Articolo 12 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
Articolo 11Articolo 13
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7 settembre 1982
Art. 12. (Convenzioni)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia gli obblighi derivanti agli enti locali dalle convenzioni stipulate tra, le Universita', l'Istituto universitario di cui al presente capo e i relativi Consorzi.
Resta fermo l'obbligo di liquidare alle Universita' statali istituite ai sensi del presente capo, l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni stesse, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 7 settembre 1982