Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1733/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MONACELLI ENZO CESARE
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RAFFANINI LUCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi eventuali cambiamenti.
B) La sig.ra continuerà a risiedere con le figlie Parte_1 Persona_1
e nella casa coniugale, sita in Mantova, Via Rinaldo Mantovano Persona_2
n. 4/A, già assegnata alla medesima in sede di separazione.
C) I ricorrenti, nell'interesse preminente delle figlie e , si Per_1 Per_2 impegnano a consultarsi vicendevolmente e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute delle stesse.
nell'anno in cui il genitore padre non starà con le figlie il giorno di Natale potrà tenerle con sé la
Vigilia di Natale dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Quanto alle vacanze pasquali, inoltre, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli tre giorni con alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, invece, il padre potrà tenere le figlie quindici giorni, anche non consecutivi, e anche in luogo di villeggiatura, con l'obbligo di comunicare la località alla madre;
in coincidenza con i propri periodi feriali e compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori, periodo da concordarsi preventivamente con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno.
E) Il padre verserà mensilmente, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno dieci di ogni mese, alla signora la somma pari ad € 525,00 Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT (€ 262,50 per ciascuna figlia) a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie e a Persona_1 Persona_2 decorrere da mese successivo a quello della data di pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
F) Le parti concordano di applicare il protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Mantova e, pertanto, sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSNN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro studi ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); c) SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI
GUIDA (teoria e pratica); d) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche –
2 erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se preventivamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
G) I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio.
H) I signori e dichiarano di essere attualmente CP_1 Parte_1 titolari di adeguati redditi propri e si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico, rinunciando entrambi alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile ovvero alimentare.
I) Gli assegni familiari/assegno unico, o ogni altra forma equivalente, saranno percepiti dalla signora Parte_1
L) Le spese ed i compensi legali relative al presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
M) I coniugi si impegnano e si obbligano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di scioglimento del loro matrimonio. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del
3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CURTATONE
(MN) il 27/09/2003 ed ivi iscritto al numero 10, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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