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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 820/2025
Il giorno 1 luglio 2025 sono comparsi: per 'avv. ROBERTO BONARETTI;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
L'avv. Bonaretti dà atto di aver depositato la notifica del ricorso in rinnovazione. Indica che la morosità è pari ad € 7.000,00 esclusa la mensilità di luglio.
Il Giudice
dato atto, dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non comparso, e Controparte_1
invita il difensore a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avv. Bonaretti precisa le conclusioni come da ricorso aggiornando la morosità alla data odierna, discute la causa riportandovisi e rinuncia a presenziare alla lettura. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 14.30, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia della parte a presenziarvi.
Il Giudice
Martina Grandi
1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 820/2025 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ROBERTO BONARETTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da ricorso:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale e nel merito: accertare dichiarare risolto il contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 05.02.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi al n. 2250
Serie 3T in data 25.05.2022 per inadempimento del conduttore Sig. , c.f. Controparte_1
(per il quale non risultano indirizzi pec contenuti in pubblici registri o C.F._2
domicili digitali eletti), nato a [...] il [...] e residente in [...], Via Molinari
2 di 4 n. 13 e, per l'effetto, condannare lo stesso al rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile situato in Carpi (MO), Via G. Molinari n. 13, piano primo;
fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, nel più breve termine;
condannare il Sig. al pagamento dei canoni ad oggi scaduti, pari ad € Controparte_1
5.600,00, nonché di quelli a scadere sino alla data che verrà fissata dall'adito magistrato per il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art 56 della legge n. 392 del 1978.
In via istruttoria: la sottoscritta difesa ritiene la presente causa totalmente documentale, tuttavia per mero scrupolo difensivo e unicamente nel caso in cui il Giudicante lo ritenga necessario ai fini del decidere, chiede ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai punti nn. 2, 3 e 16 della narrativa in fatto del presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in rinnovazione il 16.5.2025 conviene in giudizio Parte_1
chiedendo la risoluzione della locazione abitativa del 5.2.2021, registrata il Controparte_1
25.2.2022, per inadempimento del conduttore, resosi moroso nel pagamento del canone per globali € 5.600,00, pari a sedici ratei (1.4.2021-31.5.2021; 1.12.2023-31.1.2024; 1.3.2024-
28.2.2025).
Espone e documenta di aver tentato l'intimazione al resistente dello sfratto per morosità (art. 663 c.p.c.), ma il procedimento è stato definito in rito per invalidità della notifica della citazione della convalida (doc.
3-7 ric.).
Il resistente, regolarmente citato, non si costituitosi in giudizio.
La causa, istruita con documenti, è discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto è documentato (doc. 1 ric.); quindi, si presume la persistenza nel diritto del creditore che ha specificamente allegato l'inadempimento del debitore (CC SU 30.10.2001 n.
13533).
La morosità deve ritenersi di non scarsa importanza (art. 5 l. 27.7.1978 n. 392 e art. 1455 c.c.), con conseguenti risoluzione del contratto e condanna del resistente al rilascio dell'immobile entro
3 di 4 sessanta giorni (art. 56 l. 27.7.1978 n. 392) e al pagamento dei canoni, scaduti e a scadere (cfr.
CC III 18.8.2023 n. 24819), oltre interessi ex art. 12844 c.c., che sono dovuti, sui canoni scaduti, dalla pubblicazione della presente al soddisfo, non essendo domandati per il periodo anteriore, e, sui canoni a scadere, dalla loro scadenza al soddisfo.
2.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto di Controparte_1
locazione abitativa cui in parte motiva;
2- dichiara tenuto e condanna al rilascio dell'immobile entro sessanta giorni;
Controparte_1
3- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 7.000,00 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo e dei canoni a scadere fino al rilascio oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla scadenza di ciascun canone al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 359,66 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 1 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
4 di 4
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 820/2025
Il giorno 1 luglio 2025 sono comparsi: per 'avv. ROBERTO BONARETTI;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
L'avv. Bonaretti dà atto di aver depositato la notifica del ricorso in rinnovazione. Indica che la morosità è pari ad € 7.000,00 esclusa la mensilità di luglio.
Il Giudice
dato atto, dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non comparso, e Controparte_1
invita il difensore a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avv. Bonaretti precisa le conclusioni come da ricorso aggiornando la morosità alla data odierna, discute la causa riportandovisi e rinuncia a presenziare alla lettura. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 14.30, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia della parte a presenziarvi.
Il Giudice
Martina Grandi
1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 820/2025 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ROBERTO BONARETTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da ricorso:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale e nel merito: accertare dichiarare risolto il contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 05.02.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi al n. 2250
Serie 3T in data 25.05.2022 per inadempimento del conduttore Sig. , c.f. Controparte_1
(per il quale non risultano indirizzi pec contenuti in pubblici registri o C.F._2
domicili digitali eletti), nato a [...] il [...] e residente in [...], Via Molinari
2 di 4 n. 13 e, per l'effetto, condannare lo stesso al rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile situato in Carpi (MO), Via G. Molinari n. 13, piano primo;
fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, nel più breve termine;
condannare il Sig. al pagamento dei canoni ad oggi scaduti, pari ad € Controparte_1
5.600,00, nonché di quelli a scadere sino alla data che verrà fissata dall'adito magistrato per il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art 56 della legge n. 392 del 1978.
In via istruttoria: la sottoscritta difesa ritiene la presente causa totalmente documentale, tuttavia per mero scrupolo difensivo e unicamente nel caso in cui il Giudicante lo ritenga necessario ai fini del decidere, chiede ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai punti nn. 2, 3 e 16 della narrativa in fatto del presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in rinnovazione il 16.5.2025 conviene in giudizio Parte_1
chiedendo la risoluzione della locazione abitativa del 5.2.2021, registrata il Controparte_1
25.2.2022, per inadempimento del conduttore, resosi moroso nel pagamento del canone per globali € 5.600,00, pari a sedici ratei (1.4.2021-31.5.2021; 1.12.2023-31.1.2024; 1.3.2024-
28.2.2025).
Espone e documenta di aver tentato l'intimazione al resistente dello sfratto per morosità (art. 663 c.p.c.), ma il procedimento è stato definito in rito per invalidità della notifica della citazione della convalida (doc.
3-7 ric.).
Il resistente, regolarmente citato, non si costituitosi in giudizio.
La causa, istruita con documenti, è discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto è documentato (doc. 1 ric.); quindi, si presume la persistenza nel diritto del creditore che ha specificamente allegato l'inadempimento del debitore (CC SU 30.10.2001 n.
13533).
La morosità deve ritenersi di non scarsa importanza (art. 5 l. 27.7.1978 n. 392 e art. 1455 c.c.), con conseguenti risoluzione del contratto e condanna del resistente al rilascio dell'immobile entro
3 di 4 sessanta giorni (art. 56 l. 27.7.1978 n. 392) e al pagamento dei canoni, scaduti e a scadere (cfr.
CC III 18.8.2023 n. 24819), oltre interessi ex art. 12844 c.c., che sono dovuti, sui canoni scaduti, dalla pubblicazione della presente al soddisfo, non essendo domandati per il periodo anteriore, e, sui canoni a scadere, dalla loro scadenza al soddisfo.
2.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto di Controparte_1
locazione abitativa cui in parte motiva;
2- dichiara tenuto e condanna al rilascio dell'immobile entro sessanta giorni;
Controparte_1
3- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 7.000,00 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo e dei canoni a scadere fino al rilascio oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla scadenza di ciascun canone al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 359,66 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 1 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
4 di 4