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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1522/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI CHIARA e dell'avv. RUSSO FRATTASI
GIANCARLO ( ) VIA BARBERIA 14 C/O RIDOLFI C.F._2
BOLOGNA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. GHINI GIOVANNI BATTISTA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
112/2018; oggetto: ripetizione di indebito – arricchimento senza causa.
pagina 1 di 10 Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2016, la signora Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna il signor CP_1
allegando:
− che i fatti di causa risalivano al lontano 1998, quando l'attrice aveva richiesto che fosse dichiarata la separazione dal convenuto, con addebito, a fronte di matrimonio contratto il 29.11.1975;
− che in data 11.01.1999, gli stessi coniugi stipulavano accordo transattivo, in forza del quale: al signor sarebbe andata la piena CP_1 proprietà dell'immobile sito in LI;
alla signora sarebbe Pt_1
andata la piena proprietà dell'immobile sito in AE, con conguaglio di Lire 40.000.000 in favore del marito e impegno a estinguere da sola il mutuo ipotecario gravante su detto immobile;
− che con sentenza non definitiva del 21.04.1999, il Tribunale di Ravenna disattendeva gli accordi, pronunciando la separazione personale e rimettendo la causa in istruttoria per lo scioglimento della comunione;
− che seguivano le sentenze n. 471/1999 (non definitiva) e n. 419/2001
(definitiva), con le quali la casa di AE veniva assegnata alla signora e quella di LI al signor con conguaglio a carico Pt_1 CP_1
della prima di Euro 38.000,000, oltre alla condanna al pagamento di altre somme per differenze “mobili” e patrimoniali;
− che a tali decisioni faceva seguito la pronuncia della Corte d'Appello di
Bologna n. 1504/2004, annullata dalla Cassazione con sentenza n.
20892/2008 e successiva sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
pagina 2 di 10 1265/2015, non impugnata, in forza della quale passava in giudicato anche la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 419/2001 (in realtà come meglio si vedrà infra, la sentenza che ha definito quel giudizio è la n.
80/2004);
− che le parti avevano ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 817/2004 del Tribunale di Rimini;
− che la signora nelle more, aveva dato esecuzione all'accordo Pt_1
11.01.1999, che aveva perso ogni valore tra le parti in quanto finalizzato alla separazione consensuale delle parti, esclusa, poi, dal giudicato della sentenza del Tribunale di Ravenna del 21.04.1999;
− che, in particolare, l'attrice aveva provveduto al pagamento per l'intero delle rate di mutuo relative all'immobile di AE, stipulato da entrambi i coniugi obbligati in solido;
− che, se la signora non avesse provveduto al pagamento, stante Pt_1
l'inerzia del marito, l'istituto mutuante avrebbe agito esecutivamente privando il signor della quota di sua proprietà; CP_1
− che la signora aveva versato complessivi Euro 51.526,00 (in Pt_1
moneta attuale), pari a una quota a carico del convenuto di Euro
25.763,00;
− che l'attrice aveva corrisposto al marito, in esecuzione di suddetto accordo, la somma di Lire 40.000.000 (Euro 20.658; al valore attuale
Euro 28.731,00);
− che, essendo venuto meno detto accordo, la signora aveva Pt_1
diritto alla restituzione della somma;
− che il 09.09.2011 era intervenuta una transazione tra il Condominio di via Marconi n. 38 – LI, nel quale si trova l'immobile all'epoca di proprietà delle parti, e la Strand Hotel s.a.s., con la quale, all'insaputa della signora era stato definito un giudizio avviato prima della Pt_1
pagina 3 di 10 separazione avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da violazioni edilizie, in forza della quale il signor che si era CP_1
dichiarato unico proprietario, aveva percepito la somma di Euro
28.785,35 (al valore attuale Euro 30.716,00);
− che l'attrice era, quindi, creditrice nei confronti del signor della CP_1
complessiva somma di Euro 69.852,00 in moneta attuale.
Si costituiva il signor eccependo l'incompetenza per territorio CP_1
del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Rimini, nonché l'intervenuto giudicato sulle domande proposte dall'attrice, da ritenersi, per l'effetto, inammissibili e/o improcedibili;
in subordine, eccepiva la prescrizione degli asseriti crediti vantati dalla signora nel merito, chiedeva il rigetto Pt_1
delle domande attoree in quanto infondate e, in subordine, eccepiva la compensazione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'attrice con il credito già accertato in suo favore dal Tribunale di Ravenna e divenuto definitivo all'esito dell'ultima pronuncia della Corte d'Appello di Bologna.
Il convenuto deduceva:
− che trattandosi di credito illiquido, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1182, ultimo comma, c.c. (pagamento al domicilio del debitore, ossia LI);
− che le domande avversarie erano inammissibili per intervenuto giudicato, formale e sostanziale, essendosi già pronunciata la Corte
d'Appello di Bologna con sentenza n. 1225/2015 che aveva posto fine all'interminabile contenzioso (diciotto anni) in cui il signor era CP_1
stato suo malgrado coinvolto;
− che, in particolare, con sentenza n. 471/1999 il Tribunale di Ravenna si era pronunciato sulla separazione, rimettendo in istruttoria per la divisione;
− che con sentenza n. 419/2001 lo stesso Tribunale pronunciava sentenza parziale di scioglimento della comunione;
pagina 4 di 10 − che, nelle more, il signor era stato costretto a opporre decreto CP_1
ingiuntivo notificatogli dalla moglie per il pagamento di due rate di mutuo e che l'opposizione era stata accolta dal Tribunale di Ravenna – sez. distaccata AE con sentenza n. 110/2006;
− che, nel frattempo, il Tribunale di Ravenna, con sentenza definitiva n.
80/2004 aveva disposto la divisione dei beni, assegnando la casa di
AE alla signora e quella di LI al signor Pt_1 CP_1 determinando, altresì, il conguaglio a favore di quest'ultimo;
− che la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1504/2004 aveva dichiarato l'inammissibilità dello scioglimento della comunione per non essere ancora intervenuta sentenza di separazione personale;
− che avverso tale decisione aveva proposto ricorso per cassazione il signor perché al momento dell'emanazione della sentenza di CP_1
divisione la separazione era intervenuta e passata in giudicato;
− che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20892/2008, accoglieva il ricorso proposto dal signor CP_1
− che il giudizio di rinvio veniva definito con sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 1225/2015, con la quale veniva respinto l'originario appello della signora confermando la sentenza del Pt_1
Tribunale di Ravenna n. 80/2004;
− che il giudicato copriva dedotto e deducibile e non sussisteva alcun dubbio che le domande proposte dall'attrice fossero già state dedotte dinanzi al Tribunale di Ravenna e alla Corte d'Appello di Bologna;
− che negli atti depositati dalla signora nel giudizio di rinvio si Pt_1
chiedeva espressamente di tenere conto della somma di Euro 28.785,35 relativa alla definizione della causa condominiale, ai fini della divisione e determinazione delle quote;
pagina 5 di 10 − che negli atti si faceva riferimento sia a presunte somme versate in eccedenza dalla signora sia agli importi ricevuti dal signor Pt_1
a seguito del deprezzamento dell'immobile di LI;
CP_1
− che le domande erano state respinte dalla Corte d'Appello e, dunque, erano coperte da giudicato;
− che, quanto alle rate di mutuo, la Corte aveva stabilito che il primo giudice avesse considerato risolto per mutuo consenso l'accordo del
1999 in un momento successivo alla domanda monitoria formulata dalla signora sicché perdeva ogni legittimità sia la domanda di Pt_1 restituzione della somma versata dall'attrice nel 1999, sia quella relativa al pagamento delle rate di mutuo, trattandosi, peraltro, di questioni di cui si era tenuto conto nella successiva sentenza di scioglimento della comunione, poi confermata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, che aveva determinato il valore degli immobili e il conguaglio a favore del signor CP_1
− che i crediti sarebbero stati, comunque, prescritti, con riferimento al pagamento del mutuo e al versamento del 1999, essendo decorsi più di dieci anni;
− che la pretesa riguardante l'indennizzo riconosciuto al signor CP_1
era infondata e temeraria, in quanto esso costituiva ristoro del deprezzamento causato all'immobile di LI da un vicino che aveva violato le distanze legali;
− che la sentenza con la quale era stata sciolta la comunione aveva assegnato al convenuto l'immobile di LI, sicché la signora non poteva pretendere la metà di un importo che reintegrava il Pt_1
minor valore del bene.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 112 depositata in data 08.02.2018, respinta l'eccezione di pagina 6 di 10 incompetenza territoriale, accoglieva, invece, quella di giudicato per avere la signora nel giudizio di rinvio, espressamente richiesto di tener conto Pt_1
degli importi versati in eccedenza in favore del signor nonché delle CP_1
somme trattenute dal convenuto all'esito della transazione conclusa dal
Condominio di LI con il vicino.
Il giudicato si individuava non solo con riferimento al dispositivo della sentenza, ma anche con riguardo alla motivazione e i suoi effetti si estendevano a tutte quelle situazioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la signora Parte_1
con unico motivo.
− Riproposte le allegazioni a fondamento della domanda svolta in prime cure, la sentenza impugnata merita riforma per non avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudicato.
La sentenza della Corte d'Appello n. 1225/2015 si è limitata a confermare lo scioglimento della comunione e la divisione del patrimonio secondo quanto già stabilito dalla decisione del Tribunale di
Ravenna n. 80/2004, negando ogni valore all'accordo 11.01.1999.
Il perimetro delineato dal giudicato formatosi a seguito di tale pronuncia non può, quindi, comprendere l'esame dell'azione di ripetizione d'indebito di quanto versato dalla signora in esecuzione di Pt_1
suddetto accordo, poi vanificato, fatta valere autonomamente nel presente giudizio.
L'affermazione del primo giudice perde ancora più valore con riferimento alla valutazione dell'immobile di LI, da considerarsi integrato con la conclusione di un giudizio definito nel 2011, laddove l'inizio risale a un momento antecedente al giudizio di separazione.
pagina 7 di 10 Secondo la sentenza impugnata, il giudicato formatosi sulla decisione del Tribunale di Ravenna n, 80/2024 spiegherebbe la sua autorità in tutti i rapporti patrimoniali di qualsiasi genere intercorsi tra i coniugi il che appare in contrasto con ogni principio di logica Parte_2
giuridica.
Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1
infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in subordine, ha riproposto l'eccezione di prescrizione assorbita dalla decisione di prime cure.
Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni come da note scritte per l'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione, avendo le parti rinunciato al deposito delle difese conclusionali, già in precedenza predisposte nel corso del giudizio.
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio del giudicato, avendo fondato la propria decisione sulla portata dello stesso, in relazione all'efficacia sul dedotto e il deducibile, e, soprattutto, avuto riguardo alla necessità di riferirsi all'intera materia devoluta al giudizio conclusosi con la sentenza divenuta definitiva.
L'odierna appellante ha espressamente dedotto nel giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1125/2015 l'accertamento delle ragioni di credito riproposte anche nella presente causa.
Oltre, ovviamente, alla restituzione delle rate di mutuo già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le quali vi è espressa pronuncia, anche con riferimento agli altri pagamenti eseguiti dalla signora emerge con Pt_1
tutta evidenza che è stato chiesto ai giudici che si sono succeduti nella valutazione delle domande e, in particolare, di quella di scioglimento della pagina 8 di 10 comunione, di tenere conto nella determinazione delle quote di spettanza di ciascuno, delle somme versate per i titoli dedotti in giudizio dall'appellante.
Come correttamente indicato dal Tribunale, la signora ha chiesto alla Pt_1
Corte di considerare anche le somme dovute in ragione di quanto da lei versato in eccedenza in favore del marito.
Nelle difese svolte dall'appellante dinanzi a questa Corte nel giudizio di rinvio, si allega, inoltre, che il signor avrebbe indebitamente incassato “la CP_1
somma di Euro 28.785,35 come da prospetto di riparto…fornito dall'Amministratore di condominio…La Sig.ra ha già richiesto al Pt_1
prof. quanto di sua spettanza, come da lettera dell'avv. Michele CP_1
Mascolo del 22.04.2013, ma le sue legittime richieste non hanno avuto alcun esito. Di tanto si dovrà necessariamente tenere conto nella conclusione del giudizio, ovvero nella divisione e determinazione delle quote della comunione”
(memoria 14.01.2015 – rif. docc. nn. 8-9 – fasc parte appellata). Pt_1
L'accertamento della sussistenza delle ragioni di credito oggetto del presente giudizio è stato, quindi, già devoluto alla Corte d'Appello di Bologna che, tuttavia, ha ritenuto meritevole di conferma la sentenza del Tribunale di
Ravenna n. 80/2024, implicitamente respingendo la relativa domanda formulata dalla signora Pt_1
Peraltro, ove, invece, fosse fondata la tesi, sostenuta in questa fase da parte appellante, secondo cui mai avrebbe chiesto nel precedente giudizio l'accertamento delle proprie ragioni di credito nei confronti dell'ex coniuge, tali crediti sarebbero inesorabilmente prescritti, trattandosi di pagamenti eseguiti nel 1999 (versamento in esecuzione della scrittura 11.01.1999) e fino al 2003 (mutuo).
Non risultando atti interruttivi precedenti all'introduzione della presente causa
(marzo 2016), il termine di prescrizione sarebbe inutilmente decorso, con la sola eccezione dell'indennizzo relativo all'immobile di LI, conseguito nel 2011, per il quale, tuttavia, non sussistono dubbi in ordine alla espressa pagina 9 di 10 devoluzione in sede di rinvio, ove viene fatto specifico riferimento financo al preciso importo ai fini dell'accoglimento dell'appello e della revisione delle quote spettanti a ciascun condividente.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerati il valore della controversia, prossimo ai minimi dello scaglione, nonché la semplicità delle questioni affrontate, vengono liquidate sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed
Euro 260.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la signora alla refusione in favore del signor Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Euro 7.500,00, per compenso, CP_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1522/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI CHIARA e dell'avv. RUSSO FRATTASI
GIANCARLO ( ) VIA BARBERIA 14 C/O RIDOLFI C.F._2
BOLOGNA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. GHINI GIOVANNI BATTISTA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
112/2018; oggetto: ripetizione di indebito – arricchimento senza causa.
pagina 1 di 10 Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2016, la signora Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna il signor CP_1
allegando:
− che i fatti di causa risalivano al lontano 1998, quando l'attrice aveva richiesto che fosse dichiarata la separazione dal convenuto, con addebito, a fronte di matrimonio contratto il 29.11.1975;
− che in data 11.01.1999, gli stessi coniugi stipulavano accordo transattivo, in forza del quale: al signor sarebbe andata la piena CP_1 proprietà dell'immobile sito in LI;
alla signora sarebbe Pt_1
andata la piena proprietà dell'immobile sito in AE, con conguaglio di Lire 40.000.000 in favore del marito e impegno a estinguere da sola il mutuo ipotecario gravante su detto immobile;
− che con sentenza non definitiva del 21.04.1999, il Tribunale di Ravenna disattendeva gli accordi, pronunciando la separazione personale e rimettendo la causa in istruttoria per lo scioglimento della comunione;
− che seguivano le sentenze n. 471/1999 (non definitiva) e n. 419/2001
(definitiva), con le quali la casa di AE veniva assegnata alla signora e quella di LI al signor con conguaglio a carico Pt_1 CP_1
della prima di Euro 38.000,000, oltre alla condanna al pagamento di altre somme per differenze “mobili” e patrimoniali;
− che a tali decisioni faceva seguito la pronuncia della Corte d'Appello di
Bologna n. 1504/2004, annullata dalla Cassazione con sentenza n.
20892/2008 e successiva sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
pagina 2 di 10 1265/2015, non impugnata, in forza della quale passava in giudicato anche la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 419/2001 (in realtà come meglio si vedrà infra, la sentenza che ha definito quel giudizio è la n.
80/2004);
− che le parti avevano ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 817/2004 del Tribunale di Rimini;
− che la signora nelle more, aveva dato esecuzione all'accordo Pt_1
11.01.1999, che aveva perso ogni valore tra le parti in quanto finalizzato alla separazione consensuale delle parti, esclusa, poi, dal giudicato della sentenza del Tribunale di Ravenna del 21.04.1999;
− che, in particolare, l'attrice aveva provveduto al pagamento per l'intero delle rate di mutuo relative all'immobile di AE, stipulato da entrambi i coniugi obbligati in solido;
− che, se la signora non avesse provveduto al pagamento, stante Pt_1
l'inerzia del marito, l'istituto mutuante avrebbe agito esecutivamente privando il signor della quota di sua proprietà; CP_1
− che la signora aveva versato complessivi Euro 51.526,00 (in Pt_1
moneta attuale), pari a una quota a carico del convenuto di Euro
25.763,00;
− che l'attrice aveva corrisposto al marito, in esecuzione di suddetto accordo, la somma di Lire 40.000.000 (Euro 20.658; al valore attuale
Euro 28.731,00);
− che, essendo venuto meno detto accordo, la signora aveva Pt_1
diritto alla restituzione della somma;
− che il 09.09.2011 era intervenuta una transazione tra il Condominio di via Marconi n. 38 – LI, nel quale si trova l'immobile all'epoca di proprietà delle parti, e la Strand Hotel s.a.s., con la quale, all'insaputa della signora era stato definito un giudizio avviato prima della Pt_1
pagina 3 di 10 separazione avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da violazioni edilizie, in forza della quale il signor che si era CP_1
dichiarato unico proprietario, aveva percepito la somma di Euro
28.785,35 (al valore attuale Euro 30.716,00);
− che l'attrice era, quindi, creditrice nei confronti del signor della CP_1
complessiva somma di Euro 69.852,00 in moneta attuale.
Si costituiva il signor eccependo l'incompetenza per territorio CP_1
del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Rimini, nonché l'intervenuto giudicato sulle domande proposte dall'attrice, da ritenersi, per l'effetto, inammissibili e/o improcedibili;
in subordine, eccepiva la prescrizione degli asseriti crediti vantati dalla signora nel merito, chiedeva il rigetto Pt_1
delle domande attoree in quanto infondate e, in subordine, eccepiva la compensazione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'attrice con il credito già accertato in suo favore dal Tribunale di Ravenna e divenuto definitivo all'esito dell'ultima pronuncia della Corte d'Appello di Bologna.
Il convenuto deduceva:
− che trattandosi di credito illiquido, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1182, ultimo comma, c.c. (pagamento al domicilio del debitore, ossia LI);
− che le domande avversarie erano inammissibili per intervenuto giudicato, formale e sostanziale, essendosi già pronunciata la Corte
d'Appello di Bologna con sentenza n. 1225/2015 che aveva posto fine all'interminabile contenzioso (diciotto anni) in cui il signor era CP_1
stato suo malgrado coinvolto;
− che, in particolare, con sentenza n. 471/1999 il Tribunale di Ravenna si era pronunciato sulla separazione, rimettendo in istruttoria per la divisione;
− che con sentenza n. 419/2001 lo stesso Tribunale pronunciava sentenza parziale di scioglimento della comunione;
pagina 4 di 10 − che, nelle more, il signor era stato costretto a opporre decreto CP_1
ingiuntivo notificatogli dalla moglie per il pagamento di due rate di mutuo e che l'opposizione era stata accolta dal Tribunale di Ravenna – sez. distaccata AE con sentenza n. 110/2006;
− che, nel frattempo, il Tribunale di Ravenna, con sentenza definitiva n.
80/2004 aveva disposto la divisione dei beni, assegnando la casa di
AE alla signora e quella di LI al signor Pt_1 CP_1 determinando, altresì, il conguaglio a favore di quest'ultimo;
− che la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1504/2004 aveva dichiarato l'inammissibilità dello scioglimento della comunione per non essere ancora intervenuta sentenza di separazione personale;
− che avverso tale decisione aveva proposto ricorso per cassazione il signor perché al momento dell'emanazione della sentenza di CP_1
divisione la separazione era intervenuta e passata in giudicato;
− che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20892/2008, accoglieva il ricorso proposto dal signor CP_1
− che il giudizio di rinvio veniva definito con sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 1225/2015, con la quale veniva respinto l'originario appello della signora confermando la sentenza del Pt_1
Tribunale di Ravenna n. 80/2004;
− che il giudicato copriva dedotto e deducibile e non sussisteva alcun dubbio che le domande proposte dall'attrice fossero già state dedotte dinanzi al Tribunale di Ravenna e alla Corte d'Appello di Bologna;
− che negli atti depositati dalla signora nel giudizio di rinvio si Pt_1
chiedeva espressamente di tenere conto della somma di Euro 28.785,35 relativa alla definizione della causa condominiale, ai fini della divisione e determinazione delle quote;
pagina 5 di 10 − che negli atti si faceva riferimento sia a presunte somme versate in eccedenza dalla signora sia agli importi ricevuti dal signor Pt_1
a seguito del deprezzamento dell'immobile di LI;
CP_1
− che le domande erano state respinte dalla Corte d'Appello e, dunque, erano coperte da giudicato;
− che, quanto alle rate di mutuo, la Corte aveva stabilito che il primo giudice avesse considerato risolto per mutuo consenso l'accordo del
1999 in un momento successivo alla domanda monitoria formulata dalla signora sicché perdeva ogni legittimità sia la domanda di Pt_1 restituzione della somma versata dall'attrice nel 1999, sia quella relativa al pagamento delle rate di mutuo, trattandosi, peraltro, di questioni di cui si era tenuto conto nella successiva sentenza di scioglimento della comunione, poi confermata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, che aveva determinato il valore degli immobili e il conguaglio a favore del signor CP_1
− che i crediti sarebbero stati, comunque, prescritti, con riferimento al pagamento del mutuo e al versamento del 1999, essendo decorsi più di dieci anni;
− che la pretesa riguardante l'indennizzo riconosciuto al signor CP_1
era infondata e temeraria, in quanto esso costituiva ristoro del deprezzamento causato all'immobile di LI da un vicino che aveva violato le distanze legali;
− che la sentenza con la quale era stata sciolta la comunione aveva assegnato al convenuto l'immobile di LI, sicché la signora non poteva pretendere la metà di un importo che reintegrava il Pt_1
minor valore del bene.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 112 depositata in data 08.02.2018, respinta l'eccezione di pagina 6 di 10 incompetenza territoriale, accoglieva, invece, quella di giudicato per avere la signora nel giudizio di rinvio, espressamente richiesto di tener conto Pt_1
degli importi versati in eccedenza in favore del signor nonché delle CP_1
somme trattenute dal convenuto all'esito della transazione conclusa dal
Condominio di LI con il vicino.
Il giudicato si individuava non solo con riferimento al dispositivo della sentenza, ma anche con riguardo alla motivazione e i suoi effetti si estendevano a tutte quelle situazioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la signora Parte_1
con unico motivo.
− Riproposte le allegazioni a fondamento della domanda svolta in prime cure, la sentenza impugnata merita riforma per non avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudicato.
La sentenza della Corte d'Appello n. 1225/2015 si è limitata a confermare lo scioglimento della comunione e la divisione del patrimonio secondo quanto già stabilito dalla decisione del Tribunale di
Ravenna n. 80/2004, negando ogni valore all'accordo 11.01.1999.
Il perimetro delineato dal giudicato formatosi a seguito di tale pronuncia non può, quindi, comprendere l'esame dell'azione di ripetizione d'indebito di quanto versato dalla signora in esecuzione di Pt_1
suddetto accordo, poi vanificato, fatta valere autonomamente nel presente giudizio.
L'affermazione del primo giudice perde ancora più valore con riferimento alla valutazione dell'immobile di LI, da considerarsi integrato con la conclusione di un giudizio definito nel 2011, laddove l'inizio risale a un momento antecedente al giudizio di separazione.
pagina 7 di 10 Secondo la sentenza impugnata, il giudicato formatosi sulla decisione del Tribunale di Ravenna n, 80/2024 spiegherebbe la sua autorità in tutti i rapporti patrimoniali di qualsiasi genere intercorsi tra i coniugi il che appare in contrasto con ogni principio di logica Parte_2
giuridica.
Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1
infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in subordine, ha riproposto l'eccezione di prescrizione assorbita dalla decisione di prime cure.
Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni come da note scritte per l'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione, avendo le parti rinunciato al deposito delle difese conclusionali, già in precedenza predisposte nel corso del giudizio.
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L'appello non merita accoglimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio del giudicato, avendo fondato la propria decisione sulla portata dello stesso, in relazione all'efficacia sul dedotto e il deducibile, e, soprattutto, avuto riguardo alla necessità di riferirsi all'intera materia devoluta al giudizio conclusosi con la sentenza divenuta definitiva.
L'odierna appellante ha espressamente dedotto nel giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1125/2015 l'accertamento delle ragioni di credito riproposte anche nella presente causa.
Oltre, ovviamente, alla restituzione delle rate di mutuo già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le quali vi è espressa pronuncia, anche con riferimento agli altri pagamenti eseguiti dalla signora emerge con Pt_1
tutta evidenza che è stato chiesto ai giudici che si sono succeduti nella valutazione delle domande e, in particolare, di quella di scioglimento della pagina 8 di 10 comunione, di tenere conto nella determinazione delle quote di spettanza di ciascuno, delle somme versate per i titoli dedotti in giudizio dall'appellante.
Come correttamente indicato dal Tribunale, la signora ha chiesto alla Pt_1
Corte di considerare anche le somme dovute in ragione di quanto da lei versato in eccedenza in favore del marito.
Nelle difese svolte dall'appellante dinanzi a questa Corte nel giudizio di rinvio, si allega, inoltre, che il signor avrebbe indebitamente incassato “la CP_1
somma di Euro 28.785,35 come da prospetto di riparto…fornito dall'Amministratore di condominio…La Sig.ra ha già richiesto al Pt_1
prof. quanto di sua spettanza, come da lettera dell'avv. Michele CP_1
Mascolo del 22.04.2013, ma le sue legittime richieste non hanno avuto alcun esito. Di tanto si dovrà necessariamente tenere conto nella conclusione del giudizio, ovvero nella divisione e determinazione delle quote della comunione”
(memoria 14.01.2015 – rif. docc. nn. 8-9 – fasc parte appellata). Pt_1
L'accertamento della sussistenza delle ragioni di credito oggetto del presente giudizio è stato, quindi, già devoluto alla Corte d'Appello di Bologna che, tuttavia, ha ritenuto meritevole di conferma la sentenza del Tribunale di
Ravenna n. 80/2024, implicitamente respingendo la relativa domanda formulata dalla signora Pt_1
Peraltro, ove, invece, fosse fondata la tesi, sostenuta in questa fase da parte appellante, secondo cui mai avrebbe chiesto nel precedente giudizio l'accertamento delle proprie ragioni di credito nei confronti dell'ex coniuge, tali crediti sarebbero inesorabilmente prescritti, trattandosi di pagamenti eseguiti nel 1999 (versamento in esecuzione della scrittura 11.01.1999) e fino al 2003 (mutuo).
Non risultando atti interruttivi precedenti all'introduzione della presente causa
(marzo 2016), il termine di prescrizione sarebbe inutilmente decorso, con la sola eccezione dell'indennizzo relativo all'immobile di LI, conseguito nel 2011, per il quale, tuttavia, non sussistono dubbi in ordine alla espressa pagina 9 di 10 devoluzione in sede di rinvio, ove viene fatto specifico riferimento financo al preciso importo ai fini dell'accoglimento dell'appello e della revisione delle quote spettanti a ciascun condividente.
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Le spese seguono la soccombenza e, considerati il valore della controversia, prossimo ai minimi dello scaglione, nonché la semplicità delle questioni affrontate, vengono liquidate sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed
Euro 260.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la signora alla refusione in favore del signor Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Euro 7.500,00, per compenso, CP_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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