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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3086/2021 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Torino, corso Parte_1 Parte_2
Re Umberto n. 139, presso lo studio dell'avv. Maximiliano Bruno, che li rappresenta e difende come da procura in atti attori contro
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Paolo Ribero, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e di legge
− Previa, se del caso, acquisizione nel presente giudizio dei fascicoli relativi al procedimento penale del Tribunale di Torino rubricato con il n. R.G.N.R. 3444/2017 – R.G. GIP 11309/2020 intentato nei confronti del SI. e/o al procedimento penale del Tribunale di Controparte_1
Torino rubricato con il n. 1383/2017 R.G.N.R. del Tribunale di Torino intentato nei confronti del SI. e/o al procedimento civile R.G. n. 7382/2017 del Tribunale di Torino Parte_3
e/o i fascicoli civili e/o penali citati in narrativa di cui il Giudice ritenga necessaria
l'acquisizione con riferimento ai giudizi tenutisi e ancora in essere tra le medesime parti di cui all'odierno giudizio;
− Previa, se del caso, disposizione di una nuova consulenza tecnica volta ad accertare gli effetti psicologici e biologici insorti agli attori per effetto della condotta vessatoria e violenta del SI. , oltre che ad accertare e quantificare i danni tutti lamentati dalle Controparte_1
parti attrici
NEL MERITO:
− Previo accertamento e declaratoria di responsabilità unica ed esclusiva del SI. CP_1
nella causazione dei danni per cui è giudizio, condannarsi lo stesso al risarcimento
[...]
dei danni tutti patiti e patiendi:
a) dal SI. , per un totale come da narrativa di € 443.221,09 quale danno Parte_1
non patrimoniale od altra somma veriore accertanda in corso di causa e/o
b) dal SI. € 43.549,68 od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
Parte_2
− il tutto oltre a rivalutazione monetaria ove dovuta ex art. 1124 c.c. pari all'indice annuo
ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno per i titoli di premessa ed altresì
− i compensi dell'avvocato, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 13 l.
247/2012 e art. 2 D.M. 55 del 2014, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU ed al
CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le istanze e domande avversarie,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare per i motivi ed eccezioni dedotte tutte le domande attoree proposte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di giudizio e rimborso Ctu”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e si sono rivolti al Tribunale di Asti esponendo Parte_1 Parte_2
che: la SI.ra e il SI. si erano sposati nel 1974 e Parte_4 Controparte_1 dall'unione erano nati due figli, e il rapporto coniugale negli anni si Parte_1 Per_1
era deteriorato e nel 2016 la SI.ra aveva pertanto avviato la causa di separazione;
Pt_4
nello stesso anno il SI. aveva dichiarato ai genitori la propria Parte_1
omosessualità informandoli di intrattenere una relazione sentimentale con il SI. ; Parte_2 da quel momento il SI. , non accettando l'orientamento sessuale del Controparte_1
figlio, aveva iniziato a porre in essere comportamenti violenti e denigratori ai danni di quest'ultimo, aggredendolo in più occasioni sia fisicamente che verbalmente, anche mediante l'utilizzo di profili Facebook a lui riconducibili;
il convenuto aveva aggredito diverse volte anche la moglie, avendo quest'ultima preso le difese del figlio , e in un'occasione Pt_1 anche il SI. , non direttamente, ma assoldando un terzo soggetto, tale , Pt_2 Parte_3
affinché lo spaventasse e picchiasse;
tali reiterati comportamenti avevano arrecato danni non patrimoniali a entrambi gli attori, in particolare sotto il profilo del danno biologico di natura psicologica e del danno morale;
gli atti di prevaricazione e violenza perpetrati ai danni della SI.ra , con lo stress che ne era conseguito, avevano inoltre causato la Pt_4 riacutizzazione della patologia tumorale da cui quest'ultima era stata affetta in anni precedenti, determinando il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute fino purtroppo al decesso intervenuto nel marzo 2019; ne era conseguentemente derivato a carico dell'attore anche un danno da perdita del rapporto parentale nonché il c.d. Parte_1
danno da premorienza.
Gli attori, sostenendo che i pregiudizi in questione erano causalmente riconducibili ai comportamenti illeciti sopra descritti posti in essere dal convenuto e quindi alla sua esclusiva responsabilità extracontrattuale, ne hanno chiesto, pertanto, la condanna al relativo risarcimento, da liquidarsi quanto al SI. nella somma di € 443.221,09 e quanto al CP_1 SI. nella somma di € 43.549,68, oltre rivalutazione e interessi. Pt_2
Il SI. si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'esistenza di Controparte_1
un accordo transattivo concluso con il figlio in data 18.6.2019, con il quale sarebbero Pt_1 state definite tutte le controversie all'epoca pendenti con quest'ultimo, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio;
nel merito, egli ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza di tutte le domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le domande attoree siano parzialmente fondate alla luce delle seguenti considerazioni.
Va, anzitutto, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta secondo cui la controversia introdotta dagli attori sarebbe già stata oggetto di definizione transattiva in forza della scrittura privata sottoscritta dai SI.ri e in data 18.6.2019 CP_1 Parte_1
(doc. 2 di parte convenuta).
In particolare, l'intervenuta transazione risulterebbe dalla clausola di cui al punto 11) della suddetta scrittura, con la quale era stato precisato che “Nella presente transazione e nella somma di cui al capo 2, sono ricomprese tutte le poste reciprocamente dovute tra le parti in
Italia, anche quelle riguardanti contenziosi pendenti e/ già concluse per spese legali (es.
)”. CP_2
Tale clausola appare, tuttavia, in primo luogo nulla per indeterminatezza dell'oggetto laddove individua le liti asseritamente definite dalle parti mediante un generico riferimento a “tutte le poste reciprocamente dovute tra le parti in Italia (…)” senza indicare le pretese contrapposte che sarebbero state in tal modo prese in considerazione. La clausola prosegue facendo riferimento alle poste riguardanti “contenziosi pendenti e/o già concluse per spese legali”, facendo così apparente riferimento a liti giudiziali in corso o già concluse alla data di sottoscrizione della scrittura, tra le quali certamente non rientra il presente giudizio instaurato oltre due anni dopo. L'accordo in esame contiene, infine, specifici riferimenti a un'azione di rilascio promossa dal SI. nei confronti della figlia nonché Controparte_1 Per_1 all'attribuzione di due autovetture, situazioni anche queste certamente non riconducibili alla presente controversia.
In secondo luogo, il convenuto non ha dimostrato che all'epoca della suddetta scrittura privata esistesse già una controversia tra le parti, anche solo stragiudiziale, relativa alle pretese fatte valere dagli attori in questo giudizio. Non è sufficiente, infatti, per ravvisare l'esistenza di una res dubia, che i fatti posti a fondamento della domanda si fossero in allora già verificati, essendo altresì necessario che fossero già stati in qualche modo lamentati i danni di cui gli attori chiedono in questa sede il risarcimento e formulate le conseguenti rivendicazioni di tipo economico, circostanza di cui non vi è invece prova né specifica deduzione da parte del convenuto.
Infine, va osservato che la suddetta transazione non sarebbe in ogni caso opponibile all'attore non avendo egli partecipato alla sua stipulazione. Pt_2
Passando, quindi, a esaminare il merito delle domande attoree va osservato che, avendo gli attori fondato la domanda risarcitoria sull'art. 2043 c.c., incombe sui medesimi un preciso onere probatorio relativamente al fatto, all'elemento soggettivo in capo al soggetto agente, al danno ingiusto nonché al nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Tale onere può ritenersi soddisfatto solo limitatamente ad alcune domande.
In particolare, all'esito dell'istruttoria compiuta, appare sufficientemente fornita la prova delle aggressioni fisiche e verbali poste in essere dal convenuto ai danni del figlio . Pt_1
È stata, in primo luogo, confermata la circostanza di cui al cap. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice secondo cui nel novembre 2016 il SI. CP_1
, in una lite, avrebbe aggredito fisicamente la moglie, spingendola con forza a terra
[...]
e percuotendola, aggredendo poi verbalmente il figlio intervenuto per soccorrere la Pt_1 madre. La teste zia di , ha infatti riferito quanto segue: “sono a Testimone_1 Pt_1 conoscenza di un'aggressione nel 2016 ai danni di da parte di . Il giorno Pt_4 CP_1
stesso mi ha telefonato e mi ha raccontato di aver avuto questo diverbio litigioso Pt_4 arrivando alle mani con : era stata presa per i capelli e poi buttata per terra. Mi disse CP_1 che in quell'occasione era in casa, era intervenuto per aiutare la madre ed era stato Pt_1
aggredito verbalmente dal padre. Gli disse che non lo voleva più vedere, gli faceva schifo e che lo voleva vedere morto”. Vi è altresì l'elemento di riscontro costituito dall'esposto presentato alla Procura presso il Tribunale di Torino nel febbraio 2017 dalla SI.ra Pt_4
in cui si fa riferimento, tra gli altri, anche al suddetto episodio (doc. 2 di parte attrice).
[...]
La circostanza di cui al cap. 16 della memoria n. 2 attorea (così articolato: “In data 22 febbraio 2017 il SI. aggrediva fisicamente il figlio e la moglie Controparte_1 Pt_1
alla presenza dell'idraulico SI. , perciò si recavano al Parte_4 Testimone_2 pronto soccorso dell'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano”) ha trovato riscontro nei referti di Pronto Soccorso (doc. 11-12 attorei), nella deposizione della teste
[...]
(la quale ha riferito che “un giorno era venuto l'idraulico a casa di mia madre e so Tes_3 che mio padre aggredì l'idraulico, mio fratello e mia madre, ma non ero presente, si tratta di un episodio che mi ha raccontato mia madre e ho visto anche i referti del pronto soccorso”) e nel decreto di allontanamento dalla casa familiare disposto nei confronti dell'odierno convenuto dal Tribunale di Torino in data 8.5.2017 in cui si dà atto tra l'altro che il SI.
“sferrò per sua stessa ammissione un pugno al figlio, colpendo altresì la Controparte_1 SInora , la quale chiamò i Carabinieri e – su conSIlio di questi – si recò Pt_4 all'Ospedale” (doc. 5 attoreo).
Le circostanze di cui ai cap. 29 e 30, ossia che il convenuto avrebbe incaricato dietro compenso tale di aggredire il figlio e di bucare le gomme della Persona_2 Pt_1
sua autovettura, è stata confermata dalla teste (la quale ha riferito che Testimone_3
“Io, mio fratello e ( , n.d.e.) abbiamo successivamente parlato con uno dei due Pt_2 Pt_2
SInori rumeni, che si chiamava , il quale ci disse di essere stato incaricato da mio Per_2
padre per danneggiare e picchiare mio fratello: una volta era stato incaricato di tagliare le gomme dell'auto di mia madre e quella di mio fratello;
un'altra volta era stato incaricato di picchiare mio fratello. L'incontro con questo SInore rumeno è avvenuto presso lo studio medico di mio fratello, dove anche io lavoro. Non ricordo quando è avvenuto l'incontro, forse intorno a maggio 2018. È stato questo SInore ad averci avvicinato perché dopo aver seguito mio fratello per qualche tempo aveva voluto avvertirlo della situazione. Questa aggressione alla fine non è avvenuta: ha chiesto di inscenare l'aggressione per recuperare i soldi Per_2 da mio padre”) nonché dal teste (il quale ha dichiarato che “un Testimone_4
giorno ero nello studio di insieme a sua sorella e a dove, nel cortile, abbiamo Pt_1 Pt_2 incontrato un ragazzo rumeno che ci raccontò di essere stato incaricato dal padre di Pt_1 di aggredire quest'ultimo e fargli del male. Questo incontro è avvenuto circa nel 2018 (…)
Questo ragazzo ha raccontato questa cosa e disse poi che conosceva personalmente il padre di e intuendo la situazione non si era sentito di fare ciò che il padre gli aveva Pt_1 chiesto”).
La circostanza di cui al cap. 37, relativa all'immobile di Mentone in Francia di cui il convenuto era usufruttuario e i figli nudi proprietari, è stata confermata dalla teste Testimone_3
(“Mio padre aveva smesso di pagare le spese condominiali del residence e io e mio fratello tramite avvocati l'avevamo sollecitato a pagarle. Quando è venuto a casa a Rivalta a riprendersi i suoi mobili ha detto che sarebbe stato contento se la casa fosse andata in degrado e che non gli importava se ce la lasciava così”).
È stata, inoltre, fornita prova documentale di dichiarazioni denigratorie ai danni del SI.
compiute dal convenuto tramite il social network Facebook. Secondo la Parte_1
parte attrice il convenuto avrebbe utilizzato a tal fine diversi account e tra questi appare sicuramente a lui riconducibile quantomeno il profilo identificato dal suo nome “
[...]
” da cui risultano provenire dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie rivolte al Persona_3 figlio, individuato con l'appellativo di ET (circostanza questa che appare confermata anche dal doc. 27 bis attoreo), quali “Attenzione, il FE si fa' le canne” oppure “Fumare
A? Il FE lò ha fatto e lò fa” (doc. 23 attoreo); frasi di contenuto diffamatorio nei confronti del figlio risultano inoltre inviate dal convenuto mediante programmi di messaggistica a comuni conoscenti (doc. 26 attoreo).
Tutti i suddetti elementi – che appaiono liberamente valutabili come prove trattandosi di provvedimenti giudiziali, referti medici, dichiarazioni testimoniali (ancorché perlopiù de relato, ma aventi ad oggetto circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio, le quali per costante orientamento giurisprudenziale possono essere poste a base della decisione, v. ad ex Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025), screenshot di messaggi e post inviati tramite internet – convergono dunque nel delineare e dimostrare un quadro che va ben al di là delle normali dinamiche di un rapporto tra genitore e figlio, ancorché conflittuale, venendo in considerazione condotte di carattere marcatamente illecito, anche sotto il profilo penale. Tali comportamenti, protratti nel tempo, reiterati e di natura evidentemente dolosa, sono quindi senz'altro suscettibili di dar luogo a una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sussistendone sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo dell'antigiuridicità, in assenza di cause di giustificazione. Tutto ciò, naturalmente, a condizione che venga fornita anche la prova dei danni che ne sarebbero derivati, su cui si dirà infra.
Rimanendo, tuttavia, ancora ad esaminare il profilo relativo alla condotta illecita che viene addebitata dagli attori al convenuto, ma con riferimento alla diversa posizione del SI. Pt_2
, si osserva come in questo caso le conclusioni in tema di assolvimento dell'onere
[...]
probatorio debbano essere diverse.
Il SI. ha dedotto, in particolare, di aver subìto un unico episodio di aggressione che Pt_2
sarebbe a suo dire addebitabile al convenuto nel ruolo di mandante. La circostanza si sarebbe verificata nell'aprile 2017 allorché l'attore sarebbe stato aggredito sotto casa da uno sconosciuto, in seguito identificato in tale , che gli avrebbe procurato una Parte_3
lussazione alla mandibola oltre a lasciargli segni sul gomito sinistro.
Sebbene l'aggressione in sé possa ritenersi provata alla luce dei documenti prodotti (v. in particolare il referto medico di pronto soccorso e l'annotazione di p.g. dei carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti a seguito di alcune chiamate al 112, che avevano segnalato la presenza di due persone che si stavano malmenando in strada, doc. 13 e 14 bis attorei), non appare tuttavia sufficientemente dimostrata la responsabilità del convenuto quale mandante della stessa.
Le deposizioni rese al riguardo dai testi e sono, infatti, Testimone_3 Testimone_5
generiche, non dando conto degli elementi da cui sarebbe emerso che il fosse stato Pt_3 incaricato di commettere l'aggressione da , atteso che il teste ha Controparte_1 Pt_4
dichiarato di avere una conoscenza doppiamente indiretta dei fatti, avendoli appresi dalla sorella che a sua volta non era presente, mentre ha fatto generico Pt_4 Testimone_3 riferimento a quanto sarebbe emerso dall'indagine penale. Quest'ultima ha, inoltre, riferito di aver ricevuto un sms dal padre che le chiedeva notizie sull'aggressione in oggetto e in particolare se il SI. avesse lividi. Tale messaggio, prodotto in atti (doc. 14 attoreo), non Pt_2
appare tuttavia affatto univoco nel delineare la responsabilità del convenuto a titolo di concorso morale nel reato, trattandosi di una mera richiesta di informazioni sullo stato di salute del SI. , da cui può desumersi soltanto che il SI. fosse a conoscenza Pt_2 CP_1 di quanto accaduto, ma non anche che avesse commissionato lui l'aggressione.
L'unico ulteriore elemento fornito dalla parte attrice è costituito dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del convenuto dal Tribunale di Torino in data
11.12.2020, a definizione di un procedimento in cui egli era imputato per diversi episodi che sono stati successivamente dedotti dagli attori nel presente giudizio, ivi compreso quello in esame ai danni del SI. (doc. 6 attoreo). Pt_2
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento al testo previgente dell'art. 445 c.p.p., aveva ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non avesse efficacia di vincolo né di giudicato, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrevano i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7014 del 11/03/2020).
Nelle more del giudizio è, tuttavia, sopravvenuta, la novella legislativa di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. legge 'Cartabia”), la quale ha modificato l'art. 445 c.p.p. e in particolare, per quanto qui interessa, il comma 1-bis, che attualmente così dispone: “La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile (…)”.
La riforma ha quindi sancito l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale di talché essa non è più utilizzabile ai fini della decisione nel giudizio civile, neppure a livello di indizio. Essendo l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p., una norma di carattere processuale, in mancanza di disciplina transitoria, deve ritenersi applicabile il principio generale del tempus regit actum, in virtù del quale l'atto è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui lo stesso viene compiuto, anche se la sua comparsa nel codice di rito sia avvenuta successivamente all'instaurazione del giudizio.
Ne deriva che la suddetta sentenza di patteggiamento non è utilizzabile ai fini probatori nel presente giudizio ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 445, comma 1-bis c.p.p., applicabile ratione temporis poiché in vigore al momento del decidere.
Alla luce di quanto precede non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della responsabilità del convenuto per l'aggressione subìta dal SI. nell'aprile 2017. Pt_2
La domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo va conseguentemente rigettata.
Tornando, quindi, a esaminare le domande formulate dall'altro attore , si Parte_1
osserva come egli abbia dedotto di aver subìto a causa dei comportamenti illeciti del padre una serie di danni non patrimoniali e in primo luogo una lesione della propria integrità psico- fisica (c.d. danno biologico o dinamico-relazionale).
In particolare, egli ha affermato l'esistenza del c.d. danno psichico, il quale è ravvisabile secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte laddove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10787 del 2024;
Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019).
Al fine di accertare l'esistenza di tale pregiudizio è stata disposta una CTU medico-legale, all'esito della quale il CTU ha concluso che “Il dr. , in rapporto Parte_1
causale con le vicende del caso, con comprovata valenza psico-stressante, ha sviluppato una sintomatologia psicopatologica che configura un “Disturbo dell'Adattamento, non complicato di grado moderato, con sintomi ansiosi e depressivi sec. DSM 5”, suscettibile di determinare un danno biologico permanente all'integrità psichica valutabile nella misura del 9%, secondo i barèmes delle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno in ambito civilistico, edite dalla nel 2016, a cura di e con revisione specialistica di CP_3 CP_4 CP_5
(v. pag.
5-6 CTU). Per_4
Tali conclusioni in punto valutazione del danno biologico non sono state in alcun modo contestate dalla parte attrice, mentre la parte convenuta ne ha eccepito l'infondatezza esclusivamente sotto il profilo dell'asserita inesistenza delle condotte illecite contestate al SI.
, senza sollevare a propria volta alcun rilievo dal punto di vista medico- Controparte_1
legale. Con riguardo a tale eccezione non possono quindi che richiamarsi tutte le considerazioni sopra svolte in merito alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, che sono stati in buona parte provati, facendo emergere un contesto caratterizzato da offese e aggressioni reiterate sia fisiche che verbali, le quali sono state sintetizzate nel quesito peritale richiamando le circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti da parte attrice e da ritenersi provati (avuto riguardo alla posizione del SI. , secondo quanto già Parte_1
precisato).
Ai fini della liquidazione può farsi applicazione delle note tabelle del Tribunale di MI (la cui valenza generale di parametro di valutazione equitativa del danno biologico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
Occorre peraltro altresì considerare che il danno biologico (o dinamico-relazionale) non esaurisce il danno non patrimoniale, comprendendo quest'ultimo anche il c.d. danno morale. È stato infatti evidenziato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione
o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (...) In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt.
138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018 Cass. 901/18).
Analogamente è stato affermato che “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Nel caso di specie oltre al danno biologico, corrispondente al grado di invalidità accertato in sede di consulenza medico-legale, l'attore ha infatti richiesto il risarcimento del danno morale, sostenendo che le condotte illecite perpetrate dal convenuto gli avrebbero provocato una sofferenza psico-fisica ulteriore suscettibile di integrare tale tipologia di pregiudizio.
Occorre, tuttavia, al fine di evitare indebite duplicazioni del medesimo pregiudizio, che il danneggiato fornisca specifica dimostrazione dei diversi danni che asserisce di aver subìto, pur ammettendosi ampiamente in questo campo la possibilità di ricorrere alle presunzioni.
La distinzione tra aspetto dinamico-relazionale (danno biologico) e danno morale assume, inoltre, una peculiare valenza nel caso in cui il danno biologico sia costituito, come nella fattispecie in esame, da una lesione dell'integrità psichica dell'individuo, comportante anch'essa una situazione di sofferenza psicologica interiore, che si differenzia tuttavia dal danno morale per il fatto di configurare una vera e propria patologia medicalmente accertabile.
In tale ipotesi, rimane pur sempre aperta al danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 6443 del 03/03/2023).
Nel caso di specie la parte attrice non ha assolto detto onere in quanto si è limitata a fare riferimento alla nozione generale di danno morale senza specificare sotto quali profili e in che misura il disagio interiore subito sarebbe distinguibile e autonomamente valutabile rispetto al pregiudizio psicologico già dedotto come danno biologico (e come tale accertato dal CTU con il riconoscimento di un grado di invalidità del 9% in relazione a un Disturbo dell'Adattamento con sintomi ansiosi e depressivi).
In assenza di specifica dimostrazione sul punto, si ritiene pertanto che il danno morale non sia riconoscibile.
Ciò posto, proprio al fine di agevolare la liquidazione delle singole componenti del danno non patrimoniale, l'edizione 2024 delle tabelle milanesi contiene l'indicazione, oltre che dell'ammontare complessivo del danno non patrimoniale inclusivo del danno biologico e del danno morale, anche dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti, così recependo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che nel ribadire l'autonoma risarcibilità del danno morale aveva evidenziato la non correttezza sul punto delle precedenti versioni delle tabelle di MI (fino all'edizione 2018) che pervenivano all'indicazione di un valore monetario complessivo senza specificare il singolo ammontare di entrambe le voci di danno (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/09/2020).
Nel caso di specie il quantum risarcitorio deve pertanto essere determinato applicando il valore relativo alla sola componente dinamico-relazionale indicato nella tabella. Considerata
l'età del danneggiato al momento della stabilizzazione del danno, che può farsi risalire all'anno di introduzione del giudizio così come prospettato dalla stessa parte attrice (che ha calcolato il danno con riferimento all'età di 44 anni che l'attore aveva a quell'epoca), non essendo emersi dagli atti di causa né dalla CTU elementi per ritenere diversamente, deve pertanto essere riconosciuto, in relazione al grado di invalidità permanente riconosciuto dal
CTU, un danno non patrimoniale pari a € 17.226,00.
Tale importo non appare suscettibile di essere aumentato in via di c.d. “personalizzazione” al fine di tener conto di peculiari situazioni eventualmente caratterizzanti il caso concreto.
Al riguardo si osserva, in linea generale, che le tabelle milanesi riportano per ciascun grado di invalidità un valore monetario medio di liquidazione del danno, corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti, prevedendo altresì una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate.
Tale impostazione si pone nel solco dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5865 del 04/03/2021).
Nel caso di specie la parte attrice ha applicato l'aumento massimo a titolo di personalizzazione in sede di quantificazione del danno, senza tuttavia allegare né tantomeno provare le specifiche circostanze che l'avrebbero giustificata. Non sussistono, pertanto, i presupposti per incrementare la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle.
L'attore ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
derivante dalla perdita del rapporto parentale, sostenendo che il padre avrebbe tenuto un comportamento violento e vessatorio anche nei confronti della propria moglie nonché madre dell'attore SI.ra , aggredendola in più occasioni, cercando di allontanarla dal Parte_4
figlio e sottraendole denaro da un conto bancario cointestato aperto in Francia. Tali Pt_1 condotte, secondo l'assunto attoreo, avrebbero riacutizzato la patologia tumorale che la SI.ra stava curando con buoni risultati, provocando il progressivo peggioramento delle sue Pt_4
condizioni di salute fino al decesso intervenuto nel 2019. Tale decesso sarebbe quindi causalmente riconducibile alla condotta illecita del convenuto e avrebbe determinato in capo all'attore un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, il quale consiste secondo la nozione enucleata dalla giurisprudenza nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto.
Trattandosi di un danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., gravava anche in questo caso sulla parte attrice l'onere di provare non solo le condotte illecite addebitate al convenuto, ma anche il nesso causale tra le stesse e l'aggravamento della malattia e il decesso.
Al fine di accertare quest'ultimo elemento è stato formulato uno specifico quesito peritale, chiedendo al CTU di verificare la sussistenza di detta relazione eziologica tenuto conto delle condotte lesive allegate dalla parte attrice, così come riscontrate all'esito dell'istruttoria.
Il CTU ha risposto affermando che “Sulla base di quanto prodotto in atti non è individuabile relazione eziologica, anche in termini di probabilità scientifica, tra i descritti eventi psico- stressanti e l'aggravamento della patologia oncologica (adenocarcinoma polmonare) da cui era affetta la SI. . Le note bibliografiche stilate dal dr. di Parte_4 Persona_5
Torino, psichiatra, il 5.7.2021 costituiscono solo un pregevole lavoro scientifico non applicato però alla storia clinica della SI. ” (v. pag. 6 CTU). Pt_4
Neppure tali conclusioni sono state in alcun modo contestate dalle parti o dai loro CTP e possono pertanto essere senz'altro poste a base della presente decisione.
In difetto, quindi, di prova del nesso causale la domanda formulata sul punto dalla parte attrice va rigettata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Quanto infine al c.d. danno da premorienza, di cui è stato parimenti richiesto il risarcimento da parte del SI. , si osserva che esso consiste nel danno non patrimoniale Parte_1 risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna e indipendente dalla lesione subita.
L'attore sostiene che tale voce risarcitoria sarebbe riconoscibile in aggiunta al danno da perdita del rapporto parentale, sempre quale conseguenza del peggioramento delle condizioni di salute della SI.ra per i comportamenti tenuti dal marito. Pt_4
L'assunto è infondato in primo luogo perché il danno in questione riguarda la persona deceduta e l'attore potrebbe quindi farlo valere solo iure hereditatis, ma non ha dedotto di agire anche in qualità di erede della SI.ra . Pt_4
In secondo luogo l'allegazione del danno da premorienza è incompatibile con la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in quanto presuppone, come anzidetto, che il decesso sia avvenuto per una causa estranea rispetto all'evento lesivo fonte di responsabilità risarcitoria, mentre la parte attrice ha dedotto che il decesso della madre sarebbe stata una conseguenza diretta dei comportamenti illeciti del convenuto.
Infine, non è stato in ogni caso provato che l'aggravamento della malattia della SI.ra Pt_4
sia dipeso dai comportamenti ascrivibili al convenuto, avendo il CTU escluso che sulla base dei documenti in atti sia ravvisabile una relazione eziologica al riguardo.
Tirando a questo punto le fila del discorso, il SI. deve pertanto in Controparte_1 definitiva essere condannato a risarcire all'attore la somma di € 17.226,00 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale.
Tale importo è da intendersi già liquidato ai valori attuali della moneta di talché non deve farsi luogo alla sua rivalutazione. Trattandosi inoltre di debito di valore, la somma liquidata dovrà essere maggiorata degli interessi legali da calcolarsi dalla data della liquidazione (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
7948 del 20/04/2020).
La domanda risarcitoria formulata dall'attore va, invece, integralmente rigettata. Parte_2
Quanto alle spese di lite, si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal principio regolatore generale basato sulla soccombenza.
In particolare, nei rapporti tra l'attore e il convenuto, considerato Parte_1
l'accoglimento parziale della domanda e la conseguente reciproca parziale soccombenza, si stima equo disporre la compensazione delle spese nella misura di 2/3, mentre la restante quota di 1/3 – liquidata per tale frazione come da dispositivo in assenza della nota spese sulla base del valore della causa (determinato in base al criterio del decisum), dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al D.M. 55/14 – viene posta a carico del convenuto in ragione della sua prevalente soccombenza.
Nei rapporti tra l'attore e il convenuto, le spese – anche in tal caso liquidate Parte_2
come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa determinato in base all'importo richiesto dal predetto attore, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al
D.M. 55/14 – vengono poste integralmente a carico del SI. in ragione del rigetto della Pt_2
domanda.
Sempre in ragione del principio della soccombenza le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico dell'attore nella misura di 1/5, dell'attore nella misura di 2/5 e Parte_1 Parte_2
del convenuto nella misura di 2/5.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- condanna il SI. a pagare in favore del SI. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.226,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda proposta dal SI. ; Parte_2
- condanna il SI. a pagare in favore del SI. la Controparte_1 Parte_1 quota di 1/3 delle spese di lite, liquidate per tale frazione in € 2.000,00 per compenso professionale ed € 404,66 per esposti, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna il SI. a pagare in favore del SI. le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 liquidate in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico dell'attore nella misura di 1/5, Parte_1 dell'attore nella misura di 2/5 e del convenuto nella misura di 2/5. Parte_2
Asti, 22.3.2025
Il giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Torino, corso Parte_1 Parte_2
Re Umberto n. 139, presso lo studio dell'avv. Maximiliano Bruno, che li rappresenta e difende come da procura in atti attori contro
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Paolo Ribero, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e di legge
− Previa, se del caso, acquisizione nel presente giudizio dei fascicoli relativi al procedimento penale del Tribunale di Torino rubricato con il n. R.G.N.R. 3444/2017 – R.G. GIP 11309/2020 intentato nei confronti del SI. e/o al procedimento penale del Tribunale di Controparte_1
Torino rubricato con il n. 1383/2017 R.G.N.R. del Tribunale di Torino intentato nei confronti del SI. e/o al procedimento civile R.G. n. 7382/2017 del Tribunale di Torino Parte_3
e/o i fascicoli civili e/o penali citati in narrativa di cui il Giudice ritenga necessaria
l'acquisizione con riferimento ai giudizi tenutisi e ancora in essere tra le medesime parti di cui all'odierno giudizio;
− Previa, se del caso, disposizione di una nuova consulenza tecnica volta ad accertare gli effetti psicologici e biologici insorti agli attori per effetto della condotta vessatoria e violenta del SI. , oltre che ad accertare e quantificare i danni tutti lamentati dalle Controparte_1
parti attrici
NEL MERITO:
− Previo accertamento e declaratoria di responsabilità unica ed esclusiva del SI. CP_1
nella causazione dei danni per cui è giudizio, condannarsi lo stesso al risarcimento
[...]
dei danni tutti patiti e patiendi:
a) dal SI. , per un totale come da narrativa di € 443.221,09 quale danno Parte_1
non patrimoniale od altra somma veriore accertanda in corso di causa e/o
b) dal SI. € 43.549,68 od altra somma veriore accertanda in corso di causa;
Parte_2
− il tutto oltre a rivalutazione monetaria ove dovuta ex art. 1124 c.c. pari all'indice annuo
ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno per i titoli di premessa ed altresì
− i compensi dell'avvocato, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 13 l.
247/2012 e art. 2 D.M. 55 del 2014, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU ed al
CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le istanze e domande avversarie,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare per i motivi ed eccezioni dedotte tutte le domande attoree proposte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di giudizio e rimborso Ctu”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e si sono rivolti al Tribunale di Asti esponendo Parte_1 Parte_2
che: la SI.ra e il SI. si erano sposati nel 1974 e Parte_4 Controparte_1 dall'unione erano nati due figli, e il rapporto coniugale negli anni si Parte_1 Per_1
era deteriorato e nel 2016 la SI.ra aveva pertanto avviato la causa di separazione;
Pt_4
nello stesso anno il SI. aveva dichiarato ai genitori la propria Parte_1
omosessualità informandoli di intrattenere una relazione sentimentale con il SI. ; Parte_2 da quel momento il SI. , non accettando l'orientamento sessuale del Controparte_1
figlio, aveva iniziato a porre in essere comportamenti violenti e denigratori ai danni di quest'ultimo, aggredendolo in più occasioni sia fisicamente che verbalmente, anche mediante l'utilizzo di profili Facebook a lui riconducibili;
il convenuto aveva aggredito diverse volte anche la moglie, avendo quest'ultima preso le difese del figlio , e in un'occasione Pt_1 anche il SI. , non direttamente, ma assoldando un terzo soggetto, tale , Pt_2 Parte_3
affinché lo spaventasse e picchiasse;
tali reiterati comportamenti avevano arrecato danni non patrimoniali a entrambi gli attori, in particolare sotto il profilo del danno biologico di natura psicologica e del danno morale;
gli atti di prevaricazione e violenza perpetrati ai danni della SI.ra , con lo stress che ne era conseguito, avevano inoltre causato la Pt_4 riacutizzazione della patologia tumorale da cui quest'ultima era stata affetta in anni precedenti, determinando il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute fino purtroppo al decesso intervenuto nel marzo 2019; ne era conseguentemente derivato a carico dell'attore anche un danno da perdita del rapporto parentale nonché il c.d. Parte_1
danno da premorienza.
Gli attori, sostenendo che i pregiudizi in questione erano causalmente riconducibili ai comportamenti illeciti sopra descritti posti in essere dal convenuto e quindi alla sua esclusiva responsabilità extracontrattuale, ne hanno chiesto, pertanto, la condanna al relativo risarcimento, da liquidarsi quanto al SI. nella somma di € 443.221,09 e quanto al CP_1 SI. nella somma di € 43.549,68, oltre rivalutazione e interessi. Pt_2
Il SI. si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'esistenza di Controparte_1
un accordo transattivo concluso con il figlio in data 18.6.2019, con il quale sarebbero Pt_1 state definite tutte le controversie all'epoca pendenti con quest'ultimo, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio;
nel merito, egli ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza di tutte le domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le domande attoree siano parzialmente fondate alla luce delle seguenti considerazioni.
Va, anzitutto, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta secondo cui la controversia introdotta dagli attori sarebbe già stata oggetto di definizione transattiva in forza della scrittura privata sottoscritta dai SI.ri e in data 18.6.2019 CP_1 Parte_1
(doc. 2 di parte convenuta).
In particolare, l'intervenuta transazione risulterebbe dalla clausola di cui al punto 11) della suddetta scrittura, con la quale era stato precisato che “Nella presente transazione e nella somma di cui al capo 2, sono ricomprese tutte le poste reciprocamente dovute tra le parti in
Italia, anche quelle riguardanti contenziosi pendenti e/ già concluse per spese legali (es.
)”. CP_2
Tale clausola appare, tuttavia, in primo luogo nulla per indeterminatezza dell'oggetto laddove individua le liti asseritamente definite dalle parti mediante un generico riferimento a “tutte le poste reciprocamente dovute tra le parti in Italia (…)” senza indicare le pretese contrapposte che sarebbero state in tal modo prese in considerazione. La clausola prosegue facendo riferimento alle poste riguardanti “contenziosi pendenti e/o già concluse per spese legali”, facendo così apparente riferimento a liti giudiziali in corso o già concluse alla data di sottoscrizione della scrittura, tra le quali certamente non rientra il presente giudizio instaurato oltre due anni dopo. L'accordo in esame contiene, infine, specifici riferimenti a un'azione di rilascio promossa dal SI. nei confronti della figlia nonché Controparte_1 Per_1 all'attribuzione di due autovetture, situazioni anche queste certamente non riconducibili alla presente controversia.
In secondo luogo, il convenuto non ha dimostrato che all'epoca della suddetta scrittura privata esistesse già una controversia tra le parti, anche solo stragiudiziale, relativa alle pretese fatte valere dagli attori in questo giudizio. Non è sufficiente, infatti, per ravvisare l'esistenza di una res dubia, che i fatti posti a fondamento della domanda si fossero in allora già verificati, essendo altresì necessario che fossero già stati in qualche modo lamentati i danni di cui gli attori chiedono in questa sede il risarcimento e formulate le conseguenti rivendicazioni di tipo economico, circostanza di cui non vi è invece prova né specifica deduzione da parte del convenuto.
Infine, va osservato che la suddetta transazione non sarebbe in ogni caso opponibile all'attore non avendo egli partecipato alla sua stipulazione. Pt_2
Passando, quindi, a esaminare il merito delle domande attoree va osservato che, avendo gli attori fondato la domanda risarcitoria sull'art. 2043 c.c., incombe sui medesimi un preciso onere probatorio relativamente al fatto, all'elemento soggettivo in capo al soggetto agente, al danno ingiusto nonché al nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Tale onere può ritenersi soddisfatto solo limitatamente ad alcune domande.
In particolare, all'esito dell'istruttoria compiuta, appare sufficientemente fornita la prova delle aggressioni fisiche e verbali poste in essere dal convenuto ai danni del figlio . Pt_1
È stata, in primo luogo, confermata la circostanza di cui al cap. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice secondo cui nel novembre 2016 il SI. CP_1
, in una lite, avrebbe aggredito fisicamente la moglie, spingendola con forza a terra
[...]
e percuotendola, aggredendo poi verbalmente il figlio intervenuto per soccorrere la Pt_1 madre. La teste zia di , ha infatti riferito quanto segue: “sono a Testimone_1 Pt_1 conoscenza di un'aggressione nel 2016 ai danni di da parte di . Il giorno Pt_4 CP_1
stesso mi ha telefonato e mi ha raccontato di aver avuto questo diverbio litigioso Pt_4 arrivando alle mani con : era stata presa per i capelli e poi buttata per terra. Mi disse CP_1 che in quell'occasione era in casa, era intervenuto per aiutare la madre ed era stato Pt_1
aggredito verbalmente dal padre. Gli disse che non lo voleva più vedere, gli faceva schifo e che lo voleva vedere morto”. Vi è altresì l'elemento di riscontro costituito dall'esposto presentato alla Procura presso il Tribunale di Torino nel febbraio 2017 dalla SI.ra Pt_4
in cui si fa riferimento, tra gli altri, anche al suddetto episodio (doc. 2 di parte attrice).
[...]
La circostanza di cui al cap. 16 della memoria n. 2 attorea (così articolato: “In data 22 febbraio 2017 il SI. aggrediva fisicamente il figlio e la moglie Controparte_1 Pt_1
alla presenza dell'idraulico SI. , perciò si recavano al Parte_4 Testimone_2 pronto soccorso dell'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano”) ha trovato riscontro nei referti di Pronto Soccorso (doc. 11-12 attorei), nella deposizione della teste
[...]
(la quale ha riferito che “un giorno era venuto l'idraulico a casa di mia madre e so Tes_3 che mio padre aggredì l'idraulico, mio fratello e mia madre, ma non ero presente, si tratta di un episodio che mi ha raccontato mia madre e ho visto anche i referti del pronto soccorso”) e nel decreto di allontanamento dalla casa familiare disposto nei confronti dell'odierno convenuto dal Tribunale di Torino in data 8.5.2017 in cui si dà atto tra l'altro che il SI.
“sferrò per sua stessa ammissione un pugno al figlio, colpendo altresì la Controparte_1 SInora , la quale chiamò i Carabinieri e – su conSIlio di questi – si recò Pt_4 all'Ospedale” (doc. 5 attoreo).
Le circostanze di cui ai cap. 29 e 30, ossia che il convenuto avrebbe incaricato dietro compenso tale di aggredire il figlio e di bucare le gomme della Persona_2 Pt_1
sua autovettura, è stata confermata dalla teste (la quale ha riferito che Testimone_3
“Io, mio fratello e ( , n.d.e.) abbiamo successivamente parlato con uno dei due Pt_2 Pt_2
SInori rumeni, che si chiamava , il quale ci disse di essere stato incaricato da mio Per_2
padre per danneggiare e picchiare mio fratello: una volta era stato incaricato di tagliare le gomme dell'auto di mia madre e quella di mio fratello;
un'altra volta era stato incaricato di picchiare mio fratello. L'incontro con questo SInore rumeno è avvenuto presso lo studio medico di mio fratello, dove anche io lavoro. Non ricordo quando è avvenuto l'incontro, forse intorno a maggio 2018. È stato questo SInore ad averci avvicinato perché dopo aver seguito mio fratello per qualche tempo aveva voluto avvertirlo della situazione. Questa aggressione alla fine non è avvenuta: ha chiesto di inscenare l'aggressione per recuperare i soldi Per_2 da mio padre”) nonché dal teste (il quale ha dichiarato che “un Testimone_4
giorno ero nello studio di insieme a sua sorella e a dove, nel cortile, abbiamo Pt_1 Pt_2 incontrato un ragazzo rumeno che ci raccontò di essere stato incaricato dal padre di Pt_1 di aggredire quest'ultimo e fargli del male. Questo incontro è avvenuto circa nel 2018 (…)
Questo ragazzo ha raccontato questa cosa e disse poi che conosceva personalmente il padre di e intuendo la situazione non si era sentito di fare ciò che il padre gli aveva Pt_1 chiesto”).
La circostanza di cui al cap. 37, relativa all'immobile di Mentone in Francia di cui il convenuto era usufruttuario e i figli nudi proprietari, è stata confermata dalla teste Testimone_3
(“Mio padre aveva smesso di pagare le spese condominiali del residence e io e mio fratello tramite avvocati l'avevamo sollecitato a pagarle. Quando è venuto a casa a Rivalta a riprendersi i suoi mobili ha detto che sarebbe stato contento se la casa fosse andata in degrado e che non gli importava se ce la lasciava così”).
È stata, inoltre, fornita prova documentale di dichiarazioni denigratorie ai danni del SI.
compiute dal convenuto tramite il social network Facebook. Secondo la Parte_1
parte attrice il convenuto avrebbe utilizzato a tal fine diversi account e tra questi appare sicuramente a lui riconducibile quantomeno il profilo identificato dal suo nome “
[...]
” da cui risultano provenire dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie rivolte al Persona_3 figlio, individuato con l'appellativo di ET (circostanza questa che appare confermata anche dal doc. 27 bis attoreo), quali “Attenzione, il FE si fa' le canne” oppure “Fumare
A? Il FE lò ha fatto e lò fa” (doc. 23 attoreo); frasi di contenuto diffamatorio nei confronti del figlio risultano inoltre inviate dal convenuto mediante programmi di messaggistica a comuni conoscenti (doc. 26 attoreo).
Tutti i suddetti elementi – che appaiono liberamente valutabili come prove trattandosi di provvedimenti giudiziali, referti medici, dichiarazioni testimoniali (ancorché perlopiù de relato, ma aventi ad oggetto circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio, le quali per costante orientamento giurisprudenziale possono essere poste a base della decisione, v. ad ex Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025), screenshot di messaggi e post inviati tramite internet – convergono dunque nel delineare e dimostrare un quadro che va ben al di là delle normali dinamiche di un rapporto tra genitore e figlio, ancorché conflittuale, venendo in considerazione condotte di carattere marcatamente illecito, anche sotto il profilo penale. Tali comportamenti, protratti nel tempo, reiterati e di natura evidentemente dolosa, sono quindi senz'altro suscettibili di dar luogo a una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sussistendone sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo dell'antigiuridicità, in assenza di cause di giustificazione. Tutto ciò, naturalmente, a condizione che venga fornita anche la prova dei danni che ne sarebbero derivati, su cui si dirà infra.
Rimanendo, tuttavia, ancora ad esaminare il profilo relativo alla condotta illecita che viene addebitata dagli attori al convenuto, ma con riferimento alla diversa posizione del SI. Pt_2
, si osserva come in questo caso le conclusioni in tema di assolvimento dell'onere
[...]
probatorio debbano essere diverse.
Il SI. ha dedotto, in particolare, di aver subìto un unico episodio di aggressione che Pt_2
sarebbe a suo dire addebitabile al convenuto nel ruolo di mandante. La circostanza si sarebbe verificata nell'aprile 2017 allorché l'attore sarebbe stato aggredito sotto casa da uno sconosciuto, in seguito identificato in tale , che gli avrebbe procurato una Parte_3
lussazione alla mandibola oltre a lasciargli segni sul gomito sinistro.
Sebbene l'aggressione in sé possa ritenersi provata alla luce dei documenti prodotti (v. in particolare il referto medico di pronto soccorso e l'annotazione di p.g. dei carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti a seguito di alcune chiamate al 112, che avevano segnalato la presenza di due persone che si stavano malmenando in strada, doc. 13 e 14 bis attorei), non appare tuttavia sufficientemente dimostrata la responsabilità del convenuto quale mandante della stessa.
Le deposizioni rese al riguardo dai testi e sono, infatti, Testimone_3 Testimone_5
generiche, non dando conto degli elementi da cui sarebbe emerso che il fosse stato Pt_3 incaricato di commettere l'aggressione da , atteso che il teste ha Controparte_1 Pt_4
dichiarato di avere una conoscenza doppiamente indiretta dei fatti, avendoli appresi dalla sorella che a sua volta non era presente, mentre ha fatto generico Pt_4 Testimone_3 riferimento a quanto sarebbe emerso dall'indagine penale. Quest'ultima ha, inoltre, riferito di aver ricevuto un sms dal padre che le chiedeva notizie sull'aggressione in oggetto e in particolare se il SI. avesse lividi. Tale messaggio, prodotto in atti (doc. 14 attoreo), non Pt_2
appare tuttavia affatto univoco nel delineare la responsabilità del convenuto a titolo di concorso morale nel reato, trattandosi di una mera richiesta di informazioni sullo stato di salute del SI. , da cui può desumersi soltanto che il SI. fosse a conoscenza Pt_2 CP_1 di quanto accaduto, ma non anche che avesse commissionato lui l'aggressione.
L'unico ulteriore elemento fornito dalla parte attrice è costituito dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del convenuto dal Tribunale di Torino in data
11.12.2020, a definizione di un procedimento in cui egli era imputato per diversi episodi che sono stati successivamente dedotti dagli attori nel presente giudizio, ivi compreso quello in esame ai danni del SI. (doc. 6 attoreo). Pt_2
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento al testo previgente dell'art. 445 c.p.p., aveva ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non avesse efficacia di vincolo né di giudicato, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrevano i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7014 del 11/03/2020).
Nelle more del giudizio è, tuttavia, sopravvenuta, la novella legislativa di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. legge 'Cartabia”), la quale ha modificato l'art. 445 c.p.p. e in particolare, per quanto qui interessa, il comma 1-bis, che attualmente così dispone: “La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile (…)”.
La riforma ha quindi sancito l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale di talché essa non è più utilizzabile ai fini della decisione nel giudizio civile, neppure a livello di indizio. Essendo l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p., una norma di carattere processuale, in mancanza di disciplina transitoria, deve ritenersi applicabile il principio generale del tempus regit actum, in virtù del quale l'atto è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui lo stesso viene compiuto, anche se la sua comparsa nel codice di rito sia avvenuta successivamente all'instaurazione del giudizio.
Ne deriva che la suddetta sentenza di patteggiamento non è utilizzabile ai fini probatori nel presente giudizio ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 445, comma 1-bis c.p.p., applicabile ratione temporis poiché in vigore al momento del decidere.
Alla luce di quanto precede non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della responsabilità del convenuto per l'aggressione subìta dal SI. nell'aprile 2017. Pt_2
La domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo va conseguentemente rigettata.
Tornando, quindi, a esaminare le domande formulate dall'altro attore , si Parte_1
osserva come egli abbia dedotto di aver subìto a causa dei comportamenti illeciti del padre una serie di danni non patrimoniali e in primo luogo una lesione della propria integrità psico- fisica (c.d. danno biologico o dinamico-relazionale).
In particolare, egli ha affermato l'esistenza del c.d. danno psichico, il quale è ravvisabile secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte laddove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10787 del 2024;
Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019).
Al fine di accertare l'esistenza di tale pregiudizio è stata disposta una CTU medico-legale, all'esito della quale il CTU ha concluso che “Il dr. , in rapporto Parte_1
causale con le vicende del caso, con comprovata valenza psico-stressante, ha sviluppato una sintomatologia psicopatologica che configura un “Disturbo dell'Adattamento, non complicato di grado moderato, con sintomi ansiosi e depressivi sec. DSM 5”, suscettibile di determinare un danno biologico permanente all'integrità psichica valutabile nella misura del 9%, secondo i barèmes delle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno in ambito civilistico, edite dalla nel 2016, a cura di e con revisione specialistica di CP_3 CP_4 CP_5
(v. pag.
5-6 CTU). Per_4
Tali conclusioni in punto valutazione del danno biologico non sono state in alcun modo contestate dalla parte attrice, mentre la parte convenuta ne ha eccepito l'infondatezza esclusivamente sotto il profilo dell'asserita inesistenza delle condotte illecite contestate al SI.
, senza sollevare a propria volta alcun rilievo dal punto di vista medico- Controparte_1
legale. Con riguardo a tale eccezione non possono quindi che richiamarsi tutte le considerazioni sopra svolte in merito alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, che sono stati in buona parte provati, facendo emergere un contesto caratterizzato da offese e aggressioni reiterate sia fisiche che verbali, le quali sono state sintetizzate nel quesito peritale richiamando le circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti da parte attrice e da ritenersi provati (avuto riguardo alla posizione del SI. , secondo quanto già Parte_1
precisato).
Ai fini della liquidazione può farsi applicazione delle note tabelle del Tribunale di MI (la cui valenza generale di parametro di valutazione equitativa del danno biologico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
Occorre peraltro altresì considerare che il danno biologico (o dinamico-relazionale) non esaurisce il danno non patrimoniale, comprendendo quest'ultimo anche il c.d. danno morale. È stato infatti evidenziato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione
o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (...) In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt.
138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018 Cass. 901/18).
Analogamente è stato affermato che “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Nel caso di specie oltre al danno biologico, corrispondente al grado di invalidità accertato in sede di consulenza medico-legale, l'attore ha infatti richiesto il risarcimento del danno morale, sostenendo che le condotte illecite perpetrate dal convenuto gli avrebbero provocato una sofferenza psico-fisica ulteriore suscettibile di integrare tale tipologia di pregiudizio.
Occorre, tuttavia, al fine di evitare indebite duplicazioni del medesimo pregiudizio, che il danneggiato fornisca specifica dimostrazione dei diversi danni che asserisce di aver subìto, pur ammettendosi ampiamente in questo campo la possibilità di ricorrere alle presunzioni.
La distinzione tra aspetto dinamico-relazionale (danno biologico) e danno morale assume, inoltre, una peculiare valenza nel caso in cui il danno biologico sia costituito, come nella fattispecie in esame, da una lesione dell'integrità psichica dell'individuo, comportante anch'essa una situazione di sofferenza psicologica interiore, che si differenzia tuttavia dal danno morale per il fatto di configurare una vera e propria patologia medicalmente accertabile.
In tale ipotesi, rimane pur sempre aperta al danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 6443 del 03/03/2023).
Nel caso di specie la parte attrice non ha assolto detto onere in quanto si è limitata a fare riferimento alla nozione generale di danno morale senza specificare sotto quali profili e in che misura il disagio interiore subito sarebbe distinguibile e autonomamente valutabile rispetto al pregiudizio psicologico già dedotto come danno biologico (e come tale accertato dal CTU con il riconoscimento di un grado di invalidità del 9% in relazione a un Disturbo dell'Adattamento con sintomi ansiosi e depressivi).
In assenza di specifica dimostrazione sul punto, si ritiene pertanto che il danno morale non sia riconoscibile.
Ciò posto, proprio al fine di agevolare la liquidazione delle singole componenti del danno non patrimoniale, l'edizione 2024 delle tabelle milanesi contiene l'indicazione, oltre che dell'ammontare complessivo del danno non patrimoniale inclusivo del danno biologico e del danno morale, anche dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti, così recependo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che nel ribadire l'autonoma risarcibilità del danno morale aveva evidenziato la non correttezza sul punto delle precedenti versioni delle tabelle di MI (fino all'edizione 2018) che pervenivano all'indicazione di un valore monetario complessivo senza specificare il singolo ammontare di entrambe le voci di danno (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/09/2020).
Nel caso di specie il quantum risarcitorio deve pertanto essere determinato applicando il valore relativo alla sola componente dinamico-relazionale indicato nella tabella. Considerata
l'età del danneggiato al momento della stabilizzazione del danno, che può farsi risalire all'anno di introduzione del giudizio così come prospettato dalla stessa parte attrice (che ha calcolato il danno con riferimento all'età di 44 anni che l'attore aveva a quell'epoca), non essendo emersi dagli atti di causa né dalla CTU elementi per ritenere diversamente, deve pertanto essere riconosciuto, in relazione al grado di invalidità permanente riconosciuto dal
CTU, un danno non patrimoniale pari a € 17.226,00.
Tale importo non appare suscettibile di essere aumentato in via di c.d. “personalizzazione” al fine di tener conto di peculiari situazioni eventualmente caratterizzanti il caso concreto.
Al riguardo si osserva, in linea generale, che le tabelle milanesi riportano per ciascun grado di invalidità un valore monetario medio di liquidazione del danno, corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti, prevedendo altresì una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate.
Tale impostazione si pone nel solco dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5865 del 04/03/2021).
Nel caso di specie la parte attrice ha applicato l'aumento massimo a titolo di personalizzazione in sede di quantificazione del danno, senza tuttavia allegare né tantomeno provare le specifiche circostanze che l'avrebbero giustificata. Non sussistono, pertanto, i presupposti per incrementare la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle.
L'attore ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
derivante dalla perdita del rapporto parentale, sostenendo che il padre avrebbe tenuto un comportamento violento e vessatorio anche nei confronti della propria moglie nonché madre dell'attore SI.ra , aggredendola in più occasioni, cercando di allontanarla dal Parte_4
figlio e sottraendole denaro da un conto bancario cointestato aperto in Francia. Tali Pt_1 condotte, secondo l'assunto attoreo, avrebbero riacutizzato la patologia tumorale che la SI.ra stava curando con buoni risultati, provocando il progressivo peggioramento delle sue Pt_4
condizioni di salute fino al decesso intervenuto nel 2019. Tale decesso sarebbe quindi causalmente riconducibile alla condotta illecita del convenuto e avrebbe determinato in capo all'attore un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, il quale consiste secondo la nozione enucleata dalla giurisprudenza nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto.
Trattandosi di un danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., gravava anche in questo caso sulla parte attrice l'onere di provare non solo le condotte illecite addebitate al convenuto, ma anche il nesso causale tra le stesse e l'aggravamento della malattia e il decesso.
Al fine di accertare quest'ultimo elemento è stato formulato uno specifico quesito peritale, chiedendo al CTU di verificare la sussistenza di detta relazione eziologica tenuto conto delle condotte lesive allegate dalla parte attrice, così come riscontrate all'esito dell'istruttoria.
Il CTU ha risposto affermando che “Sulla base di quanto prodotto in atti non è individuabile relazione eziologica, anche in termini di probabilità scientifica, tra i descritti eventi psico- stressanti e l'aggravamento della patologia oncologica (adenocarcinoma polmonare) da cui era affetta la SI. . Le note bibliografiche stilate dal dr. di Parte_4 Persona_5
Torino, psichiatra, il 5.7.2021 costituiscono solo un pregevole lavoro scientifico non applicato però alla storia clinica della SI. ” (v. pag. 6 CTU). Pt_4
Neppure tali conclusioni sono state in alcun modo contestate dalle parti o dai loro CTP e possono pertanto essere senz'altro poste a base della presente decisione.
In difetto, quindi, di prova del nesso causale la domanda formulata sul punto dalla parte attrice va rigettata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Quanto infine al c.d. danno da premorienza, di cui è stato parimenti richiesto il risarcimento da parte del SI. , si osserva che esso consiste nel danno non patrimoniale Parte_1 risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna e indipendente dalla lesione subita.
L'attore sostiene che tale voce risarcitoria sarebbe riconoscibile in aggiunta al danno da perdita del rapporto parentale, sempre quale conseguenza del peggioramento delle condizioni di salute della SI.ra per i comportamenti tenuti dal marito. Pt_4
L'assunto è infondato in primo luogo perché il danno in questione riguarda la persona deceduta e l'attore potrebbe quindi farlo valere solo iure hereditatis, ma non ha dedotto di agire anche in qualità di erede della SI.ra . Pt_4
In secondo luogo l'allegazione del danno da premorienza è incompatibile con la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in quanto presuppone, come anzidetto, che il decesso sia avvenuto per una causa estranea rispetto all'evento lesivo fonte di responsabilità risarcitoria, mentre la parte attrice ha dedotto che il decesso della madre sarebbe stata una conseguenza diretta dei comportamenti illeciti del convenuto.
Infine, non è stato in ogni caso provato che l'aggravamento della malattia della SI.ra Pt_4
sia dipeso dai comportamenti ascrivibili al convenuto, avendo il CTU escluso che sulla base dei documenti in atti sia ravvisabile una relazione eziologica al riguardo.
Tirando a questo punto le fila del discorso, il SI. deve pertanto in Controparte_1 definitiva essere condannato a risarcire all'attore la somma di € 17.226,00 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale.
Tale importo è da intendersi già liquidato ai valori attuali della moneta di talché non deve farsi luogo alla sua rivalutazione. Trattandosi inoltre di debito di valore, la somma liquidata dovrà essere maggiorata degli interessi legali da calcolarsi dalla data della liquidazione (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
7948 del 20/04/2020).
La domanda risarcitoria formulata dall'attore va, invece, integralmente rigettata. Parte_2
Quanto alle spese di lite, si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal principio regolatore generale basato sulla soccombenza.
In particolare, nei rapporti tra l'attore e il convenuto, considerato Parte_1
l'accoglimento parziale della domanda e la conseguente reciproca parziale soccombenza, si stima equo disporre la compensazione delle spese nella misura di 2/3, mentre la restante quota di 1/3 – liquidata per tale frazione come da dispositivo in assenza della nota spese sulla base del valore della causa (determinato in base al criterio del decisum), dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al D.M. 55/14 – viene posta a carico del convenuto in ragione della sua prevalente soccombenza.
Nei rapporti tra l'attore e il convenuto, le spese – anche in tal caso liquidate Parte_2
come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa determinato in base all'importo richiesto dal predetto attore, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al
D.M. 55/14 – vengono poste integralmente a carico del SI. in ragione del rigetto della Pt_2
domanda.
Sempre in ragione del principio della soccombenza le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico dell'attore nella misura di 1/5, dell'attore nella misura di 2/5 e Parte_1 Parte_2
del convenuto nella misura di 2/5.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- condanna il SI. a pagare in favore del SI. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.226,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda proposta dal SI. ; Parte_2
- condanna il SI. a pagare in favore del SI. la Controparte_1 Parte_1 quota di 1/3 delle spese di lite, liquidate per tale frazione in € 2.000,00 per compenso professionale ed € 404,66 per esposti, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna il SI. a pagare in favore del SI. le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 liquidate in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico dell'attore nella misura di 1/5, Parte_1 dell'attore nella misura di 2/5 e del convenuto nella misura di 2/5. Parte_2
Asti, 22.3.2025
Il giudice
Marco Bottallo