Ordinanza collegiale 2 agosto 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/06/2025, n. 10755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10755 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7214 del 2024, proposto da
LA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, Formez Pa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA MO e PP AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari:
a) della valutazione pari a 22,42 punti della prova scritta del ricorrente relativa alla Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari presso l’Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023;
b) dei quesiti n.n. 44 e 59 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
c) della graduatoria del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali, pubblicata in data 14/05/2024 e rettificata il 24/05/2024, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione 2253° con punti 22,42;
per quanto di ragione:
d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente
nonché per l’accertamento:
f) del diritto del ricorrente all’assegnazione di 1,02 punti ulteriori per l’annullamento dei quesiti n. 44 e 59, aggiuntivi rispetto ai 22,42 già conseguiti all’esito della prova scritta.
g) del conseguente diritto del ricorrente all’aggiornamento della posizione occupata nella graduatoria indicata sub c).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di Formez Pa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 26 giugno 2024 e depositato il successivo il dottor LA LL ha impugnato la graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lazio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 14/05/2024 (e rettificata il successivo 24 maggio), relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), nella parte in cui colloca esso ricorrente nella posizione 2253 con un punteggio pari a 22,42.
2. – Parte ricorrente sostiene l’illegittimità della valutazione della sua prova e del punteggio conseguentemente a lui assegnato, in ragione della presenza di due quesiti, il n. 44 e il n. 59, connotati da profili di illogicità, irragionevolezza ed erroneità, tali da giustificarne l’annullamento ed il conseguente riconoscimento del punteggio ingiustamente negato.
3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi doglianza: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso. Violazione del principio di univocità della risposta esatta nei quesiti concorsuali. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta.
3. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio deducendo, con memoria, l’irricevibilità del ricorso (in quanto notificato oltre il termine di 60 gg. dalla conoscenza degli esiti della prova, in considerazione del fatto che in data 30 novembre 2023 sono stati resi noti, sul sito istituzionale dell’ente, gli esiti della prova scritta e che in data 17 gennaio 2024 è stato pubblicato l’elenco dei vincitori e degli idonei diviso per Regioni) e la sua infondatezza nel merito.
4. – Con ordinanza n. 15667/2024 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito e nell’elenco dei vincitori della selezione pubblica di cui si discute, limitatamente alle graduatorie formate per l’area regionale di interesse del ricorrente.
L’incombente è stato assolto.
5. – Il ricorso, dopo lo scambio di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., è passato in decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, nel corso della quale il Presidente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso alle parti della ricorrenza di una possibile causa di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova graduatoria regionale della selezione pubblicata il 9 agosto 2024, già eccepita dalla difesa erariale con memoria depositata in data 22 aprile 2025.
6. – Il ricorso, come già affermato dalla Sezione con riferimento alla medesima procedura e ai candidati inseriti, come il ricorrente, nella graduatoria relativa alla regione Lazio, deve essere dichiarato improcedibile (cfr., in termini, Tar Lazio Roma, sez. II Ter, 19 marzo 2025, n. 5695).
La nuova graduatoria regionale è stata infatti pubblicata, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007, per cui “Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati”.
Tale atto conclusivo della procedura concorsuale, che sostituisce la graduatoria oggetto del ricorso, tuttavia, non risulta impugnato da parte ricorrente, con la conseguenza che nessuna utilità trarrebbe dall’annullamento dell’unico atto impugnato.
Né può essere considerata la rettifica in parola come atto non refluente sulla posizione del singolo candidato, in quanto nella specie, per come si legge nella motivazione in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una nuova graduatoria definitiva di merito in quanto: “Considerate e valutate tutte le istanze pervenute a questa Direzione Regionale fino al giorno 8 agosto 2024 volte ad ottenere il riconoscimento dei titoli di preferenza e di riserva previsti dal bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023 (modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024), e in considerazione dello scioglimento della riserva relativa alle 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto e ottenuto l’ammissione alla prova asincrona, prevista ai sensi dell’art. 7, co. 7, del DPR 487/1994, si è resa necessaria la rettifica della graduatoria di merito approvata con atto prot. n. 40184 del 13 maggio 2024 e già rettificata con atto prot. n. 44363 del 24 maggio 2024. Nella prova asincrona svolta il 19 luglio 2024 una sola candidata ha ottenuto l’idoneità e pertanto è stata inserita nella graduatoria di merito. Il presente atto dispone, quindi, la rettifica della graduatoria di merito e dichiara i vincitori della predetta procedura selettiva, tenendo conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di partecipazione e determinati ai sensi della normativa vigente a seguito del riesame effettuato. Con il presente atto viene sciolta la riserva in merito alla 13 posizioni accantonate per le candidate che avevano chiesto l’accesso alla prova asincrona ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e, pertanto, le 13 posizioni accantonate vengono attribuite ai candidati collocati nelle posizioni successive all’ultimo vincitore già dichiarato.”
Non si è trattato, dunque, della mera correzione di errori materiali, ma di una rinnovata valutazione di carattere sostanziale che ha comportato, tra l’altro, l’inserimento in graduatoria di un candidato precedentemente estromesso dalla procedura.
7. – Per la novità della questione trattata nei motivi di ricorso le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO