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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9933/2023 promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bogliasco (GE), via Aurelia 102/10, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Annalisa
Giuliano, in Milano, via Hoepli nr. 3, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Attore contro
BOGLIASCO, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Recco, Via Cavour n. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Eliana Ortori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Convenuto
OGGETTO: Impugnazione della delibera assembleare
Conclusioni delle parti
Svolgimento del processo
1. con atto di citazione del 25.10.2023 impugnava la delibera assunta dall'assemblea Parte_1 del sito in Bogliasco, in data 19 luglio 2023, Controparte_1 Controparte_1 chiedendone l'annullamento per nullità e/o annullabilità.
2. L'attore sosteneva che la delibera impugnata sarebbe stata viziata per:
2.1. irregolare attribuzione delle deleghe in capo al Presidente dell'assemblea;
2.2. utilizzo di tabelle millesimali differenti rispetto a quelle contenute nel regolamento condominiale contrattuale;
2.3. conseguente esito erroneo della votazione, con impatto sulla mancata approvazione dei lavori straordinari.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 01.02.2024 si costituiva il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione, e, nel merito il rigetto della stessa.
4. Il convenuto eccepiva che CP_1
4.1. la delibera avesse natura programmatica e non decisoria, tale da non generare alcun effetto definitivo sull'approvazione dell'appalto.
4.2. I lavori di ristrutturazione straordinaria erano già stati rigettati in precedente assemblea, mai impugnata
4.3. Le spese tecniche erano già state in precedenza deliberate come a carico dei condomini.
4.4. Il numero di deleghe era conforme alla disciplina normativa.
4.5. Le tabelle di riparto applicate erano in vigenza dal 1975 con espresso accordo dell'attore stesso.
5. All'udienza del 11.04.2024 l'attore si dichiarava disponibile a definire la vertenza a seguito di un'accettazione del condominio a dichiarare la delibera impugnata invalida con conseguente impegno di stesso a non agire nei confronti del per eventuali danni derivanti Pt_1 CP_1 dalla dichiarazione di invalidità della delibera
6. Detta proposta veniva rigettata dall'assemblea condominiale del 13.05.2024 che invece proponeva la definizione del contenzioso riconoscendo all'attore l'importo delle spese dallo stesso sostenute di € 13.780,84 come da nota 17.06.2024.
7. Detta proposta veniva rifiutata dall'attore.
8. Il Giudice, con provvedimento 20.06.2024, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il giorno 24.03.2025 l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e memorie.
9. Con ordinanza 25.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
1. Innanzitutto, bisogna osservare che il punto 2 del verbale del verbale del 19 luglio 2023 contiene in sé due diverse decisioni e precisamente 1.1. la decisione avente come oggetto la prosecuzione o interruzione dell'attività volta all'esecuzione di lavori straordinari (Ecobonus e Sisma Bonus);
1.2. la decisione avente come oggetto l'approvazione delle effettuate spese tecnico- amministrative.
2. Sulla prima parte della delibera relativa alla prosecuzione dell'iter per l'ecobonus
2.1. L'attore sostiene che la delibera assembleare del 19 luglio 2023 avesse a oggetto l'approvazione dei lavori straordinari con accesso al Superbonus 110%, e che la sua mancata approvazione abbia comportato un pregiudizio economico diretto, sia in relazione al pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84), sia per la mancata ristrutturazione dell'immobile per un valore di € 981.507,23.
2.2. Da un'attenta analisi degli atti e del verbale assembleare, emerge la natura programmatica di detta delibera, il cui oggetto era unicamente la valutazione della possibilità di proseguire il percorso istruttorio, per poi assumere una decisione definitiva in una futura assemblea.
Tale carattere emerge da diversi elementi oggettivi:
2.2.1. il testo del verbale assembleare chiarisce che l'assemblea aveva lo scopo di decidere se proseguire o interrompere il dialogo con la ditta appaltatrice e i professionisti coinvolti. In particolare, vi si legge che: “La delibera richiesta in caso di maggioranza favorevole non impegnerà il all'assegnazione dell'appalto, ma servirà CP_1 unicamente a proseguire il dialogo con l'Impresa suddetta e con tutte le figure professionali coinvolte per potere in prossima assemblea procedere ad assegnazione definitiva”.
La votazione, quindi, non riguardava l'assegnazione dell'appalto, ma solo la possibilità di proseguire l'iter valutativo.
2.2.2. La stessa corrispondenza dell'attore conferma la natura interlocutoria della delibera laddove, prima dell'assemblea del 19 luglio 2023, lo stesso aveva scritto agli altri Pt_1 condomini affermando che: “In questi mesi, viste le nuove norme emanate dal legislatore ed altresì fatte tutte le più opportune verifiche, ritengo che ci sia ancora margine per potere con il ragionare sulla opportunità di appaltare i lavori 110%” CP_1
.Questa dichiarazione dimostra che anche l'attore era consapevole del carattere interlocutorio della delibera, la quale non assumeva una decisione definitiva sui lavori.
2.3. L'attore lamenta che la mancata approvazione della delibera abbia comportato per lui il pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84). Tuttavia, l'incarico al progettista era già stato deliberato e approvato in precedenti assemblee e il pagamento della parcella non è diretta conseguenza della delibera impugnata.
2.4. Alla luce di quanto sopra emerge che detta statuizione ha carattere programmatico e interlocutorio in quanto non comporta impegni economici definitivi per il condominio, non determina l'assegnazione di alcun appalto né fissa obblighi concreti per i condomini, ma si limita a tracciare un orientamento in merito alla possibilità di accesso ai bonus edilizi.
2.5. Per costante giurisprudenza, le delibere programmatiche o interlocutorie non sono impugnabili, in quanto prive di effetti immediati e definitivi (Trib. Roma 15959/2019; Corte
Appello Roma 6936/2021; Corte Cass n. 10235/2013; Corte Cass. N. 23903/2016).
2.6. Ne consegue che la delibera impugnata, non avendo contenuto decisorio definitivo è meramente programmatica e per tale motivo non può costituire oggetto di impugnazione.
2.7. La relativa domanda, di conseguenza, deve essere dichiarata inammissibile.
3. Sulla seconda parte della delibera relativa all'approvazione delle spese tecnico-amministrative
3.1. Si osserva come la parte della delibera concernente l'approvazione delle spese sostenute per le attività tecnico-amministrative relative al progetto di fattibilità presenta un profilo decisorio e vincolante, comportando una ripartizione obbligatoria di costi tra i condomini.
3.2. L'attore ha eccepito l'invalidità della delibera assembleare del 19 luglio 2023 in relazione al pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84)
3.2.1. per eccesso di deleghe conferite al Presidente dell'assemblea, in violazione del regolamento condominiale, il quale stabilisce il limite di tre deleghe per ogni condomino;
3.2.2. per l'utilizzo di tabelle millesimali difformi da quelle originariamente predisposte dal costruttore e allegate al regolamento condominiale.
3.3. In merito all'eccepito eccesso di deleghe
3.3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità e di merito la partecipazione all'assemblea di un rappresentante munito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento condominiale comporta un vizio nel procedimento di formazione della delibera, determinando l'annullabilità della stessa, indipendentemente dal fatto che il voto del delegato sia stato determinante per l'approvazione della deliberazione (Corte Cass ord. 8015/2017 - Tribunale di Torino, sent. n. 4007/2023).
3.3.2. In base ai principi affermati dalla Suprema Corte la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
3.3.3. Occorre sul punto chiarire che la inderogabilità dell'art. 67 (Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.), sancita dal successivo art. 72, disp. att. c.c., riguarda solo l'eventuale aumento, contenuto nel regolamento, del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, rispondendo tale riduzione alla finalità, di rendere maggiormente effettivo il contraddittorio in seno alle assemblee condominiali (Trib. Milano 7 luglio 2023).
3.4. Dall'analisi del verbale assembleare e delle deleghe prodotte in giudizio, risulta che sono state conferite sei deleghe a Piazza EA nello specifico da parte dei condomini
[...]
, , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 Persona_2
, superando il limite consentito dall'art. 8 del regolamento condominiale, il Persona_3 quale prevede che “Ogni condomino non può rappresentare in Assemblea più di tre condomini oltre sé stesso. Se il rappresentante all'Assemblea è estraneo al Condominio, ne può rappresentare solo tre.”.
3.5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi viziata la delibera impugnata che deve essere annullata.
3.6. L'approdo a tale conclusione possiede carattere assorbente (quale “ragione più liquida”: cfr. ad es. Cass., 19 agosto 2016, n. 17214) in ordine agli altri allegati motivi di invalidità addotti dagli attori.
4. Sulle spese di lite
4.1. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il criterio generale in materia di spese processuali prevede che la parte soccombente debba essere condannata al loro pagamento in favore della parte vittoriosa. Tuttavia, nel caso di specie, la peculiarità della decisione impone una valutazione più articolata in merito alla ripartizione delle spese di lite.
4.2. L'attore ha impugnato la delibera del 19 luglio 2023, chiedendone l'annullamento nella sua interezza. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto fondata l'impugnazione solo nella parte relativa all'approvazione della spesa di € 13.780,84 per le competenze professionali e non nella parte riguardante la prosecuzione dei lavori per il Superbonus 110%. configurando una soccombenza reciproca
4.3. Si rileva, altresì, che il 13 maggio 2024, il condominio aveva deliberato di rifondere a Pt_1
l'importo della spesa di € 13.780,84, proposta rifiutata dall'attore con diverse motivazioni, elemento che può essere valutato ai fini di una riduzione della quota di spese processuali a carico del condominio.
4.4. Considerati i principi di soccombenza reciproca e la circostanza che il aveva CP_1 tentato di rimborsare la spesa annullata prima della decisione giudiziale 4.4.1. le spese di lite, comprensive delle spese di mediazione, devono essere compensate nella misura della metà tra le parti, con condanna del alla refusione della CP_1 restante metà, e vengono liquidate applicando i valori minimi dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D.M. 147/2022, in considerazione della limitata complessità della controversia e del valore della domanda accolta in € 2.540,00 per compensi, e per la fase di mediazione, in € 662,00, per complessivi € 3.202,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge.
4.4.2. Gli esborsi richiesti dall'attore in € 1.125,34, regolarmente documentati, vengono posti a carico del condominio per la metà mentre non vengono riconosciuti gli esborsi richiesti dal convenuto per la procedura di mediazione in quanto non documentati
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.P. dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera condominiale del 19 luglio
2023 nella parte relativa alla decisione di non procedere con i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico, in quanto di natura programmatica.
2. Accoglie la domanda di annullamento della delibera nella parte relativa all'approvazione e ripartizione delle spese tecnico-amministrative e, per l'effetto, annulla tale decisione.
3. Compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento della restante metà in favore dell'attore calcolata in € 1.601,00 per competenze, oltre 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre € 562,67 per esborsi.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 7 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9933/2023 promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bogliasco (GE), via Aurelia 102/10, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Annalisa
Giuliano, in Milano, via Hoepli nr. 3, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Attore contro
BOGLIASCO, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Recco, Via Cavour n. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Eliana Ortori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Convenuto
OGGETTO: Impugnazione della delibera assembleare
Conclusioni delle parti
Svolgimento del processo
1. con atto di citazione del 25.10.2023 impugnava la delibera assunta dall'assemblea Parte_1 del sito in Bogliasco, in data 19 luglio 2023, Controparte_1 Controparte_1 chiedendone l'annullamento per nullità e/o annullabilità.
2. L'attore sosteneva che la delibera impugnata sarebbe stata viziata per:
2.1. irregolare attribuzione delle deleghe in capo al Presidente dell'assemblea;
2.2. utilizzo di tabelle millesimali differenti rispetto a quelle contenute nel regolamento condominiale contrattuale;
2.3. conseguente esito erroneo della votazione, con impatto sulla mancata approvazione dei lavori straordinari.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 01.02.2024 si costituiva il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione, e, nel merito il rigetto della stessa.
4. Il convenuto eccepiva che CP_1
4.1. la delibera avesse natura programmatica e non decisoria, tale da non generare alcun effetto definitivo sull'approvazione dell'appalto.
4.2. I lavori di ristrutturazione straordinaria erano già stati rigettati in precedente assemblea, mai impugnata
4.3. Le spese tecniche erano già state in precedenza deliberate come a carico dei condomini.
4.4. Il numero di deleghe era conforme alla disciplina normativa.
4.5. Le tabelle di riparto applicate erano in vigenza dal 1975 con espresso accordo dell'attore stesso.
5. All'udienza del 11.04.2024 l'attore si dichiarava disponibile a definire la vertenza a seguito di un'accettazione del condominio a dichiarare la delibera impugnata invalida con conseguente impegno di stesso a non agire nei confronti del per eventuali danni derivanti Pt_1 CP_1 dalla dichiarazione di invalidità della delibera
6. Detta proposta veniva rigettata dall'assemblea condominiale del 13.05.2024 che invece proponeva la definizione del contenzioso riconoscendo all'attore l'importo delle spese dallo stesso sostenute di € 13.780,84 come da nota 17.06.2024.
7. Detta proposta veniva rifiutata dall'attore.
8. Il Giudice, con provvedimento 20.06.2024, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il giorno 24.03.2025 l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e memorie.
9. Con ordinanza 25.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
1. Innanzitutto, bisogna osservare che il punto 2 del verbale del verbale del 19 luglio 2023 contiene in sé due diverse decisioni e precisamente 1.1. la decisione avente come oggetto la prosecuzione o interruzione dell'attività volta all'esecuzione di lavori straordinari (Ecobonus e Sisma Bonus);
1.2. la decisione avente come oggetto l'approvazione delle effettuate spese tecnico- amministrative.
2. Sulla prima parte della delibera relativa alla prosecuzione dell'iter per l'ecobonus
2.1. L'attore sostiene che la delibera assembleare del 19 luglio 2023 avesse a oggetto l'approvazione dei lavori straordinari con accesso al Superbonus 110%, e che la sua mancata approvazione abbia comportato un pregiudizio economico diretto, sia in relazione al pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84), sia per la mancata ristrutturazione dell'immobile per un valore di € 981.507,23.
2.2. Da un'attenta analisi degli atti e del verbale assembleare, emerge la natura programmatica di detta delibera, il cui oggetto era unicamente la valutazione della possibilità di proseguire il percorso istruttorio, per poi assumere una decisione definitiva in una futura assemblea.
Tale carattere emerge da diversi elementi oggettivi:
2.2.1. il testo del verbale assembleare chiarisce che l'assemblea aveva lo scopo di decidere se proseguire o interrompere il dialogo con la ditta appaltatrice e i professionisti coinvolti. In particolare, vi si legge che: “La delibera richiesta in caso di maggioranza favorevole non impegnerà il all'assegnazione dell'appalto, ma servirà CP_1 unicamente a proseguire il dialogo con l'Impresa suddetta e con tutte le figure professionali coinvolte per potere in prossima assemblea procedere ad assegnazione definitiva”.
La votazione, quindi, non riguardava l'assegnazione dell'appalto, ma solo la possibilità di proseguire l'iter valutativo.
2.2.2. La stessa corrispondenza dell'attore conferma la natura interlocutoria della delibera laddove, prima dell'assemblea del 19 luglio 2023, lo stesso aveva scritto agli altri Pt_1 condomini affermando che: “In questi mesi, viste le nuove norme emanate dal legislatore ed altresì fatte tutte le più opportune verifiche, ritengo che ci sia ancora margine per potere con il ragionare sulla opportunità di appaltare i lavori 110%” CP_1
.Questa dichiarazione dimostra che anche l'attore era consapevole del carattere interlocutorio della delibera, la quale non assumeva una decisione definitiva sui lavori.
2.3. L'attore lamenta che la mancata approvazione della delibera abbia comportato per lui il pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84). Tuttavia, l'incarico al progettista era già stato deliberato e approvato in precedenti assemblee e il pagamento della parcella non è diretta conseguenza della delibera impugnata.
2.4. Alla luce di quanto sopra emerge che detta statuizione ha carattere programmatico e interlocutorio in quanto non comporta impegni economici definitivi per il condominio, non determina l'assegnazione di alcun appalto né fissa obblighi concreti per i condomini, ma si limita a tracciare un orientamento in merito alla possibilità di accesso ai bonus edilizi.
2.5. Per costante giurisprudenza, le delibere programmatiche o interlocutorie non sono impugnabili, in quanto prive di effetti immediati e definitivi (Trib. Roma 15959/2019; Corte
Appello Roma 6936/2021; Corte Cass n. 10235/2013; Corte Cass. N. 23903/2016).
2.6. Ne consegue che la delibera impugnata, non avendo contenuto decisorio definitivo è meramente programmatica e per tale motivo non può costituire oggetto di impugnazione.
2.7. La relativa domanda, di conseguenza, deve essere dichiarata inammissibile.
3. Sulla seconda parte della delibera relativa all'approvazione delle spese tecnico-amministrative
3.1. Si osserva come la parte della delibera concernente l'approvazione delle spese sostenute per le attività tecnico-amministrative relative al progetto di fattibilità presenta un profilo decisorio e vincolante, comportando una ripartizione obbligatoria di costi tra i condomini.
3.2. L'attore ha eccepito l'invalidità della delibera assembleare del 19 luglio 2023 in relazione al pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84)
3.2.1. per eccesso di deleghe conferite al Presidente dell'assemblea, in violazione del regolamento condominiale, il quale stabilisce il limite di tre deleghe per ogni condomino;
3.2.2. per l'utilizzo di tabelle millesimali difformi da quelle originariamente predisposte dal costruttore e allegate al regolamento condominiale.
3.3. In merito all'eccepito eccesso di deleghe
3.3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità e di merito la partecipazione all'assemblea di un rappresentante munito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento condominiale comporta un vizio nel procedimento di formazione della delibera, determinando l'annullabilità della stessa, indipendentemente dal fatto che il voto del delegato sia stato determinante per l'approvazione della deliberazione (Corte Cass ord. 8015/2017 - Tribunale di Torino, sent. n. 4007/2023).
3.3.2. In base ai principi affermati dalla Suprema Corte la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
3.3.3. Occorre sul punto chiarire che la inderogabilità dell'art. 67 (Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.), sancita dal successivo art. 72, disp. att. c.c., riguarda solo l'eventuale aumento, contenuto nel regolamento, del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, rispondendo tale riduzione alla finalità, di rendere maggiormente effettivo il contraddittorio in seno alle assemblee condominiali (Trib. Milano 7 luglio 2023).
3.4. Dall'analisi del verbale assembleare e delle deleghe prodotte in giudizio, risulta che sono state conferite sei deleghe a Piazza EA nello specifico da parte dei condomini
[...]
, , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 Persona_2
, superando il limite consentito dall'art. 8 del regolamento condominiale, il Persona_3 quale prevede che “Ogni condomino non può rappresentare in Assemblea più di tre condomini oltre sé stesso. Se il rappresentante all'Assemblea è estraneo al Condominio, ne può rappresentare solo tre.”.
3.5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi viziata la delibera impugnata che deve essere annullata.
3.6. L'approdo a tale conclusione possiede carattere assorbente (quale “ragione più liquida”: cfr. ad es. Cass., 19 agosto 2016, n. 17214) in ordine agli altri allegati motivi di invalidità addotti dagli attori.
4. Sulle spese di lite
4.1. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il criterio generale in materia di spese processuali prevede che la parte soccombente debba essere condannata al loro pagamento in favore della parte vittoriosa. Tuttavia, nel caso di specie, la peculiarità della decisione impone una valutazione più articolata in merito alla ripartizione delle spese di lite.
4.2. L'attore ha impugnato la delibera del 19 luglio 2023, chiedendone l'annullamento nella sua interezza. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto fondata l'impugnazione solo nella parte relativa all'approvazione della spesa di € 13.780,84 per le competenze professionali e non nella parte riguardante la prosecuzione dei lavori per il Superbonus 110%. configurando una soccombenza reciproca
4.3. Si rileva, altresì, che il 13 maggio 2024, il condominio aveva deliberato di rifondere a Pt_1
l'importo della spesa di € 13.780,84, proposta rifiutata dall'attore con diverse motivazioni, elemento che può essere valutato ai fini di una riduzione della quota di spese processuali a carico del condominio.
4.4. Considerati i principi di soccombenza reciproca e la circostanza che il aveva CP_1 tentato di rimborsare la spesa annullata prima della decisione giudiziale 4.4.1. le spese di lite, comprensive delle spese di mediazione, devono essere compensate nella misura della metà tra le parti, con condanna del alla refusione della CP_1 restante metà, e vengono liquidate applicando i valori minimi dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D.M. 147/2022, in considerazione della limitata complessità della controversia e del valore della domanda accolta in € 2.540,00 per compensi, e per la fase di mediazione, in € 662,00, per complessivi € 3.202,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge.
4.4.2. Gli esborsi richiesti dall'attore in € 1.125,34, regolarmente documentati, vengono posti a carico del condominio per la metà mentre non vengono riconosciuti gli esborsi richiesti dal convenuto per la procedura di mediazione in quanto non documentati
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.P. dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera condominiale del 19 luglio
2023 nella parte relativa alla decisione di non procedere con i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico, in quanto di natura programmatica.
2. Accoglie la domanda di annullamento della delibera nella parte relativa all'approvazione e ripartizione delle spese tecnico-amministrative e, per l'effetto, annulla tale decisione.
3. Compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento della restante metà in favore dell'attore calcolata in € 1.601,00 per competenze, oltre 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre € 562,67 per esborsi.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 7 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela