TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/08/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n° 297/2022 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “contratti”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce Parte_1
all'atto di citazione dagli Avv.ti Pasqualino DE LUCIA e Antonio GUIDA ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Raffaele Leonetti n° 27/A;
-attore -
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall' Controparte_1
Avv. Lucia PISCITELLI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Caserta alla
Via Fulvio Renella n°88;
-convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione l'attore, , conveniva in giudizio Parte_1
la società al fine di veder riconosciuto il proprio diritto teso ad CP_1
ottenere l'indennizzo dovuto in virtù della polizza assicurativa n. 00274013439
contro il furto in essere sull' autovettura di Sua proprietà tipo Mini Countryman D
targata FZ 635 FL, oggetto di furto nella notte del 16 luglio 2020 in San Nicola la
Strada (CE).
La società AN S. p. A. si costituiva in giudizio contestando la domanda deducendo che nel corso della gestione della pratica assicurativa incaricava un perito al fine di verificare l'insussistenza di anomalie in merito alla vicenda de qua e testualmente scriveva: “al termine degli accertamenti svolti e dai risultati ottenuti,
emergono i seguenti aspetti della vicenda che si ritiene utile evidenziare di seguito
perché fanno sorgere un ragionevole dubbio, sulla veridicità del sinistro in
oggetto…Successivamente, al fine di verificare le condizioni di vendita del mezzo al
sig. , si riteneva opportuno eseguire delle ricerche con Controparte_2
l'obiettivo di rilevare il nominativo del sig. , residente a [...]
2 (D), ma senza successo. Pertanto procedevamo a contattare l'ispettorato sinistri
della Compagnia Assicurativa HUK24 AG di Coburg (D), ove il responsabile
dell'ispettorato; ci riferiva che sul veicolo MINI COUNRYMAN targato FBA1456 con
telaio nr. WMWYT910603D92509, assicurato presso la loro società dal 19/10/2018,
al 16/04/2019, veniva segnalato un sinistro stradale avvenuto in data 23/03/2019,
ove il mezzo di nostro interesse subiva danni ingenti, superiori ad € 18.000,00, quasi
paragonabile al valore commerciale del mezzo. Dall'analisi dei dati registrati dal
transponder delle chiavi consegnate dall'assicurato, se pur le stesse risultano essere
riconducibili al veicolo assicurato, ci sembra importante evidenziare il dato
anomalo emerso, ovvero che la chiave 1, veniva utilizzata per l'ultima volta il giorno
23/03/2019, giorno in cui il mezzo veniva coinvolto nel sinistro pregresso avvenuto
in Germania, ove subiva ingenti danni, pari quasi al valore commerciale dello
stesso. La chiave 2, veniva utilizzata per l'ultima volta nell'Ottobre 2018”.
Questo Giudice dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c. p. c. riteneva ammettere la CTU tecnica tesa a verificare quanto dedotto dalla convenuta, nominando all'uopo il perito Persona_2
Depositata la CTU all'udienza del 20.12.2024 Questo Giudice tratteneva la causa in decisione.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
3 Questo Giudice osserva che quanto dedotto dalla convenuta, CP_1
non trova alcun riscontro con quanto emerso in corso di causa ed, in
[...]
particolare, dall'espletata CTU.
Nel corso del giudizio, infatti, Questo Giudice con ordinanza del 20 luglio 2023
nominava il CTU al fine di accertare l'ultimo utilizzo delle chiavi della Persona_2
suddetta autovettura.
Va opportunamente premesso che l'autovettura tipo Mini Countryman D
targata FZ 635 FL veniva acquistata in data 07.05.2020 dall'attore e ciò risulta documetalmente provato dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalla fattura n° 12 del 30.05.2020 rilasciata dal venditore dell'importo di € Controparte_2
23.000,00. In data 17.07.2020 l'attore presentava denuncia di furto della suddetta autovettura.
La convenuta nel momento in cui apriva la gestione della pratica per il riconoscimento dell'indennizzo in favore dell'attore incaricava un'agenzia investigativa che nella propria relazione testualmente scriveva che “il veicolo è stato immatricolato
per la prima volta in Germania in data 21/06/2017 e radiato per cessazione della
circolazione il giorno 16/04/2019. Dai controlli effettuati in Germania, risulta che il
mezzo è stato venduto gravemente danneggiato alla società Controparte_2
con sede in via E. Tortora 20-80011 Acerra” e ancora “successivamente, al
[...]
fine di verificare le condizioni di vendita del mezzo al sig. , si Controparte_2
riteneva opportuno eseguire delle ricerche con l'obiettivo di rilevare il nominativo
del sig. , residente a [...], ma senza successo. Pertanto Persona_1
4 procedevamo a contattare l'ispettorato sinistri della Compagnia Assicurativa
HUK24 AG di Coburg (D), ove il responsabile dell'ispettorato; ci riferiva che sul
veicolo MINI COUNRYMAN targato FBA1456 con telaio nr. WMWYT910603D92509,
assicurato presso la loro società dal 19/10/2018, al 16/04/2019, veniva segnalato
un sinistro stradale avvenuto in data 23/03/2019, ove il mezzo di nostro interesse
subiva danni ingenti, superiori ad € 18.000,00, quasi paragonabile al valore
commerciale del mezzo. Dall'analisi dei dati registrati dal transponder delle chiavi
consegnate dall'assicurato, se pur le stesse risultano essere riconducibili al veicolo
assicurato, ci sembra importante evidenziare il dato anomalo emerso, ovvero che la
chiave 1, veniva utilizzata per l'ultima volta il giorno 23/03/2019, giorno in cui il
mezzo veniva coinvolto nel sinistro pregresso avvenuto in Germania, ove subiva
ingenti danni, pari quasi al valore commerciale dello stesso. La chiave 2, veniva
utilizzata per l'ultima volta nell'Ottobre 2018”.
Il CTU nella propria relazione, che Questo Giudice, dichiara di far propria,
perché molto bene motivata e immune da vizi logici, rendeva noto di essersi avvalso nell'espletamento del suo incarico della collaborazione della concessionaria madre
Cont
identificata nella concessionaria “GULIA” di Formia, ove presenziavano anche i consulenti di parte.
Dall'esame della relazione peritale emerge che la chiave n. 1 registrava in memoria alla data del 23.03.2019 14.954,00 Km., mentre la chiave n. 2 registrava in memoria alla data del 22.10.2018 7.635 Km., quindi alla data del 22.10.2018 è stata utilizzata la prima chiave. Dopo la lettura delle chiavi veniva affrontata la tematica
5 relativa al fatto se nel caso di manomissione del corpo centraline detta manomissione abbia potuto inficiare l'aggiornamento delle chiavi considerato che l'autovettura veniva immatricolata in Italia e a ciò i tecnici della BMW rispondevano in senso affermativo.
Da quanto è emerso alla data del sinistro ossia 23 marzo 2019 vi è stato un probabile blocco dell'aggiornamento delle chiavi, infatti il CTU nella propria perizia afferma che una volta immatricolato il veicolo in Italia e dopo il ripristino dello stesso le chiavi non hanno più registrato, in quanto in caso di manomissione delle centraline il sistema di comunicazione può andare in tilt e di conseguenza l'aggiornamento delle chiavi non avviene più senza, tra l'altro, inficiate il funzionamento delle centraline.
Il CTU nelle proprie conclusioni testualmente afferma: “ritiene che
verosimilmente una eventuale manomissione delle centraline motore, ABS ecc. possa
aver causato il mancato aggiornamento postumo delle chiavi. Difatti, come innanzi
detto, le eventuali manomissioni delle centraline sono rilevabili dalla lettura delle
centraline che avviene attraverso la porta ODB presente su tutti i veicoli. Operazione a
noi preclusa in quanto il veicolo è stato alienato in data 16.07.2020”.
Questo Giudice osserva che in merito alla deduzione sollevata dalla convenuta ossia che l'attore non avrebbe dimostrato l'effettiva verificazione del Controparte_1
sinistro, va osservato che ciò emerge dalla stessa relazione investigativa datata
02.02.2021 effettuata dalla prodotta dalla convenuta Controparte_4
Infatti, dalla lettura della suddetta perizia emerge che il veicolo CP_5
incidentato risultava essere stato messo in vendita tramite Aste On Line nel mese
6 di maggio 2019 per l'importo di € 7900,00 con 15.000,00 Km. e che dalle foto allegate alla stessa perizia risultava avere danni nella parte anteriore, nonchè nella fiancata e parte posteriore destra.
L'attività investigativa è consistita anche nel fare accertamenti presso la
Compagnia assicuratrice con sede in Cooburg (D) in Willi – Hussong- CP_6
Strabe 2, ove l'autovettura risultava assicurata dal 19.10.2018 al 16.04.2019 e che risultava un sinistro stradale avvenuto in data 23.03.2019 in conseguenza del quale riportava danni per l'importo di € 18.000,00.
Alla luce di quanto innanzi detto è evidente che il veicolo ha subito una manomissione della percorrenza chilometrica avendo la seconda chiave registrato
7635 Km, mentre all'epoca del mese di maggio 2019 presentava 165.000,00 Km.
Quindi quanto dedotto dal CTU nelle proprie conclusioni è del tutto conferente con le risultanze acquisite nel corso del giudizio dalle prove documentali.
In merito al quantum Questo Giudice osserva che dal contratto di polizza del 07.05.2020 stipulato con la convenuta il veicolo risultava essere CP_1
assicurato per l'importo di € 20.200,00, considerato che il furto si è verificato in data 17.07.2020, quindi detto importo è corrispondente al valore reale del veicolo all'epoca del fatto, pertanto, va riconosciuto all'attore l'indennizzo di € 20.200,00
(ventimiladuecento/00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
7
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 297/'22 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
concernente pagamento somma, così decide: CP_1
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 20.200,00 (ventiduemiladuecento/00),come in motivazione oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle competenze di giudizio che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 nella somma pari ad € 6237,00 (seimiladuecentotrentasette/00), di cui € 237,00 per esborsi, oltre
15,00 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario .
4) pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Isernia il 16 luglio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n° 297/2022 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “contratti”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce Parte_1
all'atto di citazione dagli Avv.ti Pasqualino DE LUCIA e Antonio GUIDA ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Raffaele Leonetti n° 27/A;
-attore -
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall' Controparte_1
Avv. Lucia PISCITELLI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Caserta alla
Via Fulvio Renella n°88;
-convenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione l'attore, , conveniva in giudizio Parte_1
la società al fine di veder riconosciuto il proprio diritto teso ad CP_1
ottenere l'indennizzo dovuto in virtù della polizza assicurativa n. 00274013439
contro il furto in essere sull' autovettura di Sua proprietà tipo Mini Countryman D
targata FZ 635 FL, oggetto di furto nella notte del 16 luglio 2020 in San Nicola la
Strada (CE).
La società AN S. p. A. si costituiva in giudizio contestando la domanda deducendo che nel corso della gestione della pratica assicurativa incaricava un perito al fine di verificare l'insussistenza di anomalie in merito alla vicenda de qua e testualmente scriveva: “al termine degli accertamenti svolti e dai risultati ottenuti,
emergono i seguenti aspetti della vicenda che si ritiene utile evidenziare di seguito
perché fanno sorgere un ragionevole dubbio, sulla veridicità del sinistro in
oggetto…Successivamente, al fine di verificare le condizioni di vendita del mezzo al
sig. , si riteneva opportuno eseguire delle ricerche con Controparte_2
l'obiettivo di rilevare il nominativo del sig. , residente a [...]
2 (D), ma senza successo. Pertanto procedevamo a contattare l'ispettorato sinistri
della Compagnia Assicurativa HUK24 AG di Coburg (D), ove il responsabile
dell'ispettorato; ci riferiva che sul veicolo MINI COUNRYMAN targato FBA1456 con
telaio nr. WMWYT910603D92509, assicurato presso la loro società dal 19/10/2018,
al 16/04/2019, veniva segnalato un sinistro stradale avvenuto in data 23/03/2019,
ove il mezzo di nostro interesse subiva danni ingenti, superiori ad € 18.000,00, quasi
paragonabile al valore commerciale del mezzo. Dall'analisi dei dati registrati dal
transponder delle chiavi consegnate dall'assicurato, se pur le stesse risultano essere
riconducibili al veicolo assicurato, ci sembra importante evidenziare il dato
anomalo emerso, ovvero che la chiave 1, veniva utilizzata per l'ultima volta il giorno
23/03/2019, giorno in cui il mezzo veniva coinvolto nel sinistro pregresso avvenuto
in Germania, ove subiva ingenti danni, pari quasi al valore commerciale dello
stesso. La chiave 2, veniva utilizzata per l'ultima volta nell'Ottobre 2018”.
Questo Giudice dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c. p. c. riteneva ammettere la CTU tecnica tesa a verificare quanto dedotto dalla convenuta, nominando all'uopo il perito Persona_2
Depositata la CTU all'udienza del 20.12.2024 Questo Giudice tratteneva la causa in decisione.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
3 Questo Giudice osserva che quanto dedotto dalla convenuta, CP_1
non trova alcun riscontro con quanto emerso in corso di causa ed, in
[...]
particolare, dall'espletata CTU.
Nel corso del giudizio, infatti, Questo Giudice con ordinanza del 20 luglio 2023
nominava il CTU al fine di accertare l'ultimo utilizzo delle chiavi della Persona_2
suddetta autovettura.
Va opportunamente premesso che l'autovettura tipo Mini Countryman D
targata FZ 635 FL veniva acquistata in data 07.05.2020 dall'attore e ciò risulta documetalmente provato dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalla fattura n° 12 del 30.05.2020 rilasciata dal venditore dell'importo di € Controparte_2
23.000,00. In data 17.07.2020 l'attore presentava denuncia di furto della suddetta autovettura.
La convenuta nel momento in cui apriva la gestione della pratica per il riconoscimento dell'indennizzo in favore dell'attore incaricava un'agenzia investigativa che nella propria relazione testualmente scriveva che “il veicolo è stato immatricolato
per la prima volta in Germania in data 21/06/2017 e radiato per cessazione della
circolazione il giorno 16/04/2019. Dai controlli effettuati in Germania, risulta che il
mezzo è stato venduto gravemente danneggiato alla società Controparte_2
con sede in via E. Tortora 20-80011 Acerra” e ancora “successivamente, al
[...]
fine di verificare le condizioni di vendita del mezzo al sig. , si Controparte_2
riteneva opportuno eseguire delle ricerche con l'obiettivo di rilevare il nominativo
del sig. , residente a [...], ma senza successo. Pertanto Persona_1
4 procedevamo a contattare l'ispettorato sinistri della Compagnia Assicurativa
HUK24 AG di Coburg (D), ove il responsabile dell'ispettorato; ci riferiva che sul
veicolo MINI COUNRYMAN targato FBA1456 con telaio nr. WMWYT910603D92509,
assicurato presso la loro società dal 19/10/2018, al 16/04/2019, veniva segnalato
un sinistro stradale avvenuto in data 23/03/2019, ove il mezzo di nostro interesse
subiva danni ingenti, superiori ad € 18.000,00, quasi paragonabile al valore
commerciale del mezzo. Dall'analisi dei dati registrati dal transponder delle chiavi
consegnate dall'assicurato, se pur le stesse risultano essere riconducibili al veicolo
assicurato, ci sembra importante evidenziare il dato anomalo emerso, ovvero che la
chiave 1, veniva utilizzata per l'ultima volta il giorno 23/03/2019, giorno in cui il
mezzo veniva coinvolto nel sinistro pregresso avvenuto in Germania, ove subiva
ingenti danni, pari quasi al valore commerciale dello stesso. La chiave 2, veniva
utilizzata per l'ultima volta nell'Ottobre 2018”.
Il CTU nella propria relazione, che Questo Giudice, dichiara di far propria,
perché molto bene motivata e immune da vizi logici, rendeva noto di essersi avvalso nell'espletamento del suo incarico della collaborazione della concessionaria madre
Cont
identificata nella concessionaria “GULIA” di Formia, ove presenziavano anche i consulenti di parte.
Dall'esame della relazione peritale emerge che la chiave n. 1 registrava in memoria alla data del 23.03.2019 14.954,00 Km., mentre la chiave n. 2 registrava in memoria alla data del 22.10.2018 7.635 Km., quindi alla data del 22.10.2018 è stata utilizzata la prima chiave. Dopo la lettura delle chiavi veniva affrontata la tematica
5 relativa al fatto se nel caso di manomissione del corpo centraline detta manomissione abbia potuto inficiare l'aggiornamento delle chiavi considerato che l'autovettura veniva immatricolata in Italia e a ciò i tecnici della BMW rispondevano in senso affermativo.
Da quanto è emerso alla data del sinistro ossia 23 marzo 2019 vi è stato un probabile blocco dell'aggiornamento delle chiavi, infatti il CTU nella propria perizia afferma che una volta immatricolato il veicolo in Italia e dopo il ripristino dello stesso le chiavi non hanno più registrato, in quanto in caso di manomissione delle centraline il sistema di comunicazione può andare in tilt e di conseguenza l'aggiornamento delle chiavi non avviene più senza, tra l'altro, inficiate il funzionamento delle centraline.
Il CTU nelle proprie conclusioni testualmente afferma: “ritiene che
verosimilmente una eventuale manomissione delle centraline motore, ABS ecc. possa
aver causato il mancato aggiornamento postumo delle chiavi. Difatti, come innanzi
detto, le eventuali manomissioni delle centraline sono rilevabili dalla lettura delle
centraline che avviene attraverso la porta ODB presente su tutti i veicoli. Operazione a
noi preclusa in quanto il veicolo è stato alienato in data 16.07.2020”.
Questo Giudice osserva che in merito alla deduzione sollevata dalla convenuta ossia che l'attore non avrebbe dimostrato l'effettiva verificazione del Controparte_1
sinistro, va osservato che ciò emerge dalla stessa relazione investigativa datata
02.02.2021 effettuata dalla prodotta dalla convenuta Controparte_4
Infatti, dalla lettura della suddetta perizia emerge che il veicolo CP_5
incidentato risultava essere stato messo in vendita tramite Aste On Line nel mese
6 di maggio 2019 per l'importo di € 7900,00 con 15.000,00 Km. e che dalle foto allegate alla stessa perizia risultava avere danni nella parte anteriore, nonchè nella fiancata e parte posteriore destra.
L'attività investigativa è consistita anche nel fare accertamenti presso la
Compagnia assicuratrice con sede in Cooburg (D) in Willi – Hussong- CP_6
Strabe 2, ove l'autovettura risultava assicurata dal 19.10.2018 al 16.04.2019 e che risultava un sinistro stradale avvenuto in data 23.03.2019 in conseguenza del quale riportava danni per l'importo di € 18.000,00.
Alla luce di quanto innanzi detto è evidente che il veicolo ha subito una manomissione della percorrenza chilometrica avendo la seconda chiave registrato
7635 Km, mentre all'epoca del mese di maggio 2019 presentava 165.000,00 Km.
Quindi quanto dedotto dal CTU nelle proprie conclusioni è del tutto conferente con le risultanze acquisite nel corso del giudizio dalle prove documentali.
In merito al quantum Questo Giudice osserva che dal contratto di polizza del 07.05.2020 stipulato con la convenuta il veicolo risultava essere CP_1
assicurato per l'importo di € 20.200,00, considerato che il furto si è verificato in data 17.07.2020, quindi detto importo è corrispondente al valore reale del veicolo all'epoca del fatto, pertanto, va riconosciuto all'attore l'indennizzo di € 20.200,00
(ventimiladuecento/00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
7
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 297/'22 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
concernente pagamento somma, così decide: CP_1
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 20.200,00 (ventiduemiladuecento/00),come in motivazione oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle competenze di giudizio che liquida in virtù del D. M. 55 del 10.03.2014 nella somma pari ad € 6237,00 (seimiladuecentotrentasette/00), di cui € 237,00 per esborsi, oltre
15,00 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario .
4) pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Isernia il 16 luglio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
8