Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4085 del 2025, proposto da
RC De RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolo' Dall'Arca n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 294/2024 del 31.10.2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 31.10.2024, nell'ambito del procedimento R.G. N. 425/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. TE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata al Ministero l’11 giugno 2025, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente provvedendo all’accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 1.500.00 euro.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, depositata in atti di causa.
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. ha sollevato un’eccezione di possibile inammissibilità del ricorso perché la procura contiene espressioni incompatibili con la volontà di promuovere un ricorso dinanzi al giudice amministrativo, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso in esame la procura non indica elementi compatibili con la volontà della parte di promuovere una controversia innanzi al giudice amministrativo, in quanto contiene le seguenti espressioni “ conferisco mandato e nomino nel presente giudizio, innanzi al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro promosso contro il Ministero dell’Istruzione, l’avv. Giuseppe Versace ”.
Ne consegue che nel caso in esame la parte ricorrente non potrebbe neppure invocare a proprio favore l’orientamento giurisprudenziale che ammette la validità della procura nell'ipotesi, prevista dall’art. 83, comma 3, c.p.c., di procura apposta in calce al ricorso (secondo il quale la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all’atto cui accede, poiché la collocazione della procura in questi casi sarebbe comunque idonea a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede), in quanto la giurisprudenza ha in ogni caso stabilito che l’esame della procura deve dare certezza che il suo contenuto non contenga “ espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi o di altre fasi processuali, da cui desumere la mancanza di specialità ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 866; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 ottobre, 2024, n. 8552; Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio 2023, n. 6586; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1691; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283 e la giurisprudenza sul punto richiamata nelle predette sentenze).
Pertanto nel caso in esame la procura deve essere considerata nulla perché priva del requisito della specialità, in quanto contiene espressioni con le quali la parte afferma di voler essere rappresentata esclusivamente per agire innanzi al giudice civile, senza alcun elemento coerente con la volontà di proporre una controversia innanzi al giudice amministrativo.
Peraltro non è neppure configurabile la possibilità di sanare tale vizio di nullità con una regolarizzazione successiva, alla luce dell’orientamento espresso dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11, che ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c..
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per nullità della procura alle liti.
Le peculiarità della controversia e il carattere in rito della pronuncia giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE MI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE MI |
IL SEGRETARIO