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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente rel. dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 96/2025 P.U., promosso
DA
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cacciatore
( per procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(p. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del titolare (cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
, in persona della titolare Controparte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (codice fiscale
[...]
), con sede legale a TE AG (PA), via C.F._1
RO Di SA n. 34, partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle P.IVA_2
Imprese di Palermo ed Enna in data 26/07/2011 con il n. REA PA-290370 e cancellata in data 03/12/2024, avente ad oggetto l'attività di lavori edili di completamento degli edifici, ristrutturazione di edifici, pavimentazione, intonacatura
❖❖❖
Letto il ricorso proposto in data 12 novembre 2025, con cui la dalla
Parte_1
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale
[...]
dell'impresa individuale cancellata dal Controparte_1
Registro delle Imprese in data 3 dicembre 2024; osservato che l'ente ricorrente ha esposto un credito di complessivi
€ 21.132,28 (oltre interessi) in forza dell'estratto contributivo a firma del funzionario responsabile ex art. 635 c.p.c. [cfr. doc. 1 della produzione allegata al ricorso]; rilevato che l'impresa resistente non si è costituita benché ritualmente convocata, previa abbreviazione dei termini ex art. 41, comma 3, CCII, tramite inserimento del ricorso e del decreto di convocazione nell'area web riservata del Portale dei Servizi Telematici gestito dal Controparte_2
ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, a seguito dell'esito negativo
[...]
della notifica a mezzo di posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario (si rammenta, al riguardo, che l'art. 33, comma 2, CCII obbliga l'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione); ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa
– da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle
Imprese – è ubicato a TE AG (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini Imerese) da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
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rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda dell'impresa debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2, CCII, posto che è dimostrato che la stessa è creditrice della società resistente in virtù del titolo sopra menzionato;
rilevato che l'impresa individuale è Controparte_1
soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2
e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale versata in atti [cfr. doc. 2 produzione cit.]; rilevato, inoltre, che l'impresa resistente, non essendosi costituita, ha omesso di fornire prova in ordine all'eventuale possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
considerato, peraltro, che la documentazione acquisita attesta il superamento sia del limite dimensionale previsto al n. 2 del citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII [cfr. dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'Agenzia delle
Entrate in data 24 novembre 2025], sia della soglia di indebitamento di
€ 30.000,00 stabilita dal successivo art. 49, comma 5, tenuto conto del credito indicato in ricorso e dell'esposizione debitoria riferita dall'amministrazione finanziaria, pari a complessivi € 121.712,84 [cfr. prospetto dell'Agenzia delle Entrate trasmesso in data 24 novembre 2025], e degli ulteriori debiti contributivi, pari ad € 11.172,73 [cfr. nota dell'INAIL datata 20 novembre 2025]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett.
b), e 121 CCII, che – secondo costante giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – lo stato
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di insolvenza dell'imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare, identificandosi – in altri termini – con uno stato di impotenza funzionale, non transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa ed esprimendosi nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio
(cfr. Cass. civ. n. 2810/2018, n. 7252/2014 e n. 1760/2008); considerato che, nel caso in esame, lo stato di insolvenza della
[...]
è desumibile, oltre che dall'ammontare dei Controparte_1
debiti sopra menzionati, dall'acclarata inattività dell'impresa stessa, che
– come si è rilevato in precedenza – è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 3 dicembre 2024 [cfr. doc. 2 cit.];
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che a ciò non osta l'intervenuta cancellazione dell'impresa, non essendo ancora decorso il termine annuale previsto dall'art. 33 CCII (ai sensi del quale “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”, con la precisazione che “per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”); tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 33, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
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DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
, in persona della titolare Controparte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (codice fiscale
[...]
), con sede legale a TE AG (PA), via C.F._1
RO Di SA n. 34, partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle P.IVA_2
Imprese di Palermo ed Enna in data 26/07/2011 con il n. REA PA-290370 e cancellata in data 03/12/2024, avente ad oggetto l'attività di lavori edili di completamento degli edifici, ristrutturazione di edifici, pavimentazione, intonacatura;
NOMINA giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;
NOMINA curatore l'avv. Guido Gianferrara (cod. fisc. , pec C.F._2
, con studio a Palermo, via Emanuele Email_2
Notarbartolo n. 44 (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandolo:
1) a procedere all'accettazione entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126
CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a comunicare telematicamente alla Cancelleria e al Registro delle
Imprese il domicilio digitale della procedura;
3) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non
è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo
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a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare il debitore, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327
CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (con le modalità di cui all'articolo 10, comma
1, CCII per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
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d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma
6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
ORDINA al debitore di:
- depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali,
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le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, CP_3
nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
- indicare al curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, CCII,
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 25 febbraio 2026, ore 10:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
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ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
DISPONE la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, alla parte ricorrente e al curatore nominato, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Termini Imerese, 27 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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