CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 DEL 21.04.2023 CUP 2021
- sul ricorso n. 817/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 DEL 21/04/2023 PROTU23/3659 CUP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:---------------------
Resistente/Appellato: ---------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti la società Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi dui accertamento esecutivo di cui in epigrafe da parte della TRE ESSE Italia S.r.l. per il comune di Ferentino, afferenti importi richiesti a titolo di Canone Unico Patrimoniale per due diverse annualità. Ha sostenuto la nullità degli avvisi di accertamento di cui trattasi per motivazione assente ovvero apparente assumendo l'assenza negli atti impugnati di qualsiasi indicazione dei presupposti e delle motivazioni per cui l'Ente impositore aveva dato impulso alla riscossione coattiva.
Si è costituita la TRE ESSE resistendo al ricorso ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di quesdta Corte, in favore del giudce ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è un prelievo introdotto dalla Legge 160/2019. Dal 1° gennaio 2021, il canone ha unificato e sostituito diversi tributi e canoni precedenti. Questi includono la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Società_2). Il canone si paga per l'occupazione di suolo pubblico o per l'esposizione di messaggi pubblicitari su aree pubbliche o private visibili dalla pubblica via. Comuni, Province e Città Metropolitane disciplinano il canone tramite regolamenti locali. La cognizione delle relative controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il Canone unico patrimoniale introdotto dall'art. 1, co. 816-836, L. 160/2019, spetta al giudice ordinario. Così si è espresso tra gli altri il TAR Torino con sentenza n. 553 del 9/06/2022.
Inoltre, il Tar ha chiarito che “L'art. 1, co. 792, l. 160/2019 ha previsto l'utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi sia per le «entrate patrimoniali» degli enti locali. Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal Comune in via diretta e senza l'intermediazione di un giudice, l'avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall'amministrazione. La sussistenza della giurisdizione ordinaria è del resto confermata dal richiamo, compiuto dallo stesso art. 1, co. 792, l. 160/2019, all'art. 32 d.lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione, da espletarsi dinanzi al giudice ordinario, all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici”.
Per questo motivo, il Tribunale Regionale per il Piemonte (sezione seconda) ha condivisibilmente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, limitatamente all'impugnazione dell'avviso di accertamento.
In relazione alla natura del provvedimento adotato sussistono appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite,
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 DEL 21.04.2023 CUP 2021
- sul ricorso n. 817/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 DEL 21/04/2023 PROTU23/3659 CUP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:---------------------
Resistente/Appellato: ---------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti la società Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi dui accertamento esecutivo di cui in epigrafe da parte della TRE ESSE Italia S.r.l. per il comune di Ferentino, afferenti importi richiesti a titolo di Canone Unico Patrimoniale per due diverse annualità. Ha sostenuto la nullità degli avvisi di accertamento di cui trattasi per motivazione assente ovvero apparente assumendo l'assenza negli atti impugnati di qualsiasi indicazione dei presupposti e delle motivazioni per cui l'Ente impositore aveva dato impulso alla riscossione coattiva.
Si è costituita la TRE ESSE resistendo al ricorso ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di quesdta Corte, in favore del giudce ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è un prelievo introdotto dalla Legge 160/2019. Dal 1° gennaio 2021, il canone ha unificato e sostituito diversi tributi e canoni precedenti. Questi includono la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Società_2). Il canone si paga per l'occupazione di suolo pubblico o per l'esposizione di messaggi pubblicitari su aree pubbliche o private visibili dalla pubblica via. Comuni, Province e Città Metropolitane disciplinano il canone tramite regolamenti locali. La cognizione delle relative controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il Canone unico patrimoniale introdotto dall'art. 1, co. 816-836, L. 160/2019, spetta al giudice ordinario. Così si è espresso tra gli altri il TAR Torino con sentenza n. 553 del 9/06/2022.
Inoltre, il Tar ha chiarito che “L'art. 1, co. 792, l. 160/2019 ha previsto l'utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi sia per le «entrate patrimoniali» degli enti locali. Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal Comune in via diretta e senza l'intermediazione di un giudice, l'avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall'amministrazione. La sussistenza della giurisdizione ordinaria è del resto confermata dal richiamo, compiuto dallo stesso art. 1, co. 792, l. 160/2019, all'art. 32 d.lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione, da espletarsi dinanzi al giudice ordinario, all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici”.
Per questo motivo, il Tribunale Regionale per il Piemonte (sezione seconda) ha condivisibilmente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, limitatamente all'impugnazione dell'avviso di accertamento.
In relazione alla natura del provvedimento adotato sussistono appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite,
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite