento, poiché sig.ra risulta attualmente iscritta nelle GPS Parte_9 mentre la sig.ra è stata immessa in ruolo. Pt_10
14 La pretesa azionata soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 n. 4 cc.
9.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta. Per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016, a mente dell'art. 2 d.P.C.M. 23.9.2015:
“2. Il assegna la Carta a Controparte_7 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_7 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_7
Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato”. Per gli aa.ss. successivi, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”. E secondo il successivo art. 6:
“3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”. Dunque, per le somme dovute a partire dall'a.s. 2017/2018 in poi, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal 1° settembre, ovvero, per i docenti non ancora in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s. I ricorrenti hanno invocato, nella specie, quali atti interruttivi della prescrizione, Cont le diffide inviate al , rispettivamente:
- il 25/05/2022 , doc. 5); Parte_1
- il 23/04/2022 , doc. 5); Parte_2
- il 29/04/2022 , doc. 5); Parte_3
- il 21/04/2022 , doc. 5); Controparte_6
- il 03/05/2022 , doc. 5) CP_1 CP_1
- l'11/07/2022 , doc. 5); Controparte_2
- il 27/12/2022 , doc. 5): Parte_5
- il 14/11/2022 , doc. 5); Parte_6
- il 16/04/2022 , doc. 5) Parte_7
- il 26/04/2022 , doc. 5). Parte_8
Si tratta effettivamente di atti di costituzione in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto,
1. per quanto concerne , dovrebbero ritenersi Parte_1 prescritti gli importi maturati a tutto il 25/05/2017, dunque nulla è
15 prescritto, poiché il primo a.s. rivendicato (al netto della rinuncia manifestata per il 2016/2017) è il 2017/2018 e, in tale annualità, il primo giorno di servizio risale al 26/10/2017;
2. per quanto concerne , dovrebbero ritenersi Parte_2 prescritti gli importi maturati a tutto il 23/04/2017 e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il 2020/2021;
3. per quanto concerne , Parte_3 dovrebbero ritenersi prescritti gli importi maturati a tutto il 29/04/2017
e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il
2020/2021; 4. per quanto concerne , dovrebbero Controparte_6 ritenersi prescritti gli importi maturati a tutto il 21/04/2017 e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il 2019/2020;
5. per quanto concerne , dovrebbero ritenersi Controparte_1 prescritti gli importi maturati a tutto il 03/05/2017 e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il 2020/2021;
6. per quanto concerne , dovrebbero ritenersi Controparte_2 prescritti gli importi maturati a tutto l'11/07/2017 e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il 2019/2020;
7. per quanto concerne , Parte_5 dovrebbero ritenersi prescritti gli importi maturati a tutto il 27/12/2017
e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato (al netto della rinuncia manifestata per il 2016/2017 e 2017/2018) è il 2018/2019;
8. per quanto concerne , devono ritenersi prescritti gli Parte_6 importi maturati a tutto il 14/11/2017 e, dunque, risulta prescritto l'a.s. 2017/2018 poiché, in tale annualità, il primo giorno di servizio è stato Cont svolto il 10/10/2017 [cfr. stato matricolare completo prodotto dal ];
9. per quanto concerne , dovrebbero ritenersi Parte_7 prescritti gli importi maturati a tutto il 16/04/2017 e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il 2020/2021;
10. per quanto concerne , dovrebbero ritenersi Parte_8 prescritti gli importi maturati a tutto il 26/04/2017 e, dunque, nulla è prescritto poiché il primo a.s. rivendicato è il 2018/2019.
9. Conclusivamente, la domanda di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per in relazione agli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e Parte_1
2019/2020;
- per in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 Parte_2
e 2022/2023;
- per in relazione agli aa.ss Parte_3
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per in relazione agli aa.ss 2019/2020, Controparte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per in relazione agli aa.ss 2020/2021, 2021/2022 Controparte_1
e 2022/2023;
- per in relazione agli aa.ss 2019/2020, 2021/2022 e Controparte_2
2022/2023;
- per in relazione agli aa.ss Parte_5
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
16 - per in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021;
- per in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_7
- per in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_8
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione ai ricorrenti della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di € 500,00 per ciascun a.s.; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Cont 10. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico del in base al principio di soccombenza e debbono essere liquidate applicando i valori tariffari minimi delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione da € 1101 ad € 5200 (in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale), esclusa la fase istruttoria. Deve tersi conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”. Si ritiene di riconoscere un aumento del 20% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni. Le spese vanno distratte, in solido tra loro, a favore degli avv.ti Massimo Barrile, Daniela Carmela Nicastro, Salvatore
Marco Spataro e Valentina Cappello, procuratori antistatari.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede:
i) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , CP_6 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, Parte_8 legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di € 500,00:
- quanto alla sig.ra per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 Parte_1
e 2019/2020, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto al sig. per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 Parte_2 e 2022/2023, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto al sig. per gli aa.ss Parte_3
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi
€ 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto al sig.ra per agli aa.ss 2019/2020, Controparte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi
17 € 2000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto alla sig.ra per gli aa.ss 2020/2021, Controparte_1
2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto alla sig.ra per gli aa.ss 2019/2020, 2021/2022 e Controparte_2
2022/2023, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto al sig. per gli aa.ss Parte_5
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi
€ 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto al sig. per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto alla sig.ra per gli aa.ss. 2020/2021 e Parte_7
2021/2022, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto alla sig.ra per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_8
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di 5 aa.ss. e, quindi, per complessivi
€ 2.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
ii) conseguentemente condanna il , in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicate la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
iii) dichiara prescritto il diritto del sig. ad usufruire della Parte_6 medesima prestazione, in relazione all'a.s. 2017/2018; iv) condanna, infine, il a rifondere ai Controparte_3 ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 3000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione, in solido tra loro, a favore degli avv.ti Massimo
Barrile, Daniela Carmela Nicastro, Salvatore Marco Spataro e Valentina Cappello, procuratori antistatari.
Caltanissetta, 17/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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