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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1347/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE NICOLO ANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
Con deposito di note scritte in data 15/4/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti:
CONCLUSIONI
“a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1°dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con modalità di Per_1
visita del padre, qualora lo richiedesse, previa frequentazione di un percorso genitoriale attraverso i servizi sociali del Comune di residenza.
pagina 1 di 6 c) Riconoscere in favore della Sig.ra l'esclusività dell'assegno unico in Parte_1
favore del figlio , nonché il 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche Per_1
documentate;
d) Stabilire a carico del padre Sig. un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
del figlio pari ad euro 400,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Vinte le spese di giudizio. Si chiede inoltre di rimettere la causa in decisione.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig.
[...]
, in Cantello (Va), in data 01/02/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, CP_1
parte II, serie A, dell'anno 2014; da tale unione è nato il figlio in Varese in data Per_1
20/03/2014.
All'udienza del 13/11/2024, compariva il procuratore di parte ricorrente e la parte personalmente.
Nessuno compariva per il sig. nonostante la ritualità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice, dopo aver sentito liberamente la sig.ra , dichiarava la Parte_1
contumacia del sig. confermando, in via temporanea ed urgente, le condizioni Controparte_1
della separazione e disponendo, in via istruttoria, che i Servizi Sociali depositassero una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, in particolare sul diritto di visita del padre;
richiedeva all'Agenzia delle Entrate e all'Inps informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva del resistente. Infine la causa veniva rinviata all'udienza del 26/02/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli, assegnataria della causa in sostituzione del precedente G.I., dava atto del deposito dell'informativa sulla posizione fiscale e contributiva del resistente contumace, nonché della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali;
il procuratore del ricorrente chiedeva la rimessione della causa al Collegio con rinuncia al deposito degli scritti conclusivi. Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione del termine del 28/4/2025 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive e la richiesta di rimessione della causa in decisione.
Depositate le note scritte da parte del ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio.
***********
1.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 2 di 6 La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in Cantello (Va), in data 01/02/2014, tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione in data 07/04/2023 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 1/12/2021), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Controparte_2
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
1.2 Sulla responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento del figlio minore sussistono le condizioni per confermare la Per_1
previsione adottata con la sentenza di separazione n. 322/2023 pubblicata il 07/04/2023 che ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre con collocamento presso la stessa.
Nel corso del giudizio è stato dato incarico ai Servizi di riferimento di riferire in ordine alla attività svolta in favore del nucleo familiare successivamente all'emissione della sentenza di separazione;
i
Servizi, in adempimento della richiesta, hanno depositato una relazione in data 21/02/2025 nella quale hanno dato atto del fatto che “… sia inserito in un contesto di vita rispondente ai suoi Per_1
bisogni, nonostante vi siano delle difficoltà economiche. Si prende altresì atto del disinteresse paterno verso e si ritiene che non ci siano le condizioni per avviare un percorso di Per_1
riavvicinamento padre/figlio, unico mandato del servizio tutela minori di Varese…”. Nessun rilievo
è stato mosso circa l'idoneità della madre quale figura genitoriale di riferimento, già giudicata adeguata sin dall'epoca della separazione.
D'altra parte, persiste tuttora in modo evidente inidoneità genitoriale del sig. , Controparte_1
non essendosi lo stesso attivato in alcun modo per riprendere le frequentazioni con il figlio [la ricorrente ha dichiarato: “ … Nel procedimento di separazione lui non si era costituito davanti al
Presidente. Poi si era costituito innanzi al Giudice Istruttore, chiedendo di poter vedere il bambino
e il giudice aveva disposto l'intervento dei Servizi. Quindi si era recato dai Servizi Sociali di
Varese, che hanno incontrato il bambino svolgendo i colloqui preparatori allo Spazio Neutro ma dopo tre incontri con i soli operatori lui non si è più fatto vivo con i Servizi Sociali di Varese”],
pagina 3 di 6 rendendosi irreperibile negli anni senza instaurare alcun legame genitoriale con ed Per_1
omettendo di contribuire in alcun modo al sostentamento dello stesso che è rimasto a totale carico della madre. Infine, il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio di divorzio, non rappresentando alcuna ragione contraria rispetto alla richiesta di affido monogenitoriale della ricorrente. In tale contesto è, quindi, evidente che difettano i presupposti minimi per un esercizio condiviso della genitorialità.
Alla luce di quanto sopra, deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa, disponendo che il genitore affidatario potrà esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre ed il figlio, qualora il sig. si Controparte_1
renda reperibile e si attivi, dimostrando serie intenzioni, continuità e serietà nella ripresa della relazione con la figlia, le stesse potranno essere ripristinate solo mediante l'ausilio dei Servizi
Sociali territorialmente competenti inizialmente in spazio neutro, fatta salva una eventuale successiva liberalizzazione, secondo un criterio di gradualità, ricorrendone le condizioni nell'interesse della minore.
Si ritiene superfluo l'ascolto del minore, tenuto conto che non ha ancora compiuto i 12 anni e in assenza di contrastanti richieste da parte dei genitori.
1.3 Sulle condizioni economiche
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del figlio, tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico [la signora ha dichiarato: “faccio la colf. Ho un contratto a tempo indeterminato per cinque ore al giorno. La mia retribuzione ammonta a circa euro 700,00 al mese per 13 mensilità, ma in concreto la paga dipende dai mesi. Percepisco integralmente l'AUU per Andrea. Per entrambi i miei figli percepisco in totale euro 290,00 al mese circa ma la quota di spettanza di sarà circa di euro 200,00 al mese. ADR: il padre non mi ha mai corrisposto il Per_1
mantenimento per . Solo quella volta in cui si è fermato innanzi alla scuola ha consegnato al Per_1
bambino euro 50,00. Me lo ha riferito mia figlia, , che era andata a prelevare da scuola il Per_2 fratello”], rilevato che dall'informativa sulla posizione retributiva e contributiva il padre risulta percepire guadagni ridotti e saltuari, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione tra padre e figlio nonché di contribuzione per il mantenimento dello stesso ed osservato che, in ogni caso,
“l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento
pagina 4 di 6 solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), in assenza di domanda da parte dell'interessato, ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo mensilmente alla madre la somma mensile pari ad € 400,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, affidataria in via super esclusiva.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] ed sig. C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 matrimonio in Cantello (Va), in data 01/02/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di in via esclusiva alla Persona_3 madre, presso la quale rimarrà collocato;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4) DISPONE che la ripresa delle facoltà di visita alla minore a favore del padre potrà avvenire, alle condizioni di cui sopra, solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio mediante la corresponsione dell'importo di € 400,00= entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 60% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante delle minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate;
AU a favore della madre come per legge;
pagina 5 di 6 6) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Varese.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1347/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE NICOLO ANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
Con deposito di note scritte in data 15/4/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti:
CONCLUSIONI
“a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1°dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con modalità di Per_1
visita del padre, qualora lo richiedesse, previa frequentazione di un percorso genitoriale attraverso i servizi sociali del Comune di residenza.
pagina 1 di 6 c) Riconoscere in favore della Sig.ra l'esclusività dell'assegno unico in Parte_1
favore del figlio , nonché il 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche Per_1
documentate;
d) Stabilire a carico del padre Sig. un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
del figlio pari ad euro 400,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Vinte le spese di giudizio. Si chiede inoltre di rimettere la causa in decisione.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig.
[...]
, in Cantello (Va), in data 01/02/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, CP_1
parte II, serie A, dell'anno 2014; da tale unione è nato il figlio in Varese in data Per_1
20/03/2014.
All'udienza del 13/11/2024, compariva il procuratore di parte ricorrente e la parte personalmente.
Nessuno compariva per il sig. nonostante la ritualità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice, dopo aver sentito liberamente la sig.ra , dichiarava la Parte_1
contumacia del sig. confermando, in via temporanea ed urgente, le condizioni Controparte_1
della separazione e disponendo, in via istruttoria, che i Servizi Sociali depositassero una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, in particolare sul diritto di visita del padre;
richiedeva all'Agenzia delle Entrate e all'Inps informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva del resistente. Infine la causa veniva rinviata all'udienza del 26/02/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli, assegnataria della causa in sostituzione del precedente G.I., dava atto del deposito dell'informativa sulla posizione fiscale e contributiva del resistente contumace, nonché della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali;
il procuratore del ricorrente chiedeva la rimessione della causa al Collegio con rinuncia al deposito degli scritti conclusivi. Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione del termine del 28/4/2025 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive e la richiesta di rimessione della causa in decisione.
Depositate le note scritte da parte del ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio.
***********
1.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 2 di 6 La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in Cantello (Va), in data 01/02/2014, tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione in data 07/04/2023 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 1/12/2021), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Controparte_2
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
1.2 Sulla responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento del figlio minore sussistono le condizioni per confermare la Per_1
previsione adottata con la sentenza di separazione n. 322/2023 pubblicata il 07/04/2023 che ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre con collocamento presso la stessa.
Nel corso del giudizio è stato dato incarico ai Servizi di riferimento di riferire in ordine alla attività svolta in favore del nucleo familiare successivamente all'emissione della sentenza di separazione;
i
Servizi, in adempimento della richiesta, hanno depositato una relazione in data 21/02/2025 nella quale hanno dato atto del fatto che “… sia inserito in un contesto di vita rispondente ai suoi Per_1
bisogni, nonostante vi siano delle difficoltà economiche. Si prende altresì atto del disinteresse paterno verso e si ritiene che non ci siano le condizioni per avviare un percorso di Per_1
riavvicinamento padre/figlio, unico mandato del servizio tutela minori di Varese…”. Nessun rilievo
è stato mosso circa l'idoneità della madre quale figura genitoriale di riferimento, già giudicata adeguata sin dall'epoca della separazione.
D'altra parte, persiste tuttora in modo evidente inidoneità genitoriale del sig. , Controparte_1
non essendosi lo stesso attivato in alcun modo per riprendere le frequentazioni con il figlio [la ricorrente ha dichiarato: “ … Nel procedimento di separazione lui non si era costituito davanti al
Presidente. Poi si era costituito innanzi al Giudice Istruttore, chiedendo di poter vedere il bambino
e il giudice aveva disposto l'intervento dei Servizi. Quindi si era recato dai Servizi Sociali di
Varese, che hanno incontrato il bambino svolgendo i colloqui preparatori allo Spazio Neutro ma dopo tre incontri con i soli operatori lui non si è più fatto vivo con i Servizi Sociali di Varese”],
pagina 3 di 6 rendendosi irreperibile negli anni senza instaurare alcun legame genitoriale con ed Per_1
omettendo di contribuire in alcun modo al sostentamento dello stesso che è rimasto a totale carico della madre. Infine, il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio di divorzio, non rappresentando alcuna ragione contraria rispetto alla richiesta di affido monogenitoriale della ricorrente. In tale contesto è, quindi, evidente che difettano i presupposti minimi per un esercizio condiviso della genitorialità.
Alla luce di quanto sopra, deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa, disponendo che il genitore affidatario potrà esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre ed il figlio, qualora il sig. si Controparte_1
renda reperibile e si attivi, dimostrando serie intenzioni, continuità e serietà nella ripresa della relazione con la figlia, le stesse potranno essere ripristinate solo mediante l'ausilio dei Servizi
Sociali territorialmente competenti inizialmente in spazio neutro, fatta salva una eventuale successiva liberalizzazione, secondo un criterio di gradualità, ricorrendone le condizioni nell'interesse della minore.
Si ritiene superfluo l'ascolto del minore, tenuto conto che non ha ancora compiuto i 12 anni e in assenza di contrastanti richieste da parte dei genitori.
1.3 Sulle condizioni economiche
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del figlio, tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico [la signora ha dichiarato: “faccio la colf. Ho un contratto a tempo indeterminato per cinque ore al giorno. La mia retribuzione ammonta a circa euro 700,00 al mese per 13 mensilità, ma in concreto la paga dipende dai mesi. Percepisco integralmente l'AUU per Andrea. Per entrambi i miei figli percepisco in totale euro 290,00 al mese circa ma la quota di spettanza di sarà circa di euro 200,00 al mese. ADR: il padre non mi ha mai corrisposto il Per_1
mantenimento per . Solo quella volta in cui si è fermato innanzi alla scuola ha consegnato al Per_1
bambino euro 50,00. Me lo ha riferito mia figlia, , che era andata a prelevare da scuola il Per_2 fratello”], rilevato che dall'informativa sulla posizione retributiva e contributiva il padre risulta percepire guadagni ridotti e saltuari, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione tra padre e figlio nonché di contribuzione per il mantenimento dello stesso ed osservato che, in ogni caso,
“l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento
pagina 4 di 6 solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), in assenza di domanda da parte dell'interessato, ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo mensilmente alla madre la somma mensile pari ad € 400,00, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, affidataria in via super esclusiva.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] ed sig. C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 matrimonio in Cantello (Va), in data 01/02/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di in via esclusiva alla Persona_3 madre, presso la quale rimarrà collocato;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4) DISPONE che la ripresa delle facoltà di visita alla minore a favore del padre potrà avvenire, alle condizioni di cui sopra, solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio mediante la corresponsione dell'importo di € 400,00= entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 60% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante delle minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate;
AU a favore della madre come per legge;
pagina 5 di 6 6) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Varese.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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