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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 124 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA DELLA STELLA 19
AL LAZIALE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FIORILLO GUIDO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIALE MENCACCI, 3
ANZIO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , coniuge Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in 13/12/2006 ad Albano laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 205, parte II, serie A, anno 2006.
Il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nato un figlio, (6/6/2007) e che Persona_1
fra i coniugi è intervenuta la sentenza di separazione di questo Tribunale n. 932 del 23.3.2015; da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza. Ha dedotto altresì di aver subito un significativo peggioramento delle proprie condizioni economiche tanto da non riuscire a versare, per il mantenimento del figlio, il contributo di 750,00 euro previsto all'esito della separazione.
Ha lamentato di non aver più contatti col figlio da tempo, a causa degli ostacoli frapposti dalla moglie.
Ha dedotto che la moglie “è docente nell'organico della Scuola Secondaria Andrea Velletrano, in
Velletri, Viale Regina Margherita, percependo, verosimilmente, uno stipendio di € 1.600,00 circa”.
Il Sig. ha, dunque, chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_1
concordatario ed un contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio pari a Persona_1
200,00 euro.
Poiché al momento in cui il giudizio viene in decisione il figlio ha ormai raggiunto la Persona_1
maggiore età, il padre ha rinunciato alle domande svolte in ricorso in punto affido, collocazione e visite, in quanto ormai superflue, sicché nulla occorre riferire a riguardo.
, costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, contestando, per il Parte_2
resto, le avverse prospettazioni e domande.
In particolare, la convenuta ha
contro
-dedotto: che da giugno/luglio 2019 il padre, a seguito di una lite col figlio, non ha più visto l'allora minore, senza che da parte della madre sia mai stato frapposto alcun ostacolo alla loro frequentazione;
che il ricorrente ha dimostrato un evidente disinteresse per il figlio;
che da novembre 2021 il versa per il figlio il minor importo di 200,00 euro, mentre Pt_1
non ha mai versato le spese straordinarie;
che non vi è alcuna evidenza della diminuzione dei redditi del ricorrente, poiché già all'epoca dell'assunzione dell'obbligo il già non possedeva redditi Pt_1
figurati e fiscalmente in regola;
che il ricorrente è un venditore di immobili e gode di una situazione economica agiata e non di impossidenza come prospettato.
La convenuta ha, quindi, sostanzialmente chiesto la declaratoria di divorzio e la conferma del contributo stabilito per il figlio in sede di separazione (750,00 euro).
Anche con riguardo alla resistente, si tralasciano le conclusioni dalla stessa rassegnate in punto affido, collocazione e visite, in quanto allo stato superflue, essendo divenuto nelle more Persona_1
maggiorenne.
All'udienza presidenziale dell'8.5.2023, il ricorrente ha dichiarato: “sono ato a ROMA Parte_1
(RM) il 06/07/1967 residente a [...] Professione: attualmente percepisco la
NASPI di euro 880 lordi. Negli ultimi due anni ho lavorato in un'azienda di recupero di materiali sanitari: a fine novembre 2022 non mi hanno rinnovato il contratto. Sono alla ricerca di altra occupazione. Titolo di Studio: licenza media. Percepisco mensilmente euro: 880 euro lordi al mese di NASPI fino a novembre 2023 Sostengo le seguenti spese fisse: canone di locazione di euro 540 al mese per l'immobile in cui vivo e che ho stipulato quando lavoravo. Non ci sono possibilità di riconciliazione.
Confermo integralmente il contenuto del ricorso. Non vedo mio figlio da circa tre anni ma comunque ho sempre avuto difficoltà a stare da solo con lui. Non so cosa sia successo ma non vuole uscire con me”.
La resistente, nella medesima occasione, ha riferito: “sono nato a [...] il Parte_2
14/03/1975 residente a [...] Professione: insegnante di scuola media superiore Titolo di Studio: laurea. Percepisco mensilmente euro: circa 1400/1500 al mese.
Sostengo le seguenti spese fisse: canone di locazione dell'immobile in cui vivo di euro 750 complessivi al mese. Non ci sono possibilità di riconciliazione. Confermo integralmente il contenuto dell'atto difensivo predisposto dal mio legale. Da circa 4 anni nostro figlio non vede il padre. Nostro figlio ha
16 anni ed è iscritto al secondo anno di liceo classico. Sin dalla separazione i rapporti con il padre sono stati irregolari e saltuari. Io ritengo che riallacciare i rapporti con il padre è attualmente complicato tenuto conto dell'età, dei suoi impegni e che i rapporti sono stati sporadici”.
Con ordinanza presidenziale del 7.7.2023, sono state confermate le condizioni di separazione e, dunque, anche il contributo a carico del padre nella misura di 750,00 euro.
Nel prosieguo del giudizio, il ricorrente ha proposto istanza per la riduzione del contributo a suo carico, allegando alcune sopravvenienze.
Più precisamente, l'attore ha dedotto una grave esposizione debitoria nei confronti dell'RI (oltre
2 milioni e 300 mila euro) nonché la sua intervenuta assunzione da parte del Repubblica CP_1
Italiana come segretario di un Senatore, con una indennità mensile di € 1.470,00 nette al mese.
Il sentito all'udienza del 21.10.2024, ha affermato: “attualmente guadagno € 1.460,00 Pt_1
mensili; il contratto di lavoro è stato stipulato a luglio 2023; all'epoca dell'udienza presidenziale percepivo la Naspi di importo pari a circa € 800,00 mensili;
non frequento mio figlio da quando aveva
12 anni;
non mi risponde neanche al telefono;
sporadicamente risponde la madre ma quando chiamo lui non c'è mai dentro casa;
mio figlio mi ha detto che non gli va di uscire;
pago un affitto pari a €
540,00 mensili da circa due anni;
spesso mi sposto per lavoro con uno scooter che mi ha regalato mio cugino;
non ho mai pagato € 750,00 per il mantenimento di mio figlio perché non ho le disponibilità economiche;
ho sempre pagato la minor somma di € 200,00 mensili;
quando posso, partecipo alle spese straordinarie;
non svolgo altre attività lavorative”.
La resistente ha
contro
-dedotto: “dal 2021 percepisco € 200,00 mensili per il mantenimento di mio figlio;
prima del 2021 non percepivo nulla;
io svolgo l'attività di insegnante e il mio guadagno è di € 1.450,00 mensili circa;
il padre non partecipa alle spese straordinarie;
ha pagato solo 60,00€ per
l'ultima visita medica;
pago un affitto di € 500,00 mensili;
€ 250,00 mensili a titolo di rimborso delle morosità maturate;
€ 50,00 mensili a titolo di assicurazione contratta con la banca;
confermo che il padre non vede il figlio da circa 5 anni ma è stata una scelta del padre”.
Con ordinanza del 21.10.2024, la richiesta del di riduzione del contributo di mantenimento Pt_1
per il figlio è stata respinta, “rilevato che le circostanze relative al pagamento da parte dell'istante del canone di locazione e all'esistenza di una debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non possano ritenersi sopravvenienze in senso tecnico, in quanto già dedotte e valutate dal giudice delegato all'emissione dei provvedimenti presidenziali, sicché sotto detto profilo l'istanza di modifica deve essere dichiarata inammissibile;
considerato altresì che le deduzioni circa la nuova occupazione lavorativa risultano configurare – così come evidenziato dalla controparte – un miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto a quanto dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale, laddove allegava di percepire l'indennità NASPI per un importo pari a € 880,00 lordi mensili, ragione per cui l'istanza di modifica deve essere sotto detto profilo respinta;
rilevato, con riguardo ai rapporti padre-figlio, che il minore risulta essere diciassettenne, con conseguente affievolimento di ogni potere di intervento di competenza di questo Tribunale circa l'effettiva frequentazione, atteso che la detta età del minore è di ostacolo ad interventi di mediazione in considerazione dell'autodeterminazione e della maturità del figlio, ormai c.d. grande minore”.
La causa è stata istruita documentalmente finché è stata rimessa in decisione al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati nonché i toni aspri con cui le parti si sono affrontate nel presente giudizio inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987,
n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in 13/12/2006 ad Albano laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 205, parte II, serie A, anno 2006.
Resta da affrontare la questione economica.
In difetto di alcuna domanda di assegno divorzile, viene in rilievo il mantenimento del figlio Per_1
ormai divenuto maggiorenne, ma pacificamente non economicamente autosufficiente.
[...]
Il ricorrente ha prodotto: *dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 da cui risulta un reddito di poco superiore ai 5.000,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 1278,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 12.838,00 (circa 1069,00 euro su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 14.677,00 euro (1223,10 euro circa su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 19.484,00 euro (1623,00 euro su
12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 20.998,00 euro (1749,00 euro su 12 mensilità);
*certificazione unica dell'anno d'imposta 2022 da cui risultano redditi da lavoro netti per 12.554,1;
*le buste paga emesse dal datore di lavoro Servizi Sanitari Integrati Srl. Dalle buste in atti si desume che il è stato assunto in data 25.11.2020 come autista con contratto di lavoro part-time al Pt_1
75%. Il rapporto è proseguito fino al 25.11.2022;
*prospetto dei compensi ricevuti in qualità di segretario di un senatore per 1472,83 euro (luglio 2023, agosto 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023), per 1478,32 euro (settembre 2023),
1481,66 euro (gennaio 2024), 2013,10 euro (febbraio 2024), 604,62 euro (marzo 2024);
*contratto di assunzione a decorrere dall'1.4.2025 a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato alle dipendenze della Tchno Sky Srl;
*buste paga elaborate dalla Techno Sky Srl per l'attività prestata per i mesi di aprile 2025 (1735,43 euro), maggio 2025 (1784,70 euro), giugno 2025 (2398,72 euro), luglio 2025 (1812,10 euro), agosto
2025 (1663,03 euro);
*estratti conto Banco Posta dal 13.10.2020 al 31.12.2022. Si segnalano gli accrediti delle retribuzioni della Servizi Sanitari Integrati Srl per la quale il è stato occupato dal 25.11.2020 al 25.11.2022 Pt_1
(come emerge dal contratto in atti): 205,00 euro l'11.12.2020; 47,00 euro il 23.12.2020; 1015,00 euro il 12.1.2021; 928,00 euro in data 10.2.2021; 907,00 euro in data 11.3.2021; 1325,00 in data
9.4.2021; 1214,00 euro in data 11.5.2021; 1222,00 euro in data 14.6.2021; 1187,00 euro in data
8.7.2021; 1132,00 euro in data 6.8.2021; 1215,00 euro in data 10.9.2021; 1138,00 euro in data
13.10.2021; 1131,00 euro in data 10.11.2021; 1183,00 euro in data 13.12.2021; 897,00 euro in data
21.12.2021; 1247,00 euro in data 12.1.2022; 1123,00 euro in data 11.2.2022; 1097,00 euro in data
11.3.2022; 1119,00 euro in data 12.4.2022; 905,00 euro in data 12.5.2022; 1033,00 euro in data
10.6.022; 1020,00 euro in data 12.7.2022; 1253,00 euro in data 9.8.2022; 973,00 euro in data
12.9.2022; 983,00 euro in data 12.10.2022; 1036,00 euro in data 9.11.2022; 784,93 euro in data 19.12.2022; 733,44 euro in data 28.12.2022. Compare sul conto anche un accredito della NASPI:
392,18 euro in data 27.12.2022.
Si osserva che agli accrediti delle retribuzioni fanno puntualmente seguito prelievi e/o pagamenti che sostanzialmente azzerano la provvista esistente sul conto.
Si osserva altresì che il conto non è movimentato per spese di vita quotidiana (supermercato, farmacia, negozi di abbigliamento e simili;
lo stesso pagamento del canone di locazione risulta tracciabile a partire da ottobre 2022, mentre dall'1.5.2021 al 30.9.2022 non vi è traccia di alcun pagamento).
Si segnalano poi versamenti in contanti: 320,00 euro l'11.12.2020 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 500,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il
30.1.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il 23.2.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il 30.3.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 50,00 euro in data 24.4.2021;
250,00 euro il 30.4.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il 29.5.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 140,00 euro in data 14.6.2021; 200,00 euro in data 30.6.2021; 200,00 euro e 30,00 euro il 29.7.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di
200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro e 10,00 euro il 30.8.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro il 30.9.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro il 28.10.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di
200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro e 10,00 euro il 30.11.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 290,00 euro il 16.12.2021 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 290,00 euro dello stesso giorno in favore dello studio per fondo Pt_3
perequativo); 200,00 euro il 28.2.2022 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 50,00 euro in data 10.3.2022;
200,00 euro il 30.3.2022 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro il 29.4.2022 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 10,00 euro in data 30.5.2022; 20,00 euro in data 12.9.2022; 200,00 euro il 26.9.2022
(anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 540,00 euro in data 4.10.2022 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico in favore di per affitto mese ottobre 2022); 540,00 euro in data Parte_4
4.11.2022 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico in favore di per affitto Parte_4
mese novembre 2022); 540,00 euro in data 5.12.2022 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico in favore di per affitto mese dicembre 2022); Parte_4
*movimenti del conto Banco Posta dal 24.2.2023 al 23.5.2023. Risultano anche in questo caso versamenti di denaro contante per creare la provvista per altre spese: in data 6.3.2023 il versa Pt_1
540,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa un bonifico di 540,00 euro presumibilmente per pagare il canone di locazione;
in data 6.3.2023 il versa 420,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa Pt_1
un bonifico di 418,00 euro;
il 21.3.2023 il versa 200,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa Pt_1
un bonifico di 200,00 euro;
il 6.4.2023 il versa 550,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa un Pt_1
bonifico di 540,00 euro;
il 2.5.2023 il versa 550,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa un Pt_1
bonifico di 540,00 euro presumibilmente per pagare il canone di locazione.
Risultano inoltre accrediti per: 1755,59 euro in data 6.4.2023; 906,43 euro in data 11.4.2023; 191,26 in data 20.4.2023; 906,43 euro in data 9.5.2023 e 99,29 euro in data 17.5.2023. Gli importi accreditati vengono prelevati sì da azzerare il conto;
*estratti del conto Banco Posta dal 14.1.2020 al 31.12.2023. In questa sede occorre esaminare soltanto gli estratti dal 14.1.2020 al 13.10.2020 e dall'1.1.2023 al 24.2.2023 e dal 23.5.2023 al
31.12.2023, essendo i restanti già stati oggetto di indagine dei punti che precedono.
Nel periodo dal 14.1.2020 al 13.10.2020 si segnalano versamenti in contanti: 40,00 euro in data
6.2.2020; 20,00 euro in data 5.3.2020; 650,00 euro in data 28.4.2020; 600,00 euro in data 4.5.2020;
65,00 euro in data 25.5.2020 (per creare la provvista per il bonifico del 25.5.2020 a Per_2
per un acquisto on line); 20,00 euro in data 11.8.2020; 1000,00 euro in data 12.8.2020 (per
[...]
creare la provvista per il bonifico di 1000,00 euro dello stesso giorno alla moglie)
Nello stesso periodo compaiono: un accredito dall'INPS di 600,00 euro del 18.5.2020 e del 25.5.2020; un accredito in data 11.8.2020 di 36.617,51 euro da LL per un sinistro, con contestuale bonifico a tale di 24.990,00 euro “per prestito amicale senza interessi” e di 11634,00 Persona_3
euro all'Avv. per pagamento parcella. Controparte_2 Nel periodo dall'1.1.2023 al 24.2.2023 si segnalano i seguenti versamenti in contanti: 550,00 euro in data 4.1.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a CP_3
per affitto mese di gennaio 2023); 550,00 euro in data 10.1.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 570,00 euro a per utenze semestrali); 200,00 euro in data CP_3
27.1.2023 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 550,00 euro in data 6.2.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a per affitto mese di febbraio 2023). CP_3
Nello stesso periodo compaiono: un accredito dall'INPS di 474,31 euro per NASPI, 52,60 euro dall'INPS per trattamento integrativo 21 e un accredito di 2493,74 euro da Servizi Sanitari Integrati
Srl per spettanze di chiusura.
Nel periodo dal 23.5.2023 al 31.12.2023 si segnalano i seguenti versamenti in contanti: 540,00 euro in data 3.6.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a CP_3
per affitto mese di giugno 2023); 200,00 euro in data 14.8.2023 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 450,00 euro in data
29.8.2023 (per creare la provvista per il bonifico in pari data di 500,00 euro in favore della moglie);
20,00 euro in data 18.9.2023; 550,00 euro in data 2.12.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a per affitto mese di dicembre 2023); 300,00 euro in CP_3
data 11.12.2023 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 300,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie).
Nello stesso periodo compaiono: un accredito di 906,43 euro in data 8.6.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 99,29 euro in data 14.6.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 906,43 euro in data 10.7.2023 dall' INPS per NASPI, un accredito di 99,75 euro in data 14.7.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 26.7.2023 dal Senato della Repubblica per indennità luglio 2023, un accredito di 886,05 euro in data 9.8.2023 dall'INPS per
NASPI, un accredito di 99,75 euro in data 11.8.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 25.8.2023 dal Senato della Repubblica per indennità agosto 2023, un accredito di 864,04 euro in data 8.9.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 302,31 euro in data
15.9.2023 dal Senato della Repubblica per gratifica settembre 2023, un accredito di 1478,32 euro in data 26.9.2023 dal Senato della Repubblica per indennità settembre 2023, un accredito di 100,41 euro in data 27.9.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 842,72 euro in data
10.10.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 100,41 euro in data 23.10.2025 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 26.10.2023 dal Senato della Repubblica per indennità ottobre 2023, un accredito di 822,09 euro in data 9.11.2023 dall'INPS per
NASPI, un accredito di 100,41 euro in data 20.11.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 24.11.2023 dal Senato della Repubblica per indennità novembre
2023, un accredito di 624,59 euro in data 15.12.2023 dal Senato della Repubblica per gratifica dicembre 2023, un accredito di 188,69 euro in data 20.12.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di
186,13 euro in data 20.12.2023 dall'INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 613,46 euro in data 22.12.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 1472,83 euro in data 22.12.2023 dal Senato della Repubblica per indennità dicembre 2023.
Dalle risultanze tutte che precedono emerge che il ha una buona capacità di inserirsi nel Pt_1
mondo del lavoro e, per l'anno 2023, a prescindere da quanto fiscalmente dichiarato, ha avuto entrate complessive per 30.706,74 euro, e, per l'anno 2022, per 16.209,55 euro. Da ultimo
(1.4.2025), è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di impiegato e con retribuzione media netta di circa 1800,00 euro.
Il conto risulta sostanzialmente a zero, in quanto le entrate vengono immediatamente azzerate mediante prelievi o, talvolta, pagamenti.
Nel caso in cui si rendano necessari pagamenti tracciabili, la provvista sul conto viene creata mediante versamento di denaro contante.
Né il ricorrente ha offerto spiegazioni alternative idonee a giustificare i versamenti in contanti effettuati.
Sul conto non compaiono movimentazioni per spese di vita quotidiana.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116
c.p.c., che il disponga di risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate da cui, all'occorrenza, Pt_1
attinge per far fronte alle sue spese.
Del resto, l'inverosimiglianza della situazione economica prospettata da parte attrice si appalesa solo che si consideri che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 indica un reddito complessivo netto pari a 1278,00 euro, ma dagli estratti della convenuta emerge che in data
13.8.2020 il disponeva un bonifico in favore della moglie di 1000,00 euro. Pt_1
Appaiono, dunque, inattendibili le prospettazioni attoree rispetto alla propria situazione economica complessiva.
Il ha rappresentato di essere gravato da oneri alloggiativi per 540,00 euro e a supporto ha Pt_1
prodotto il relativo contratto di locazione del 3.3.2021, regolarmente registrato.
Ha prodotto altresì gli atti di un pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dalla
[...] per oltre 60.000,00 euro nonché del pignoramento immobiliare promosso nei suoi CP_4
confronti dalla moglie. Ha prodotto sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio a sostegno della dedotta esposizione debitoria nei confronti dell'RI (oltre 2 milioni e 300 mila euro).
Per quanto riguarda la resistente, la stessa ha depositato:
* certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto pari a 23.286,02 euro (circa 1940,50 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 22.242,40 euro (circa 1853,00 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto pari a 19.528,29 euro (circa
1627,00 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito netto pari a 19.113,15 euro (circa 1592,00 euro su 12 mensilità). E' stato depositato anche
ISEE al 31.5.2023;
*prospetti paga del mese di ottobre 2025 (1683,61 euro), aprile 2023 (1569,14 euro), marzo 2023
(1569,14 euro), febbraio 2023 (1338,70 euro), gennaio 2023 (1613,17 euro);
*estratti del conto acceso presso relativi al terzo trimestre 2020, al primo e secondo CP_5
trimestre del 2022 e da giugno 2022 ad aprile 2023 nonché foto dei saldi del conto al 30.9.2023, al
31.12.2023 ed al 31.2.2024. Sul conto risultano l'accredito della retribuzione, gli addebiti per spese quotidiane e un solo versamento in contanti di 900,00 euro in data 5.7.2022. Non ci sono peculiarità da segnalare.
Alla stregua delle risultanze che precedono, tenuto conto della rispettiva situazione economica delle parti, considerata l'inattendibilità delle allegazioni attoree in ordine alla situazione economica del rilevato che le entrate sul conto corrente dell'attore nell'anno 2023 sono state pari ad oltre Pt_1
30.000,00 euro e che vi è evidenza che il abbia risorse ulteriori a cui attinge per le spese di Pt_1
vita, considerata la recente assunzione del ricorrente a tempo indeterminato e con le mansioni di impiegato, con retribuzione di circa 1800,00 euro medi netti mensili, valutata la mancanza di alcuna frequentazione fra padre e figlio, con conseguente aggravio per la madre, tenuto conto dell'età del ragazzo, il Collegio ritiene che, così come richiesto dalla resistente, il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio vada confermato nella misura già disposta di 750,00 euro rivalutati all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già Parte_2
individuate in sede di separazione.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in
13/12/2006 ad Albano laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n.
205, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- pone a carico di per il mantenimento del figlio un contributo pari a 750,00 euro rivalutati Parte_1
all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già Parte_2
individuate in sede di separazione.
- Rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in 4.000,00 Parte_1 Parte_2
euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 124 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA DELLA STELLA 19
AL LAZIALE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FIORILLO GUIDO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIALE MENCACCI, 3
ANZIO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , coniuge Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in 13/12/2006 ad Albano laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 205, parte II, serie A, anno 2006.
Il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nato un figlio, (6/6/2007) e che Persona_1
fra i coniugi è intervenuta la sentenza di separazione di questo Tribunale n. 932 del 23.3.2015; da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza. Ha dedotto altresì di aver subito un significativo peggioramento delle proprie condizioni economiche tanto da non riuscire a versare, per il mantenimento del figlio, il contributo di 750,00 euro previsto all'esito della separazione.
Ha lamentato di non aver più contatti col figlio da tempo, a causa degli ostacoli frapposti dalla moglie.
Ha dedotto che la moglie “è docente nell'organico della Scuola Secondaria Andrea Velletrano, in
Velletri, Viale Regina Margherita, percependo, verosimilmente, uno stipendio di € 1.600,00 circa”.
Il Sig. ha, dunque, chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_1
concordatario ed un contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio pari a Persona_1
200,00 euro.
Poiché al momento in cui il giudizio viene in decisione il figlio ha ormai raggiunto la Persona_1
maggiore età, il padre ha rinunciato alle domande svolte in ricorso in punto affido, collocazione e visite, in quanto ormai superflue, sicché nulla occorre riferire a riguardo.
, costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, contestando, per il Parte_2
resto, le avverse prospettazioni e domande.
In particolare, la convenuta ha
contro
-dedotto: che da giugno/luglio 2019 il padre, a seguito di una lite col figlio, non ha più visto l'allora minore, senza che da parte della madre sia mai stato frapposto alcun ostacolo alla loro frequentazione;
che il ricorrente ha dimostrato un evidente disinteresse per il figlio;
che da novembre 2021 il versa per il figlio il minor importo di 200,00 euro, mentre Pt_1
non ha mai versato le spese straordinarie;
che non vi è alcuna evidenza della diminuzione dei redditi del ricorrente, poiché già all'epoca dell'assunzione dell'obbligo il già non possedeva redditi Pt_1
figurati e fiscalmente in regola;
che il ricorrente è un venditore di immobili e gode di una situazione economica agiata e non di impossidenza come prospettato.
La convenuta ha, quindi, sostanzialmente chiesto la declaratoria di divorzio e la conferma del contributo stabilito per il figlio in sede di separazione (750,00 euro).
Anche con riguardo alla resistente, si tralasciano le conclusioni dalla stessa rassegnate in punto affido, collocazione e visite, in quanto allo stato superflue, essendo divenuto nelle more Persona_1
maggiorenne.
All'udienza presidenziale dell'8.5.2023, il ricorrente ha dichiarato: “sono ato a ROMA Parte_1
(RM) il 06/07/1967 residente a [...] Professione: attualmente percepisco la
NASPI di euro 880 lordi. Negli ultimi due anni ho lavorato in un'azienda di recupero di materiali sanitari: a fine novembre 2022 non mi hanno rinnovato il contratto. Sono alla ricerca di altra occupazione. Titolo di Studio: licenza media. Percepisco mensilmente euro: 880 euro lordi al mese di NASPI fino a novembre 2023 Sostengo le seguenti spese fisse: canone di locazione di euro 540 al mese per l'immobile in cui vivo e che ho stipulato quando lavoravo. Non ci sono possibilità di riconciliazione.
Confermo integralmente il contenuto del ricorso. Non vedo mio figlio da circa tre anni ma comunque ho sempre avuto difficoltà a stare da solo con lui. Non so cosa sia successo ma non vuole uscire con me”.
La resistente, nella medesima occasione, ha riferito: “sono nato a [...] il Parte_2
14/03/1975 residente a [...] Professione: insegnante di scuola media superiore Titolo di Studio: laurea. Percepisco mensilmente euro: circa 1400/1500 al mese.
Sostengo le seguenti spese fisse: canone di locazione dell'immobile in cui vivo di euro 750 complessivi al mese. Non ci sono possibilità di riconciliazione. Confermo integralmente il contenuto dell'atto difensivo predisposto dal mio legale. Da circa 4 anni nostro figlio non vede il padre. Nostro figlio ha
16 anni ed è iscritto al secondo anno di liceo classico. Sin dalla separazione i rapporti con il padre sono stati irregolari e saltuari. Io ritengo che riallacciare i rapporti con il padre è attualmente complicato tenuto conto dell'età, dei suoi impegni e che i rapporti sono stati sporadici”.
Con ordinanza presidenziale del 7.7.2023, sono state confermate le condizioni di separazione e, dunque, anche il contributo a carico del padre nella misura di 750,00 euro.
Nel prosieguo del giudizio, il ricorrente ha proposto istanza per la riduzione del contributo a suo carico, allegando alcune sopravvenienze.
Più precisamente, l'attore ha dedotto una grave esposizione debitoria nei confronti dell'RI (oltre
2 milioni e 300 mila euro) nonché la sua intervenuta assunzione da parte del Repubblica CP_1
Italiana come segretario di un Senatore, con una indennità mensile di € 1.470,00 nette al mese.
Il sentito all'udienza del 21.10.2024, ha affermato: “attualmente guadagno € 1.460,00 Pt_1
mensili; il contratto di lavoro è stato stipulato a luglio 2023; all'epoca dell'udienza presidenziale percepivo la Naspi di importo pari a circa € 800,00 mensili;
non frequento mio figlio da quando aveva
12 anni;
non mi risponde neanche al telefono;
sporadicamente risponde la madre ma quando chiamo lui non c'è mai dentro casa;
mio figlio mi ha detto che non gli va di uscire;
pago un affitto pari a €
540,00 mensili da circa due anni;
spesso mi sposto per lavoro con uno scooter che mi ha regalato mio cugino;
non ho mai pagato € 750,00 per il mantenimento di mio figlio perché non ho le disponibilità economiche;
ho sempre pagato la minor somma di € 200,00 mensili;
quando posso, partecipo alle spese straordinarie;
non svolgo altre attività lavorative”.
La resistente ha
contro
-dedotto: “dal 2021 percepisco € 200,00 mensili per il mantenimento di mio figlio;
prima del 2021 non percepivo nulla;
io svolgo l'attività di insegnante e il mio guadagno è di € 1.450,00 mensili circa;
il padre non partecipa alle spese straordinarie;
ha pagato solo 60,00€ per
l'ultima visita medica;
pago un affitto di € 500,00 mensili;
€ 250,00 mensili a titolo di rimborso delle morosità maturate;
€ 50,00 mensili a titolo di assicurazione contratta con la banca;
confermo che il padre non vede il figlio da circa 5 anni ma è stata una scelta del padre”.
Con ordinanza del 21.10.2024, la richiesta del di riduzione del contributo di mantenimento Pt_1
per il figlio è stata respinta, “rilevato che le circostanze relative al pagamento da parte dell'istante del canone di locazione e all'esistenza di una debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non possano ritenersi sopravvenienze in senso tecnico, in quanto già dedotte e valutate dal giudice delegato all'emissione dei provvedimenti presidenziali, sicché sotto detto profilo l'istanza di modifica deve essere dichiarata inammissibile;
considerato altresì che le deduzioni circa la nuova occupazione lavorativa risultano configurare – così come evidenziato dalla controparte – un miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto a quanto dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale, laddove allegava di percepire l'indennità NASPI per un importo pari a € 880,00 lordi mensili, ragione per cui l'istanza di modifica deve essere sotto detto profilo respinta;
rilevato, con riguardo ai rapporti padre-figlio, che il minore risulta essere diciassettenne, con conseguente affievolimento di ogni potere di intervento di competenza di questo Tribunale circa l'effettiva frequentazione, atteso che la detta età del minore è di ostacolo ad interventi di mediazione in considerazione dell'autodeterminazione e della maturità del figlio, ormai c.d. grande minore”.
La causa è stata istruita documentalmente finché è stata rimessa in decisione al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati nonché i toni aspri con cui le parti si sono affrontate nel presente giudizio inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987,
n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in 13/12/2006 ad Albano laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 205, parte II, serie A, anno 2006.
Resta da affrontare la questione economica.
In difetto di alcuna domanda di assegno divorzile, viene in rilievo il mantenimento del figlio Per_1
ormai divenuto maggiorenne, ma pacificamente non economicamente autosufficiente.
[...]
Il ricorrente ha prodotto: *dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 da cui risulta un reddito di poco superiore ai 5.000,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 1278,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 12.838,00 (circa 1069,00 euro su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 14.677,00 euro (1223,10 euro circa su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 19.484,00 euro (1623,00 euro su
12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024 da cui risulta un reddito complessivo netto pari a 20.998,00 euro (1749,00 euro su 12 mensilità);
*certificazione unica dell'anno d'imposta 2022 da cui risultano redditi da lavoro netti per 12.554,1;
*le buste paga emesse dal datore di lavoro Servizi Sanitari Integrati Srl. Dalle buste in atti si desume che il è stato assunto in data 25.11.2020 come autista con contratto di lavoro part-time al Pt_1
75%. Il rapporto è proseguito fino al 25.11.2022;
*prospetto dei compensi ricevuti in qualità di segretario di un senatore per 1472,83 euro (luglio 2023, agosto 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023), per 1478,32 euro (settembre 2023),
1481,66 euro (gennaio 2024), 2013,10 euro (febbraio 2024), 604,62 euro (marzo 2024);
*contratto di assunzione a decorrere dall'1.4.2025 a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato alle dipendenze della Tchno Sky Srl;
*buste paga elaborate dalla Techno Sky Srl per l'attività prestata per i mesi di aprile 2025 (1735,43 euro), maggio 2025 (1784,70 euro), giugno 2025 (2398,72 euro), luglio 2025 (1812,10 euro), agosto
2025 (1663,03 euro);
*estratti conto Banco Posta dal 13.10.2020 al 31.12.2022. Si segnalano gli accrediti delle retribuzioni della Servizi Sanitari Integrati Srl per la quale il è stato occupato dal 25.11.2020 al 25.11.2022 Pt_1
(come emerge dal contratto in atti): 205,00 euro l'11.12.2020; 47,00 euro il 23.12.2020; 1015,00 euro il 12.1.2021; 928,00 euro in data 10.2.2021; 907,00 euro in data 11.3.2021; 1325,00 in data
9.4.2021; 1214,00 euro in data 11.5.2021; 1222,00 euro in data 14.6.2021; 1187,00 euro in data
8.7.2021; 1132,00 euro in data 6.8.2021; 1215,00 euro in data 10.9.2021; 1138,00 euro in data
13.10.2021; 1131,00 euro in data 10.11.2021; 1183,00 euro in data 13.12.2021; 897,00 euro in data
21.12.2021; 1247,00 euro in data 12.1.2022; 1123,00 euro in data 11.2.2022; 1097,00 euro in data
11.3.2022; 1119,00 euro in data 12.4.2022; 905,00 euro in data 12.5.2022; 1033,00 euro in data
10.6.022; 1020,00 euro in data 12.7.2022; 1253,00 euro in data 9.8.2022; 973,00 euro in data
12.9.2022; 983,00 euro in data 12.10.2022; 1036,00 euro in data 9.11.2022; 784,93 euro in data 19.12.2022; 733,44 euro in data 28.12.2022. Compare sul conto anche un accredito della NASPI:
392,18 euro in data 27.12.2022.
Si osserva che agli accrediti delle retribuzioni fanno puntualmente seguito prelievi e/o pagamenti che sostanzialmente azzerano la provvista esistente sul conto.
Si osserva altresì che il conto non è movimentato per spese di vita quotidiana (supermercato, farmacia, negozi di abbigliamento e simili;
lo stesso pagamento del canone di locazione risulta tracciabile a partire da ottobre 2022, mentre dall'1.5.2021 al 30.9.2022 non vi è traccia di alcun pagamento).
Si segnalano poi versamenti in contanti: 320,00 euro l'11.12.2020 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 500,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il
30.1.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il 23.2.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il 30.3.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 50,00 euro in data 24.4.2021;
250,00 euro il 30.4.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 250,00 euro il 29.5.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 250,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 140,00 euro in data 14.6.2021; 200,00 euro in data 30.6.2021; 200,00 euro e 30,00 euro il 29.7.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di
200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro e 10,00 euro il 30.8.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro il 30.9.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro il 28.10.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di
200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro e 10,00 euro il 30.11.2021 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 290,00 euro il 16.12.2021 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 290,00 euro dello stesso giorno in favore dello studio per fondo Pt_3
perequativo); 200,00 euro il 28.2.2022 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 50,00 euro in data 10.3.2022;
200,00 euro il 30.3.2022 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 200,00 euro il 29.4.2022 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 10,00 euro in data 30.5.2022; 20,00 euro in data 12.9.2022; 200,00 euro il 26.9.2022
(anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 540,00 euro in data 4.10.2022 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico in favore di per affitto mese ottobre 2022); 540,00 euro in data Parte_4
4.11.2022 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico in favore di per affitto Parte_4
mese novembre 2022); 540,00 euro in data 5.12.2022 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico in favore di per affitto mese dicembre 2022); Parte_4
*movimenti del conto Banco Posta dal 24.2.2023 al 23.5.2023. Risultano anche in questo caso versamenti di denaro contante per creare la provvista per altre spese: in data 6.3.2023 il versa Pt_1
540,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa un bonifico di 540,00 euro presumibilmente per pagare il canone di locazione;
in data 6.3.2023 il versa 420,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa Pt_1
un bonifico di 418,00 euro;
il 21.3.2023 il versa 200,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa Pt_1
un bonifico di 200,00 euro;
il 6.4.2023 il versa 550,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa un Pt_1
bonifico di 540,00 euro;
il 2.5.2023 il versa 550,00 euro in contanti e lo stesso giorno fa un Pt_1
bonifico di 540,00 euro presumibilmente per pagare il canone di locazione.
Risultano inoltre accrediti per: 1755,59 euro in data 6.4.2023; 906,43 euro in data 11.4.2023; 191,26 in data 20.4.2023; 906,43 euro in data 9.5.2023 e 99,29 euro in data 17.5.2023. Gli importi accreditati vengono prelevati sì da azzerare il conto;
*estratti del conto Banco Posta dal 14.1.2020 al 31.12.2023. In questa sede occorre esaminare soltanto gli estratti dal 14.1.2020 al 13.10.2020 e dall'1.1.2023 al 24.2.2023 e dal 23.5.2023 al
31.12.2023, essendo i restanti già stati oggetto di indagine dei punti che precedono.
Nel periodo dal 14.1.2020 al 13.10.2020 si segnalano versamenti in contanti: 40,00 euro in data
6.2.2020; 20,00 euro in data 5.3.2020; 650,00 euro in data 28.4.2020; 600,00 euro in data 4.5.2020;
65,00 euro in data 25.5.2020 (per creare la provvista per il bonifico del 25.5.2020 a Per_2
per un acquisto on line); 20,00 euro in data 11.8.2020; 1000,00 euro in data 12.8.2020 (per
[...]
creare la provvista per il bonifico di 1000,00 euro dello stesso giorno alla moglie)
Nello stesso periodo compaiono: un accredito dall'INPS di 600,00 euro del 18.5.2020 e del 25.5.2020; un accredito in data 11.8.2020 di 36.617,51 euro da LL per un sinistro, con contestuale bonifico a tale di 24.990,00 euro “per prestito amicale senza interessi” e di 11634,00 Persona_3
euro all'Avv. per pagamento parcella. Controparte_2 Nel periodo dall'1.1.2023 al 24.2.2023 si segnalano i seguenti versamenti in contanti: 550,00 euro in data 4.1.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a CP_3
per affitto mese di gennaio 2023); 550,00 euro in data 10.1.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 570,00 euro a per utenze semestrali); 200,00 euro in data CP_3
27.1.2023 (anche in tal caso versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 550,00 euro in data 6.2.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a per affitto mese di febbraio 2023). CP_3
Nello stesso periodo compaiono: un accredito dall'INPS di 474,31 euro per NASPI, 52,60 euro dall'INPS per trattamento integrativo 21 e un accredito di 2493,74 euro da Servizi Sanitari Integrati
Srl per spettanze di chiusura.
Nel periodo dal 23.5.2023 al 31.12.2023 si segnalano i seguenti versamenti in contanti: 540,00 euro in data 3.6.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a CP_3
per affitto mese di giugno 2023); 200,00 euro in data 14.8.2023 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 200,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie); 450,00 euro in data
29.8.2023 (per creare la provvista per il bonifico in pari data di 500,00 euro in favore della moglie);
20,00 euro in data 18.9.2023; 550,00 euro in data 2.12.2023 (per creare la provvista per il bonifico dello stesso giorno di 540,00 euro a per affitto mese di dicembre 2023); 300,00 euro in CP_3
data 11.12.2023 (versamento finalizzato a creare la provvista per il bonifico di 300,00 euro dello stesso giorno in favore della moglie).
Nello stesso periodo compaiono: un accredito di 906,43 euro in data 8.6.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 99,29 euro in data 14.6.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 906,43 euro in data 10.7.2023 dall' INPS per NASPI, un accredito di 99,75 euro in data 14.7.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 26.7.2023 dal Senato della Repubblica per indennità luglio 2023, un accredito di 886,05 euro in data 9.8.2023 dall'INPS per
NASPI, un accredito di 99,75 euro in data 11.8.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 25.8.2023 dal Senato della Repubblica per indennità agosto 2023, un accredito di 864,04 euro in data 8.9.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 302,31 euro in data
15.9.2023 dal Senato della Repubblica per gratifica settembre 2023, un accredito di 1478,32 euro in data 26.9.2023 dal Senato della Repubblica per indennità settembre 2023, un accredito di 100,41 euro in data 27.9.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 842,72 euro in data
10.10.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 100,41 euro in data 23.10.2025 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 26.10.2023 dal Senato della Repubblica per indennità ottobre 2023, un accredito di 822,09 euro in data 9.11.2023 dall'INPS per
NASPI, un accredito di 100,41 euro in data 20.11.2023 dall' INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 1472,83 euro in data 24.11.2023 dal Senato della Repubblica per indennità novembre
2023, un accredito di 624,59 euro in data 15.12.2023 dal Senato della Repubblica per gratifica dicembre 2023, un accredito di 188,69 euro in data 20.12.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di
186,13 euro in data 20.12.2023 dall'INPS per trattamento integrativo 21, un accredito di 613,46 euro in data 22.12.2023 dall'INPS per NASPI, un accredito di 1472,83 euro in data 22.12.2023 dal Senato della Repubblica per indennità dicembre 2023.
Dalle risultanze tutte che precedono emerge che il ha una buona capacità di inserirsi nel Pt_1
mondo del lavoro e, per l'anno 2023, a prescindere da quanto fiscalmente dichiarato, ha avuto entrate complessive per 30.706,74 euro, e, per l'anno 2022, per 16.209,55 euro. Da ultimo
(1.4.2025), è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di impiegato e con retribuzione media netta di circa 1800,00 euro.
Il conto risulta sostanzialmente a zero, in quanto le entrate vengono immediatamente azzerate mediante prelievi o, talvolta, pagamenti.
Nel caso in cui si rendano necessari pagamenti tracciabili, la provvista sul conto viene creata mediante versamento di denaro contante.
Né il ricorrente ha offerto spiegazioni alternative idonee a giustificare i versamenti in contanti effettuati.
Sul conto non compaiono movimentazioni per spese di vita quotidiana.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116
c.p.c., che il disponga di risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate da cui, all'occorrenza, Pt_1
attinge per far fronte alle sue spese.
Del resto, l'inverosimiglianza della situazione economica prospettata da parte attrice si appalesa solo che si consideri che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 indica un reddito complessivo netto pari a 1278,00 euro, ma dagli estratti della convenuta emerge che in data
13.8.2020 il disponeva un bonifico in favore della moglie di 1000,00 euro. Pt_1
Appaiono, dunque, inattendibili le prospettazioni attoree rispetto alla propria situazione economica complessiva.
Il ha rappresentato di essere gravato da oneri alloggiativi per 540,00 euro e a supporto ha Pt_1
prodotto il relativo contratto di locazione del 3.3.2021, regolarmente registrato.
Ha prodotto altresì gli atti di un pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dalla
[...] per oltre 60.000,00 euro nonché del pignoramento immobiliare promosso nei suoi CP_4
confronti dalla moglie. Ha prodotto sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio a sostegno della dedotta esposizione debitoria nei confronti dell'RI (oltre 2 milioni e 300 mila euro).
Per quanto riguarda la resistente, la stessa ha depositato:
* certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto pari a 23.286,02 euro (circa 1940,50 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 22.242,40 euro (circa 1853,00 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto pari a 19.528,29 euro (circa
1627,00 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito netto pari a 19.113,15 euro (circa 1592,00 euro su 12 mensilità). E' stato depositato anche
ISEE al 31.5.2023;
*prospetti paga del mese di ottobre 2025 (1683,61 euro), aprile 2023 (1569,14 euro), marzo 2023
(1569,14 euro), febbraio 2023 (1338,70 euro), gennaio 2023 (1613,17 euro);
*estratti del conto acceso presso relativi al terzo trimestre 2020, al primo e secondo CP_5
trimestre del 2022 e da giugno 2022 ad aprile 2023 nonché foto dei saldi del conto al 30.9.2023, al
31.12.2023 ed al 31.2.2024. Sul conto risultano l'accredito della retribuzione, gli addebiti per spese quotidiane e un solo versamento in contanti di 900,00 euro in data 5.7.2022. Non ci sono peculiarità da segnalare.
Alla stregua delle risultanze che precedono, tenuto conto della rispettiva situazione economica delle parti, considerata l'inattendibilità delle allegazioni attoree in ordine alla situazione economica del rilevato che le entrate sul conto corrente dell'attore nell'anno 2023 sono state pari ad oltre Pt_1
30.000,00 euro e che vi è evidenza che il abbia risorse ulteriori a cui attinge per le spese di Pt_1
vita, considerata la recente assunzione del ricorrente a tempo indeterminato e con le mansioni di impiegato, con retribuzione di circa 1800,00 euro medi netti mensili, valutata la mancanza di alcuna frequentazione fra padre e figlio, con conseguente aggravio per la madre, tenuto conto dell'età del ragazzo, il Collegio ritiene che, così come richiesto dalla resistente, il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio vada confermato nella misura già disposta di 750,00 euro rivalutati all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già Parte_2
individuate in sede di separazione.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in
13/12/2006 ad Albano laziale e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n.
205, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
- pone a carico di per il mantenimento del figlio un contributo pari a 750,00 euro rivalutati Parte_1
all'epoca della separazione, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come già Parte_2
individuate in sede di separazione.
- Rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in 4.000,00 Parte_1 Parte_2
euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera