Art. 4. Programmazione delle attivita' 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera il programma annuale di attivita' per l'anno seguente, corredato delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all' articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 , da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui e' attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attivita' svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all' articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 , da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui e' attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attivita' svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".