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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46141/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], con Parte_1 il patrocinio dell'avv. Anna Brambilla, nei confronti del Controparte_1
, in persona del rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...] CP_2
Generale dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha riferito di risiedere regolarmente in Italia, di svolgere attività lavorativa e di essere Parte_1
titolare dello status di rifugiato. Ha aggiunto di aver presentato il 24.10.2022 domanda di ricongiungimento familiare con la moglie nata in [...] il [...] e di aver ottenuto Persona_1
il nullaosta al ricongiungimento familiare il 16.12.2022.
Il 27.02.2023, dopo aver tentato invano di fissare un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia ad
Islamabad per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto, il ricorrente ha inviato una email ai vari indirizzi di posta elettronica dell'Ambasciata (tra i quali
, indicati sul sito internet. Email_1
Inviata una richiesta di appuntamento anche tramite pec dalla Cooperativa Sociale il Girasole, ente gestore del centro di accoglienza SAI nel quale risiede il sig. l'Ambasciata ha risposto il Pt_1
28.02.2023 invitando il ricorrente a formalizzare la richiesta di appuntamento tramite email agli indirizzi (Aire, Passaporti, Stato civile, cittadinanza), Email_2
(Visti) (Visti studio…). Email_1 Email_3
Il 9.03.2023 il ricorrente ha inoltrato la richiesta secondo le indicazioni ricevute. Non ricevendo alcuna risposta, ha inviato delle email di sollecito il 19.04.2023, il 10.06.2023 e l'11.07.2023. A seguito dell'avviso pubblicato sul sito dell'Ambasciata il 26.05.2023, secondo cui “... For the Nulla
Osta with imminent deadline and for the Nulla Osta expired, please send requests only to the email address: , il sig. in data 31.08.2023 ha reiterato la richiesta di Email_4 Pt_1
appuntamento secondo tali ultime indicazioni.
Perdurando il silenzio dell'amministrazione, parte ricorrente ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare, verificata la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni indicate nella motivazione nonchè il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, ordinare all'Ambasciata italiana a Islamabad - Controparte_1
, inaudita altera parte, di fissare un appuntamento per rilascio del visto di ingresso
[...]
per motivi familiari in favore della sig.ra entro il termine di 20 giorni. - Nel merito e in Persona_1
via principale ordinare all'amministrazione resistente il rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari alla sig.ra per mezzo dell'Ambasciata italiana a Islamabad.” Persona_1
Il ricorrente ha evidenziato di soffrire di “disturbo dell'umore NAS con sintomi psicotici”, e di aver segnalato all'Ambasciata “l'urgenza di procedere all'esame della propria richiesta dettata nondimeno dalle proprie condizioni di salute, allegando relazione medica”. Ancora, il sig. ha Pt_1
sottolineato che il tempo per la conclusione della procedura di rilascio del visto è ampiamente scaduto e che la perdurante e illegittima inerzia dell'amministrazione sta violando il diritto all'unità familiare, tutelato a livello nazionale e sovranazionale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo un rinvio dell'udienza ai fini della Controparte_1 comunicazione dell'esito dell'appuntamento fissato per il 24.06.2024.
Il giudice ha rinviato all'udienza del 24.09.2024.
In vista dell'udienza, le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza con cui hanno chiesto un ulteriore rinvio per conoscere l'esito dell'appuntamento fissato dall'Ambasciata per la legalizzazione dei documenti il 26.08.2024.
Il giudice ha quindi rinviato all'udienza del 5.11.2024.
Con note del 4.11.2024 il ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio poiché, a seguito della convocazione presso gli uffici dell'Ambasciata, la moglie del ricorrente era ancora in attesa dell'esito della procedura.
Il giudice, valutata la richiesta meritevole di accoglimento, ha rinviato all'udienza del 18.03.2025.
Con note del 17.03.2025 le parti hanno dato contezza dell'avvenuto rilascio del visto;
pertanto, hanno domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.
***** In via preliminare, giova premettere che costituisce principio pacifico quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva nell'ambito del quale trovano spazio valutazioni che competono in via esclusiva all'amministrazione la quale, peraltro, è in special modo in grado di reperire tutti i dati indispensabili per poter operare la ponderazione comparativa degli interessi in gioco ed esercitare il potere conferitogli dalla legge.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla
Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha emesso il visto in favore della sig.ra Persona_1
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Roma, 18/03/2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], con Parte_1 il patrocinio dell'avv. Anna Brambilla, nei confronti del Controparte_1
, in persona del rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...] CP_2
Generale dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha riferito di risiedere regolarmente in Italia, di svolgere attività lavorativa e di essere Parte_1
titolare dello status di rifugiato. Ha aggiunto di aver presentato il 24.10.2022 domanda di ricongiungimento familiare con la moglie nata in [...] il [...] e di aver ottenuto Persona_1
il nullaosta al ricongiungimento familiare il 16.12.2022.
Il 27.02.2023, dopo aver tentato invano di fissare un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia ad
Islamabad per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto, il ricorrente ha inviato una email ai vari indirizzi di posta elettronica dell'Ambasciata (tra i quali
, indicati sul sito internet. Email_1
Inviata una richiesta di appuntamento anche tramite pec dalla Cooperativa Sociale il Girasole, ente gestore del centro di accoglienza SAI nel quale risiede il sig. l'Ambasciata ha risposto il Pt_1
28.02.2023 invitando il ricorrente a formalizzare la richiesta di appuntamento tramite email agli indirizzi (Aire, Passaporti, Stato civile, cittadinanza), Email_2
(Visti) (Visti studio…). Email_1 Email_3
Il 9.03.2023 il ricorrente ha inoltrato la richiesta secondo le indicazioni ricevute. Non ricevendo alcuna risposta, ha inviato delle email di sollecito il 19.04.2023, il 10.06.2023 e l'11.07.2023. A seguito dell'avviso pubblicato sul sito dell'Ambasciata il 26.05.2023, secondo cui “... For the Nulla
Osta with imminent deadline and for the Nulla Osta expired, please send requests only to the email address: , il sig. in data 31.08.2023 ha reiterato la richiesta di Email_4 Pt_1
appuntamento secondo tali ultime indicazioni.
Perdurando il silenzio dell'amministrazione, parte ricorrente ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare, verificata la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni indicate nella motivazione nonchè il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, ordinare all'Ambasciata italiana a Islamabad - Controparte_1
, inaudita altera parte, di fissare un appuntamento per rilascio del visto di ingresso
[...]
per motivi familiari in favore della sig.ra entro il termine di 20 giorni. - Nel merito e in Persona_1
via principale ordinare all'amministrazione resistente il rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari alla sig.ra per mezzo dell'Ambasciata italiana a Islamabad.” Persona_1
Il ricorrente ha evidenziato di soffrire di “disturbo dell'umore NAS con sintomi psicotici”, e di aver segnalato all'Ambasciata “l'urgenza di procedere all'esame della propria richiesta dettata nondimeno dalle proprie condizioni di salute, allegando relazione medica”. Ancora, il sig. ha Pt_1
sottolineato che il tempo per la conclusione della procedura di rilascio del visto è ampiamente scaduto e che la perdurante e illegittima inerzia dell'amministrazione sta violando il diritto all'unità familiare, tutelato a livello nazionale e sovranazionale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo un rinvio dell'udienza ai fini della Controparte_1 comunicazione dell'esito dell'appuntamento fissato per il 24.06.2024.
Il giudice ha rinviato all'udienza del 24.09.2024.
In vista dell'udienza, le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza con cui hanno chiesto un ulteriore rinvio per conoscere l'esito dell'appuntamento fissato dall'Ambasciata per la legalizzazione dei documenti il 26.08.2024.
Il giudice ha quindi rinviato all'udienza del 5.11.2024.
Con note del 4.11.2024 il ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio poiché, a seguito della convocazione presso gli uffici dell'Ambasciata, la moglie del ricorrente era ancora in attesa dell'esito della procedura.
Il giudice, valutata la richiesta meritevole di accoglimento, ha rinviato all'udienza del 18.03.2025.
Con note del 17.03.2025 le parti hanno dato contezza dell'avvenuto rilascio del visto;
pertanto, hanno domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.
***** In via preliminare, giova premettere che costituisce principio pacifico quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva nell'ambito del quale trovano spazio valutazioni che competono in via esclusiva all'amministrazione la quale, peraltro, è in special modo in grado di reperire tutti i dati indispensabili per poter operare la ponderazione comparativa degli interessi in gioco ed esercitare il potere conferitogli dalla legge.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla
Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha emesso il visto in favore della sig.ra Persona_1
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Roma, 18/03/2025
Il giudice
Corrado Bile