Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 29 marzo 2022
Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 26 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/03/2022, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00525/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 983 del 2021, proposto da:
- AN NE, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;
contro
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
- il Comune di OT;
per l’annullamento
- della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lecce prot. n. 2048-P del 27 aprile 2021, recante parere negativo sul progetto di realizzazione di un complesso per lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio ed esposizione di piante officinali;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto prot. n. 761-P del 7 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. AN NE, comproprietario insieme ai fratelli, nell’agro a sud di OT, di un vasto compendio di terreni e titolare dell’omonima azienda agricola, è inoltre proprietario esclusivo di un’area confinante ( in località IG ), distinta in catasto al foglio 54, particelle 41-42 e classificata come ‘ zona E1 - produttiva normale agricola ’ dal PRG vigente.
- detta area ricade in una più ampia zona del Comune di OT dichiarata di notevole interesse pubblico con DM del 20 settembre 1975, successivamente integrato con DM del 1° agosto 1985, “ perché oltre gli innumerevoli ritrovamenti preistorici, la stessa (zona, ndr) è ricca di una flora tipica erbacea ed arborea, tra cui primeggiano la IA RA e AL (pressoché estinta in tutto il rimanente bacino mediterraneo ad eccezione dell’opposta sponda epirota), sì da costituire un quadro naturale di eccezionale bellezza, nonché una vera e propria oasi di verde per le bellissime pinete costiere che si snodano tra i laghi e il mare, il tutto cosparso di punti di vista e belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami ”.
- già in data 30 agosto 2013 il sig. NE otteneva dal Comune di OT, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 106 del 17 luglio 2012, il permesso di costruire n. 108, per la realizzazione sul terreno in parola di un “ complesso per lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio ed esposizione di piante officinali ”.
- non avendo dato corso ai lavori nei termini di validità del titolo, il sig. NE presentava in data 23 settembre 2020 una nuova istanza edilizia e di autorizzazione paesaggistica, identica per oggetto alla precedente ma articolata tenendo pure conto del sopraggiunto Piano Paesaggistico Territoriale Regionale [ che inseriva il Comune di OT, con il suo agro, nella Scheda d’Ambito 11 “Salento delle Serre” (in particolare, “Serre orientali”) e “vestiva” il vincolo ministeriale mediante le Schede PAE0069 e PAE135 ].
- nella Relazione tecnica allegata all’istanza veniva tra l’altro precisato che “ l’impianto, all’incirca rettangolare, sarà composto da due lati lunghi paralleli, congiunti da un corpo trasversale. In tale maniera si vengono a delimitare due vaste aree destinate alla essiccazione delle piante, di cui la più ampia per origano, EN, timo ed altre mentre la più piccola per la camomilla da disporre su telai. Il fabbricato che congiunge i due lati lunghi rappresenta il locale dell’esposizione e vendita al dettaglio, allestito principalmente da vetrine di esposizione e tabelloni riguardanti le caratteristiche e le virtù medicinali delle piante (…) Tutte le superfici murarie esterne saranno lasciate a vista in quanto realizzate con conci di tufo locale, come richiamo architettonico delle masserie e in maniera da richiamare le tecniche costruttive del passato. Gli infissi esterni saranno in legno e sistema di oscuramento basato su scuri, paviENzioni in pietra di colore chiaro, infissi interni in legno tamburato (…) Il fabbricato si connota dall’essere a grande semplicità e praticità funzionale. I cortili per l’essiccazione delle piante officinali saranno paviENti con pietra locale chiara mentre per le sistemazioni esterne sarà utilizzato pietrischetto e chiancato semplicemente poggiato, per consentire il drenaggio, al fine di ridurre al massimo l’impermeabilizzazione delle superfici e rimarcare il carattere prettamente agricolo dell’intervento. L’intorno dei fabbricati previsti sarà arricchito con l’impleENzione dì essenze vegetali di tipo mediterraneo, al fine schermare la costruzione e di consentirne un migliore inserimento paesaggistico ”.
- il Comune di OT, verificata la completezza della docuENzione, trasmetteva l’istanza alla Commissione Locale per il Paesaggio competente per l’Associazione dei Comuni di OT, Giurdignano e Uggiano la Chiesa, la quale, con verbale n. 108 del 24 novembre 2020, “ considerato che l’insieme dei fabbricati proposti rappresenta una rivisitazione architettonica dei modelli masserizi caratterizzanti il paesaggio agrario interessato ”, esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
- con nota prot. n. 3863 del 19 febbraio 2021 il Comune inoltrava quindi la pratica alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con una “ relazione illustrativa ai sensi dell’art. 146 comma 7 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR e contestuale accertamento di compatibilità dell’intervento ”, premettendo che “ il territorio di questo Comune è sottoposto a vincolo paesaggistico ” e attestando, anche sulla scorta del parere della CLP, che “ l’intervento è compatibile con le NTA del PPTR, in quanto relative alla disciplina paesaggistica delle componenti riguardanti la struttura idrogeomorfologica, la struttura ecosistemica e ambientale e la struttura antropica e storico - culturale ”.
- seguivano: il preavviso ex art. 10- bis l. n. 241/90 della SABAP prot. n. 761-P del 7 aprile 2021 e, infine, il parere negativo prot. n. 2048-P del 27 aprile 2021, impugnato col presente ricorso per i motivi che seguono: a) eccesso di potere per radicale contraddittorietà dell’azione amministrativa; erroneità, insufficienza e apoditticità della motivazione; errata applicazione del paragrafo A.3.3. della Sezione C) della Scheda d’Ambito 11 del PPTR, della normativa d’uso delle Componenti visivo percettive della Scheda PAE0069 e degli artt. 86-88 della NTA del PPTR; carenza di istruttoria; sviamento; b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/04, degli artt. 37, 38 comma 3, 89, 90 e 91 NTA del PPTR; incompetenza e/o difetto di attribuzione; violazione e/o errata applicazione del Punto A.3.3. della Scheda d’ambito 11 del PPTR; errata applicazione della normativa d’uso delle componenti visivo - percettive della Scheda PAE0069; errata applicazione degli artt. 86 - 88 delle NTA del PPTR; erroneità dell’istruttoria; erroneità dei presupposti in fatto e in diritto; erroneità/contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa.
2.- Rilevato che l’impugnato parere era così motivato: « considerato che l’intervento previsto consiste nella realizzazione di un complesso edilizio mediante scavo di sbancamento per la realizzazione di edifici con struttura in c.a. (plinti, travi e pilastri) e coperture differenziate, con solai latero-cementizi e lastricati solari con pietra di Cursi, con travi lamellari, tavolati e massetti e con volte a stella o a botte; cortili paviENti con pietra locale e sistemazioni esterne con pietrischetto e ‘chiancato’; realizzazione degli impianti idrico fognanti ed elettrici sottotraccia, di paviENzioni in gres e in pietra e di intonaci interni; trattamento delle pareti esterne di tufo a vista e realizzazione di serramenti esterni di legno con scuri; realizzazione di sistema di smaltimento dei reflui con fossa imhoff e linea di subirrigazione con fondo permeabile interrata per una profondità superiore a 70 cm e relativi pozzetti; impleENzione del verde con essenze vegetali di tipo mediterraneo per schermare la costruzione e migliorare l’inserimento paesaggistico.
Considerato che l’intervento, al solo piano terra, impegna una superficie costruita complessiva pari a 986,37 mq e un volume di 3354,37 mc.
Considerato che la costruzione, in parte rialzata rispetto al livello di campagna, comprende due vani tecnici interrati, è dotata di coperture praticabili, raggiungibili con scalinate, provviste di alti parapetti con conseguente altezza fuori terra variabile da un minimo di 3,50 m fino a 6,50/7 m; si distribuisce intorno a due grandi cortili recintati e paviENti, uno di oltre 530 mq e un altro di circa 140 mq per complessiva ulteriore superficie di 670 mq, cui si aggiunge un porticato con tettoia di circa 83 mq; inoltre, è dotata di diversi servizi igienici con vasche da bagno nonché di un camino a carattere monuENle situato nel locale adibito a stoccaggio prodotti destinati alla vendita industriale (cfr. Tavola A2, A3, A4).
Considerato che all’occupazione di suolo agricolo di cui sopra si aggiungono ampie sistemazioni esterne - in progetto identificate come ‘piazzale in pietrischetto’ - e accesso con cancello e colonne di pietra (cfr. Tavola A3).
Visto il PPTR vigente dal quale risulta che l’area interessata dal progetto ricade nell’Ambito Paesaggistico ‘Salento delle Serre - Figura Le Serre orientali’ e che l’intervento, relativamente alla Struttura antropica e storico culturale, ‘Componenti culturali e insediative’, interferisce con il bene paesaggistico ‘Area di notevole interesse pubblico’ (DM 20.09.1975 - art. 136 comma 1 lettere c) e d), integrato con DM 01.08.1985) e ‘Componenti dei valori percettivi’, con l’UCP ‘Coni visuali’.
Visto il DM 20.09.1975 … “La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre gli innumerevoli ritrovamenti preistorici, la stessa è ricca di una flora tipica erbacea ed arborea, tra cui primeggiano la IA RA e AL (pressoché estinta in tutto il rimanente bacino mediterraneo ad eccezione dell’opposta sponda epirota), sì da costituire un quadro naturale di eccezionale bellezza nonché una vera e propria oasi di verde per le bellissime pinete costiere che si snodano tra i laghi e il mare, il tutto cosparso di punti di vista e belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami”, integrato dal DM 01.08.1985 nel quale si specifica “Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l’esistenza del vincolo non ha assicurato, per il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell’abitato di OT (Mare Adriatico) al confine con la provincia di NT (Porto Cesareo - Mare Ionio), una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull’equilibrio ecologico-ambientale”.
Visto l’art. 79 delle NTA del PPTR e la Scheda d’Ambito n. 11 relativa al ‘Salento delle Serre - Le Serre orientali’.
Viste le ‘Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso’ recanti le ‘prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico’ relative al DM 20.09.1975 e al DM 01.08.1985, rispettivamente Scheda PAE069 e Scheda PAE135.
(…)
Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime, ai sensi del comma 8 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., parere contrario alla realizzazione del progetto “di realizzazione di un complesso per lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio, esposizione piante officinali” per le considerazioni e motivazioni espresse nel … preavviso di diniego e che di seguito integralmente si riportano.
Il sito interessato dalle opere si inserisce in un Ambito paesaggistico rappresentato dall’immediato entroterra della costa otrantina meridionale che si sviluppa a ovest della litoranea OT - Porto Badisco, notoriamente una delle più belle strade paesaggistiche d’Italia che offre scenari di straordinaria panoramicità e di grande valore simbolico (strada provinciale 87, identificata nel PPTR come ‘strada panoramica’). Un contesto paesaggistico che conserva e manifesta diffusamente sia tracce di antica frequentazione (recinti di pietra, ripari rurali, etc.) sia rilevanti testimonianze della struttura insediativa storica tipica del sistema binario torre - masseria fortificata: ancora oggi, infatti, è dominato dalla Torre costiera di S. Eliminano, dalla AS fortificata Ceppano e dalla AS San Nicola di Casole con i monuENli resti abbaziali dell’antico cenobio basiliano; beni culturali che costituiscono contemporaneamente fulcri visivi di riferimento panoramico e luoghi di osservazione privilegiata a perdita d’occhio sia verso la costa sia verso il paesaggio rurale interno della campagna profonda. Nel descritto contesto di notevole interesse pubblico l’area oggetto di intervento si inserisce in una porzione di paesaggio racchiusa da viabilità consolidata - a ovest strada vicinale Casino IG e Montimaiocchi, a sud strada vicinale da Uggiano a IG, a est strade vicinali Monticavalli e San Nicola di Casole - le cui denominazioni da un lato esprimono l’orografia territoriale, connotata da dolci rilievi e depressioni e, dall’altro, derivano dalle più importanti testimonianze del sistema insediativo storico-culturale. Il lotto da costruire è parte integrante di tale paesaggio e si caratterizza per la tipica struttura di appoderamento a mosaico agricolo, organizzata con ampi appezzamenti a seminativo che si alternano a uliveti e a pascoli rocciosi; detta trama agricola di lunga durata è punteggiata manufatti rurali tradizionali (ripari e muretti in pietra a secco, casini, piccole costruzioni di blocchi pietra locale) diradati e ben integrati nel paesaggio rurale e da poche ma significative componenti culturali e insediative - Torre S. Eliminano, AS Ceppano, AS S. Nicola di Casole e la porzione più antica della AS IG - che marcano monuENlmente la struttura antropica e storico culturale dell’ambito di paesaggio. Un sistema, nel suo insieme, di consolidato e riconosciuto equilibrio tra valori storici, naturalistici, antropici e simbolici scandito da una rete di viabilità vicinale principale dalla quale si diramano stretti sterrati delimitati fiancheggiati da macchia mediterranea e che oggi è minacciato dall’insorgere di edifici dissonanti rispetto all’intorno, alcuni di recente realizzazione e di eccessivo sviluppo planivolumetrico, che rischiano di compromettere irrimediabilmente le storicizzate gerarchie spaziali, costruttive e panoramiche. Il descritto paesaggio di notevole interesse pubblico rispecchia ancora pienamente i valori patrimoniali ed estetico-percettivi riconosciuti dai provvedimenti di tutela - DM 20.09.1975 e DM 01.08.1985, in quanto li conserva pressoché integri tanto da costituire, ancora oggi, ‘un quadro naturale di eccezionale bellezza (…), il tutto cosparso di punti di vista e belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami’. L’integrazione del vincolo intervenuta nel 1985 ha inoltre contenuto il diffondersi casuale di interventi edilizi capaci di pregiudicare sia le peculiarità storico culturali di questo specifico paesaggio rurale di importante valore testimoniale sia le singolarità visuali e panoramiche che lo connotano. In tale contesto il complesso edilizio, qualora realizzato, non risulterebbe compatibile con i valori paesaggistici tutelati, in quanto:
1. si configurerebbe come episodio costruttivo di considerevoli dimensioni avulso dal mosaico agricolo di riferimento e capace di svilire il consolidato e perdurante rapporto di dominanza funzionale, simbolica, estetico-percettiva e panoramica delle costruzioni storiche e tradizionali - Masserie e Torre costiera - sull’intorno rurale;
2. a causa del considerevole impegno di superficie occupata - circa 1740 mq (costruito e aree paviENte di pertinenza) cui si aggiungerebbero ulteriori ampie sistemazioni esterne, determinerebbe la framENzione della trama agricola di lunga durata, inserendo un elemento di forte cesura nella continuità della struttura colturale a mosaico percepibile dalla viabilità vicinale storica e dai sentieri che dalla stessa si diramano;
3. l’imponente sviluppo planivolumetrico, pari ad un volume di oltre 3350 mc fuori terra (oltre a vani interrati) enfatizzato da altezze dei singoli corpi di fabbrica variabili tra 3,5 e 7 m., non ne consentirebbe l’integrazione nel sistema agrario consolidato ma, al contrario, determinerebbe un forte impatto paesaggistico, percepibile anche su lunghe distanze, capace di alterazione la percezione d’insieme del contesto tutelato e gli orizzonti persistenti; ciò a causa della visibilità del complesso edilizio non solo dalle strade poderali principali e secondarie che strutturano il mosaico colturale ma anche dalla strada panoramica OT - Porto Badisco, nonché da luoghi privilegiati di godibilità visiva a perdita d’occhio rappresentati sia dai naturali luoghi a quota maggiore rispetto all’intorno rurale sia dalle terrazze e dalla torre della AS Ceppano e dal promontorio roccioso della Torre S. Emiliano; luoghi accessibili al pubblico e mete privilegiate, durante l’intero arco dell’anno, sia delle comunità locali sia dei turisti per godere del paesaggio fortemente identitario e di eccezionale bellezza di tale tratto costiero. Inoltre, l’intervento, non risulterebbe conforme alle ‘specifiche prescrizioni d’uso per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157’ riportate nelle Scheda PAE069 e Scheda PAE135 (DM 20.09.1975 e DM 01.08.1985) in quanto, relativamente alla Struttura antropica e storico culturale: Normativa d’Uso per le Componenti visivo percettive dell'Ambito paesaggistico
4. non persegue i seguenti Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale - “3. salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata”; “5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo”; “7. Valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia”;
5. non persegue i seguenti Indirizzi - “Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza … di qualsiasi … bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell’ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”; nel caso specifico, la Torre S. Emiliano e la AS con torre fortificata Ceppano, i terrazzi naturali che si sviluppano a est e ad ovest della strada panoramica litoranea OT - Porto Badisco, raggiungibili anche dalla viabilità poderale e dai sentieri sterrati dell’entroterra.
Sistema delle tutele per le Componenti dei valori percettivi dell’area di notevole interesse pubblico: 6. non persegue i seguenti Indirizzi: “a. salvaguardare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali ... coni visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario”;
7. non rispetta la seguente Direttiva: “3. Tutti gli interventi riguardanti ... i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono”;
8. è in contrasto con le Prescrizioni per i coni visuali in quanto, per ubicazione e sviluppo planivolumetrico, si configurerebbe quale intervento non ammissibile perché capace di modificare lo stato dei luoghi compromettendo “l’integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture ... antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali” (punto 1.a1) e, inoltre, per le grandi dimensioni, comprometterebbe “i molteplici punti di vista e belvedere...” (punto 1.a2);
9. non si configura quale intervento auspicabile in quanto non è finalizzato a ridurre e mitigare gli impatti e le trasformazioni “di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce” (punto 2.c1); non valorizza i “mosaici colturali della tradizionale matrice agricola” (punto 2.c3) ».
3.- Osservato che:
- l’impugnato parere contrario della SABAP non ha a oggetto, ovviamente, la compatibilità dell’intervento rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale, tema dunque del tutto estraneo a questo giudizio.
- alcuni riferimenti pure compiuti dalla Soprintendenza - a esempio, quello alla presenza di “diversi servizi igienici con vasche da bagno, nonché di un camino a carattere monuENle situato nel locale adibito a stoccaggio prodotti destinati alla vendita” - paiono in qualche modo suggerire l’ipotesi che, secondo il Ministero, l’immobile potrebbe in futuro avere una destinazione diversa da quella di progetto: anche quest’aspetto è tuttavia estraneo al presente giudizio, relativo solo alla compatibilità paesaggistica dell’intervento così come previsto nell’istanza edilizia e di a.p. e con la relativa destinazione, fermo ovviamente ogni potere/dovere di futura vigilanza della p.A. sul punto.
4.- Ritenuto, con le precisazioni appena svolte sub 3.-, che:
- ogni valutazione non può non essere condizionata dalla particolare destinazione dell’intervento, risultando la prevista attività di “ lavorazione, trasformazione, confezionamento, stoccaggio ed esposizione di piante officinali ” certamente in armonia con il contesto circostante, e ciò tanto sotto il profilo ambientale - l’area interessata è a vocazione agricolo-produttiva - quanto sotto quello culturale - l’oggetto dell’attività economica dovrebbero comunque essere piante in specie presenti nell’entroterra del Basso Salento .
- la SABAP, d’altronde, nulla contestava in occasione del p.d.c. rilasciato al ricorrente, previa autorizzazione paesaggistica, in data 30 agosto 2013, pur essendo l’area già oggetto dei Decreti ministeriali del 20 settembre 1975 e 1° agosto 1985, adottati appunto essendo l’area medesima “ ricca di una flora tipica erbacea ed arborea… sì da costituire un quadro naturale di eccezionale bellezza nonché una vera e propria oasi di verde per le bellissime pinete costiere che si snodano tra i laghi e il mare, il tutto cosparso di punti di vista e belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami ”: pur successivamente ‘vestito’ dalle schede PAE, d’altronde, il vincolo risulta tuttora, nella sua essenza, quello posto sin dall’epoca ai sensi dell’art. 136 D.lgs. n. 42/2004.
- in questo senso le contestate, attuali valutazioni del Ministero risultano dunque inficiate da una completa obliterazione di questo dato di partenza - la valorizzazione delle piante officinali -, che da un lato rende poco comprensibile il giudizio di disarmonia dell’intervento rispetto al quadro agricolo d’insieme e, dall’altro lato, avrebbe certamente meritato una particolare considerazione pure in ordine ai profili paesaggistici presi in esame dalla SABAP, di seguito esaminati.
4.1 Ritenuto, appunto con riguardo all’impatto paesaggistico dell’intervento, intervento secondo la Soprintendenza percepibile anche da lunghe distanze e tale da alterare la percezione d’insieme del contesto tutelato, incidendo lo stesso anche sugli orizzonti/coni visuali, che:
- come già scritto, il progetto prevede che “ tutte le superfici murarie esterne (siano) lasciate a vista, in quanto realizzate con conci di tufo locale, come richiamo architettonico delle masserie e in maniera da richiamare le tecniche costruttive del passato ”, tanto che la Commissione Locale Paesaggio poneva in rilievo che “ l’insieme dei fabbricati proposti rappresenta una rivisitazione architettonica dei modelli masserizi caratterizzanti il paesaggio agrario interessato ”.
- il ricorrente chiedeva alla SABAP di poter accedere agli “ atti e/o documenti, ove esistenti, da cui si evinca l’attività compiuta dal Comune e/o dalla Soprintendenza al fine di valutare la visibilità dell’opera progettata all’interno del cono visuale ”.
- la difesa del ricorrente allega che nessun “ atto o documento in tal senso è stato reso disponibile ” (pag. 9 del ricorso) e inoltre, producendo sul punto una relazione tecnica corredata da docuENzione planivolumetrica e fotografica, che “ l’istruttoria … mancata avrebbe consentito di appurare che l’area di intervento non è percettibile dalla strada panoramica OT - Porto Badisco, e ciò non solo perché i due punti distano in media ed in linea retta 1,2 km ma, anche, perché la strada si trova a 43 metri sul livello del mare e quindi ad una quota ben più bassa del crinale del Monte Cavallo che si innalza sino a 74 metri sul livello del mare e che si frappone rispetto all’area di intervento, posta a circa 66 metri sul livello del mare, che pertanto dal crinale resta completamente nascosta alla vista di chi percorre la litoranea. Inoltre l’ampia vegetazione sia naturale che antropica inibisce ogni possibilità di percezione anche su distanze più lunghe. Considerazioni analoghe valgono quanto alla visibilità da AS Ceppano, distante circa 1 km dalla proprietà del ricorrente, le cui terrazze si trovano a 59 metri sul livello del mare e quindi anch’esse a quota più bassa rispetto all’area di intervento e prospettano una lieve altura interposta che unitamente alla diffusa vegetazione impedisce ogni residua possibilità di visibilità dell’intervento. Infine quanto alla Torre S. Emiliano, distante circa 2,5 km, l’orografia dei luoghi è tale che i due punti si trovano praticamente alla stessa quota, sicché ove mai vi fosse una qualche visibilità nonostante la presenza oltre che di diffusa vegetazione anche della preesistente AS IG (che copre per la gran parte il nuovo manufatto), si tratterebbe di percepire in sostanza un piccolo punto, non certo una modifica dello stato dei luoghi suscettibile di determinare un forte impatto paesaggistico ovvero di interferire con il cono visuale compromettendo l’integrità dei valori paesaggistici delle relative aree ovvero i punti di vista/belvedere ovvero occludendo visuali… ”.
- le circostanze appena enunciate non risultano concretamente smentite dall’Amministrazione resistente.
- l’impugnato parere della Soprintendenza è dunque illegittimo, per le ragioni e nei sensi appena precisati, per difetto di istruttoria e di motivazione, pure ricordato come « secondo un orientamento ormai fermo… (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2019 n. 853):
- il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, perché possa considerarsi legittimo sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione, nel rispetto del principio scolpito nell’art. 3 l. 241/1990, che costituisce il precipitato normativo di fonte legislativa al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera con riferimento alla quale l’autorizzazione è richiesta, dovendo la motivazione doverosamente (cor)rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4707);
- in linea di diritto, il surriferito orientamento giurisprudenziale afferma che in tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto (cfr., ancora da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2019 n. 802);
- al riguardo, come è noto, la tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell’urbanistica ed in tale ottica la funzione dell’autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l’autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018 n. 7220);
- in proposito, la normativa vigente non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela per cui, nelle ipotesi in cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia chiamata a valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016 n. 5108);
- conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2018 n. 3207);
- non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016) » (Consiglio di Stato, VI, 20 agosto 2019, n. 5757; v. anche: Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 853; VI, 1° febbraio 2019, n. 802; T.A.R. Puglia Lecce, I, 3 novembre 2020, n. 1188; T.A.R. Puglia Lecce, I, 16 giugno 2020, n. 638).
5.- Ritenuto che il ricorso dev’essere, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, restando salvo il potere/dovere della p.A. di rideterminarsi sull’istanza ed eccezionalmente compensate tra le parti le spese di giudizio, attesa la complessità delle questioni trattate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 983 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO