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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1863/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzia Roberta Ricci, Parte_1
Giovanni Pipola e Felice Velleca, con i quali elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagna o a far data dalla domanda amministrativa del 15.6.2023.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico della sig.ra In Pt_1 particolare, l'opponente riterrebbe errate le conclusioni a cui è giunto il ctu in atp per non aver debitamente considerato l'incidenza delle patologie accertate sugli indici dell'autonomia personale della sig.ra così come si evincerebbe Pt_1 dal certificato geriatrico del 19.6.2023, non menzionato dal ctu. Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperta, dott.ssa , all'esito dell'accesso peritale del 14.6.2024 ha riferito Per_1 di un soggetto in discrete condizioni generali, poco collaborante, che solo dopo solleciti si è dimostrato orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone;
la ctu ha, altresì, riscontrato una deambulazione autonoma, possibile a piccoli tratti, sebbene la paziente si fosse presentata a visita con sedia a rotelle non prescritta. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, la ctu ha formulato la seguente diagnosi: «- Vasculopatia cerebrale cronica con modesto declino cognitivo – Artrosi polidistrettuale e osteoporosi in soggetto obeso con difficoltà alla deambulazione, possibile a piccoli passi – Esiti chirurgici da pregresso intervento per perforazione intestinale con laparocele – Cardiopatia sclero-ipertensiva in compenso farmacologico – Ipoacusia Neurosensoriale bilaterale di grado medio». Così descritto il quadro diagnostico la ctu ha valutato l'intero complesso patologico, riconoscendo alla ricorrente un complesso morboso che, per quanto grave, non integra i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, la dott.ssa ha svolto le seguenti considerazioni medico- Per_2 legali: «[…] per le menomazioni sopra descritte è possibile affermare che le medesime NON determinano né l'elisione completa della capacità deambulatoria né un'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita. Si fa presente che la signora, poco collaborante all'inizio della visita sembrava incapace di comprendere e non rispondeva a domande semplici, ma dopo solleciti si è dimostrata orientata nel tempo e nello spazio e nelle persone con una sufficiente capacità di logica e di critica. Stessa cosa dicasi per la problematica deambulatoria, infatti nonostante si sia presentata in sedia a rotelle non prescritta la signora presentava un tonotrofismo degli arti inferiori nella norma e la capacità di percorrere brevi tratti, seppur con difficoltà, non era elisa».
2 Tutto ciò posto, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie della sig.ra Pt_1
Orbene, la parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico, sulla scorta di contestazioni già proposte in sede di osservazioni alle bozze e rispetto alle quali la dott.ssa ha già ampiamente risposta. Per_1
Nel dettaglio, rispetto alla censura relativa all'omessa valutazione del certificato geriatrico del 19.6.2023, la ctu ha osservato che: «nella relazione peritale è stata presa in considerazione la documentazione sanitaria esaminata, inclusa quella presentata dall'istante. Tuttavia, occorre sottolineare che: • L'MMSE pari a 13/30 evidenzia un declino cognitivo moderato, ma non implica automaticamente la necessità di un'assistenza continua. La paziente, durante la visita peritale, ha dimostrato di essere orientata nel tempo e nello spazio dopo sollecitazioni, con capacità logiche e di critica conservate. • I punteggi ADL e IADL indicano una ridotta autonomia, ma tale valutazione espressa verosimilmente solo su una base anamnestica, non trova conferma nell'esame clinico effettuato in sede di accesso peritale. Come a dire non è stata riscontrata una condizione clinica tale da determinare latotale dipendenza dagli altri per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. • Il certificato riporta
“deambulazione non autonoma”, ma durante la visita peritale la paziente, seppur in sedia a rotelle non prescritta, ha mostrato tono-trofismo muscolare conservato agli arti inferiori e la capacità di percorrere brevi tratti con difficoltà, ma senza necessità di assistenza permanente. Dunque, il certificato geriatrico fornisce una valutazione clinica utile per comprendere il quadro generale della paziente, ma non costituisce da solo un elemento sufficiente per modificare le conclusioni peritali, poiché la valutazione medico-legale si basa su parametri oggettivi e non solo su documentazione anamnestica». Rispetto, poi, all'impatto dell'obesità e delle patologie concomitanti, la dott.ssa ha chiarito che: «[…] tale condizione concorre all'aggravamento delle Per_1 altre patologie, ma: • Non è stata riscontrata una compromissione tale da rendere la paziente del tutto incapace di deambulare o di svolgere autonomamente le attività primarie della vita quotidiana. • La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4684/22) ha effettivamente affermato che l'obesità deve essere valutata nel contesto globale delle altre patologie, cosa che è stata eseguita nella valutazione medico-legale. Tuttavia, la sola comorbilità tra patologie non implica automaticamente la necessità di accompagnamento, a meno che queste non determinino una totale incapacità autonoma di movimento o di gestione degli atti quotidiani della vita. • La paziente non è risultata in uno stato di incapacità tale da richiedere un'assistenza continua per l'alimentazione, la mobilità, l'igiene personale e l'orientamento».
3 Tutto ciò considerato, la ctu ha ribadito che le patologie della Sig.ra Pt_1
non determinano né un'incapacità assoluta alla deambulazione, né
[...] una totale dipendenza per gli atti quotidiani della vita. Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dalla ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione. Tale giudizio appare ancor più condivisibile dal Giudicante atteso che, ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, è chiaro l'orientamento della Cassazione:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018). È irrilevante, infine, il richiamo di parte opponente alle risultanze dei cd. test funzionali (ADL, IADL). Preme sottolineare che nella valutazione delle autonomie funzionali il medico può certamente giovarsi della rilevazione delle ADL e delle IADL, ma che tale dato è puramente anamnestico, cioè riferito dal paziente o dai suoi familiari, e non trattasi di rilevazione oggettiva effettuata dal medico. Nel caso della medicina assicurativa è ovviamente l'obiettività clinica rilevata dal Consulente Tecnico che assume preminenza nella formulazione finale del giudizio. Per tali ragioni si ritiene, in conclusione, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute della sig.ra . Parte_1
4 L'opposizione va dunque rigettata. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 10.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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