Sentenza 17 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2018, n. 17206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17206 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2018 |
Testo completo
o la seguente eitv rírc Z,4 sul ricorso proposto da: LI CA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG
MARIA GIUSEPPINA FODARONI
Il PG conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore;
L'Avv. Domenico Dello Iacono si riporta ad entrambi i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 12 aprile - 15 maggio 2016, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di OS EL avverso l'ordinanza resa il 23 marzo 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere del EL, ha rigettato l'istanza e confermato l'ordinanza applicativa della misura. La misura era stata applicata in relazione ai delitti di duplice omicidio aggravato di MA NA e LA UG, commesso mediante esplosione di più colpi di pistola letali, in concorso con LL AN, LV IP, IO L'UI, EP GA, ES GA, TO Lo US, AE PE e RI AL (capo A), di detenzione e porto illegali aggravati di due pistole cal. 7,65 e cal. 38 (capo B) e di occultamento dei cadaveri delle due vittime (capo C), reati tutti aggravati anche ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per consolidare il prestigio ed il predominio sul territorio dei gruppi camorristici dei Lo US e degli Amato-GA, fatti avvenuti in Napoli il 26 luglio 2007. 1.1. L'istanza di riesame ed il successivo contraddittorio scritto ed orale avevano enucleato la deduzione della carenza dei gravi indizi di colpevolezza, per l'assunta inadeguatezza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, con particolare riferimento a IA ES e NE RR, e dei relativi riscontri, ivi incluse le dichiarazioni di TO Lo US, all'incongruenza dell'orario riferito dai collaboratori come quello in cui sarebbe avvenuto l'omicidio ed alla stessa presenza del EL sul luogo dell'omicidio in relazione al controllo di polizia in località Baia Domizia alle 18:03 del giorno dell'omicidio. Il Tribunale ha, per contro, ritenuto sussistenti i requisiti fondativi della misura cautelare osservando che l'analisi delle emergenze acquisite, in relazione alle censure mosse dalla difesa, consentiva di affermare che sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al EL dando per assodato che la scomparsa del UG e del NA nella data del 26 luglio 2007 era stata subito attribuita ad un episodio di lupara bianca, anche se la verità era emersa soltanto grazie ai contributi dei collaboratori di giustizia, specificamente indicati nel provvedimento, con gli elementi ritenuti quali adeguati riscontri.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del EL (avv. Briganti) chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno un unico, articolato motivo con cui lamenta violazione del canone di giudizio relativo alla convergenza del molteplice e di tutti i criteri ad esso collegati, nonché mancanza ed illogicità della motivazione circa la valutazione delle chiamate di correo.Nella pur ampia disamina di tali chiamate effettuata dal Tribunale non si era tenuto conto che il riscontro esterno della chiamata doveva vertere sul nucleo centrale e significativo del fatto: essendo stato accusato, quindi, il EL di essere l'esecutore materiale negli omicidi, il riscontro avrebbe dovuto essere acquisito su questo punto. In tal senso le dichiarazioni dell'ES non erano state poste correttamente in relazione con le altre emergenze e non erano riscontrate da connotazioni individualizzati. Infatti, mentre l'ES aveva dichiarato di aver assistito agli omicidi attribuendo al EL il ruolo di esecutore materiale, il Lo US aveva attribuito al ricorrente un ruolo ancora più ampio senza che però le sue parole fossero riscontrate. E sussisteva diversità fra le versioni dei due dichiaranti circa il ruolo svolto dal EL, giacché mentre l'ES aveva attribuito a quest'ultimo la condotta di avere ucciso il UG con la pistola cal. 38, il Lo US aveva detto che il EL era intervenuto perché la pistola dell'ES si era inceppata. Il Tribunale aveva considerato l'ES quale concorrente morale, andando oltre la stessa impostazione accusatoria, ma tale argomentazione rendeva ancora più evidente che le dichiarazioni dell'ES e quelle del Lo US non convergevano poiché quest'ultimo aveva attribuito la conoscenza dei fatti in contestazione direttamente all'ES: e, se si dubitava delle conoscenze del Lo US a proposito degli esecutori materiali, il suo contributo non poteva essere utilizzato quale riscontro. Peraltro l'inquadramento dell'ES come concorrente morale oltre che indimostrato non era neanche logico: in ogni caso, se si fosse ritenuto che l'ES aveva mentito sul suo ruolo nell'agguato omicidiario, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto essere poste a base dell'accusa. Per il resto sussistevano soltanto elementi di contorno, anche con riguardo alle dichiarazioni degli altri collaboratori, ma non si rinvenivano riscontri individualizzanti. Inoltre, le dichiarazioni dell'ES avrebbero dovuto essere ritenute non veritiere per il fatto che la sua presenza sul luogo del delitto era risultata incompatibile con il fatto che egli all'epoca era in vacanza a Baia Domizia, come la difesa aveva dimostrato e come aveva confermato il controllo di polizia alle ore 18:03 in quel luogo e in quel giorno. L'affermazione secondo cui l'effettuazione di tale controllo non era incompatibile con la partecipazione all'omicidio in MI dopo le 20:00 era restata una mera ipotesi che non teneva conto del tempo necessario per l'accertamento di polizia giudiziaria seguito al controllo e di quello, superiore alle due ore, occorrente per raggiungere Napoli da Baia Domizia nel periodo di fine luglio, caratterizzato dal traffico estivo.
3. Ha proposto ricorso avverso l'ordinanza anche l'altro difensore del EL (avv. Dello Iacono) chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno un unico motivo con cui lamenta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Anche in tal caso viene sottoposta a critica la valutazione del narrato dei collaboratori IA ES ed TO Lo US. Si evidenzia, quanto al primo, l'erronea collocazione del fatto nel settembre 2007, elemento non secondario perché l'ES aveva sostenuto, anche per iscritto, in più interrogatori, di essere tornato a Napoli nel settembre 2007, per cui il contrasto con il dato reale era evidente, non essendovi spiegazione di come egli avesse potuto partecipare al duplice omicidio avvenuto invece nel luglio 2007. Quanto al Lo US, gli elementi di riscontro attribuiti al suo narrato (luogo di esecuzione, preparazione dei tappeti, numero e tipo di armi usate, presenza di un silenziatore, modalità di convocazione delle vittime) afferivano a particolari non inediti, essendosi dimostrato che l'articolo giornalistico del 26 ottobre 2012 conteneva singolari sovrapponibilità rilevate dal provvedimento impugnato che aveva escluso - in modo però apodittico - la possibilità di contaminazioni. Infine, era stata di fatto obliterata la presenza del EL in Baia Domizia alle ore 18:03 del giorno dell'omicidio, accertata mediante il riferimento certo al controllo di polizia da lui subìto, orario incompatibile con quello dell'omicidio; il momento dell'omicidio, a sua volta, era stato fissato dall'autorità requirente intorno alle ore 20:00, ma l'orario non era combaciante con le indicazioni che avevano fornito gli stessi collaboratori di giustizia, giacché l'ES aveva detto di essere partito alle ore 19:00 da Mugnano per recarsi alla sala biliardo dove era poi si era compiuto il fatto, ed il tempo di percorrenza, con un potente scooter, era da quantificarsi intorno ad una decina di minuti: elemento che, sotto il profilo logico, accentuava la criticità delle due chiamate valutate.
4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, atteso che gli argomenti sviluppati dal ricorrente attenevano a valutazioni di fatto alternative ed erano evidentemente inidonei a disarticolare la motivazione resa dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene l'impugnazione infondata e, quindi, da rigettarsi.
2. Per la verifica della ricognizione compiuta dai giudici del riesame, in punto di gravi indizi di colpevolezza (le esigenze cautelari non hanno formato oggetto di impugnazione), riguardata in relazione alle indicate censure, giova richiamare gli snodi essenziali del ragionamento svolto dal provvedimento impugnato. Si rileva in esso che, fra i contributi dichiarativi, era stato quello di GI PI nel 2008 a rivelare che le due giovani vittime gravitavano nell'ambito della criminalità organizzata della zona di Mugnano ed erano state poi eliminate in quanto avevano creato "dei problemi". Il primo collaboratore a riferire i dettagli in ordine al movente, all'esecuzione ed ai responsabili del duplice omicidio era stato, quindi, IA ES che, in ripetuti interrogatori, aveva raccontato la scena dell'omicidio all'interno di una bisca clandestina nel rione Palazzine di MI, dove già si trovavano AE PE ed OS EL e dove i due giovani erano stati chiamati con una scusa. Costoro erano stati freddati con colpi sparati dal PE che aveva colpito il NA, appena entrato, sparandogli alla testa con una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore;
immediatamente dopo, il UG, entrato, era stato raggiunto anch'egli da un colpo di pistola, ma non era morto subito e si muoveva ancora;
a questo punto, il EL, impugnata la pistola calibro 38, aveva nuovamente attinto con un colpo il UG che era deceduto. Il Tribunale ha positivamente effettuato la valutazione di attendibilità dell'ES (che aveva confessato la partecipazione al fatto ed era da qualificarsi chiamante in correità, avendo anche passato la sua pistola cal. 38 al EL che aveva sparato il colpo di grazia al UG), unico elemento dissonante - ma giustificabile per il tempo poliennale trascorso dai fatti - risultando la collocazione del fatto nei mesi di settembre e ottobre 2007, mentre la scomparsa delle due vittime era avvenuta nel luglio dello stesso . anno: si trattava di elemento secondario, essendo stato accertato che anche nel luglio 2007 l'ES era a Napoli, conclusa la pregressa carcerazione dall'aprile 2007. A riscontro delle dichiarazioni di tale collaboratore sono state valutate quelle rese dopo sei anni da TO Lo US, all'epoca reggente dell'omonimo clan, anch'egli chiamante in correità, che, appena interrogato, aveva ammesso di essere stato il mandante di diversi omicidi, fra cui quello in questione, specificando che ad uccidere i due ragazzi erano stati IA ES, OS EL e AE PE e precisando che egli stesso aveva preparato la fossa dove poi i due cadaveri erano stati seppelliti insieme al PE ed al EL, oltre che a LV VE e IO L'UI, dietro la casa di costui. Al momento dell'omicidio egli si trovava fuori dal locale e, nonostante si fosse concordato che i colpi sarebbero stati sparati con silenziatore, aveva udito sparare dall'esterno dopo che il UG e il NA erano entrati nella bisca. Anche le dichiarazioni del Lo US sono state oggetto di adeguato vaglio quanto alla relativa attendibilità ed alla sostanziale precisione dei fatti riferiti. I giudici del riesame, oltre ai riscontri relativi ai luoghi, hanno dato atto che per la posizione del EL erano sopravvenute le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia: NE RR, appartenente al clan degli Amato- GA, che aveva visto partire dal covo e farvi ritorno i partecipanti all'omicidio, ricevendone una descrizione sostanzialmente sovrapponibile a quella raccontata dai primi due dichiaranti;
LV LI, HE AI, TO AI, i quali avevano riferito in ordine alla genesi ed all'attribuibilità al clan del duplice omicidio. In definitiva, per il Tribunale, le chiamate dell'ES e del Lo US convergevano a carico dell'indagato EL il quale era uomo appartenente al gruppo di fuoco del clan Lo US ed aveva preso parte alla spedizione in quanto braccio destro del capoclan, al pari del PE. Del tutto compatibile con la partecipazione al delitto, avvenuta dopo le ore 20:00, era il controllo di polizia che alle ore 18:03 il EL aveva subito a Baia Domizia lo stesso 26 luglio 2007, a circa 70 km di distanza, ossia a distanza tale da consentire il raggiungimento di MI in tempo adeguato per la partecipazione all'omicidio. Risulta altresì specificato che i gravi indizi di colpevolezza, oltre al fatto omicidiario, sussistevano anche con riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione, emergente dalla dinamica e dalla sequenza cronologica dei fatti che avevano condotto all'esecuzione dell'agguato, nonché all'aggravante ex art. 7 di. n. 152 del 1991 nella sua duplice accezione metodologica e finalistica.
3. Posti questi dati, che rendono chiara l'adeguatezza dell'approfondimento compiuto dai giudici del riesame, si puntualizza in via generale che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) - oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.) - deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
4. Nel quadro precisato, quanto alla censura di omesso rilievo delle decisive discrasie fra i contributi dichiarativi valorizzati per raggiungere l'approdo criticato secondo le notazioni sopra riportate, non può riscontrarsene la fondatezza.
4.1. Il ricorrente omette anzitutto di considerare che TO Lo US, figlio di LV Lo US, all'epoca reggente dell'omonimo clan operante nella zona di MI, si è confessato mandante del duplice omicidio e che, rispetto all'esecuzione di tale mandato, fra gli esecutori erano stati scelti fra gli uomini più fidati anche il PE ed il EL, unitamente a IA ES. Inoltre dalle dichiarazioni analizzate dai giudici del riesame si desume anche la diretta partecipazione del Lo US alla concreta organizzazione dell'omicidio, sia con riguardo all'attività antecedente (ivi inclusa la preparazione della fosse in cui poi le due vittime avrebbero dovuto essere seppellite), sia nell'attività contemporanea ed immediatamente successiva al fatto, con il controllo dell'azione dall'esterno della sala biliardo e con il successivo ingresso in essa dove il Lo US ha visto direttamente i corpi, a terra, degli uccisi e il EL unitamente al PE ed all'ES nel luogo in cui erano stati appena trucidati NA e UG, nonché ha appreso direttamente da LE (PE) e da OS (EL) che anche quest'ultimo aveva sparato. La ricchezza di dettagli fornita da un esponente di vertice del clan quale era TO Lo US - ricchezza effettivamente costatabile dall'esame dell'ordinanza - è stata, con motivazione congrua, ritenuta idonea a fungere da riscontro alle dichiarazioni dell'ES, in ragione della sovrapponibilità delle une alle altre sul nucleo rilevante di esse. I dettagli differenziali su cui appunta la sua attenzione il ricorrente e che sono stati analizzati in modo parimenti puntuale dal Tribunale del riesame non riescono a scalfire (alla stregua del narrato globalmente valutato dai giudici della cautela, per la probatio minor che rileva in questa fase) l'adeguatezza e la non illogicità della conclusione che il movente, il luogo di esecuzione del delitto, la convocazione delle vittime, l'identificazione dei mandanti, degli esecutori materiali e dei soggetti incaricati della pulizia del luogo del crimine e dell'occultamento dei cadaveri, la preparazione dei tappeti nella sala biliardo, il numero e la provenienza delle armi utilizzate, il programmato uso dei silenziatori, le modalità e gli autori della materiale esecuzione sono stati esposti dai due collaboratori in modo convergente.
4.2. Il concreto elemento di dissonanza delle dichiarazioni dell'ES, che aveva collocato l'episodio criminoso nel tempo di settembre 2007, ricollegandolo al fatto che egli ricordava di essere ritornato in Napoli, dopo la sua liberazione, in questo periodo, laddove l'episodio si è verificato a fine luglio del 2007, risulta giustificato dal Tribunale senza la determinazione di decisive cesure logiche, essendo comunque cosa certa che il suddetto dichiarante era tornato in libertà dall'aprile del 2007. Il Tribunale ha giustificato la discrasia con il tempo, di svariati anni, trascorso fra i fatti e la narrazione: trattasi di giustificazione che, fondandosi su dato obiettivo, non rende, nella presente fase e nell'economia del complesso ragionamento verificato, illogica la relativa ricognizione. L'ordito argomentativo dell'ordinanza impugnata, poi, è strutturato in modo solido e logico anche nella parte interessata dalla censura (reiterata nel ricorso) della mancata verifica dell'eventuale acquisizione da parte del Lo US delle notizie riferite nel 2016 da un articolo di stampa risalente al 26 ottobre 2012: a parte lo iato temporale fra pubblicazione di stampa e propalàzione da parte del collaboratore, in sé non decisiva, il Tribunale ha segnalato che la ricchezza di dettagli della narrazione del Lo US ha riguardato anche la fase, immediatamente post factum, relativa al suo accesso all'ambiente in cui erano stati trucidati il NA ed il UG ed evidenziato il corrispondente racconto densissimo di particolari, preciso e assolutamente pieno di elementi di novità, come tali non reperibili dalla lettura dei giornali.
4.3. In ordine all'ulteriore censura (coltivata da entrambi gli atti) circa l'illogicità della conclusione della compatibilità della presenza partecipativa dell'ES alla fase della materiale esecuzione degli omicidi in MI, appena dopo le ore 20:00, dopo che lo stesso era stato controllato dalla Forze dell'ordine in Baia Domizia, l'accertamento a cui i giudici della cautela hanno fatto riferimento per fissare l'arco orario di riferimento (fra cui la testimonianza di ER Di NA, moglie del NA, la quale aveva ricordato che il marito si era allontanato da casa intorno alle ore 20:00 del 26 luglio 2007) e per ritenere senz'altro compatibile la percorrenza dei circa 70 km di distanza fra Baia Domizia e MI da parte dell'ES per essere sul posto nell'ora dell'omicidio investe la ricostruzione del fatto e, siccome non palesa elementi di patente contraddittorietà tali da destrutturarne l'iter logico, è incensurabile in questa sede (impregiudicata ogni futura verifica nell'ambito della cognizione piena). Nel resto le critiche mosse all'ordinanza impugnata propongono una diversa valutazione dei dati di fatto che, a fronte della motivazione congrua e logica in precedenza analizzata, non possono avere ammissibile ingresso in questa sede.
4.4. D'altro canto, le doglianze che, in entrambi gli atti di impugnazione, hanno criticato come contraddittoria ed ingiustificata la verifica positiva di convergenza del molteplice operata dai giudici della cautelare con primario riguardo al narrato dei due citati collaboratori mostrano di obliterare le rilevanti notazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine ai riscontri ulteriori che le suddette dichiarazioni hanno ricevuto dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dagli specifici riferimenti alla vicenda emergenti dagli ulteriori contributi dichiarativi ed, •in modo particolare, da quelli di NE RR che ha riguardato anche il ruolo di stretto collaboratore di TO Lo US svolto da OS EL e il coinvolgimento di quest'ultimo quale componente del gruppo degli autori materiali del duplice omicidio. Pertanto, va conclusivamente ritenuto che, orientandosi nella delibazione del quadro indiziario nel senso indicato, il Tribunale abbia fatto retta applicazione del principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 47352 del 11/04/2017, Lamanna, n. m.; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309).
5. Di conseguenza, il ricorso, come articolato nei due richiamati atti, deve essere respinto. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria cop