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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7452/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7452/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo, giusta procura Parte_1
versata in atti, ed elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na), alla via Don Milani
n.25;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andreina Mercogliano ed elettivamente domiciliata in Cicciano (Na), alla via G. Marconi n.54;
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Ottaviano (Na), alla Controparte_2
Piazza Municipio n.1
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4260/2019 resa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data CP_2
09.09.2019 nella parte in cui lo stesso Giudice, pur accogliendo integralmente la domanda proposta dal , attore in primo grado, compensava le spese di giudizio così Pt_1
argomentando: “L'opposizione è fondata e merita accoglimento.[…]. Ritenendolo equo
e giusto, compensa le spese di causa considerata la circostanza che agli atti manca la prova dell'espletamento della procedura in autotutela”.
L'Appellante impugnava la predetta sentenza, ritenendola immotivata ed ingiustificata, relativamente al punto inerente le spese e competenze professionali di lite, compensate in primo grado sul presupposto che non fosse stata espletata e provata la procedura in autotutela e chiedeva, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di legge per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione.
pagina 2 di 6 Si costituiva nel presente giudizio di appello la sola , Controparte_1
la quale proponeva le eccezioni di cui alla propria comparsa di costituzione ed insisteva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Non si costituiva l'appellato , di cui deve dichiararsi la contumacia Controparte_2
nel presente giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente esposto in ordine ai fatti di causa, va confermata la compensazione delle spese del primo grado di giudizio seppur con riforma della motivazione emessa dal
Giudice di prime cure, per i motivi di seguito indicati.
A ben vedere il Giudice di Pace ha motivato la compensazione delle spese sulla base della mancanza della prova dell'espletamento della procedura di autotutela, da parte dell per l'annullamento della cartella di pagamento Controparte_3
precedentemente emessa e della relativa iscrizione a ruolo del debito;
ebbene, tale statuizione deve riformarsi in quanto non sussiste alcuna norma nell'ordinamento che imponga all'utente, destinatario di una cartella di pagamento e di un'iscrizione a ruolo, di attivare una procedura di autotutela, non potendo cioè questa dirsi obbligatoria ma sempre alternativa al ricorso giudiziale e facoltativa, né tantomeno esiste alcuna norma che imponga dei termini perentori da attendersi prima di esperire la procedura giudiziale;
pertanto, non può fondarsi la compensazione delle spese su tale ragione addotta dal Giudice di Pace.
Purtuttavia, la compensazione delle spese deve essere riconosciuta ma alla luce della inammissibilità della domanda proposta dall'attore in primo grado, in quanto tale domanda aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, inammissibile stante l'introduzione legislativa della norma di cui art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, che, novellando l' art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo
pagina 3 di 6 non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata altresì oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n.
31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal pagina 4 di 6 Legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V
Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'allora parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difettava, nel caso concreto,
l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
pagina 5 di 6 Da quanto sopra deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, stante la novella legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio (sia pure per tale rinnovata motivazione), sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7452/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo, giusta procura Parte_1
versata in atti, ed elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na), alla via Don Milani
n.25;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andreina Mercogliano ed elettivamente domiciliata in Cicciano (Na), alla via G. Marconi n.54;
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Ottaviano (Na), alla Controparte_2
Piazza Municipio n.1
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4260/2019 resa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data CP_2
09.09.2019 nella parte in cui lo stesso Giudice, pur accogliendo integralmente la domanda proposta dal , attore in primo grado, compensava le spese di giudizio così Pt_1
argomentando: “L'opposizione è fondata e merita accoglimento.[…]. Ritenendolo equo
e giusto, compensa le spese di causa considerata la circostanza che agli atti manca la prova dell'espletamento della procedura in autotutela”.
L'Appellante impugnava la predetta sentenza, ritenendola immotivata ed ingiustificata, relativamente al punto inerente le spese e competenze professionali di lite, compensate in primo grado sul presupposto che non fosse stata espletata e provata la procedura in autotutela e chiedeva, per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di legge per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione.
pagina 2 di 6 Si costituiva nel presente giudizio di appello la sola , Controparte_1
la quale proponeva le eccezioni di cui alla propria comparsa di costituzione ed insisteva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Non si costituiva l'appellato , di cui deve dichiararsi la contumacia Controparte_2
nel presente giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente esposto in ordine ai fatti di causa, va confermata la compensazione delle spese del primo grado di giudizio seppur con riforma della motivazione emessa dal
Giudice di prime cure, per i motivi di seguito indicati.
A ben vedere il Giudice di Pace ha motivato la compensazione delle spese sulla base della mancanza della prova dell'espletamento della procedura di autotutela, da parte dell per l'annullamento della cartella di pagamento Controparte_3
precedentemente emessa e della relativa iscrizione a ruolo del debito;
ebbene, tale statuizione deve riformarsi in quanto non sussiste alcuna norma nell'ordinamento che imponga all'utente, destinatario di una cartella di pagamento e di un'iscrizione a ruolo, di attivare una procedura di autotutela, non potendo cioè questa dirsi obbligatoria ma sempre alternativa al ricorso giudiziale e facoltativa, né tantomeno esiste alcuna norma che imponga dei termini perentori da attendersi prima di esperire la procedura giudiziale;
pertanto, non può fondarsi la compensazione delle spese su tale ragione addotta dal Giudice di Pace.
Purtuttavia, la compensazione delle spese deve essere riconosciuta ma alla luce della inammissibilità della domanda proposta dall'attore in primo grado, in quanto tale domanda aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, inammissibile stante l'introduzione legislativa della norma di cui art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, che, novellando l' art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo
pagina 3 di 6 non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata altresì oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n.
31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal pagina 4 di 6 Legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V
Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'allora parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difettava, nel caso concreto,
l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
pagina 5 di 6 Da quanto sopra deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, stante la novella legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio (sia pure per tale rinnovata motivazione), sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6