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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35200 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RODELLA GIAN LUCA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PORFIDIA VINCENZO per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale e contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 cpc CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 8.4.2000, che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...] Per_1
(il 15.10.2000) e (il 22.10.2003), che la protrazione della convivenza Per_2
era divenuta intollerabile e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare - ha chiesto di pronunciare la separazione personale delle parti, anche con sentenza parziale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 della l. 898/190, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente, costituendosi, ha aderito alle domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle diverse condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, sentite le parti ed acquisite informazioni dal figlio , il GD, con ordinanza in data 17.3.2025, ha Per_2
emesso i provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc e rimesso la decisione al
Collegio sul solo status della separazione.
Tanto premesso, la risalenza della separazione di fatto e la persistente volontà delle parti di porre fine al vincolo matrimoniale dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GD in data 17.3.2025.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e coniugati in Roma Parte_1 Controparte_1
l'8/04/2000;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00602, Serie 01, Anno parte 1);
− rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GD in data 17.3.2025;
− spese alla sentenza definitiva.
Roma, 17.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35200 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RODELLA GIAN LUCA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PORFIDIA VINCENZO per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale e contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 cpc CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 8.4.2000, che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...] Per_1
(il 15.10.2000) e (il 22.10.2003), che la protrazione della convivenza Per_2
era divenuta intollerabile e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare - ha chiesto di pronunciare la separazione personale delle parti, anche con sentenza parziale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 della l. 898/190, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente, costituendosi, ha aderito alle domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle diverse condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, sentite le parti ed acquisite informazioni dal figlio , il GD, con ordinanza in data 17.3.2025, ha Per_2
emesso i provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc e rimesso la decisione al
Collegio sul solo status della separazione.
Tanto premesso, la risalenza della separazione di fatto e la persistente volontà delle parti di porre fine al vincolo matrimoniale dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GD in data 17.3.2025.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e coniugati in Roma Parte_1 Controparte_1
l'8/04/2000;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00602, Serie 01, Anno parte 1);
− rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GD in data 17.3.2025;
− spese alla sentenza definitiva.
Roma, 17.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi