Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3055 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alfredo Lovelli e Lorenzo Semerari, appellante E
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Petrone, appellata
E
CP_2 altro appellato – non costituito All'udienza del 18.06.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 473/21 del Parte_1
Giudice di Pace di San Giorgio Jonico, pubblicata in data 11.11.2021, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'odierno appellante nei confronti degli appellati in epigrafe indicati, in relazione ad un sinistro stradale assertivamente verificatosi in data 28.02.2017, alle ore 14.15, sulla S.P. San Giorgio Jonico – Grottaglie, all'altezza del cimitero di San Giorgio J., percorsa dal alla guida della propria Parte_1 autovettura Chevrolet Kalos, tg. CV623LT, (assicurata con , che sarebbe stata CP_1 tamponata dall'autovettura Opel Corsa, tg. CY384EY, di proprietà di;
CP_2 l'appellante lamentava: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 232 e 116 c.p.c. nonché errata valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso della istruzione;
2) che il CTU, nominato in primo grado, aveva omesso la valutazione di documentazione medica decisiva per la corretta stima dei danni non patrimoniali temporanei e permanenti riportati dall'attore; 3) l'errata compensazione delle spese di lite, misura da annullare, secondo l'appellante, in applicazione del principio di soccombenza, posto che la domanda attorea avrebbe dovuto trovare accoglimento;
rilevato che la compagnia di assicurazione appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'appello; rilevato che l'altro appellato non si costituiva;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto, ad avviso del Tribunale gli elementi costitutivi della domanda non risultano adeguatamente dimostrati, tenuto conto dell'insufficienza ed incoerenza degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio di primo grado, in particolare osservandosi che: a) con riferimento al primo motivo di appello, l'unico testimone ascoltato in primo grado ( figlia del non è apparsa Tes_1 Parte_1 sufficientemente attendibile, posto che, riferendo che viaggiava in auto con il padre al momento del fatto per cui è causa, ha sostanzialmente confermato le circostanze di prova articolate dalla parte attrice, mentre è apparsa incerta con riferimento alle circostanze articolate dalla compagnia, affermando di non ricordare se l'attore avesse precedentemente subito lesioni, aggiungendo che dopo il sinistro sicuramente le aveva subite (“…dopo il sinistro sicuramente sì…”); ha anche dichiarato di non sapere riferire nulla in merito alla circostanza sub. n. 2 della
ancora, quanto all'attendibilità del teste, si osserva che quest'ultima dichiarazione appare obiettivamente di difficile compatibilità con la rilevazione presso l'ospedale di Grottaglie di un trauma cranico minore senza perdita di coscienza, tenuto anche conto della lievità del preteso urto fra i due veicoli, posto che nelle stesse raccomandate del febbraio e del marzo 2018 (su cui si tornerà oltre) il difensore di parte attrice riferisce di lievi danni alla vettura (seppure non meglio specificati); ancora va osservato, ad abundantiam, che non vi sono sufficienti riscontri circa la presenza del predetto teste al momento del sinistro, anche considerando che il suo nominativo non veniva subito riportato nelle raccomandate del 06.02.2018 e del 09.03.2018, rispettivamente inviate a CP_2 ed alla al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
detto nominativo Controparte_1 viene fornito solo successivamente, su espressa richiesta della compagnia;
ed effettivamente deve osservarsi che detta iniziale omissione appare difficilmente spiegabile e non può non avere una rilevanza nella valutazione complessiva relativa alla attendibilità del teste, sia in ragione dello stretto rapporto di parentela esistente fra l'attore ed il teste (e, pertanto, dell'assenza della necessità di eseguire ricerche per venire a conoscenza delle generalità del teste), tenuto conto del fatto che detta tempestiva indicazione avrebbe potuto contribuire ad una definizione stragiudiziale della controversia nell'interesse della stessa parte attrice (è utile ribadire che detta osservazione attiene al giudizio di attendibilità e non di ammissibilità della prova); b) va ancora aggiunto che lo stesso attore in sede di interrogatorio formale ha ammesso che due mesi dopo il fatto per cui è causa sarebbe stato coinvolto in un altro sinistro, precisando genericamente che veniva coinvolta solo la fiancata destra della sua vettura;
orbene, premesso che la prima richiesta risarcitoria in atti rivolta alla riferita al sinistro per cui è causa è di Controparte_1 oltre un anno successiva al fatto per cui è causa, assertivamente verificatosi il 28.02.2017, e di quasi un anno successiva al sinistro assertivamente verificatosi due mesi dopo quello del
28.02.2017, appare anche molto incerta la prova dei danni alla vettura che sarebbero da ricondurre al sinistro per cui è causa, avendo parte attrice in proposito prodotto solo un preventivo proveniente da NN EL del 22.03.2018 (e, pertanto, di molto successivo al fatto per cui è causa) in cui si quantifica la spesa occorrente genericamente per il paraurti posteriore, pari complessivamente ad € 510,55, che non appare sufficiente a dimostrare la specifica tipologia di danno rilevato ed la riconducibilità causale allo specifico fatto per cui è causa;
non è, infatti, possibile valutare che tipo di danno avrebbe riportato il paraurti posteriore, che tipo di intervento specifico detto pregiudizio avrebbe richiesto, così da consentire una valutazione in ordine alla compatibilità con il fatto allegato ed una eventuale incidenza di fatti successivi, che, seppure genericamente, l'attore ha ammesso essersi verificati;
c) non appare possibile, ad avviso del Tribunale, attribuire un valore confessorio al riferimento ad un danno alla vettura pari ad € 185,48, contenuto nella comparsa di costituzione e risposta della compagnia depositata nel procedimento di primo grado, in quanto detto riferimento appare inserito in un contesto nel quale si sostiene che il danno alla vettura appariva sovrapponibile a quello rilevato in relazione ad altro sinistro, così risultando sostanzialmente contestato anche il nesso causale fra danni alla vettura e sinistro per cui è causa;
d) quanto affermato circa Tes_ l'inattendibilità del teste e le ulteriori insufficienze/incongruenze probatorie rilevate, non consente di ritenere provati i fatti allegati nemmeno in forza della mancata presentazione del a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, tenuto conto del fatto che l'art. 232 c.p.c. CP_2 dispone che in tal caso il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio
“…valutato ogni altro elemento di prova…”, che si è rivelato alquanto fragile;
d) quanto osservato in ordine alla insufficienza probatoria relativa al sinistro per cui è causa e, quindi pure in ordine alla riconducibilità causale dei lamentati danni, anche non patrimoniali, rende inutile l'esame del secondo e del terzo motivo di impugnazione, che restano assorbiti;
ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannato alla rifusione delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore della compagnia appellata, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a pagare alla compagnia di assicurazione appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.02.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco