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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6070/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Autorita'Garante Della Concorrenza E Del Mercato - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Bnp Resistente_1 Sa - 97081660157
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 18/07/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001000000004802779 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare e/o riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 9715/2024, pronunciata in data 15 luglio 2024 e depositata il 18 luglio 2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Resistente/Appellato: dichiarare parzialmente non dovuto il Contributo richiesto per l'anno 2023 fino all'ammontare di Euro 4.960,17, in forza dell'avvenuto versamento del Contributo da parte di tutte le altre Società del gruppo;
annullare, nella medesima parziale misura, l'avviso di pagamento ricevuto dalla Società per l'anno 2023; ordinare all'AGCM la restituzione (parziale e nei limiti di quanto richiesto) della 35 somma versata dalla Società nelle more dell'odierna controversia. Con vittoria di spese ex art. 15, d.lgs. 546 del 1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato propone appello avverso la sentenza n. 9715/2024 del 15/07/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. I depositata il Resistente_118/07/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.a. avverso l'INVITO AL PAGAMENTO n. 010 0000 0004 8027 79 CONTRIBUTO AGCM 2023, emesso per totali euro 6.482,16, la cui debenza veniva contestata per il minor importo di euro 4.960,17. Banca_1La società ricorrente, controllata della società estera , sosteneva di non essere tenuta al versamento nella parte eccedente il limite massimo previsto dall'art. 10, comma 7 ter, l. n.287/90 (“La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”), poiché la richiesta dell'Autorità è in contrasto ai principi eurounitari di non discriminazione e di libertà di stabilimento, oltre che con gli articoli 18 e da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La società ricorrente lamentava ancora la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva (art. 3 e 53 Cost.), dal momento che AGCOM tratterebbe in maniera diversa situazioni identiche. Si costituisce in giudizio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contestando le domande avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso, affermando che il potere di controllo sulla ricorrente Banca_1sarebbe esercitato da una società estera non residente, ossia , avente una sede secondaria in Italia, a Milano, con conseguente inapplicabilità del tetto unitario al “gruppo” così delineato, da riconoscere solo in relazione ai gruppi il cui vertice di controllo è ubicato in Italia. In particolare afferma che le società estere non residenti sarebbero tenute al pagamento del contributo all'Autorità in quanto vi sia una stabile organizzazione in Italia e limitatamente al solo fatturato prodotto in Italia, secondo quanto previsto dalle FAQ B.3 e FAQ D.4 bis. Asserisce, inoltre, che, se si seguisse la tesi avversaria, la controllante a vertice italiano, quale holding di partecipazione, pagherebbe un contributo pari al decimo del proprio intero attivo netto, mentre la controllante estera pagherebbe solo il contributo pari al decimo dell'attivo della sua stabile organizzazione in Italia;
in sostanza, la localizzazione all'estero della sede farebbe sì che a pagare il contributo non sarebbe più la holding nella sua interezza, ma solo la sua stabile organizzazione nazionale, che, tra l'altro, non avrebbe alcun rapporto di controllo con le controllate nazionali. La Corte di primo grado, nell'accogliere il ricorso, dopo aver ricordato che sulla questione si era consolidato un orientamento favorevole alla ricorrente, affermava che “in effetti la pretesa tributaria di parte resistente si fonda sul contenuto delle FAQ B.3 e D.
4-bis che sono del tutto prive di valore normativo, trattandosi di regole sostanzialmente dettate dall'autorità “a chiarimento”, che non trovano alcun fondamento né nella normativa primaria né nella delibera dell'Autorità stessa, che non effettua alcun rinvio ad atti successivi e si limita ad un richiamo delle delibere precedenti ed alla conferma della riduzione dell'aliquota di contribuzione rispetto a quella prevista dalla legge. Manca, dunque, nella delibera, qualsiasi riferimento ai criteri tecnico-giuridici da applicare al fine di distinguere i gruppi di imprese, segnatamente con riguardo alla sede delle stesse o, più specificamente, delle controllanti. Risulta dunque piuttosto singolare che l'Autorità abbia deciso di demandare a delle FAQ previsioni che avrebbero dovuto trovare collocazione in una fonte normativa, quanto meno di rango secondario”. L'AGCM contesta la sentenza di primo grado, ribandendo, alla luce del quadro normativo e di prassi di riferimento, i motivi del ricorso di primo grado, non accolti dai Giudici di prime cure. Si costituisce in giudizio la società Resistente_1 S.a. che eccepisce in via pregiudiziale che con la sentenza n. 14139 del 29 novembre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha statuito in senso favorevole alla A_ SP, che ha impugnato la cartella notificatale per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le medesime ragioni di merito qui in discussione, e che tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge da parte dell'Ente soccombente. La società chiede quindi l'estensione dei suoi effetti favorevoli anche al presente giudizio in virtù del principio del c.d. giudicato riflesso, trattandosi di sentenza emessa sul medesimo aspetto controverso di cui si discorre in questa sede, relativa ad un altro soggetto del gruppo AN, cui appartiene Resistente_1 Sa, favorevole alla contribuente per ragioni di merito. La società eccepisce ancora in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del d.lgs 546/1992 e la formazione del giudicato interno sulle parti della sentenza di primo grado non impugnate. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi di appello ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 17/12/2025 i difensori della società convenuta depositano memoria illustrativa con la quale ribadiscono le ragioni del rigetto dell'appello. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, interviene il difensore della società contribuente che ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni. Il difensore produce altresì ulteriori due pronunce di questa Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, la sentenza n. 290/2026 del 17/09/2025 della sez. 13 e la sentenza n. 7925/2025 del 18/11/2025, che, nel trattare la medesima questione del presente giudizio, hanno accolto le ragioni del contribuente. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via pregiudiziale il Collegio ritiene che sulla materia si sia formato giudicato cd riflesso, atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con sentenza n. 14139 del 29 novembre 2023 passata in giudicato, chiamata a decidere sulle medesime ragioni di merito oggetto del presente giudizio, ha accolto il ricorso della A_ SP. , altro soggetto del gruppo AN , Resistente_1cui appartiene Sa. Al riguardo la Suprema Corte, con sentenza della Sez. Trib., n. 7406 del 19 marzo 2024, ha affermato che “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”. Parimenti il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8694 del 6 ottobre 2023, ha affermato che “la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo. L'efficacia riflessa del giudicato fa riferimento a un'efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli 15 indicati dall'art. 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato”. Il Collegio ritiene pertanto che gli effetti favorevoli della sentenza passata in giudicato possano avere efficacia anche nel presente giudizio, che riguarda la medesima questione, tra parti del medesimo gruppo bancario, per cui deve ritenersi assolto l'obbligo contributivo della società odierna appellante e quindi illegittimo l'invito di pagamento impugnato. Il Collegio ritiene comunque che l'appello, ammissibile poiché “nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519), sia privo di fondamento nel merito. Le ragioni dell'AGCM, che inizialmente aveva confermato la non debenza del contributo, in considerazione del raggiungimento del tetto massimo di contribuzione eseguito dalla società e che successivamente aveva mutato orientamento ritenendo applicabile il tetto massimo soltanto in caso di società avente una capogruppo italiana, si fondano esclusivamente su FAQ (frequent asked questions), pubblicate sul proprio sito istituzionale (www.agcm.it), che sono atti privi di valore giuridico. Il Consiglio di Stato, con sentenza della sez. I n. 1275/21, pur affrontando il tema sotto il profilo della tutela dell'affidamento del cittadino nella Pubblica Amministrazione, ha affermato che le FAQ sono sconosciute all'ordinamento giuridico, svolgendo una funzione eminentemente pratica, non potendo essere considerate fonti del diritto – che, a norma dell'art. 1 delle Preleggi al c.c. sono esclusivamente le leggi, i regolamenti e gli usi – e neanche affini alle circolari, non vincolando neanche gli organi amministrativi. Il Collegio, aderendo a tale interpretazione, ritiene quindi che le FAQ non possono neanche integrare disposizioni legislative che non prevedono espressamente l'esclusione del limite contributivo per i gruppi societari facenti capo ad una controllante estera. Il Collegio ritiene pertanto che l'interpretazione fornita da queste FAQ non possa essere accolta poiché il differente regime retributivo previsto tra società con capogruppo in Italia (tenute al versamento di un unico contributo nella misura massima prevista dalla legge) e società con capogruppo in altro Stato UE (tenute al versamento per ciascuna delle società controllate residenti in Italia, ove esse superino la soglia di contribuzione), determina evidente disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, che sfugge al criterio di ragionevolezza rendendo illegittima la pretesa. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello proposto dall' Autorita'Garante Della Concorrenza e E Del Mercato e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Resistente_1 Sa, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6070/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Autorita'Garante Della Concorrenza E Del Mercato - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Bnp Resistente_1 Sa - 97081660157
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 18/07/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001000000004802779 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare e/o riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 9715/2024, pronunciata in data 15 luglio 2024 e depositata il 18 luglio 2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Resistente/Appellato: dichiarare parzialmente non dovuto il Contributo richiesto per l'anno 2023 fino all'ammontare di Euro 4.960,17, in forza dell'avvenuto versamento del Contributo da parte di tutte le altre Società del gruppo;
annullare, nella medesima parziale misura, l'avviso di pagamento ricevuto dalla Società per l'anno 2023; ordinare all'AGCM la restituzione (parziale e nei limiti di quanto richiesto) della 35 somma versata dalla Società nelle more dell'odierna controversia. Con vittoria di spese ex art. 15, d.lgs. 546 del 1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato propone appello avverso la sentenza n. 9715/2024 del 15/07/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. I depositata il Resistente_118/07/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.a. avverso l'INVITO AL PAGAMENTO n. 010 0000 0004 8027 79 CONTRIBUTO AGCM 2023, emesso per totali euro 6.482,16, la cui debenza veniva contestata per il minor importo di euro 4.960,17. Banca_1La società ricorrente, controllata della società estera , sosteneva di non essere tenuta al versamento nella parte eccedente il limite massimo previsto dall'art. 10, comma 7 ter, l. n.287/90 (“La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”), poiché la richiesta dell'Autorità è in contrasto ai principi eurounitari di non discriminazione e di libertà di stabilimento, oltre che con gli articoli 18 e da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La società ricorrente lamentava ancora la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva (art. 3 e 53 Cost.), dal momento che AGCOM tratterebbe in maniera diversa situazioni identiche. Si costituisce in giudizio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contestando le domande avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso, affermando che il potere di controllo sulla ricorrente Banca_1sarebbe esercitato da una società estera non residente, ossia , avente una sede secondaria in Italia, a Milano, con conseguente inapplicabilità del tetto unitario al “gruppo” così delineato, da riconoscere solo in relazione ai gruppi il cui vertice di controllo è ubicato in Italia. In particolare afferma che le società estere non residenti sarebbero tenute al pagamento del contributo all'Autorità in quanto vi sia una stabile organizzazione in Italia e limitatamente al solo fatturato prodotto in Italia, secondo quanto previsto dalle FAQ B.3 e FAQ D.4 bis. Asserisce, inoltre, che, se si seguisse la tesi avversaria, la controllante a vertice italiano, quale holding di partecipazione, pagherebbe un contributo pari al decimo del proprio intero attivo netto, mentre la controllante estera pagherebbe solo il contributo pari al decimo dell'attivo della sua stabile organizzazione in Italia;
in sostanza, la localizzazione all'estero della sede farebbe sì che a pagare il contributo non sarebbe più la holding nella sua interezza, ma solo la sua stabile organizzazione nazionale, che, tra l'altro, non avrebbe alcun rapporto di controllo con le controllate nazionali. La Corte di primo grado, nell'accogliere il ricorso, dopo aver ricordato che sulla questione si era consolidato un orientamento favorevole alla ricorrente, affermava che “in effetti la pretesa tributaria di parte resistente si fonda sul contenuto delle FAQ B.3 e D.
4-bis che sono del tutto prive di valore normativo, trattandosi di regole sostanzialmente dettate dall'autorità “a chiarimento”, che non trovano alcun fondamento né nella normativa primaria né nella delibera dell'Autorità stessa, che non effettua alcun rinvio ad atti successivi e si limita ad un richiamo delle delibere precedenti ed alla conferma della riduzione dell'aliquota di contribuzione rispetto a quella prevista dalla legge. Manca, dunque, nella delibera, qualsiasi riferimento ai criteri tecnico-giuridici da applicare al fine di distinguere i gruppi di imprese, segnatamente con riguardo alla sede delle stesse o, più specificamente, delle controllanti. Risulta dunque piuttosto singolare che l'Autorità abbia deciso di demandare a delle FAQ previsioni che avrebbero dovuto trovare collocazione in una fonte normativa, quanto meno di rango secondario”. L'AGCM contesta la sentenza di primo grado, ribandendo, alla luce del quadro normativo e di prassi di riferimento, i motivi del ricorso di primo grado, non accolti dai Giudici di prime cure. Si costituisce in giudizio la società Resistente_1 S.a. che eccepisce in via pregiudiziale che con la sentenza n. 14139 del 29 novembre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha statuito in senso favorevole alla A_ SP, che ha impugnato la cartella notificatale per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le medesime ragioni di merito qui in discussione, e che tale sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge da parte dell'Ente soccombente. La società chiede quindi l'estensione dei suoi effetti favorevoli anche al presente giudizio in virtù del principio del c.d. giudicato riflesso, trattandosi di sentenza emessa sul medesimo aspetto controverso di cui si discorre in questa sede, relativa ad un altro soggetto del gruppo AN, cui appartiene Resistente_1 Sa, favorevole alla contribuente per ragioni di merito. La società eccepisce ancora in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del d.lgs 546/1992 e la formazione del giudicato interno sulle parti della sentenza di primo grado non impugnate. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi di appello ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 17/12/2025 i difensori della società convenuta depositano memoria illustrativa con la quale ribadiscono le ragioni del rigetto dell'appello. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, interviene il difensore della società contribuente che ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni. Il difensore produce altresì ulteriori due pronunce di questa Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, la sentenza n. 290/2026 del 17/09/2025 della sez. 13 e la sentenza n. 7925/2025 del 18/11/2025, che, nel trattare la medesima questione del presente giudizio, hanno accolto le ragioni del contribuente. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via pregiudiziale il Collegio ritiene che sulla materia si sia formato giudicato cd riflesso, atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con sentenza n. 14139 del 29 novembre 2023 passata in giudicato, chiamata a decidere sulle medesime ragioni di merito oggetto del presente giudizio, ha accolto il ricorso della A_ SP. , altro soggetto del gruppo AN , Resistente_1cui appartiene Sa. Al riguardo la Suprema Corte, con sentenza della Sez. Trib., n. 7406 del 19 marzo 2024, ha affermato che “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”. Parimenti il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8694 del 6 ottobre 2023, ha affermato che “la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo. L'efficacia riflessa del giudicato fa riferimento a un'efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli 15 indicati dall'art. 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato”. Il Collegio ritiene pertanto che gli effetti favorevoli della sentenza passata in giudicato possano avere efficacia anche nel presente giudizio, che riguarda la medesima questione, tra parti del medesimo gruppo bancario, per cui deve ritenersi assolto l'obbligo contributivo della società odierna appellante e quindi illegittimo l'invito di pagamento impugnato. Il Collegio ritiene comunque che l'appello, ammissibile poiché “nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519), sia privo di fondamento nel merito. Le ragioni dell'AGCM, che inizialmente aveva confermato la non debenza del contributo, in considerazione del raggiungimento del tetto massimo di contribuzione eseguito dalla società e che successivamente aveva mutato orientamento ritenendo applicabile il tetto massimo soltanto in caso di società avente una capogruppo italiana, si fondano esclusivamente su FAQ (frequent asked questions), pubblicate sul proprio sito istituzionale (www.agcm.it), che sono atti privi di valore giuridico. Il Consiglio di Stato, con sentenza della sez. I n. 1275/21, pur affrontando il tema sotto il profilo della tutela dell'affidamento del cittadino nella Pubblica Amministrazione, ha affermato che le FAQ sono sconosciute all'ordinamento giuridico, svolgendo una funzione eminentemente pratica, non potendo essere considerate fonti del diritto – che, a norma dell'art. 1 delle Preleggi al c.c. sono esclusivamente le leggi, i regolamenti e gli usi – e neanche affini alle circolari, non vincolando neanche gli organi amministrativi. Il Collegio, aderendo a tale interpretazione, ritiene quindi che le FAQ non possono neanche integrare disposizioni legislative che non prevedono espressamente l'esclusione del limite contributivo per i gruppi societari facenti capo ad una controllante estera. Il Collegio ritiene pertanto che l'interpretazione fornita da queste FAQ non possa essere accolta poiché il differente regime retributivo previsto tra società con capogruppo in Italia (tenute al versamento di un unico contributo nella misura massima prevista dalla legge) e società con capogruppo in altro Stato UE (tenute al versamento per ciascuna delle società controllate residenti in Italia, ove esse superino la soglia di contribuzione), determina evidente disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, che sfugge al criterio di ragionevolezza rendendo illegittima la pretesa. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello proposto dall' Autorita'Garante Della Concorrenza e E Del Mercato e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Resistente_1 Sa, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero