Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.813/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA
GENITORIALE
promossa da nata in [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE PRINCIPE UMBERTO N.49 CodiceFiscale_1
95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. MONFORTE ROSARIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 6.2.2025 tenutasi con le modalità parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
legata da una stabile relazione sentimentale con con il quale dal mese di settembre Controparte_1
2023 aveva iniziato una convivenza presso l'abitazione della madre della ricorrente sita in
Caltagirone, Via Montale n.17 e che dalla loro relazione sentimentale era nato in data [...], il figlio riconosciuto da entrambi i genitori sin dalla nascita, deduceva che pochi Persona_1
mesi dopo la nascita del proprio figlio, il padre aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale con la ricorrente per andare a vivere altrove;
che a far data dalla fine della relazione non aveva più fatto visita al piccolo Controparte_1
né tantomeno si era interessato del figlio neanche attraverso contatti telefonici con la madre, Per_1
non contribuendo in alcun modo al mantenimento dello stesso.
Tanto premesso chiedeva regolamentarsi la potestà genitoriale del minore disponendone l'affido condiviso dello stesso e previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al suo mantenimento mediante versamento di un contributo mensile non inferiore a € 400.00
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso , non si presentava in udienza né si costituiva in giudizio.
In assenza di richiesta di emissione di provvedimenti urgenti la causa veniva rinviata per la decisione.
Il Pubblico Ministero con parere reso in data 12.3.2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso .
Rileva in via preliminare il Collegio che, nel corso della prima udienza di comparizione la parte ricorrente a parziale modifica della propria domanda, ha chiesto procedersi all'affidamento esclusivo del minore.
Ritiene il collegio che tale domanda vada accolta per il totale disinteresse morale affettivo ed economico dimostrato dal padre nei confronti del figlio.
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato il bambino a pochi mesi dalla nascita senza più curarsi di lui sia sotto il profilo affettivo che sotto quello materiale non è stata minimamente contrastata dal convenuto, rimasto contumace, sìcche nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore giacché impedirebbe alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, infatti, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
. Ciò detto, mentre la ricorrente, nonostante la sua giovane età, appare genitore idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore che sta accudendo da sola, anche se, deve presumersi, con la collaborazione della propria madre con la quale convive stabilmente, non altrettanto può dirsi per il padre dato che lo stesso pare avere sostanzialmente abdicato alle sue responsabilità genitoriali, non curandosi più del figlio , in tal modo dimostrando carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I,
27/06/206, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n. 18817), rappresentate non solo dall'inesistenza di alcun contatto con il bambino ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di contribuire al suo mantenimento (cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I,
Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del bambino, con la conseguente mancanza di una qualsiasi relazione in particolare sul piano affettivo, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex compagna un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di suo figlio .
La mancanza di un qualsivoglia rapporto attuale tra i genitori, e tra il padre ed il figlio ancora di tenerissima età , avendo appena un anno di vita, unitamente al disinteresse mostrato dal padre anche in questo procedimento inducono questo tribunale a lasciare agli accordi tra le parti la regolamentazione del diritto di visita del minore, riservando al futuro una diversa regolamentazione ove il padre intenda esercitare compiutamente il suo diritto di incontrare il minore.
Quanto al mantenimento indiretto del minore , è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Tanto posto, in ragione del fatto che dal giudizio non sono emersi elementi di valutazione idonei a determinare, pur in via approssimativa , quale sia la capacità reddituale del resistente (la ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione ha dichiarato di non sapere se il resistente attualmente lavori o meno e , nonostante abbia affermato che durante la loro relazione il ricorrente lavorava, non ha sapute neanche precisate quale lavoro svolgesse) la misura del mantenimento può essere quantificata in € 200.00 mensili .
Il resistente deve dichiararsi altresì tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%,.
Va infine disposto che quale genitore affidatario del minore, la ricorrente potrà percepire per intero l'assegno unico per il figlio.
Le spese del giudizio in ragione della natura dle procedimento possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe affida il minore in modo esclusivo alla madre , disponendo Persona_1 Parte_1 che il padre potrà incontrare il minore solo previo accordo con la madre;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di € 200.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50% ;
dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per il figlio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 3.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo