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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
03.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 3736/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vito Cosentino e Mario Vaccarella
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Giovanni Sicuso
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che
1 provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito giova sottolineare che la ricorrente – premesso di aver Parte_1 riportato un infortunio sul lavoro in data 18.12.2020 nell'espletamento dell'attività lavorativa di insegnante di religione presso l'Istituto scolastico “G. Lombardo Radice” sito in Siracusa, via
Archia n. 46 (precisamente, contrazione dell'infezione da Covid – 19 in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative) – ha chiesto condannarsi l' all'erogazione in CP_1 suo favore della rendita ovvero dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente al danno biologico accertato derivante dall'infortunio sul lavoro.
Ciò posto, va evidenziato che la disciplina introdotta dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 prevede un indennizzo in capitale per l'inabilità permanente nella misura compresa tra il 6% ed il 16%, e dal
16% in rendita.
La ratio di tale previsione normativa è quella di escludere l'indennizzabilità per i postumi permanenti al di sotto del 6% mentre per quelli compresi nella forbice tra il 6% ed il 16% la liquidazione in capitale (e non in rendita) risiede nella considerazione medico-legale (recepita dal legislatore) che pregiudizi alla persona di non particolare gravità raggiungano comunque un grado di “tendenziale definitività” entro un anno dall'avvenuta stabilizzazione dei postumi (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21603).
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, non contestata la sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata dalla ricorrente e l'attività lavorativa svolta, in ordine al quantum il CTU (con relazione chiara, precisa, completa, fondata su accertamenti clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, non validamente contraddetta da altre risultanze processuali e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante) ha quantificato i postumi permanenti nella misura dell'8%, con decorrenza dall'inizio dell'iter della vicenda, da intendersi dalla data della domanda amministrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque affermato il diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente alla menomazione accertata
(8%), con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa e gli interessi di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella), tenuto conto
2 del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025, sul ricorso proposto da nei confronti dell' (in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore), ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che , per effetto dell'infortunio sul lavoro, ha riportato una Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna l' (in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore) ad erogare in favore della ricorrente l'indennizzo in capitale in misura corrispondente alla menomazione accertata, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa e gli interessi di legge;
2) condanna l' (in persona del legale rappresentante) alla refusione delle spese processuali CP_1
sostenute dalla ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Vito Cosentino e
Mario Vaccarella), che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). CP_1
Siracusa, 5.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
03.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 3736/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vito Cosentino e Mario Vaccarella
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Giovanni Sicuso
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che
1 provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito giova sottolineare che la ricorrente – premesso di aver Parte_1 riportato un infortunio sul lavoro in data 18.12.2020 nell'espletamento dell'attività lavorativa di insegnante di religione presso l'Istituto scolastico “G. Lombardo Radice” sito in Siracusa, via
Archia n. 46 (precisamente, contrazione dell'infezione da Covid – 19 in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative) – ha chiesto condannarsi l' all'erogazione in CP_1 suo favore della rendita ovvero dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente al danno biologico accertato derivante dall'infortunio sul lavoro.
Ciò posto, va evidenziato che la disciplina introdotta dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 prevede un indennizzo in capitale per l'inabilità permanente nella misura compresa tra il 6% ed il 16%, e dal
16% in rendita.
La ratio di tale previsione normativa è quella di escludere l'indennizzabilità per i postumi permanenti al di sotto del 6% mentre per quelli compresi nella forbice tra il 6% ed il 16% la liquidazione in capitale (e non in rendita) risiede nella considerazione medico-legale (recepita dal legislatore) che pregiudizi alla persona di non particolare gravità raggiungano comunque un grado di “tendenziale definitività” entro un anno dall'avvenuta stabilizzazione dei postumi (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21603).
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, non contestata la sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata dalla ricorrente e l'attività lavorativa svolta, in ordine al quantum il CTU (con relazione chiara, precisa, completa, fondata su accertamenti clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, non validamente contraddetta da altre risultanze processuali e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante) ha quantificato i postumi permanenti nella misura dell'8%, con decorrenza dall'inizio dell'iter della vicenda, da intendersi dalla data della domanda amministrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque affermato il diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente alla menomazione accertata
(8%), con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa e gli interessi di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella), tenuto conto
2 del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025, sul ricorso proposto da nei confronti dell' (in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore), ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che , per effetto dell'infortunio sul lavoro, ha riportato una Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna l' (in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore) ad erogare in favore della ricorrente l'indennizzo in capitale in misura corrispondente alla menomazione accertata, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa e gli interessi di legge;
2) condanna l' (in persona del legale rappresentante) alla refusione delle spese processuali CP_1
sostenute dalla ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Vito Cosentino e
Mario Vaccarella), che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dell' (in persona del legale rappresentante pro tempore). CP_1
Siracusa, 5.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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