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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente
DO NT, OR
REALE ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1880/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 80006190880
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo 95129 Catania CT
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RA - Corso Italia 72 97100 RA RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mit Servizi Srl - 04225880279
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0598775025000321 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al COMUNE DI RAGUSA e alla concessionaria per la riscossione MIT
SERVIZI s.r.l. il 02.10.2025, il Ricorrente_1 di RA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0598775025000321, notificatagli il 04.07.2025 per il recupero della somma di € 20.750,00, pretesa a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2014 e oggetto dell'ivi richiamata ingiunzione di pagamento n. IF_L00321yTI_2019 notificatagli il 22.11.2019, a sua volta fondata sull'avviso di accertamento in rettifica n. L01280xxTI/2018, tuttavia riferito a differenti annualità d'imposta
(anni 2015, 2016 e 2017).
A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnato atto l'Amministrazione opponente ne ha eccepito la illegittimità per i seguenti motivi:
1- omessa notificazione di atti presupposti relativi alla reclamata TARI 2014;
2- estinzione della pretesa creditoria per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale decorrente dalla notifica della sottesa ingiunzione di pagamento;
e 3- abnormità del recuperato tributo, liquidato in maniera incomprensibile.
Costituitosi in lite, il COMUNE DI RAGUSA ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la rituale notificazione della richiamata ingiunzione di pagamento e del sotteso avviso di accertamento n. L01280xxTI/2018 - a mezzo del quale era stata accertata l'infedele dichiarazione di 548 mq di superfici tassabili per il complessivo importo di € 18.360,00, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica -
e l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione, attesa la sospensione del relativo termine nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 per effetto delle disposizioni straordinarie dettate nell'ambito dell'emergenza COVID.
Ultimatane la trattazione nella contumacia della MIT SERVIZI s.r.l., la Corte ha quindi assunto la causa in decisione all'esito della pubblica udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Incontestata la notificazione in data 22.11.2019 dell'ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910 n.
IF_L00321yTI_2019 richiamata nell'intimazione di pagamento opposta, va intanto ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata in seno al secondo motivo di opposizione, l'interrotto quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. - ordinariamente destinato a compiersi, ex art. 2945, c. 1, c.c., il
22.11.2024 - essendo stato nella specie interessato dalla sospensione straordinaria disposta dall'art. 68 D.
L. n. 18/2020, a mente dei cui commi primo e secondo “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”.
Ritenuta per quanto sopra la tempestiva notificazione in data 02.10.2025 dell'intimazione di pagamento oggi opposta, deve perciò ritenersi l'inammissibilità delle doglianze tardivamente esposte nel primo e nel terzo motivo di opposizione, le quali avrebbero dovuto essere fatte valere avverso la richiamata ingiunzione fiscale nel termine decadenziale di cui all'art. 21 D.Lvo n. 546/1992.
Attesane l'infondatezza, l'opposizione va perciò disattesa, con conseguente condanna della Amministrazione opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1880/2025 R.G.R. nella contumacia della MIT SERVIZI s.r.l., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna il Ricorrente_1 di RA al pagamento, in favore del
COMUNE DI RAGUSA, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente
DO NT, OR
REALE ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1880/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 80006190880
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo 95129 Catania CT
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RA - Corso Italia 72 97100 RA RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mit Servizi Srl - 04225880279
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0598775025000321 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al COMUNE DI RAGUSA e alla concessionaria per la riscossione MIT
SERVIZI s.r.l. il 02.10.2025, il Ricorrente_1 di RA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0598775025000321, notificatagli il 04.07.2025 per il recupero della somma di € 20.750,00, pretesa a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2014 e oggetto dell'ivi richiamata ingiunzione di pagamento n. IF_L00321yTI_2019 notificatagli il 22.11.2019, a sua volta fondata sull'avviso di accertamento in rettifica n. L01280xxTI/2018, tuttavia riferito a differenti annualità d'imposta
(anni 2015, 2016 e 2017).
A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnato atto l'Amministrazione opponente ne ha eccepito la illegittimità per i seguenti motivi:
1- omessa notificazione di atti presupposti relativi alla reclamata TARI 2014;
2- estinzione della pretesa creditoria per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale decorrente dalla notifica della sottesa ingiunzione di pagamento;
e 3- abnormità del recuperato tributo, liquidato in maniera incomprensibile.
Costituitosi in lite, il COMUNE DI RAGUSA ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la rituale notificazione della richiamata ingiunzione di pagamento e del sotteso avviso di accertamento n. L01280xxTI/2018 - a mezzo del quale era stata accertata l'infedele dichiarazione di 548 mq di superfici tassabili per il complessivo importo di € 18.360,00, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica -
e l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione, attesa la sospensione del relativo termine nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 per effetto delle disposizioni straordinarie dettate nell'ambito dell'emergenza COVID.
Ultimatane la trattazione nella contumacia della MIT SERVIZI s.r.l., la Corte ha quindi assunto la causa in decisione all'esito della pubblica udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Incontestata la notificazione in data 22.11.2019 dell'ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910 n.
IF_L00321yTI_2019 richiamata nell'intimazione di pagamento opposta, va intanto ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata in seno al secondo motivo di opposizione, l'interrotto quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. - ordinariamente destinato a compiersi, ex art. 2945, c. 1, c.c., il
22.11.2024 - essendo stato nella specie interessato dalla sospensione straordinaria disposta dall'art. 68 D.
L. n. 18/2020, a mente dei cui commi primo e secondo “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”.
Ritenuta per quanto sopra la tempestiva notificazione in data 02.10.2025 dell'intimazione di pagamento oggi opposta, deve perciò ritenersi l'inammissibilità delle doglianze tardivamente esposte nel primo e nel terzo motivo di opposizione, le quali avrebbero dovuto essere fatte valere avverso la richiamata ingiunzione fiscale nel termine decadenziale di cui all'art. 21 D.Lvo n. 546/1992.
Attesane l'infondatezza, l'opposizione va perciò disattesa, con conseguente condanna della Amministrazione opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1880/2025 R.G.R. nella contumacia della MIT SERVIZI s.r.l., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna il Ricorrente_1 di RA al pagamento, in favore del
COMUNE DI RAGUSA, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.