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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8642/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8642/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 18 e 38 c.c.
TRA
Parte_1
in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spirito, presso il
[...]
cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Cantarella n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed autorizzazione del G.D. del 06/03/24
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Egidio Felice Egidio, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Salerno, alla via Mercanti n. 46
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione rinotificato il 17/11/17, il Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, ,
[...] Controparte_1
assumendo che la predetta era stata costituita il 05/03/03 dal per Parte_1 Controparte_2
l'esercizio e la gestione dei servizi culturali, turistici e del tempo libero, diretti al miglioramento pagina 1 di 4 della vita sul territorio comunale;
che alla era stato assegnato in dotazione un Parte_1 patrimonio di € 50.000,00 e che tra i soci fondatori della stessa vi era il convenuto, il quale, come risultava dall'art. 8 dell'atto costitutivo, si era impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui al d.P.R. n. 361/02 per l'ottenimento della personalità giuridica in favore dell'ente; che, con delibera n. 25 del 26/07/10, il Consiglio Comunale di sostenendo che in base al d.l. n. Pt_1
78/2010 non poteva più detenere partecipazioni nella aveva disposto lo scioglimento Parte_1
della con contestuale nomina del liquidatore;
che nel corso degli anni la Parte_1 Parte_1 aveva accumulato debiti per oltre € 800.000,00, tanto che, con sentenza n. 23 del 26/03/15, il
Tribunale di Nocera Inferiore, dando rilievo all'attività prettamente commerciale svolta dalla stessa, ne aveva dichiarato il fallimento;
che dalla predetta sentenza era emersa la irregolare tenuta delle scritture contabili, alcune delle quali redatte in modo errato, ossia i bilanci relativi agli anni d'esercizio 2003, 2004 e 2009, ed altre del tutto mancanti, stante il mancato deposito dei bilanci relativi alle annualità 2005, 2006, 2007 e 2008; che il convenuto non aveva rispettato gli impegni assunti, non essendosi mai attivato per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica in favore della verosimilmente in quanto non intendeva dotare quest'ultima di un Parte_1 congruo patrimonio;
che il convenuto era responsabile anche della “mala gestio” della Parte_1 sia in ragione del ruolo da lui assunto al momento della costituzione dell'ente, sia in quanto era divenuto amministratore di fatto unico della a seguito della revoca di tutte le nomine Parte_1
da lui disposta il 17/10/05 in qualità di Sindaco del Comune di che la responsabilità del Pt_1 convenuto risiedeva anche nel mancato apporto di denaro per finanziare l'attività della Parte_1
stessa; che avendo, inoltre, il convenuto agito in nome e per conto della lo stesso Parte_1
rispondeva, ex art. 38 c.c., anche delle obbligazioni da questa assunte.
Tanto premesso, il istante chiedeva accertarsi l'inadempimento del convenuto e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi lo stesso ex art. 18 c.c. a risarcire il danno nella misura da determinare e quantificare in corso di causa ovvero ad adempiere ex art. 38 c.c. alle obbligazioni assunte in nome e per conto della con vittoria di spese giudiziali. Parte_1
Con comparsa di risposta, depositata il 16/05/18, si costituiva , il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del “petitum” e della “causa petendi”; nel merito deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai ricoperto la carica di amministratore della istante, né quella di socio, ed avendo sempre agito in Parte_1 qualità di Sindaco del Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto delle Controparte_2
avverse domande, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
pagina 2 di 4 Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il G.I., con ordinanza del 24/05/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento, essendo caratterizzate da un'assoluta genericità allegatoria, prima ancora che probatoria.
Al convenuto viene, infatti, addebitata la responsabilità derivante essenzialmente da tre CP_1
condotte, ossia: a) il non essersi attivato per consentire alla il conseguimento della Parte_1
personalità giuridica;
b) il non aver garantito la corretta e regolare tenuta delle scritture contabili della c) il non aver garantito alla gli apporti di denaro necessari per Parte_1 Parte_1 sostenere l'attività della stessa.
Ebbene, dalla documentazione in atti, ossia dall'atto costitutivo dell'associazione del 05/03/03 per notaio e successivo atto modificativo del 17/03/03, risulta che tra i soci della fondazione Per_1
non figurava il bensì il essendo stata la predetta associazione istituita CP_1 Controparte_2 ex art. 113-bis, co. 3, d.lgs. n. 267/00, secondo cui “Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate”. Invero, il non sottoscriveva in proprio l'atto costitutivo, CP_1 bensì sempre quale Sindaco del essendo l'ente comunale, e non il convenuto Controparte_2 quale persona fisica, il titolare di un potere di controllo e direzione sull'attività della Parte_1
trattandosi di ente costituito dalla P.A. comunale.
Ai sensi dell'art. 34 dello statuto associativo, poi, responsabile della tenuta delle scritture contabili era il Consiglio direttivo della di cui non ha mai fatto parte il come si Parte_1 CP_1
evince dalla relazione sommaria del curatore fallimentare ex art. 33 L.F.
Nè è stata depositata da parte attrice qualsivoglia documentazione attestante le asserite obbligazioni assunte dal (in proprio) in nome e per conto della ovvero comprovante lo CP_1 Parte_1 svolgimento da parte del convenuto di incarichi amministrativi all'interno della stessa, sicchè nessuna responsabilità può essere imputata al convenuto in ordine alla “mala gestio” della
Parte_1
Anche per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica, trattasi di impegno assunto dal sempre quale Sindaco del e non in proprio, fermo restando che CP_1 Controparte_2
non sono stati neppure allegati i danni che sarebbero derivati dal mancato conseguimento della predetta personalità.
Infine, il non si è mai direttamente impegnato ad erogare o fornire finanziamenti alla CP_1
ragion per cui non si comprende su cosa siano fondate le relative doglianze di parte Parte_1
pagina 3 di 4 attrice. Infatti, dalla predetta relazione del curatore fallimentare emerge che il liquidatore dell'ente fallito, durante l'audizione del 14/04/15, imputò la causa del dissesto della alla Parte_1
mancanza di volontà del e non certo del in proprio, di erogare Controparte_2 CP_1
ulteriori finanziamenti.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande di parte attrice non possono che essere rigettate, essendo rimaste del tutto indimostrate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza del Fallimento istante e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, indeterminabile basso), con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 8642/16 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna il al Controparte_3 pagamento, in favore di , delle spese giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per Controparte_1 spese vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Egidio Felice Egidio.
Salerno, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8642/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 18 e 38 c.c.
TRA
Parte_1
in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spirito, presso il
[...]
cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Cantarella n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed autorizzazione del G.D. del 06/03/24
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Egidio Felice Egidio, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Salerno, alla via Mercanti n. 46
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione rinotificato il 17/11/17, il Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, ,
[...] Controparte_1
assumendo che la predetta era stata costituita il 05/03/03 dal per Parte_1 Controparte_2
l'esercizio e la gestione dei servizi culturali, turistici e del tempo libero, diretti al miglioramento pagina 1 di 4 della vita sul territorio comunale;
che alla era stato assegnato in dotazione un Parte_1 patrimonio di € 50.000,00 e che tra i soci fondatori della stessa vi era il convenuto, il quale, come risultava dall'art. 8 dell'atto costitutivo, si era impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui al d.P.R. n. 361/02 per l'ottenimento della personalità giuridica in favore dell'ente; che, con delibera n. 25 del 26/07/10, il Consiglio Comunale di sostenendo che in base al d.l. n. Pt_1
78/2010 non poteva più detenere partecipazioni nella aveva disposto lo scioglimento Parte_1
della con contestuale nomina del liquidatore;
che nel corso degli anni la Parte_1 Parte_1 aveva accumulato debiti per oltre € 800.000,00, tanto che, con sentenza n. 23 del 26/03/15, il
Tribunale di Nocera Inferiore, dando rilievo all'attività prettamente commerciale svolta dalla stessa, ne aveva dichiarato il fallimento;
che dalla predetta sentenza era emersa la irregolare tenuta delle scritture contabili, alcune delle quali redatte in modo errato, ossia i bilanci relativi agli anni d'esercizio 2003, 2004 e 2009, ed altre del tutto mancanti, stante il mancato deposito dei bilanci relativi alle annualità 2005, 2006, 2007 e 2008; che il convenuto non aveva rispettato gli impegni assunti, non essendosi mai attivato per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica in favore della verosimilmente in quanto non intendeva dotare quest'ultima di un Parte_1 congruo patrimonio;
che il convenuto era responsabile anche della “mala gestio” della Parte_1 sia in ragione del ruolo da lui assunto al momento della costituzione dell'ente, sia in quanto era divenuto amministratore di fatto unico della a seguito della revoca di tutte le nomine Parte_1
da lui disposta il 17/10/05 in qualità di Sindaco del Comune di che la responsabilità del Pt_1 convenuto risiedeva anche nel mancato apporto di denaro per finanziare l'attività della Parte_1
stessa; che avendo, inoltre, il convenuto agito in nome e per conto della lo stesso Parte_1
rispondeva, ex art. 38 c.c., anche delle obbligazioni da questa assunte.
Tanto premesso, il istante chiedeva accertarsi l'inadempimento del convenuto e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi lo stesso ex art. 18 c.c. a risarcire il danno nella misura da determinare e quantificare in corso di causa ovvero ad adempiere ex art. 38 c.c. alle obbligazioni assunte in nome e per conto della con vittoria di spese giudiziali. Parte_1
Con comparsa di risposta, depositata il 16/05/18, si costituiva , il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del “petitum” e della “causa petendi”; nel merito deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai ricoperto la carica di amministratore della istante, né quella di socio, ed avendo sempre agito in Parte_1 qualità di Sindaco del Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto delle Controparte_2
avverse domande, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
pagina 2 di 4 Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il G.I., con ordinanza del 24/05/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento, essendo caratterizzate da un'assoluta genericità allegatoria, prima ancora che probatoria.
Al convenuto viene, infatti, addebitata la responsabilità derivante essenzialmente da tre CP_1
condotte, ossia: a) il non essersi attivato per consentire alla il conseguimento della Parte_1
personalità giuridica;
b) il non aver garantito la corretta e regolare tenuta delle scritture contabili della c) il non aver garantito alla gli apporti di denaro necessari per Parte_1 Parte_1 sostenere l'attività della stessa.
Ebbene, dalla documentazione in atti, ossia dall'atto costitutivo dell'associazione del 05/03/03 per notaio e successivo atto modificativo del 17/03/03, risulta che tra i soci della fondazione Per_1
non figurava il bensì il essendo stata la predetta associazione istituita CP_1 Controparte_2 ex art. 113-bis, co. 3, d.lgs. n. 267/00, secondo cui “Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate”. Invero, il non sottoscriveva in proprio l'atto costitutivo, CP_1 bensì sempre quale Sindaco del essendo l'ente comunale, e non il convenuto Controparte_2 quale persona fisica, il titolare di un potere di controllo e direzione sull'attività della Parte_1
trattandosi di ente costituito dalla P.A. comunale.
Ai sensi dell'art. 34 dello statuto associativo, poi, responsabile della tenuta delle scritture contabili era il Consiglio direttivo della di cui non ha mai fatto parte il come si Parte_1 CP_1
evince dalla relazione sommaria del curatore fallimentare ex art. 33 L.F.
Nè è stata depositata da parte attrice qualsivoglia documentazione attestante le asserite obbligazioni assunte dal (in proprio) in nome e per conto della ovvero comprovante lo CP_1 Parte_1 svolgimento da parte del convenuto di incarichi amministrativi all'interno della stessa, sicchè nessuna responsabilità può essere imputata al convenuto in ordine alla “mala gestio” della
Parte_1
Anche per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica, trattasi di impegno assunto dal sempre quale Sindaco del e non in proprio, fermo restando che CP_1 Controparte_2
non sono stati neppure allegati i danni che sarebbero derivati dal mancato conseguimento della predetta personalità.
Infine, il non si è mai direttamente impegnato ad erogare o fornire finanziamenti alla CP_1
ragion per cui non si comprende su cosa siano fondate le relative doglianze di parte Parte_1
pagina 3 di 4 attrice. Infatti, dalla predetta relazione del curatore fallimentare emerge che il liquidatore dell'ente fallito, durante l'audizione del 14/04/15, imputò la causa del dissesto della alla Parte_1
mancanza di volontà del e non certo del in proprio, di erogare Controparte_2 CP_1
ulteriori finanziamenti.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande di parte attrice non possono che essere rigettate, essendo rimaste del tutto indimostrate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza del Fallimento istante e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, indeterminabile basso), con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 8642/16 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna il al Controparte_3 pagamento, in favore di , delle spese giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per Controparte_1 spese vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Egidio Felice Egidio.
Salerno, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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